Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 01/2000

11 gennaio 2000

Sentenza della Corte nel procedimento C-285/98

Tanja Kreil/Repubblica federale di Germania

IN GERMANIA LE DONNE HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLA CARRIERA MILITARE


La normativa tedesca che esclude del tutto le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi contrasta con il principio comunitario di parità tra uomini e donne. La Corte conferma, tuttavia, che restano possibili delle deroghe quando il sesso è una condizione determinante per l'accesso a talune unità combattenti speciali.

Nel 1996 la signora Kreil, che è diplomata in elettrotecnica, ha presentato domanda di arruolamento nel servizio di manutenzione (elettronica di sistemi d'arma) delle Forze armate federali tedesche (Bundeswehr). La sua domanda è stata respinta: la legge tedesca esclude, infatti, le donne da tutti gli incarichi che comportano l'impiego di armi.

La Legge fondamentale (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) dispone all'art. 12a che: " A partire dall'età di 18 anni compiuti, gli uomini possono essere chiamati a servire nelle Forze armate, nella polizia federale di confine o in un'organizzazione per la protezione civile (...) Se, nel corso di uno stato di difesa, i bisogni inerenti a servizi di natura civile negli ospedali e nelle strutture sanitarie civili così come negli ospedali militari a struttura permanente non possono essere soddisfatti dall'impiego di volontari, le donne in età compresa tra i 18 ed i 50 anni compiuti possono essere chiamate dalla legge a svolgere tali servizi. Le donne non possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l'impiego delle armi". Tali norme sono applicate come un principio generale di divieto per le donne di svolgere un servizio che comporti l'impiego di armi. Di conseguenza, la normativa tedesca (Soldatengesetz, ad esempi o) precisa che le donne non possono essere arruolate che sulla base di un impegno volontario e unicamente nei servizi di sanità e nelle formazioni di musica militare.

Il rigetto della domanda ha indotto la signora Kreil a proporre un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Hannover. L'interessata sostiene in particolare che il rigetto della sua domanda per motivi basati unicamente sul sesso è in contrasto con il diritto comunitario.

Una direttiva comunitaria del 1976 sulla parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Tuttavia, come essa stessa dispone espressamente, tale direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo d'applicazione le attività professionali (ed eventualmente le relative formazioni) per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante. Essa non pregiudica neppure le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

Il giudice tedesco ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se la direttiva comunitaria sia contraria all'applicazione di norme nazionali che escludono le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità ed alle formazioni di musica militare.

Nella sentenza di oggi, la Corte ricorda anzitutto la propria giurisprudenza: spetta agli Stati membri, che stabiliscono le misure adeguate per garantire la loro pubblica sicurezza (interna ed esterna) adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro Forze armate. Siffatte decisioni non esulano per questo dall'osservanza del principio comunitario di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, che si applica anche, tenuto conto della sua portata generale, nel settore pubblico (e quindi nell'ambito delle Forze armate).

La Corte ricorda che l'eccezione riguardante "le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura e delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante", in quanto deroga ad un diritto individuale sancito dalla direttiva, deve essere interpretata in senso restrittivo. Le deroghe previste dalla direttiva possono riguardare solo attività specifiche per l'esercizio delle quali la Corte ha riconosciuto che il sesso poteva costituire un requisito determinante (sorveglianti e sorveglianti capo nelle carceri; attività di polizia esercitate in una situazione di gravi disordini interni : sentenza Johnston del 1986 riguardante la situazione in Irlanda del Nord -; servizio in talune unità combattenti speciali nell'ambito degli eserciti nazionali : recente (1999), sentenza Sirdar riguardante i R oyal Marines britannici, forze operanti in prima linea-).

La Corte aggiunge che nel determinare la portata di qualsiasi deroga ad un diritto fondamentale, come la parità di trattamento fra gli uomini e le donne, occorre rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali dell'ordinamento comunitario. Questo principio esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze della pubblica sicurezza che sono determinanti per le condizioni di esercizio delle attività di cui trattasi.

Tenuto conto della sua portata, l'esclusione delle donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi si applica alla quasi totalità degli impieghi militari della Bundeswehr e non è, secondo la Corte, una misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o dalle particolari condizioni per il loro esercizio. Il fatto che il personale che serve nelle Forze armate possa essere chiamato ad utilizzare armi non giustifica di per sè l'esclusione delle donne dall'accesso agli impieghi militari. Come è stato precisato dal governo tedesco, nei servizi della Bundeswehr che sono accessibili alle donne esiste peraltro un avviamento all'uso delle armi, destinato a consentire al personale di tali servizi di difendersi e di portare soccorso ad altri.

Di conseguenza, anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui esse dispongono in materia, le autorità nazionali, ritenendo in generale che tutte le unità armate della Bundeswehr dovessero essere composte esclusivamente da uomini, hanno violato il principio di proporzionalità.

Infine, quanto alla norma della direttiva relativa alla protezione della donna, in particolare per quel che riguarda la gravidanza e la maternità, essa non consente di escludere le donne da un posto di lavoro per il motivo che dovrebbero essere maggiormente protette degli uomini contro rischi che concernono allo stesso modo gli uomini e le donne.

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