Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

9 dicembre 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Articolo 72 dello Statuto – Decisione della Commissione di rigetto del rimborso al 100% delle spese mediche sostenute dal ricorrente – Durata della procedura – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑3/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, E. Perillo (relatore) e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto a mezzo posta alla cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso, volto, in sostanza, al risarcimento del danno che il medesimo asserisce di aver subìto a causa dell’eccessiva durata della procedura amministrativa riguardante la domanda di rimborso al 100% delle spese mediche da lui presentata alla Commissione europea il 25 novembre 2002, ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

 Fatti

2        Il ricorrente è stato funzionario di grado A 7 presso la direzione generale «Sviluppo» della Commissione.

3        A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase (Italia).

4        Con lettera del 25 novembre 2002 (in prosieguo: la «domanda del 25 novembre 2002»), il ricorrente ha chiesto che le spese mediche sostenute al fine di «curare le affezioni a causa delle quali [era] in congedo a partire dal 4 gennaio 2002» gli venissero rimborsate nella misura del 100% ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto.

5        Con sentenza del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04; in prosieguo: la «sentenza del 10 giugno 2008»), il Tribunale di primo grado, accogliendo il ricorso proposto dal ricorrente il 16 gennaio 2004, ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 per carenza assoluta di motivazione.

6        In esecuzione della sentenza del 10 giugno 2008, l’ufficio liquidatore ha nuovamente esaminato la domanda del 25 novembre 2002. Con note del 1° e del 5 agosto 2008, il responsabile dell’ufficio liquidatore ha respinto la domanda del 25 novembre 2002 con la motivazione che la patologia indicata dal ricorrente non costituiva una malattia grave ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto e, pertanto, non consentiva a quest’ultimo di beneficiare di una presa in carico al 100% delle sue spese mediche.

7        Con sentenza del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F‑65/09; in prosieguo: la «sentenza del 23 novembre 2010»), il Tribunale ha respinto il ricorso per l’annullamento delle note del 1° e del 5 agosto 2008 proposto dal ricorrente.

8        Il 23 novembre 2010, il ricorrente ha presentato ai servizi della Commissione una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, volta ad ottenere il risarcimento del danno che egli sosteneva di aver subìto a causa dell’eccessiva durata della procedura riguardante la sua domanda del 25 novembre 2002 (in prosieguo: la «domanda del 23 novembre 2010»).

9        Con nota del 24 gennaio 2011 (in prosieguo: la «nota del 24 gennaio 2011»), che il ricorrente afferma di aver ricevuto il 25 febbraio 2011, la Commissione ha respinto la domanda del 23 novembre 2010.

10      Il 20 maggio 2011, il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, pervenuto alla Commissione il successivo 23 maggio.

11      Con lettera del 23 settembre 2011, pervenuta al ricorrente il 29 ottobre 2011, la Commissione ha respinto detto reclamo, indicando per errore che esso recava la data del 15 maggio 2011 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

12      Con ordinanza del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione (T‑85/11 P; in prosieguo: l’«ordinanza del 21 febbraio 2013»), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione esperita dal ricorrente avverso la sentenza del 23 novembre 2010 in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con ordinanza del 12 luglio 2012, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento in attesa della pronuncia conclusiva nella causa Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione). Dopo che, il 6 novembre 2012, è stata pronunciata la sentenza del Tribunale nella suddetta causa, è ripreso il presente procedimento.

14      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 23 novembre 2010;

–        annullare la nota del 24 gennaio 2011;

–        nella misura del necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        nella misura del necessario, accertare il fatto che la procedura volta a provvedere sulla domanda del 25 novembre 2002 si è protratta per più di cinque anni;

–        nella misura del necessario, dichiarare che una tale durata è eccessiva ed illecita;

–        condannare la Commissione al pagamento della somma di EUR 10 000 o della diversa somma che il Tribunale consideri giusta ed equa a titolo di risarcimento del danno materiale e morale patito;

–        condannare la Commissione al pagamento degli interessi, con capitalizzazione annuale, fino all’effettivo pagamento della somma di EUR 10 000;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

16      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

17      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per pronunciarsi e pertanto decide, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

 Sull’oggetto della controversia

18      Nei primi due capi delle sue richieste conclusive, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 23 novembre 2010 e della nota del 24 gennaio 2011.

19      Al riguardo occorre rilevare che, poiché la Commissione ha esplicitamente respinto la domanda del 23 novembre 2010 con la nota del 24 gennaio 2011, i due primi capi delle richieste conclusive si fondono e hanno come unico oggetto l’annullamento della nota del 24 gennaio 2011.

20      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulle domande di annullamento dirette contro il rigetto di un’azione per l’accertamento della responsabilità dell’istituzione interessata qualora, nell’ambito del medesimo ricorso, siano state avanzate richieste risarcitorie nei confronti della stessa istituzione (ordinanza del Tribunale del 16 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, F‑21/10, punti da 19 a 21 e giurisprudenza ivi citata).

21      Non vi è luogo a statuire in modo autonomo neppure sul terzo capo delle richieste conclusive, volto all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo, dato che quest’ultima si limitava a confermare il tenore della nota del 24 gennaio 2011.

22      Infine, il quarto e il quinto capo delle richieste conclusive sono manifestamente irricevibili in quanto, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, formulare constatazioni di principio (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, punto 63 e giurisprudenza ivi citata) o dichiarazioni di principio (sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 1995, P/Commissione, T‑583/93, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle richieste risarcitorie

 Argomenti delle parti

23      In primo luogo, il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe atteso il 1º agosto 2008 per prendere esplicitamente posizione, per la prima volta, in merito alla domanda del 25 novembre 2002. In tal modo la procedura sarebbe durata, di per sé, più di cinque anni e mezzo, e ciò sarebbe eccessivo. Una tale durata, che rappresenterebbe la conseguenza di lungaggini e di una cattiva amministrazione da parte della Commissione, sarebbe illegittima.

