Presentazione

La composizione

Le competenze

Il procedimento

La giurisprudenza

 

 La composizione

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Il Tribunale è composto da due giudici per Stato membro. I giudici sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri a seguito di consultazione di un comitato incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati alla funzione di giudice. Il loro mandato è di sei anni ed è rinnovabile. Gli stessi designano tra loro, per tre anni, il proprio presidente. I giudici nominano un cancelliere per un mandato di sei anni.


I giudici esercitano le loro funzioni in totale imparzialità e indipendenza. Contrariamente alla Corte di giustizia, il Tribunale non dispone di avvocati generali permanenti. Questa funzione, tuttavia, può essere eccezionalmente attribuita a un giudice.

Le cause sulle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono decise da sezioni composte di tre o cinque giudici o, in determinati casi, da un giudice unico. Esso può anche riunirsi in grande sezione (quindici giudici), qualora la complessità giuridica o l'importanza della causa lo giustifichi. I presidenti delle sezioni composte di cinque giudici sono eletti tra i giudici per un periodo di tre anni. Il Tribunale dispone di una propria cancelleria, ma si avvale dei servizi amministrativi e linguistici dell'Istituzione per le sue altre esigenze.

 

 Le competenze

Il Tribunale è competente a conoscere:

  • sui ricorsi proposti dalle persone fisiche o giuridiche diretti all'annullamento degli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea adottati nei confronti di tali persone o che le riguardano direttamente e individualmente (può trattarsi, ad esempio, del ricorso proposto da un'impresa contro una decisione della Commissione che le infligge un'ammenda) e degli atti regolamentari che le riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione, e sui ricorsi proposti da tali persone diretti a far constatare un'astensione dal pronunciarsi di tali istituzioni, organi o organismi;
  • dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
  • dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato, le misure di difesa commerciale («dumping») e gli atti mediante i quali il Consiglio esercita competenze d'esecuzione;
  • dei ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'Unione europea o dai loro agenti;
  • dei ricorsi fondati su contratti stipulati dall'Unione europea, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale;
  • dei ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l'Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
  • delle controversie tra le istituzioni dell’Unione europea e il loro personale relative ai rapporti di lavoro e al regime di previdenza sociale.

Le decisioni del Tribunale possono essere oggetto, entro un termine di due mesi, di un'impugnazione limitata alle questioni di diritto dinanzi alla Corte di giustizia.

 

Il procedimento

Il Tribunale dispone del proprio regolamento di procedura. In linea di principio, il procedimento include una fase scritta e una fase orale.
Un ricorso scritto da un avvocato o da un agente e indirizzato alla cancelleria apre il procedimento. Gli aspetti essenziali del ricorso sono pubblicati in una comunicazione, redatta in tutte le lingue ufficiali, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il cancelliere notifica il ricorso alla controparte, che dispone di un termine di due mesi per presentare un controricorso. Nei ricorsi diretti, la parte ricorrente ha, in linea di principio, la facoltà di presentare una replica entro un termine prescritto, alla quale la parte convenuta può rispondere con una controreplica.

Chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta al Tribunale nonché gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nel procedimento. L'interveniente presenta una memoria diretta al sostegno o al rigetto delle conclusioni di una delle parti, memoria alla quale le parti possono successivamente rispondere. Durante l'eventuale fase orale del procedimento si svolge un'udienza pubblica. Nel corso di quest'ultima, i giudici possono rivolgere quesiti ai rappresentanti delle parti. Il giudice relatore sintetizza in una relazione d'udienza sommaria i fatti dedotti, gli argomenti di ciascuna delle parti e, all'occorrenza, degli intervenienti. Tale documento è messo a disposizione del pubblico nella lingua processuale.

I giudici deliberano successivamente sulla base del progetto di sentenza predisposto dal giudice relatore e la sentenza viene pronunciata nel corso di un'udienza pubblica.

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gratuito. Per contro, il Tribunale non si accolla le spese dell'avvocato abilitato ad esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro, dal quale le parti devono farsi rappresentare. Tuttavia, chiunque non sia in grado di far fronte alle spese di causa può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio.

