Language of document : ECLI:EU:T:2015:383

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

16 giugno 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle banane in Italia, in Grecia e in Portogallo – Coordinamento nella fissazione dei prezzi – Ricevibilità delle prove – Diritti della difesa – Sviamento di potere – Prova dell’infrazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda»

Nella causa T‑655/11,

FSL Holdings, con sede in Anversa (Belgio),

Firma Léon Van Parys, con sede in Anversa,

Pacific Fruit Company Italy SpA, con sede in Roma (Italia),

rappresentate da P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren e B. Gielen, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Kellerbauer e A. Biolan, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C(2011) 7273 definitivo della Commissione, del 12 ottobre 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] [caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane)], e, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con il presente ricorso, la FSL Holdings (in prosieguo: la «FSL»), la Firma Léon Van Parys (in prosieguo: la «LVP») e la Pacific Fruit Company Italy SpA (in prosieguo: la «PFCI») (in prosieguo, considerate congiuntamente: le «ricorrenti» o la «Pacific») chiedono l’annullamento della decisione C(2011) 7273 definitivo della Commissione, del 12 ottobre 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] [caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2        Le ricorrenti esercitano attività di importazione, di commercializzazione e di vendita, in Europa, di banane di marca Bonita (punto 14 della decisione impugnata). La LVP, la PFCI e le entità appartenenti al medesimo gruppo e collegate all’attività bananiera in Europa, a seconda della fonte di informazioni, possono essere denominate «Pacific», «Pacific Fruit», «Bonita» o anche «Noboa», data l’appartenenza della marca Bonita al gruppo Noboa (punti 15 e 16 della decisione impugnata).

3        L’8 aprile 2005 la Chiquita Brands International Inc. (in prosieguo: la «Chiquita») ha depositato una richiesta di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») per l’attività di distribuzione e di commercializzazione di banane nonché di ananas e altra frutta fresca importata in Europa. Tale richiesta è stata registrata con il numero di ruolo COMP/39188 – Banane (punto 79 della decisione impugnata).

4        Il 3 maggio 2005 la Commissione delle Comunità europee ha concesso alla Chiquita un’immunità condizionata dalle ammende ai sensi del paragrafo 8, lettera a), comunicazione sulla cooperazione del 2002, per una presunta intesa segreta riguardante le vendite di banane e di ananas nello Spazio economico europeo (SEE) (punti 79 e 345 della decisione impugnata).

5        Il 15 ottobre 2008 la Commissione ha adottato la decisione C(2008) 5955 definitivo, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/39188 – Banane) (sintesi in GU 2009, C 189, pag. 12; in prosieguo: la «decisione nel caso COMP/39188 – Banane»), in cui si constatava che la Chiquita, il gruppo Dole e la Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co. KG (in prosieguo: la «Weichert»), all’epoca sotto il controllo del gruppo Del Monte, avevano violato l’articolo 81 CE ponendo in essere una pratica concordata con la quale coordinavano i prezzi di riferimento delle banane, fissati dagli stessi ogni settimana per l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia tra il 2000 e il 2002 (punto 80 della decisione impugnata).

6        Nell’ambito dell’indagine nel caso COMP/39188 – Banane, la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di vari importatori di banane, in particolare nei locali della LVP ad Anversa (Belgio), e ha inviato, il 20 luglio 2007, una comunicazione degli addebiti a vari importatori di banane, tra cui la FSL e la LVP, ma queste ultime, alla fine, non sono state destinatarie della decisione nel caso COMP/39188 – Banane.

7        Il 26 luglio 2007 la Commissione ha ricevuto copie di documenti provenienti dalla polizia tributaria italiana, ottenuti durante un accertamento effettuato presso il domicilio e presso l’ufficio di un dipendente della Pacific nell’ambito di un’indagine nazionale (punto 81 della decisione impugnata).

8        Il 26 novembre 2007 la Chiquita è stata informata oralmente dalla direzione generale (DG) «Concorrenza» della Commissione che gli agenti di quest’ultima avrebbero effettuato un accertamento nei locali della Chiquita Italia SpA il 28 novembre 2007. In tale occasione, la Chiquita è stata informata del fatto che sarebbe stata condotta un’indagine relativa all’Europa meridionale con il numero di ruolo COMP/39482 – Frutta esotica (banane) e le è stato ricordato che aveva ottenuto l’immunità condizionata dalle ammende per l’intera Comunità europea e che aveva l’obbligo di collaborare (punto 82 della decisione impugnata).

