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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping (Svezia) il 12 luglio 2018 – Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

(Causa C-454/18)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Linköping

Parti

Ricorrente: Baltic Cable AB

Resistente: Energimarknadsinspektionen

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 1 si applichi a tutte le fattispecie in cui un soggetto percepisca proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione, ovvero se la sua applicazione sia limitata ai gestori di sistemi di trasmissione (TSO), quali definiti all’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE.

Nell’ipotesi in cui la questione n. 1 venga risolta nel senso che l’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 sia applicabile ai soli gestori di sistemi di trasmissione (TSO), se un’impresa operante unicamente quale interconnettore costituisca un gestore di sistemi di trasmissione.

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se i costi di gestione di manutenzione di un’interconnessione possano essere considerati quali investimenti nella rete destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lett. b), del regolamento n. 714/2009.

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009, se l’autorità di vigilanza possa, sulla base del secondo comma dello stesso articolo 16, paragrafo 6, autorizzare un’impresa operante unicamente quale interconnettore, che disponga di metodologie per la fissazione di tariffe senza peraltro possedere una clientela che versi direttamente corrispettivi (tariffe di rete) suscettibili di essere ridotti, ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità di interconnessione al fine di generare utili ovvero, nel caso di risposta negativa alla questione n.3, a soli fini di gestione e di manutenzione.

Nell’ipotesi in cui la questione 1 o 2 sia risolta nel senso che un’impresa operante unicamente quale interconnettore ricada nella sfera d’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 e le questioni 3 e 4 vengano risolte nel senso che tale impresa non sia legittimata ad impiegare i proventi derivanti dall’assegnazione di capacità d’interconnessione per generare utili ovvero a fini di gestione e di manutenzione, oppure nel senso che l’impresa stessa possa sì utilizzare tali proventi a fini di gestione e di manutenzione ma non al fine di generare utili, se l’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento n. 714/2009 ad un’impresa operante unicamente quale interconnettore sia in contrasto con il principio di proporzionalità ovvero con altri principi del diritto dell’Unione Europea.

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1     Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).