Il procedimento sommario

Un ricorso proposto dinanzi al Tribunale non comporta la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Il Tribunale può tuttavia ordinarne la sospensione dell'esecuzione o disporre altri provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale o, all'occorrenza, il vicepresidente statuisce su una domanda di questo tipo con ordinanza motivata.

Sono concessi provvedimenti provvisori solo qualora ricorrano tre condizioni:

  1. il ricorso di merito non deve apparire, a prima vista, privo di serio fondamento;
  2. il richiedente deve provare l'urgenza dei provvedimenti senza i quali subirebbe un danno grave e irreparabile;
  3. i provvedimenti provvisori devono tener conto della ponderazione degli interessi delle parti e dell'interesse generale.

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non pregiudica minimamente la decisione del Tribunale nella causa di merito. Peraltro, essa può essere impugnata dinanzi al vicepresidente della Corte di giustizia.

Il procedimento accelerato

Tale procedimento consente al Tribunale di pronunciarsi rapidamente sul merito della controversia in cause ritenute di particolare urgenza. Il procedimento accelerato può essere chiesto dalla parte ricorrente o dalla parte convenuta. Può altresì essere disposto d'ufficio dal Tribunale.

 

La giurisprudenza

Ambiente e consumatori

L’Unione vieta la commercializzazione di prodotti derivati dalla foca, a meno che essi provengano dalla caccia tradizionalmente praticata dalle comunità Inuit a fini di sussistenza. Nel 2013, il Tribunale ha confermato la validità di tale divieto. Esso ha infatti dichiarato che, in considerazione delle diverse normative adottate dagli Stati membri nel settore del commercio di prodotti derivati dalla foca, l’Unione aveva il diritto di armonizzare le norme di commercializzazione di tali prodotti al fine di evitare turbative del mercato tenendo conto del benessere degli animali.

Inuit Tapiriit Kanatami/Commissione, T-526/10, 25 aprile 2013

 

Nel territorio dell’Unione gli organismi geneticamente modificati (OGM) possono essere commercializzati soltanto se oggetto di un’autorizzazione. Nel 2010 la Commissione ha autorizzato la commercializzazione della patata geneticamente modificata Amflora, dopo aver ricevuto un parere scientifico secondo il quale tale patata non presentava rischi né per la salute umana né per l’ambiente. Il Tribunale ha annullato, per vizio di procedura, l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione, poiché quest’ultima non aveva sottoposto il progetto di autorizzazione ai comitati competenti.

Ungheria/Commissione, T-240/10, 13 dicembre 2013

 

Libera prestazione di servizi

Ai sensi del diritto dell’Unione, gli eventi che uno Stato membro ritiene di particolare rilevanza per la propria società devono poter essere trasmessi non solo su una televisione a pagamento, ma anche su una televisione ad accesso libero. Nel 2011 il Tribunale ha confermato che uno Stato membro può imporre la trasmissione a libero accesso di tutte le partite di calcio dei campionati del mondo ed europeo. Il Tribunale ha giustificato tale decisione con il diritto all’informazione del pubblico e la necessità di assicurare un ampio accesso del pubblico alle ritrasmissioni televisive di tali eventi. FIFA/Commissione, T-385/07, 17 febbraio 2011

 

Diritto delle istituzioni dell’Unione europea

Nel 2007 l’Ufficio di selezione del personale dell’Unione europea (EPSO) ha pubblicato un invito a manifestare interesse in vista dell’assunzione di agenti contrattuali da parte delle istituzioni europee. Tali annunci erano redatti unicamente in tedesco, inglese e francese. Il Tribunale ha annullato l’invito per discriminazione linguistica, con la motivazione che la sua pubblicazione in tre lingue impediva a taluni potenziali candidati di avere conoscenza dell’invito e favoriva i candidati germanofoni, anglofoni e francofoni.

Italia/Commissione, T-205/07, 3 febbraio 2011

 

Marchi – Proprietà intellettuale e industriale

Nel 2012 il Tribunale ha dichiarato che il segno VIAGUARA non poteva essere registrato come marchio comunitario per bevande per via del marchio VIAGRA registrato per farmaci. Pur ammettendo che le bevande e i farmaci sono prodotti diversi, il Tribunale ha ritenuto che il segno VIAGUARA potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio VIAGRA: infatti, il consumatore potrebbe essere propenso ad acquistare le bevande pensando di ritrovare qualità simili a quelle del farmaco (in particolare l’aumento della libido).