9        Dal 28 al 30 novembre 2007 la Commissione ha effettuato accertamenti negli uffici di importatori di banane in Italia e in Spagna, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 83 della decisione impugnata).

10      Nel corso dell’indagine la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni alle parti e ai clienti nonché ad altri partecipanti al mercato, in particolare ai porti e alle autorità portuali, le parti sono state invitate a presentare nuovamente talune informazioni e prove contenute nel fascicolo di indagine del caso COMP/39188 – Banane e la Chiquita è stata invitata a individuare quali parti delle sue dichiarazioni orali, nel suddetto caso, presentavano, a suo avviso, anche un collegamento con la presente causa (punto 84 della decisione impugnata). Il 9 febbraio 2009 la DG «Concorrenza» ha fatto pervenire alla Chiquita una lettera in cui veniva fatto il punto della situazione sulla sua collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 85 della decisione impugnata).

11      Il 10 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane) nei confronti della Chiquita, della Fruit Shippers Ltd e delle ricorrenti. Dopo aver avuto accesso al fascicolo, tutti i destinatari della decisione impugnata hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni e hanno assistito all’audizione del 18 giugno 2010 (punti 87 e 88 della decisione impugnata).

12      Il 12 ottobre 2011 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

 Decisione impugnata

13      La Commissione precisa che la decisione impugnata riguarda un’intesa tra la Chiquita e la Pacific in materia di importazione, di commercializzazione e di vendita di banane in Grecia, in Italia e in Portogallo (la «regione dell’Europa meridionale») durante il periodo compreso tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 (punti 1, 73, da 93 a 95, 306 e 330 della decisione impugnata).

14      Il prodotto oggetto del procedimento svolto dalla Commissione è la banana (frutta fresca) e la decisione riguarda sia le banane non mature (verdi) sia le banane mature (gialle). Le banane sono considerate un prodotto disponibile tutto l’anno, commercializzato su base settimanale e la cui domanda varia leggermente a seconda della stagione, in quanto è maggiore nei primi sei mesi dell’anno e minore nei caldi mesi estivi. Le banane vendute sono di marca o non di marca e provengono o dall’Unione europea o dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o ancora da paesi non ACP. Le banane dei paesi non ACP sono importate generalmente nell’Unione dai Caraibi, dall’America centrale e dall’America meridionale nonché da alcuni paesi dell’Africa e sono trasportate in navi frigorifero verso i porti europei (punti 2 e 3 della decisione impugnata).

15      Nel corso del periodo interessato dalla decisione impugnata, l’importazione delle banane nella Comunità europea era disciplinata dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), che prevedeva un regime basato su quote e tariffe di importazione. Le quote di importazione di banane erano fissate annualmente e assegnate su base trimestrale con una flessibilità limitata fra i trimestri di un anno civile (punto 53 della decisione impugnata).

16      Il settore bananiero stabiliva una distinzione fra tre categorie di banane: le banane di marca Chiquita di prima qualità, le banane di seconda categoria di marca Dole e Del Monte e le banane di terza categoria denominate «terze», che includevano varie altre marche, segnatamente la marca Bonita della Pacific oppure la marca Consul della Chiquita. Tale suddivisione in funzione delle marche si rifletteva nella tariffazione della banana (punto 27 della decisione impugnata).

17      Per quanto riguarda i prezzi, il settore bananiero operava una distinzione tra prezzi «T1» e «T2», di cui il «T1» indicava i prezzi «reso non sdoganato», vale a dire non comprendente i dazi doganali e le licenze, mentre il «T2» indicava i prezzi «reso sdoganato» (punto 29 della decisione impugnata).

