Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 80/02

8 ottobre 2002

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-185/00, T-216/00, T-299/00 e T-300/00

M6, Antena 3 de Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA, e SIC contro Commissione

LE NORME CHE DISCIPLINANO L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI TERZI DI DIRITTI TELEVISIVI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DELL'EUROVISIONE INTRODUCONO RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA CONTRARIE ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO

La Commissione ha ritenuto a torto che, anche in un mercato limitato a manifestazioni sportive internazionali di spicco, il regime delle sublicenze stabilito dall'UER garantisce ai terzi, concorrenti dei membri dell'UER, l'accesso ai diritti dell'Eurovisione.

L'Eurovisione è un sistema di scambi di programmi televisivi basato sull'impegno degli enti radiotelevisivi membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità, la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel loro rispettivo territorio nazionale, in quanto possano interessare gli altri membri. Il suo coordinamento è assicurato da un'associazione professionale, l'Unione europea di radiotelevisione (l'«UER») i cui membri attivi possono acquisire collettivamente e ripartire diritti televisivi per le manifestazioni sportive internazionali, denominati «diritti dell'Eurovisione».

Quattro società, le quali gestiscono emittenti televisive a diffusione nazionale che trasmettono in chiaro - la Métropole télévision (la «M6»), emittente francese, la Antena 3 de Televisión, SA e la Gestevisión Telecinco, SA, società di diritto spagnolo nonché la Sociedade Independente de Comunicação (la «SIC»), di diritto portoghese - contestano le norme che disciplinano l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, nonché lo scambio del segnale per le trasmissioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione e l'accesso contrattuale dei terzi a tale sistema, che determina importanti restrizioni della concorrenza. In particolar modo, il regime delle sublicenze, che disciplina l'accesso al sistema dell'Eurovisione per terzi che trasmettono in chiaro, è al centro delle quattro domande. L'11 luglio 1996 1, il Tribunale di primo grado ha annullato una decisione della Commissione del 1993, con cui essa accordava, per le norme d'accesso (intese in senso lato) ai diritti detenuti dall'UER, un'esenzione dalle disposizioni comunitarie applicabili alle imprese in materia di concorrenza.

Successivamente, su richiesta della Commissione, l'UER ha adottato nuove disposizioni, in particolare in materia di sublicenze, considerate idonee ad offrire ai non aderenti un'ampia possibilità di trasmissione in diretta e in differita a condizioni ragionevoli. La Commissione ha quindi emesso una seconda decisione di esenzione, avente ad oggetto queste ultime disposizioni per il periodo dal 26 febbraio al 31 dicembre 2005. M6, Antena 3, Gestevisión e SIC hanno però introdotto al presente ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, sostenendo che la condizione su cui la decisione di esenzione si basa (ossia che la concorrenza dei non aderenti non è eliminata) non è soddisfatta e chiedendone l'annullamento.

Il Tribunale conferma la posizione delle ricorrenti: il regime delle sublicenze non garantisce ai concorrenti dei membri dell'UER un accesso sufficiente ai diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive di cui questi ultimi dispongono in virtù della loro partecipazione a tale consorzio d'acquisto. Conseguentemente, l'esenzione di cui esso beneficia deve essere annullata.

Il Tribunale di primo grado esamina innanzitutto la struttura dei mercati in questione e le restrizioni della concorrenza che il sistema dell'Eurovisione comporta.

La prima analisi rivela che esistono un “mercato a monte”, quello dell'acquisizione dei diritti, ed un “mercato a valle”, quello della trasmissione televisiva delle manifestazioni sportive, e che i diritti televisivi per queste ultime sono concessi per una determinata area geografica, solitamente in esclusiva. Tale esclusiva è considerata dagli enti radiotelevisivi necessaria per garantire il valore di un determinato programma sportivo in termini di quota d'ascolto televisivo e di proventi pubblicitari.
L'analisi degli effetti del sistema dell'Eurovisione sulla concorrenza fa emergere due tipi di restrizioni:
*     da un lato, l'acquisizione collettiva dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, la loro ripartizione e lo scambio del segnale limitano o addirittura eliminano la concorrenza tra i membri dell'UER, i quali competono sia nel mercato a monte, sia nel mercato a valle;
*    dall'altro, tale sistema comporta determinate restrizioni della concorrenza nei confronti dei terzi in quanto i diritti sono di norma venduti su base esclusiva, circostanza "aggravante" per i non aderenti, i quali non possono avervi accesso.
A tale proposito, se è vero che l'acquisto collettivo dei diritti di trasmissione televisiva di un avvenimento non costituisce di per sé una restrizione della concorrenza contraria alle disposizioni del Trattato e può essere giustificato dalle peculiarità del prodotto e del mercato rilevante, è pur vero, come precisa il Tribunale, che l'esercizio di tali diritti in un contesto giuridico ed economico specifico può comportare una tale restrizione. Impedire a tali emittenti televisive di accedere ai detti programmi significa limitarne i potenziali introiti e, inoltre, il sistema dell'Eurovisione è reso ancora più esclusivo dal fatto che diritti identici acquisiti da un'altra agenzia operante nel settore dei mezzi d'informazione sono oggetto di negoziazione tra gli operatori nei loro rispettivi mercati.

Il Tribunale di primo grado valuta dunque se il regime d'accesso di terzi al sistema dell'Eurovisione consente di compensare le restrizioni della concorrenza per questi ultimi e dunque di evitare che la concorrenza sia eliminata nei loro confronti. Due casi sono da prendere in considerazione: la trasmissione in diretta e quella in differita. Se è concepibile che i membri dell'UER si riservino la prima categoria, nondimeno è ingiustificabile che essi abbiano la possibilità di estendere tale diritto di riserva a tutte le singole competizioni del medesimo avvenimento, anche qualora essi non abbiano intenzione di diffondere tutte le competizioni in diretta. Per quanto riguarda la trasmissione di manifestazioni in differita o la diffusione della loro sintesi, si deve constatare che tale possibilità è soggetta a diverse restrizioni, in particolare relativamente all'embargo orario e al trattamento editoriale dei programmi.

Ne consegue che tale regime, tanto per le norme da esso previste quanto per la sua attuazione, non permette - esclusa qualche eccezione - ai concorrenti dei membri dell'UER di ottenere sublicenze per la diffusione in diretta dei diritti dell'Eurovisione non utilizzati; in realtà, consente unicamente l'acquisizione di sublicenze per trasmettere le sintesi delle competizioni a condizionimolto restrittive. La Commissione ha dunque commesso un errore manifesto di valutazione nello stabilire che il regime delle sublicenze può essere oggetto di un'esenzione.

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Tribunale di primo grado

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1 -     V. la sentenza Métropole Télévision e a./Commissione, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93 (Racc. pag. II-649).