Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 53/02


13 giugno 2002

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa C-206/01

Arsenal Football Club Plc / Matthew Reed

L'AVVOCATO GENERALE RITIENE CHE IL TITOLARE DI UN MARCHIO POSSA INIBIRNE     LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DA PARTE DI TERZI ANCHE QUANDO     ESSO SIA PERCEPITO DAL PUBBLICO COME INDICAZIONE DI ADESIONE, FEDELTA'     O SOSTEGNO AL TITOLARE

Secondo l'avvocato generale Ruiz-Jarabo, una squadra di calcio che registri un marchio svolge un'attività imprenditoriale e può inibire a terzi di utilizzarlo al fine di trarne vantaggi economici


L'Arsenal Football Club Plc, nota squadra inglese di calcio, è titolare di diversi marchi registrati per contraddistinguere articoli di abbigliamento, tra i quali "Arsenal".

Il sig. Reed è un commerciante che, dal 1970, vende sciarpe nei dintorni dello stadio della squadra. Il vocabolo "Arsenal" vi compare in maniera preminente, sebbene un cartello installato sulla bancarella indichi che tali prodotti non sono ufficiali.

L'Arsenal ha citato il sig. Reed dinanzi ai giudici nazionali. La High Court of Justice (England & Wales) ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali vertenti sulla direttiva del 1988 in materia di marchi. Il giudice nazionale desidera sapere se il titolare di un marchio possa opporsi all'uso da parte di terzi di un segno identico, nonostante i consumatori siano avvertiti del fatto che tale segno non intende esprimere alcuna appartenenza o relazione con il proprietario del marchio ed il suo uso sia percepito dal pubblico come indicazione di adesione, fedeltà o sostegno al titolare del marchio stesso.

La direttiva del 1988 disciplina, tra l'altro, i diritti conferiti dal marchio al suo titolare.

L'avvocato generale Ruiz-Jarabo presenta in data odierna le sue conclusioni.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

Secondo l'avvocato generale, la direttiva consente al titolare di un marchio di inibire ai terzi l'uso di segni identici a quelli che costituiscono il marchio per gli stessi prodotti o servizi, che siano idonei a trarre in inganno circa l'origine, la provenienza, la qualità o la reputazione di tali prodotti o servizi, sempreché tale uso sia volto al loro sfruttamento commerciale.

Per l'avvocato generale, lo sfruttamento di un marchio da parte di chi non ne sia titolare al fine di distribuire beni o di prestare servizi sul mercato, quand'anche esso sia percepito come segno di adesione, fedeltà o sostegno al suo titolare, costituisce un uso commerciale. I dati decisivi sono che il terzo sfrutti commercialmente il marchio e che coloro che acquistano i prodotti o utilizzano i servizi che esso rappresenta lo facciano in quanto li identificano con il marchio e, se del caso, con il proprietario; le ragioni per le quali essi decidono di farlo sono irrilevanti.

Nel caso concreto del mondo del calcio, la pratica a livello professionistico di tale sport ha acquisito ultimamente i profili propri di un'industria che muove un'ingente quantità di denaro e genera migliaia di posti di lavoro. Ciò considerato, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo ritiene che, quando una squadra di calcio iscrive nel registro della proprietà industriale un segno per utilizzarlo come marchio e commercializzare prodotti identificati dallo stesso, fa un uso effettivo di tale proprietà. Di conseguenza, può inibire a terzi di utilizzarlo a fini commerciali, avvalendosi di tutti i mezzi offertigli dall'ordinamento giuridico, inclusi quelli più drastici.


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