18      Il settore bananiero in Italia, in Grecia e in Portogallo funzionava a due strati, ossia lo strato «verde», consistente nella vendita di banane non mature, da parte di importatori, a maturatori e a grossisti, e lo strato «giallo», consistente nella vendita di banane mature da parte dei maturatori, degli importatori che vendevano banane gialle e dei grossisti ad altri grossisti, a supermercati o a venditori al dettaglio. Durante il periodo considerato, la Chiquita e la Pacific vendevano quasi esclusivamente banane verdi nella regione dell’Europa meridionale, ma senza aver concluso alcun accordo contrattuale a lungo termine o alcun contratto quadro con grossisti o maturatori (punti 31, 32 e 39 della decisione impugnata).

19      La Commissione puntualizza che il prezzo della banana «gialla» era costituito dal prezzo della banana «verde» fissato una o addirittura due settimane prima, maggiorato del margine fatturato per la maturazione e di altri costi, margine che non è stato uniforme nella regione dell’Europa meridionale, in quanto la correlazione tra prezzi verdi e prezzi gialli è stata meno stretta in tale regione rispetto ad altre parti dell’Unione (punto 33 della decisione impugnata).

20      Nella decisione impugnata il termine «prezzo», utilizzato senza ulteriori specificazioni, si riferisce al prezzo T2 verde (prima degli sconti e delle riduzioni) fissato, rispettivamente, per la prima marca di ciascuna parte, ossia la Chiquita o la Bonita (punto 42 della decisione impugnata).

21      I principali attori coinvolti nella fissazione dei prezzi nell’ambito della Chiquita, nell’Europa meridionale, erano il sig. C1, che svolgeva all’epoca dei fatti, in particolare, funzioni di [riservato] (1), e il sig. C2, [riservato]. Nella Pacific, i principali attori erano il sig. P1, [riservato], e il sig. P2, [riservato]. Inoltre, nel periodo considerato, i [riservato] erano il sig. P3 [riservato] e il sig. P4 [riservato] (punti 12 e 18 della decisione impugnata).

22      La Commissione chiarisce che, nel corso del periodo che va, quantomeno, dal 28 luglio 2004 sino alla «settimana di commercializzazione 15» del 2005, la Chiquita e la Pacific hanno coordinato la loro strategia dei prezzi in Grecia, in Italia e in Portogallo per quanto riguarda i prezzi futuri, i livelli dei prezzi e gli andamenti e/o le tendenze dei prezzi e hanno scambiato informazioni sul futuro comportamento del mercato riguardo ai prezzi (punti 94 e 187 della decisione impugnata).

23      Secondo la Commissione, i fatti di cui trattasi costituiscono un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nel senso che le imprese interessate si sono espressamente accordate su un determinato comportamento da tenere nel mercato, al fine di sostituire intenzionalmente la collaborazione pratica tra le stesse ai rischi della concorrenza. La Commissione considera peraltro che, anche se non dovesse essere dimostrato che le parti hanno espressamente sottoscritto un piano comune costituente un accordo, il comportamento in questione o sue parti costituirebbero tuttavia una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che le comunicazioni tra le parti hanno influito sul comportamento adottato dalle stesse al momento della fissazione dei prezzi delle banane per l’Europa meridionale (punti da 188 a 195 della decisione impugnata).

24      La Commissione ritiene che il comportamento adottato dalle parti costituisca un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, in quanto gli accordi e/o le pratiche concordate osservate hanno fatto parte di un sistema globale con l’obiettivo di fissare le loro linee di condotta nel mercato e di limitare il loro comportamento commerciale individuale allo scopo di perseguire un fine anticoncorrenziale identico e un obiettivo economico unico, ossia restringere o falsare il normale andamento dei prezzi nel settore bananiero in Italia, in Grecia e in Portogallo e scambiare informazioni al riguardo (punti da 209 a 213 della decisione impugnata).

25      La Commissione precisa che il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993), vigente all’epoca dei fatti e a norma del quale l’articolo 101 TFUE si applicava a tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche relative alla produzione o al commercio di vari prodotti inclusa la frutta, prevedeva, all’articolo 2, deroghe all’applicazione dell’articolo 101 TFUE. Poiché, nella fattispecie, non sussistevano le condizioni per l’applicazione di tali deroghe, la Commissione ne trae la conclusione che le pratiche in questione non potevano essere esentate ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 26 (punti da 172 a 174 della decisione impugnata).

