Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 11/99

4 marzo 1999

Sentenza della Corte nella causa C-87/97

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH

LA DENOMINAZIONE "CAMBOZOLA" EVOCA LA DENOMINAZIONE PROTETTA "GORGONZOLA"


La Corte di giustizia considera che la libera circolazione delle merci non osta a che gli Stati membri tutelino le denominazioni di origine. Essa rimette ai giudici nazionali il compito di trarne le conseguenze per quanto riguarda i marchi registrati prima di tale protezione.

La denominazione "Gorgonzola" è protetta in Austria da convenzioni internazionali dal 1951 e dal 1996 dal diritto comunitario conformemente al regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.

Dal 1983 un formaggio a pasta molle, fabbricato in Germania, viene venduto in Austria con il marchio "Cambozola".

Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha chiesto allo Handelsgericht di Vienna di vietare in Austria la distribuzione di siffatto formaggio con la detta denominazione. Il giudice austriaco interroga la Corte di giustizia sulla possibilità di emanare un provvedimento del genere senza contravvenire alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'adesione dell'Austria all'Unione europea.

La Corte rileva anzitutto che il diritto comunitario garantisce la tutela delle denominazioni di origine nei confronti di qualunque "evocazione". La nozione di evocazione ricomprende l'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto contenga una parte di una denominazione protetta, comporti lo stesso numero di sillabe e a causa di tale somiglianza la reazione del consumatore al nome del prodotto si focalizzi sull'immagine di riferimento relativa alla merce che fruisce della denominazione protetta.

La Corte conclude quindi che il termine "Cambozola", utilizzato per un formaggio, può costituire un'evocazione della denominazione "Gorgonzola".

Essa osserva tuttavia che spetterà al giudice a quo stabilire se sussistano i presupposti per far sì che il marchio "Cambozola" possa continuare ad essere utilizzato benché costituisca un'evocazione vietata in linea di principio.

Infatti tale marchio è stato registrato prima dell'entrata in vigore della protezione comunitaria della denominazione comunitaria "Gorgonzola". La prosecuzione dell'uso del medesimo presuppone in particolare che la sua registrazione iniziale sia stata effettuata in buona fede e che l'uso del marchio non sia atto ad ingannare il consumatore.

La Corte non si considera competente per l'applicazione di tali criteri. Essa osserva però che il fatto che vi sia evocazione non dev'essere interpretato nel senso che sussiste automaticamente un rischio di inganno del consumatore.

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