24      Inoltre, il ricorrente afferma, da un lato, che la decisione di rigetto della domanda del 23 novembre 2010 sarebbe viziata da una carenza o da un’insufficienza di motivazione e, dall’altro lato, che la Commissione avrebbe violato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione.

25      In secondo luogo, il ricorrente sostiene di aver subìto, a motivo della eccessiva durata della procedura amministrativa in questione, «ingenti danni, di natura: a) morale, in termini di un patema d’animo e di una sofferenza interiore; b) esistenziale, in termini della menomazione della proiezione esterna della sua persona, (…) uno sconvolgimento della sua quotidianità [e] un illecito ed ingiusto attentato alla sua tranquillità d’animo (…); c) materiale, in termini di lucro cessante e danno emergente per essere stato privato della disponibilità di somme che avrebbero dovuto essere sue (…)».

26      In terzo luogo, il nesso di causalità risulterebbe «ictu oculi» dall’esame della vicenda.

27      La Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto come manifestamente infondato in diritto.

 Giudizio del Tribunale

28      Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone la sussistenza di tre condizioni, vale a dire l’illegittimità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, un danno certo ed effettivo e un nesso di causalità tra il comportamento di cui trattasi e il danno asserito (sentenze del Tribunale del 21 febbraio 2008, Skoulidi/Commissione, F‑4/07, punto 43, e del 23 febbraio 2010, Faria/UAMI, F‑7/09, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Dato che le suddette tre condizioni sono cumulative, un ricorso per risarcimento danni non può essere accolto in mancanza anche di una sola di esse (v. sentenza della Corte del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, punti 11 e 14 nonché giurisprudenza ivi citata).

29      Nel caso di specie, non si può addebitare alla Commissione alcuna illegittimità.

30      Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata della procedura avente ad oggetto la domanda del 25 novembre 2002, occorre ricordare che tale domanda ha portato a una decisione implicita di rigetto intervenuta, de iure, quattro mesi dopo la presentazione della medesima. In seguito, il ricorrente ha contestato questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado, che l’ha annullata mediante la sentenza del 10 giugno 2008.

31      A tal proposito occorre ricordare pure che, nella sentenza del 10 giugno 2008, il Tribunale di primo grado, dopo aver annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002 per carenza di motivazione, ha respinto il ricorso per la restante parte, inclusa la richiesta del ricorrente volta alla condanna della Commissione a rimborsargli nella misura del 100% le spese mediche dal medesimo sostenute a partire dal gennaio 2002. Oltre a ciò, si deve sottolineare che, meno di due mesi dopo la pronuncia della sentenza del 10 giugno 2008, la Commissione ha adottato, il 1º e il 5 agosto 2008, una nuova decisione di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, la quale, in seguito, è stata oggetto della sentenza del 23 novembre 2010 e dell’ordinanza del 21 febbraio 2013.

32      In tale contesto, non vi è nulla che dimostri che la durata della procedura amministrativa riguardante la domanda del 25 novembre 2002 sia stata eccessiva.

33      In secondo luogo, il motivo vertente sulla carenza o sull’insufficienza della motivazione della decisione di rigetto della domanda del 23 novembre 2010 dev’essere respinto in quanto inconferente, dato che, secondo una giurisprudenza costante, la violazione dell’obbligo di motivazione non fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

34      In ogni caso, una tale censura è manifestamente infondata in diritto, poiché la nota del 24 gennaio 2011 e la decisione di rigetto del reclamo indicano in modo chiaro e preciso le ragioni del rigetto della domanda del 23 novembre 2010.

35      In terzo luogo, riguardo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, si deve constatare che il ricorrente si limita a sostenere che «dal complesso della vicenda» risulta che la Commissione non ha tenuto conto dei suoi diritti ed interessi, senza comprovare in alcun modo tale affermazione.

36      Per contro, si deve ricordare che, ai punti 83 e 84 della sentenza del 23 novembre 2010, il Tribunale ha osservato che la Commissione ha debitamente istruito la domanda del 25 novembre 2002, come era tenuta a fare per dare esecuzione alla sentenza del 10 giugno 2008, e che in tal modo si è conformata all’obbligo di riprendere ab initio la procedura di esame della domanda del 25 novembre 2002.

37      Da quanto precede risulta palese che la prima condizione richiesta affinché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, riguardante l’illegittimità dell’atto amministrativo o del comportamento all’origine del danno dedotto, non è soddisfatta nel caso di specie.

38      Il sesto e il settimo capo delle conclusioni devono pertanto essere respinti in quanto manifestamente infondati in diritto.

39      Ad abundantiam, va rilevato che non risultano dimostrati neppure il danno certo ed effettivo e il nesso di causalità. In particolare, il ricorrente, sul quale grava l’onere della prova, si limita ad affermare, senza apportare il minimo elemento a sostegno delle sue affermazioni, di aver subìto un danno morale ed esistenziale. Quanto al danno materiale, si deve sottolineare che risulta dalla sentenza del 23 novembre 2010, confermata dall’ordinanza del 21 febbraio 2013, che la Commissione ha correttamente respinto la domanda del 25 novembre 2002 e che, pertanto, il ricorrente non può utilmente lamentare alcun «lucro cessante».

 Sulle spese

40      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tal titolo.

41      Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha esplicitamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese proprie e a quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 9 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.