26      Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende, la Commissione ha applicato, nella decisione impugnata, alcune disposizioni degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») e della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

27      La Commissione ha stabilito un importo di base dell’ammenda da infliggere, corrispondente ad un importo che può raggiungere il 30% del valore delle vendite di cui trattasi da parte dell’impresa in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione, e di un importo supplementare compreso tra il 15 ed il 25% del valore delle vendite, indipendente dalla durata della partecipazione all’infrazione (punto 319 della decisione impugnata).

28      Tali calcoli hanno determinato gli importi di base dell’ammenda da infliggere seguenti:

–        EUR 47 922 000 per la Chiquita;

–        EUR 11 149 000 per la Pacific (punto 334 della decisione impugnata).

29      Alla luce delle particolari circostanze del caso COMP/39188 – Banane (v. supra, punto 5), l’importo di base dell’ammenda è stato ridotto del 60% nel suddetto caso, onde tener conto del particolare sistema normativo del settore della banana e del fatto che il coordinamento riguardava i prezzi di riferimento. Poiché tale insieme di elementi non è presente nella fattispecie, la Commissione ha deciso che occorreva applicare soltanto una riduzione del 20% all’importo di base per tutte le imprese interessate. Pertanto, la Commissione ha precisato che, nonostante la natura in gran parte identica dei sistemi normativi applicabili all’epoca dell’infrazione nel caso COMP/39188 – Banane e nella causa in esame, nella fattispecie, la fissazione dei prezzi non riguardava prezzi di riferimento, che non esistevano nell’Europa meridionale, ed esistevano anche prove del fatto che la collusione aveva incluso altresì prezzi che erano ai livelli dei prezzi reali (punti da 336 a 340 della decisione impugnata).

30      In seguito a tale adeguamento, gli importi di base delle ammende da infliggere risultavano come segue:

–        EUR 38 337 600 per la Chiquita;

–        EUR 8 919 200 per la Pacific (punto 341 della decisione impugnata).

31      La Chiquita ha beneficiato dell’immunità dalle ammende a norma della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti da 345 a 352 della decisione impugnata). Poiché non è stato operato nessun altro adeguamento per la Pacific, l’importo finale arrotondato dell’ammenda che la riguarda ammonta a EUR 8 919 000.

32      Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del Trattato, partecipando, dal 28 luglio 2004 all’8 aprile 2005, ad un accordo e/o a una pratica concordata, unici e continuati, riguardanti la fissazione del prezzo di vendita delle banane in tre paesi dell’Europa meridionale, ossia l’Italia, la Grecia e il Portogallo:

a)      la Chiquita Brands International, Inc., la Chiquita Banana Company BV, la Chiquita Italia SpA,

b)      la FSL Holdings NV, la Firma Leon Van Parys NV, la Pacific Fruit Company Italy SpA.

Articolo 2

Per l’infrazione o per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende:

a)      la Chiquita Brands International, Inc., la Chiquita Banana Company BV, la Chiquita Italia SpA, responsabili in solido: 0 EUR;

b)      la FSL Holdings NV, la Firma Leon Van Parys NV, la Pacific Fruit Company Italy SpA, responsabili in solido: 8 919 000 EUR.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

33      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

34      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto un quesito scritto alla Commissione e ha chiesto alle parti di produrre alcuni documenti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito. La Commissione ha rifiutato, tuttavia, di produrre taluni documenti richiesti, di cui ha eccepito la natura riservata.

35      Con ordinanza del 24 ottobre 2014, il Tribunale ha imposto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 65, lettera b), dell’articolo 66, paragrafo 1, e dell’articolo 67, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura, di produrre i documenti, dei quali essa aveva eccepito la natura riservata. La Commissione ha ottemperato a tale provvedimento nel termine impartito. Poiché il Tribunale ha ritenuto che detti documenti non fossero necessari ai fini della risoluzione della controversia, questi ultimi sono stati ritirati dal fascicolo e non sono stati comunicati alle ricorrenti.

36      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 4 novembre 2014.

37      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare la decisione impugnata per la parte in cui sostiene che esse hanno violato l’articolo 101 TFUE (annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata per la parte che le riguarda);

–        in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata per la parte in cui infligge loro un’ammenda di EUR 8 919 000 e ridurre l’ammenda conformemente agli argomenti dedotti nel ricorso;

–        condannare la Commissione alle spese.

