COMUNICATO STAMPA n. 80/02
8 ottobre 2002
Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-185/00, T-216/00,
T-299/00 e T-300/00
M6, Antena 3 de Televisión, SA, Gestevisión Telecinco, SA,
e SIC contro Commissione
LE NORME CHE DISCIPLINANO L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI TERZI DI DIRITTI
TELEVISIVI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DELL'EUROVISIONE INTRODUCONO
RESTRIZIONI DELLA CONCORRENZA CONTRARIE ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO
L'Eurovisione è un sistema di scambi di programmi televisivi basato sull'impegno
degli enti radiotelevisivi membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità,
la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel loro
rispettivo territorio nazionale, in quanto possano interessare gli altri membri.
Il suo coordinamento è assicurato da un'associazione professionale, l'Unione
europea di radiotelevisione (l'«UER») i cui membri attivi possono
acquisire collettivamente e ripartire diritti televisivi per le manifestazioni
sportive internazionali, denominati «diritti dell'Eurovisione».
Quattro società, le quali gestiscono emittenti televisive a diffusione
nazionale che trasmettono in chiaro - la Métropole télévision
(la «M6»), emittente francese, la Antena 3 de Televisión, SA
e la Gestevisión Telecinco, SA, società di diritto spagnolo nonché
la Sociedade Independente de Comunicação (la «SIC»), di
diritto portoghese - contestano le norme che disciplinano l'acquisizione collettiva
dei diritti televisivi per le manifestazioni sportive, nonché lo scambio
del segnale per le trasmissioni sportive nell'ambito dell'Eurovisione e l'accesso
contrattuale dei terzi a tale sistema, che determina importanti restrizioni
della concorrenza. In particolar modo, il regime delle sublicenze, che disciplina
l'accesso al sistema dell'Eurovisione per terzi che trasmettono in chiaro,
è al centro delle quattro domande. L'11 luglio 1996 1,
il Tribunale di primo grado ha annullato una decisione della Commissione del
1993, con cui essa accordava, per le norme d'accesso (intese in senso lato)
ai diritti detenuti dall'UER, un'esenzione dalle disposizioni comunitarie applicabili
alle imprese in materia di concorrenza.
Successivamente, su richiesta della Commissione, l'UER ha adottato nuove disposizioni,
in particolare in materia di sublicenze, considerate idonee ad offrire ai non
aderenti un'ampia possibilità di trasmissione in diretta e in differita
a condizioni ragionevoli. La Commissione ha quindi emesso una seconda decisione
di esenzione, avente ad oggetto queste ultime disposizioni per il periodo dal
26 febbraio al 31 dicembre 2005. M6, Antena 3, Gestevisión e SIC hanno
però introdotto al presente ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado,
sostenendo che la condizione su cui la decisione di esenzione si basa (ossia
che la concorrenza dei non aderenti non è eliminata) non è soddisfatta
e chiedendone l'annullamento.
Il Tribunale conferma la posizione delle ricorrenti: il regime delle sublicenze
non garantisce ai concorrenti dei membri dell'UER un accesso sufficiente ai
diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive di cui questi ultimi dispongono
in virtù della loro partecipazione a tale consorzio d'acquisto. Conseguentemente,
l'esenzione di cui esso beneficia deve essere annullata.
Il Tribunale di primo grado esamina innanzitutto la struttura dei mercati in
questione e le restrizioni della concorrenza che il sistema dell'Eurovisione
comporta.
La prima analisi rivela che esistono un mercato a monte, quello
dell'acquisizione dei diritti, ed un mercato a valle, quello della
trasmissione televisiva delle manifestazioni sportive, e che i diritti televisivi
per queste ultime sono concessi per una determinata area geografica, solitamente
in esclusiva. Tale esclusiva è considerata dagli enti radiotelevisivi
necessaria per garantire il valore di un determinato programma sportivo in termini
di quota d'ascolto televisivo e di proventi pubblicitari.
L'analisi degli effetti del sistema dell'Eurovisione sulla concorrenza fa emergere
due tipi di restrizioni:
* da un lato, l'acquisizione collettiva dei diritti
televisivi per le manifestazioni sportive, la loro ripartizione e lo scambio
del segnale limitano o addirittura eliminano la concorrenza tra i membri dell'UER,
i quali competono sia nel mercato a monte, sia nel mercato a valle;
* dall'altro, tale sistema comporta determinate restrizioni
della concorrenza nei confronti dei terzi in quanto i diritti sono di norma
venduti su base esclusiva, circostanza "aggravante" per i non aderenti,
i quali non possono avervi accesso.
A tale proposito, se è vero che l'acquisto collettivo dei diritti di
trasmissione televisiva di un avvenimento non costituisce di per sé una
restrizione della concorrenza contraria alle disposizioni del Trattato e può
essere giustificato dalle peculiarità del prodotto e del mercato rilevante,
è pur vero, come precisa il Tribunale, che l'esercizio di tali diritti
in un contesto giuridico ed economico specifico può comportare una tale
restrizione. Impedire a tali emittenti televisive di accedere ai detti programmi
significa limitarne i potenziali introiti e, inoltre, il sistema dell'Eurovisione
è reso ancora più esclusivo dal fatto che diritti identici acquisiti
da un'altra agenzia operante nel settore dei mezzi d'informazione sono oggetto
di negoziazione tra gli operatori nei loro rispettivi mercati.
Il Tribunale di primo grado valuta dunque se il regime d'accesso di terzi
al sistema dell'Eurovisione consente di compensare le restrizioni della concorrenza
per questi ultimi e dunque di evitare che la concorrenza sia eliminata nei loro
confronti. Due casi sono da prendere in considerazione: la trasmissione in diretta
e quella in differita. Se è concepibile che i membri dell'UER si riservino
la prima categoria, nondimeno è ingiustificabile che essi abbiano la possibilità
di estendere tale diritto di riserva a tutte le singole competizioni del medesimo
avvenimento, anche qualora essi non abbiano intenzione di diffondere tutte le
competizioni in diretta. Per quanto riguarda la trasmissione di manifestazioni
in differita o la diffusione della loro sintesi, si deve constatare che
tale possibilità è soggetta a diverse restrizioni, in particolare
relativamente all'embargo orario e al trattamento editoriale dei programmi.
Ne consegue che tale regime, tanto per le norme da esso previste quanto per
la sua attuazione, non permette - esclusa qualche eccezione - ai concorrenti
dei membri dell'UER di ottenere sublicenze per la diffusione in diretta dei
diritti dell'Eurovisione non utilizzati; in realtà, consente unicamente
l'acquisizione di sublicenze per trasmettere le sintesi delle competizioni a
condizionimolto restrittive. La Commissione ha dunque commesso un errore manifesto
di valutazione nello stabilire che il regime delle sublicenze può essere
oggetto di un'esenzione.
Tribunale di primo grado Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo
e portoghese Per il testo integrale della sentenza consultare il nostro sito Internet
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. CIGNA Le immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" |
1 - V. la sentenza Métropole Télévision e a./Commissione, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93 (Racc. pag. II-649).