Viaguara/UAMI, T-332/10, 25 gennaio 2012

 

La società Apple Corps, fondata dal celebre gruppo rock «The Beatles», si è opposta alla registrazione del termine «BEATLE» per apparecchi elettrici di locomozione destinati a persone a mobilità ridotta. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che il termine «BEATLE» potesse trarre un indebito vantaggio dalla notorietà e dalla perdurante attrattività dei marchi (THE) BEATLES detenuti dalla Apple Corps. Infatti, le persone a mobilità ridotta potrebbero essere attratte dall’immagine assai positiva di libertà, di giovinezza e di mobilità legata ai marchi della Apple Corps.

You Q/UAMI, T-369/10, 29 marzo 2012

 

Nel 2010 il Principato di Monaco ha chiesto la protezione del marchio internazionale «MONACO» nell’Unione europea, che gli è stata negata, tra l’altro, per servizi di intrattenimento, sport e alloggio. Il Tribunale ha confermato tale decisione: il termine MONACO, in ragione segnatamente della notorietà della sua famiglia principesca, dell’organizzazione di un gran premio automobilistico di formula 1 e di un festival del circo, evoca un territorio geografico ed è puramente descrittivo dell’origine o della destinazione geografica dei servizi interessati. Non può, pertanto, essere protetto come marchio nell’Unione europea.

MEM/UAMI (MONACO), T-197/13, 15 gennaio 2015

 

Concorrenza

Nel 2004 la Commissione ha inflitto alla Microsoft un’ammenda di 497 milioni di euro, ritenendo che tale società avesse abusato della sua posizione dominante poiché si è rifiutata, per anni, di divulgare ai suoi concorrenti informazioni che consentono di sviluppare e distribuire soluzioni alternative e compatibili con Windows. Il Tribunale ha confermato l’ammenda in una sentenza del 2007. Nel 2008, la Commissione ha inflitto alla Microsoft una penalità di mora di 899 milioni di euro in ragione della sua riluttanza a eseguire la decisione del 2004 e a divulgare ai suoi concorrenti le informazioni in questione entro il termine stabilito e per un corrispettivo ragionevole. Il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione, ma ha ridotto la penalità di mora a 860 milioni di euro per tenere conto del fatto che la Commissione aveva transitoriamente autorizzato la Microsoft a continuare ad attuare determinate prassi.

Microsoft/Commissione, T-201/04, 17 settembre 2007, e T-167/08, 27 giugno 2012

 

Nel 2009 la Commissione ha inflitto due ammende di 553 milioni di euro ciascuna alla società tedesca E.ON e alla società francese GDF Suez. Essa contestava loro di avere concluso un’intesa che vietava a ognuna di esse di vendere sul mercato nazionale dell’altra il gas trasportato dalla Russia fino in Germania e in Francia. Il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione, ma ha ridotto ciascun’ammenda a 320 milioni di euro per tenere conto di un errore della Commissione in merito alla durata dell’intesa (che era durata un anno in meno di quanto la Commissione asseriva).

E.ON Energie AG/Commissione, T-360/09, e GDF Suez/Commissione, T-370/09, 29 giugno 2012

 

Le società di gestione collettiva gestiscono i diritti d’autore relativi, in particolare, alle opere musicali. Esse concedono quindi agli utilizzatori commerciali che ne fanno richiesta il diritto di sfruttare le opere dietro compenso. Nel 2008 la Commissione ha ritenuto che 24 società di questo tipo avessero ristretto la concorrenza limitando unicamente al loro territorio nazionale le licenze concesse per lo sfruttamento di determinate opere musicali. Il Tribunale ha infirmato l’analisi della Commissione per carenza di prove, in particolare poiché la limitazione territoriale delle licenze poteva spiegarsi con la necessità di lottare efficacemente contro l’utilizzazione non autorizzata delle opere musicali.

CISAC/Commissione, T-442/08, 12 aprile 2013

 

Nel 2011 la Commissione ha ritenuto la concentrazione contemplata da Microsoft per acquisire il controllo di Skype compatibile con il diritto dell’Unione. Due concorrenti di Skype hanno adito il Tribunale, invocando gli effetti anticoncorrenziali causati dalla fusione prevista. Il Tribunale ha però confermato la decisione della Commissione, dichiarando che la fusione non restringeva la concorrenza né sul mercato delle comunicazioni via Internet per il grande pubblico, né su quello delle comunicazioni via Internet per le imprese.