38      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese del giudizio.

 In diritto

39      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo verte sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa. Il secondo verte sullo sviamento di potere. Il terzo verte sull’erroneità della decisione impugnata, in quanto tale decisione non dimostra a sufficienza che le ricorrenti hanno commesso una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sulla errata valutazione delle prove nonché sulla inidoneità delle prove fornite a suffragare la constatazione di un’infrazione. Infine, il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006, dovuta a un’errata valutazione della gravità e della durata dell’infrazione nonché delle circostanze attenuanti e sulla violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell’ammenda.

40      Nella parte introduttiva, intitolata «Descrizione del settore interessato», le ricorrenti formulano osservazioni relative alle caratteristiche del mercato europeo della banana in generale e di quello dell’Europa meridionale in particolare. In udienza le ricorrenti hanno precisato che le parti delle loro memorie dedicate a tale trattazione erano destinate a illustrare al Tribunale il contesto della causa e non contenevano vere e proprie censure contro la decisione impugnata, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

I –  Sulle conclusioni presentate in via principale e dirette a ottenere l’annullamento della decisione impugnata

A –  Sul motivo riguardante la violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa

41      Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere la violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa dovuta all’utilizzo, da parte della Commissione, di documenti ottenuti unicamente ai fini di un’indagine fiscale nazionale nonché di documenti provenienti da altri fascicoli, e all’esercizio di un’influenza illegittima sulla società che ha chiesto l’immunità. Gli elementi di fatto dedotti a sostegno di quest’ultima censura sono tuttavia gli stessi destinati a sostenere il motivo vertente sullo sviamento di potere, circostanza che le ricorrenti hanno confermato in udienza, cosicché occorre trattare tali elementi nell’ambito dell’esame di detto motivo.

1.     Osservazioni preliminari

42      In primo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori e l’unico criterio pertinente per valutare le prove prodotte risiede nella loro credibilità (sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 273; Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72, e del 12 dicembre 2012, Almamet/Commissione, T‑410/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 38).

43      Tuttavia, come emerge da una giurisprudenza parimenti costante, il rispetto dei diritti fondamentali rappresenta una condizione di legittimità degli atti dell’Unione e non possono essere ammesse nell’Unione misure incompatibili con il rispetto di tali diritti (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, Racc. pag. I‑6351, punto 284, e giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punto 70, e Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 39).

44      Il diritto dell’Unione non può quindi ammettere prove raccolte in totale violazione della procedura prevista per la loro costituzione e volta a tutelare i diritti fondamentali degli interessati. Il ricorso a tale procedura deve essere quindi considerato una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE. Orbene, secondo la giurisprudenza, la violazione di una forma sostanziale comporta conseguenze, indipendentemente dalla questione se tale violazione abbia causato un danno a colui che lo invoca (v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 aprile 2000, Commissione/ICI, C‑286/95 P, Racc. pag. I‑2341, punti 42 e 52, e sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 39).

45      Al riguardo, occorre rilevare che è già stato dichiarato che la legittimità della trasmissione alla Commissione, da parte di un procuratore nazionale o delle autorità competenti in materia di concorrenza, di informazioni raccolte in conformità al diritto penale nazionale va valutata alla luce della normativa nazionale. Inoltre, il giudice dell’Unione non è competente a verificare la legittimità, rispetto al diritto di uno Stato membro, di un atto emanato da un’autorità nazionale (v. sentenza della Corte del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc. pag. I‑829, punto 62, e sentenza dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 86, e giurisprudenza ivi citata).

46      Pertanto, poiché la trasmissione dei documenti di cui trattasi non è stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale, non vi è motivo di considerare che tali documenti siano elementi probatori inammissibili che devono essere stralciati dal fascicolo (sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 63).

47      In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti della difesa nell’ambito di qualsiasi procedimento che possa sfociare nell’irrogazione di sanzioni, in particolare di ammende o di penali, come quello previsto dal regolamento n. 1/2003, rappresentano diritti fondamentali costituenti parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto (v. sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 21, e giurisprudenza ivi citata).

