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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 ottobre 2020 – Procedimento penale a carico di RR e JG

(Causa C-505/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Ricorrenti nella causa principale

RR e JG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 8 della direttiva 2014/42 1 osti a una legge nazionale secondo cui, a seguito del congelamento di beni sequestrati quali sospetti beni strumentali o quali proventi da reati, la persona interessata non sia legittimata a chiedere al giudice, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni medesimi.

Se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 e con l’articolo 17 della Carta una normativa nazionale che escluda la confisca di un «bene strumentale» con riguardo ad un bene che, sebbene di proprietà di un terzo non coinvolto nel reato, sia stato concesso, dal terzo stesso, stabilmente in uso all’imputato con modalità tali che, nei rapporti interni, proprio quest’ultimo eserciti i diritti derivanti dalla proprietà.

In caso di risposta negativa alla questione: se l’articolo 8, paragrafi 6, seconda frase, e 7 della direttiva 2014/42 imponga di interpretare la normativa nazionale nel senso che essa consenta ad un terzo - i cui beni siano stati oggetto di congelamento e possano essere confiscati quali beni strumentali - di intervenire nel procedimento che possa sfociare nella confisca, impugnando in sede giudiziale il provvedimento di confisca.

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1 Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).