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Ricorso presentato il 30 novembre 2006 - Reali / Commissione

(Causa F-136/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enzo Reali (Sofia, Bulgaria) (Rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione dell'Autorità con il potere di concludere contratti di assunzione del 30 agosto 2006 emessa in risposta al reclamo presentato il 7 luglio 2006 dal sig. Enzo Reali;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è un agente contrattuale classificato nel Gruppo di funzioni IV, grado 14. Egli fa valere il suo diritto ad essere classificato nel grado 16, in ragione del fatto che nel calcolo della sua esperienza professionale la Commissione avrebbe dovuto considerare il suo diploma (Laurea in Scienze Agrarie) come Laurea di primo livello più master.

A sostegno del ricorso, il ricorrente afferma quanto segue:

-    la Commissione avrebbe violato la direttiva 89/48/CEE 1, come modificata dalla direttiva 2001/19/CE 2, ed il principio di sussidiarietà, rifiutando di ammettere che il suo diploma è equivalente ad una "Laurea di primo livello più master", sebbene tale equivalenza fosse stata in precedenza chiaramente riconosciuta a livello nazionale dalla sua Università;

-    la Commissione avrebbe violato il divieto di discriminazione rifiutando indebitamente di calcolare il Master del ricorrente come un anno di esperienza professionale;

-    la decisione impugnata sarebbe illegittima a causa di un manifesto errore di valutazione nel calcolo dell'esperienza professionale del ricorrente ed a causa di un difetto di motivazione;

-    il rigetto del reclamo sarebbe basato su disposizioni di attuazione [art. 3, n. 1, lett. c), delle disposizioni generali di attuazione relative alle procedure che disciplinano l'assunzione e l'utilizzo di agenti contrattuali presso la Commissione] che eccedono i poteri delegati alla Commissione dall'art. 86, n. 6, del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

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1 - Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989 L 19, pag. 16).

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1).