48      Al riguardo, va osservato che il procedimento amministrativo rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1/2003, che si svolge dinanzi alla Commissione, si suddivide in due fasi distinte e successive di cui ciascuna rispondente a una propria logica interna, ossia una fase d’indagine preliminare, da un lato, e una fase in contraddittorio, dall’altro. La fase d’indagine preliminare, durante la quale la Commissione fa uso dei poteri istruttori previsti da tale regolamento e che si estende sino alla comunicazione degli addebiti, è destinata a consentire alla Commissione di raccogliere tutti gli elementi pertinenti che confermano o meno l’esistenza di un’infrazione alle norme in materia di concorrenza e di prendere posizione sulla direzione che deve assumere il procedimento nonché sull’ulteriore seguito da riservare allo stesso. Per contro, la fase in contraddittorio, che si estende dalla comunicazione degli addebiti sino all’adozione della decisione finale, deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sull’infrazione contestata (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 27, e sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).

49      Da un lato, per quanto riguarda la fase d’indagine preliminare, tale fase ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e hanno importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate (sentenze della Corte del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punto 182, e del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc. pag. I‑8725, punto 38; sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 25).

50      Dall’altro lato, dalla giurisprudenza emerge che è solo all’inizio della fase amministrativa in contraddittorio che l’impresa interessata viene informata, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali sui quali si basa la Commissione in tale fase del procedimento e tale impresa dispone di un diritto di accesso al fascicolo al fine di garantire l’esercizio effettivo dei suoi diritti della difesa. Pertanto, solo dopo l’invio della comunicazione degli addebiti l’impresa interessata può far valere pienamente i suoi diritti della difesa (v. sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 25, e giurisprudenza ivi citata). Infatti, se tali diritti fossero estesi alla fase che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, l’efficacia dell’indagine della Commissione risulterebbe compromessa, in quanto l’impresa interessata sarebbe in grado, già dalla fase d’indagine preliminare, di individuare le informazioni note a quest’ultima e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste (sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 60, e sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 25).

51      Tuttavia, le misure istruttorie adottate dalla Commissione durante la fase d’indagine preliminare, in particolare le richieste di informazioni e gli accertamenti ai sensi degli articoli 18 e 20 del regolamento n. 1/2003, implicano per loro natura la contestazione di un’infrazione e sono atte ad avere importanti ripercussioni sulla situazione delle imprese sospettate. Pertanto, occorre evitare che i diritti della difesa possano essere irrimediabilmente compromessi durante tale fase del procedimento amministrativo, dato che le misure istruttorie adottate possono essere decisive per la costituzione di prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità (v. sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 26, e giurisprudenza ivi citata).

52      È per questo motivo che l’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 impone alla Commissione di motivare la decisione con la quale viene disposto un accertamento precisandone l’oggetto e lo scopo, il che costituisce un obbligo essenziale al fine di evidenziare le giustificazioni alla base dell’intervento previsto all’interno delle imprese interessate, ma anche di consentire alle medesime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione pur facendo salvi, al contempo, i loro diritti di difesa (sentenze della Corte del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, Racc. pag. 2859, punto 29, e del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Racc. pag. I‑9011, punto 47; sentenze del Tribunale dell’11 dicembre 2003, Minoan Lines/Commissione, T‑66/99, Racc. pag. II‑5515, punto 54; dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑339/04, Racc. pag. II‑521, punto 57, e Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 28).

53      Spetta pertanto alla Commissione indicare in maniera il più possibile precisa l’oggetto della ricerca e gli elementi in relazione ai quali deve essere svolta l’ispezione. Una simile prescrizione è atta a tutelare i diritti della difesa delle imprese interessate, in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la Commissione potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all’oggetto e alla finalità di quest’ultimo (sentenze della Corte del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione, 85/87, Racc. pag. 3137, punto 18, e Roquette Frères, cit. supra al punto 52, punto 48; sentenze Minoan Lines/Commissione, cit. supra al punto 52, punto 55, e Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 29).