Cisco Systems e Messagenet/Commissione, T-79/12, 11 dicembre 2013

 

Aiuti di Stato

In Austria l’insieme dei consumatori di elettricità sopporta i costi sostenuti dallo Stato per incentivare la produzione di elettricità verde. Nel 2008 lo Stato austriaco ha considerato di limitare l’onere connesso a tali costi per le imprese a forte consumo di energia. La Commissione ha tuttavia ritenuto che tale limitazione configurasse un aiuto di Stato incompatibile con il diritto dell’Unione. Il Tribunale ha confermato tale valutazione, considerando che una simile limitazione costituiva una forma di esenzione da un tributo di natura parafiscale, che avvantaggiava talune imprese a scapito di altre, senza che tale disparità di trattamento fosse giustificata in ragione dell’obiettivo perseguito. Inoltre, tale aiuto non era compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente. 

Austria/Commissione, T-251/11, 11 dicembre 2014

 

La ING è un istituto finanziario olandese di bancassicurazione. Nel contesto della crisi finanziaria, i Paesi Bassi le hanno fornito un aiuto, sotto forma di apporto di capitali, le cui condizioni di rimborso sono state modificate nel corso del tempo. La Commissione ha ritenuto che tali nuove condizioni avessero comportato un aiuto di Stato aggiuntivo di 2 miliardi di euro. Cionondimeno, il Tribunale ha dichiarato che non era possibile ravvisare l’esistenza di un aiuto di Stato, in quanto la Commissione non aveva esaminato se un investitore privato posto nella medesima situazione dei Paesi Bassi avrebbe rifiutato di concedere una tale modifica delle condizioni di rimborso e, dunque, un simile vantaggio aggiuntivo.

Paesi Bassi/Commissione, T-29/10, T-33/10, 2 marzo 2012

 

Di fronte a gravi difficoltà finanziarie, la compagnia aerea italiana Alitalia si è vista concedere nel 2008 un prestito di 300 milioni di euro da parte dello Stato italiano, il quale aveva altresì deciso di vendere la propria partecipazione nella compagnia. La Commissione ha qualificato come illegittimo il prestito concesso ad Alitalia (poiché un investitore privato nella medesima situazione non l’avrebbe concesso), ma ha autorizzato la vendita di beni, purché questa avvenisse a prezzo di mercato. In considerazione del fatto che Alitalia aveva beneficiato di aiuti di Stato incompatibili con il diritto dell’Unione, Ryanair ha adito il Tribunale che ha confermato l’analisi della Commissione su tutti i punti.

Ryanair/Commissione, T-123/09, 28 marzo 2012

 

Agricoltura

Nel 2011 la Commissione ha reso obbligatoria l’etichettatura degli agrumi che sono oggetto di un trattamento post-raccolta mediante agenti conservanti o altre sostanze chimiche. La Spagna ha chiesto al Tribunale di annullare tale obbligo, dal momento che questo interessava soltanto i produttori di agrumi – e non i produttori di altri frutti oggetto di trattamento post-raccolta – ed era pertanto discriminatorio. Il Tribunale ha tuttavia considerato che, a differenza di tali altri frutti (banane, angurie, meloni), le bucce degli agrumi possono essere utilizzate in cucina, e dunque l’obbligo di etichettatura assicura, senza discriminazione, un livello uniforme ed elevato di protezione dei consumatori.

Spagna/Commissione, T-481/11, 13 novembre 2014

 

Sanità pubblica

L’Orphacol è un farmaco destinato al trattamento di patologie epatiche rare ma gravi che possono condurre al decesso i neonati. Nel 2009 i laboratori francesi CTRS hanno chiesto alla Commissione un’autorizzazione all’immissione in commercio di tale farmaco, che è stata rifiutata dalla Commissione in ragione della mancata presentazione da parte della CTRS dei risultati delle prove cliniche. Il Tribunale ha annullato tale decisione, in considerazione del fatto che la CTRS, ai sensi delle disposizioni applicabili, non era tenuta a fornire tali risultati in quanto le sostanze attive di tale farmaco erano di impiego medico ben consolidato da almeno dieci anni nell’Unione.

