Language of document : ECLI:EU:F:2009:152

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

17 novembre 2009

Causa F‑57/08

Armida Palazzo

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione – Diritti maturati in quanto agente locale – Calcolo dell’abbuono»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Palazzo chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione del capo unità «Pensioni» dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» del 24 ottobre 2007, quanto al calcolo dell’abbuono di annualità dei suoi diritti a pensione comunitaria risultante dai suoi diritti maturati in quanto agente locale.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese della Commissione. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Parità di trattamento – Trattamento differenziato delle varie categorie di agenti in materia di garanzie statutarie e di prestazioni previdenziali – Insussistenza di discriminazione

2.      Funzionari – Pensioni – Calcolo delle annualità – Presa in considerazione dei periodi di servizio maturati come agente ausiliario – Presupposti

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 4)

1.      Non si possono mettere in discussione le differenze statutarie esistenti tra le varie categorie di persone impiegate dalle Comunità, vuoi in quanto funzionari in senso proprio, vuoi all’interno delle varie categorie di agenti rientranti nel Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, la definizione di ciascuna di queste categorie corrisponde ad esigenze legittime dell’amministrazione comunitaria e alla natura dei compiti, permanenti o temporanei, che essa ha l’incarico di compiere. Il legislatore comunitario era pertanto libero di prevedere, all’art. 4 dell’allegato VIII dello Statuto, che solo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali hanno la possibilità di chiedere, per il calcolo dei diritti a pensione, la presa in considerazione della durata totale del servizio da loro prestato in seno alle istituzioni in qualità di funzionario, di agente temporaneo o di agente contrattuale.

Inoltre, un agente locale non può sostenere di essere penalizzato rispetto ad agenti di altre categorie e di subire pertanto una disparità di trattamento o addirittura una discriminazione ingiustificata e sproporzionata poiché, in quanto agente locale, non è in una situazione analoga rispetto agli agenti di altre categorie. Le differenze statutarie esistenti tra gli agenti locali, da una parte, e i funzionari o gli altri agenti, dall’altra, non possono essere rimesse in discussione in forza del principio di parità di trattamento, dato che tali differenze giuridiche obiettive sul piano delle garanzie statutarie, dell’inquadramento, della retribuzione e delle prestazioni sociali hanno un carattere essenziale. Non costituisce pertanto una discriminazione il fatto che, dal punto di vista delle garanzie statutarie e delle prestazioni di previdenza sociale, talune categorie di persone impiegate dalle Comunità possono godere di garanzie o di prestazioni che non sono concesse ad altre categorie.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento:

Corte: 6 ottobre 1983, cause riunite 118/82‑123/82, Celant e a./Commissione (Racc. pag. 2995, punto 22)

Tribunale di primo grado: 9 luglio 2007, causa T‑415/06 P, De Smedt/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e 55 nonché giurisprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 19 ottobre 2006, causa F‑59/05, De Smedt/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑1‑1‑409, punto 76), e 12 marzo 2009, causa F‑104/06, Arpaillange e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61)

2.      Per equiparare i periodi compiuti in qualità di agente ausiliario a periodi compiuti in qualità di agente temporaneo ai fini della loro presa in considerazione per il regime pensionistico comunitario, si richiede che l’impiego corrispondente alle funzioni svolte dall’interessato figuri nella tabella degli organici dell’istituzione e sia disponibile, e che le funzioni svolte non abbiano carattere passeggero, in altri termini, che si tratti di compiti permanenti di servizio pubblico comunitario.

(v. punti 44 e 48)

Riferimento:

Corte: 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189, punto 51), e 23 febbraio 1983, cause riunite 225/81 e 241/81, Toledano Laredo e Garilli/Commissione (Racc. pag. 347, punti 7 e 12)