54      Pertanto, sebbene risulti dalla giurisprudenza che le informazioni raccolte dalla Commissione durante gli accertamenti non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel mandato o nella decisione di accertamento, non se ne può concludere, tuttavia, che alla Commissione sia fatto divieto di avviare un procedimento d’indagine al fine di accertare l’esattezza o di completare informazioni di cui essa sia venuta incidentalmente a conoscenza durante un accertamento precedente qualora dette informazioni provino l’esistenza di comportamenti in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza, in quanto siffatto divieto andrebbe al di là di quanto necessario per tutelare il segreto professionale e i diritti della difesa, e costituirebbe un ostacolo ingiustificato all’espletamento, da parte della Commissione, del compito di garantire il rispetto delle regole di concorrenza nel mercato interno e di individuare le infrazioni agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE (sentenze Dow Benelux/Commissione, cit. supra al punto 53, punti da 17 a 19, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punti da 298 a 301, sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 30).

55      Nell’ambito di tale nuova indagine, la Commissione ha diritto di chiedere nuove copie dei documenti ottenuti al momento della prima indagine e di utilizzarli quindi come mezzi di prova nella causa cui si riferisce la seconda indagine, senza che i diritti della difesa delle imprese interessate ne siano pregiudicati (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punti da 303 a 305, e sentenza Almamet/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 30).

56      In terzo luogo, va osservato che la decisione di scindere un procedimento, che equivale ad avviare uno o più procedimenti d’indagine nuovi, rientra nel potere discrezionale della Commissione nell’esercizio delle prerogative che le sono attribuite dal Trattato nel settore del diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze Dow Benelux/Commissione, cit. supra al punto 53, punti da 17 a 19, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punti da 446 a 449, e sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Wieland‑Werke e a./Commissione, T‑11/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 101).

57      Pertanto, la Commissione ha diritto di separare o riunire i procedimenti per ragioni oggettive (sentenze del Tribunale del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 64, e del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione, T‑59/07, Racc. pag. II‑4687, punto 100).

58      È alla luce di tali principi che occorre esaminare il motivo dedotto dalle ricorrenti.

2.     Sulla censura riguardante l’utilizzo, quali prove, di documenti trasmessi dall’autorità fiscale italiana

59      Le ricorrenti ricordano che le affermazioni della Commissione sono in gran parte fondate su documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza, l’autorità fiscale italiana, che quest’ultima ha sequestrato nel corso di un’indagine fiscale nazionale, ossia gli appunti manoscritti del sig. P1.

60      Le ricorrenti sostengono di non essere state informate del trasferimento di tali documenti, che sarebbero stati conservati nel fascicolo della Commissione per quasi due anni prima di esser loro comunicati, cosicché esse non avrebbero potuto far valere le garanzie procedurali italiane onde impedire la comunicazione di detti documenti alla Commissione e il loro utilizzo nel corso dell’indagine e non avrebbero potuto esercitare i loro diritti della difesa.

61      Secondo le ricorrenti, le garanzie procedurali minime sancite dall’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, da applicare per analogia nella fattispecie, ostano all’utilizzo dei documenti in questione nell’ambito del presente procedimento. Inoltre, l’autorizzazione concessa alla Guardia di Finanza dal Procuratore della Repubblica di Roma (Italia) a utilizzare detti documenti a fini amministrativi non può riguardare il presente procedimento, in quanto le ammende inflitte dalla Commissione in materia di concorrenza avrebbero natura penale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

62      Pertanto, le ricorrenti chiedono che i documenti in questione siano ritirati dal fascicolo e non siano presi in considerazione quali prove nell’ambito della causa in esame.

63      La Commissione sostiene che la legittimità della trasmissione, da parte di autorità nazionali, di documenti ottenuti in applicazione del diritto penale nazionale dipende dalla normativa nazionale, in quanto un documento è considerato irricevibile solo nel caso in cui la sua trasmissione sia stata dichiarata illecita da un giudice nazionale. Orbene, nella fattispecie, il Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe invece autorizzato l’utilizzo dei documenti in questione a fini amministrativi. Al riguardo, la Commissione respinge l’affermazione secondo la quale le procedure di diritto dell’Unione in materia di concorrenza avrebbero natura penale.

64      Inoltre, la Commissione fa valere che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 riguarda soltanto lo scambio di informazioni nell’ambito della rete europea di concorrenza (REC) e non vieta alla Commissione la ricezione di documenti provenienti da altre fonti.

