Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

28 maggio 2013

Causa F‑67/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento di una decisione della Commissione – Esecuzione della sentenza del Tribunale – Danno derivante dalla mancata esecuzione – Presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 24 giugno 2011 con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 28 febbraio 2011 intesa ad ottenere, in particolare, l’adozione delle misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑56/09, in prosieguo: la «sentenza del 9 giugno 2010») e, dall’altro lato, la condanna della Commissione al risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario nella causa F‑67/11 R, Marcuccio/Commissione.

Massime

Funzionari – Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Rispetto del diritto dell’Unione – Risarcimento di un danno del ricorrente connesso all’atto annullato – Difficoltà particolari – Riconoscimento di un equo compenso per lo svantaggio subito dal ricorrente

(Art. 266 TFUE)

Spetta all’istituzione interessata adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, esercitando, sotto il controllo del giudice dell’Unione, il potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine, nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta a eseguire, sia delle disposizioni del diritto dell’Unione.

Quando l’esecuzione di una sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l’istituzione interessata può soddisfare l’obbligo imposto dall’articolo 266 TFUE adottando, nel rispetto del principio di legalità, qualsiasi decisione che sia idonea a compensare equamente lo svantaggio derivato all’interessato dalla decisione annullata.

(v. punti 38 e 44)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 ottobre 2004, Vicente-Nuñez/Commissione, T‑294/02 (punto 46)

Tribunale della funzione pubblica: 7 giugno 2011, Larue e Seigneur/BCE, F‑84/09 (punto 64)