Laboratoires CTRS/Commissione, T-301/12, 4 luglio 2013

 

Relazioni esterne dell’Unione europea

Le misure restrittive o «sanzioni» costituiscono uno strumento essenziale della politica estera tramite cui l’Unione mira a indurre a un cambiamento nella politica o nella condotta da parte di un paese. Esse possono prendere la forma di embarghi sulle armi, congelamenti di beni, divieti di ingresso e transito nel territorio dell’Unione, divieti all’importazione ed esportazione, ecc. Esse possono colpire governi, società, persone fisiche, nonché gruppi o organizzazioni (come ad esempio gruppi di terroristi).

Oltre a organizzazioni terroristiche come Al-Qaida, una trentina di paesi è già stata oggetto di sanzioni da parte del Consiglio dell’Unione, tra i quali l’Afghanistan, la Bielorussia, la Costa d’Avorio, l’Egitto, l’Iran, la Libia, la Russia, la Siria, la Tunisia, l’Ucraina o ancora lo Zimbabwe.

 

Il sig. Eyad Makhlouf (cugino di Bachar Al Assad) è stato destinatario di un provvedimento di congelamento dei propri beni da parte del Consiglio, con la motivazione che egli era il fratello di Rami Makhlouf (uno dei più potenti uomini d’affari siriani) e agente dei servizi di informazione generali coinvolto nella repressione della popolazione civile siriana. Il Tribunale ha confermato il congelamento, considerando che il sig. Makhlouf non aveva addotto elementi di prova idonei a confutare che egli fornisse sostegno al regime siriano. Inoltre, i diritti di difesa del sig. Makholuf non sono stati violati, poiché è stato messo in condizione di difendersi efficacemente contro il Consiglio.

Makhlouf/Consiglio, T-383/11, 13 settembre 2013

 

Nel 2010 la società iraniana Fulmen e il suo direttore sono stati destinatari di un congelamento di capitali, in ragione del fatto che essi erano implicati, secondo il Consiglio, nell’installazione di impianti elettrici su un sito segreto destinato al programma nucleare iraniano. Il Tribunale ha tuttavia annullato il congelamento: esso ha considerato che il Consiglio si era basato su semplici allegazioni non comprovate e che non era stata pertanto fornita la prova di un intervento della Fulmen e del suo direttore sul sito interessato. Il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio doveva produrre tali prove.

Fulmen e Fereydoun Mahmoudian/Consiglio, T-439/10 e T-440/10, 21 marzo 2012

 

Politica economica

Le «controparti centrali» sono organismi finanziari che assicurano la compensazione di talune transazioni gestendo il rischio di credito delle parti. Nel 2011 la BCE ha imposto alle controparti centrali che operano in euro di essere ubicate in un paese della zona euro. Il Regno Unito, che non fa parte di tale zona, ha chiesto l’annullamento di tale obbligo, nei limiti in cui penalizza le controparti centrali britanniche. Il Tribunale ha accolto la sua domanda, considerando che la BCE non era competente a imporre tale requisito di localizzazione.

Regno Unito/BCE, T-496/11, 4 marzo 2015

 

Accesso ai documenti

Nel 2009 l’eurodeputato olandese Sophie In’t Veld ha chiesto al Consiglio l’accesso a un parere del suo servizio giuridico sull’apertura dei negoziati tra l’Unione e gli USA sul futuro accordo SWIFT (accordo che autorizza le autorità americane di accedere ai dati bancari europei al fine di contrastare il terrorismo). Il Consiglio ha rifiutato l’accesso all’intero parere. Il Tribunale ha parzialmente annullato tale diniego (vale a dire tutto ciò che non riguardava il contenuto specifico dell’accordo e le direttive di negoziato): esso ha dichiarato che il Consiglio – nel verificare se la divulgazione degli elementi in questione potesse essere giustificata da un interesse pubblico prevalente – non aveva dimostrato, con elementi concreti, l’esistenza di un rischio di pregiudizio alla tutela dei pareri giuridici, né aveva tenuto conto del fatto che il parere in questione riguardava il settore specifico della protezione dei dati personali.

In’t Veld/Consiglio, T-529/09, 4 maggio 2012