65      Occorre distinguere la questione della ricevibilità dei documenti trasmessi dalle autorità italiane quali prove nella causa in esame dalla questione della garanzia dei diritti della difesa delle ricorrenti. Risulta infatti dall’argomento delle ricorrenti che esse, da un lato, contestano la ricevibilità, quali prove, di detti documenti e, dall’altro, fanno valere la violazione dei diritti della difesa.

a)     Sui documenti contestati in quanto prove irricevibili

66      In via preliminare, va osservato che, tra i documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza alla Commissione, nella causa in esame sono state utilizzate dalla Commissione, a titolo di prove, quattro pagine di appunti del sig. P1, ossia due pagine di appunti relative al pranzo del 28 luglio 2004 e due pagine di appunti risalenti all’agosto 2004. Oltre a queste quattro pagine, la Commissione ha fatto riferimento ad altre pagine di appunti del sig. P1, trasmesse dalla Guardia di Finanza, al fine di suffragare la credibilità delle prove dell’infrazione, ossia la credibilità degli appunti del sig. P1 (v. infra, punto 210) e il suo coinvolgimento diretto nella direzione della Pacific (v. infra, punto 296), ma senza basarsi su tali pagine quali prove dell’infrazione.

67      Con riferimento alle quattro pagine di appunti utilizzate quali prove dell’infrazione, occorre rilevare che dal fascicolo emerge che le due pagine di appunti relative al pranzo del 28 luglio 2004 sono state rinvenute dalla stessa Commissione nel corso degli accertamenti effettuati presso la Pacific a Roma.

68      Pertanto, è giocoforza constatare che le due pagine di appunti relative al pranzo del 28 luglio 2004 figurano nel fascicolo della causa in esame indipendentemente dalla questione della ricevibilità dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza. Orbene, in udienza, le ricorrenti hanno confermato di non aver contestato né la legittimità degli accertamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito della causa in esame, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza, né, quindi, la ricevibilità, quali prove, dei documenti raccolti durante tali accertamenti.

69      In ogni caso, dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 54 e 55, emerge che, sebbene le informazioni raccolte dalla Commissione durante gli accertamenti non debbano essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel mandato o nella decisione di accertamento, non se ne può concludere, tuttavia, che alla Commissione sia fatto divieto di avviare un procedimento d’indagine al fine di accertare l’esattezza o di completare informazioni di cui essa sia venuta incidentalmente a conoscenza durante un accertamento precedente qualora dette informazioni indichino l’esistenza di comportamenti in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza e che, nell’ambito di tale nuova indagine, la Commissione ha diritto di chiedere nuove copie dei documenti ottenuti al momento della prima indagine e di utilizzarle quindi come mezzi di prova nella causa cui si riferisce la seconda indagine, senza che i diritti della difesa delle imprese interessate ne siano pregiudicati.

70      Dalle precedenti considerazioni risulta che gli unici documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza sui quali si è basata la Commissione, quali prove dell’infrazione, nell’ambito della causa in esame e di cui si contesta la ricevibilità, sono le due pagine di appunti dell’agosto 2004.

b)     Sulla ricevibilità, in quanto prove, dei documenti trasmessi dall’autorità fiscale italiana

71      Le ricorrenti sostengono che le garanzie tutelate dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il quale dispone che le informazioni scambiate tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono essere utilizzate come mezzo di prova soltanto «riguardo all’oggetto dell’indagine per il quale sono state raccolte dall’autorità che le trasmette», ostano all’utilizzo quali prove, nella fattispecie, dei documenti trasmessi dalle autorità fiscali italiane.

72      Secondo le ricorrenti, benché applicabile, in via di principio, unicamente all’interno della REC, il regolamento n. 1/2003 introduce un insieme di norme e di garanzie procedurali minime il cui ambito di applicazione dovrebbe essere esteso a tutte le informazioni utilizzate dalla Commissione, a titolo di prova, in un’indagine in materia di concorrenza. Qualsiasi altra interpretazione darebbe luogo a una differenza ingiustificata che autorizzerebbe la Commissione a collaborare con autorità nazionali che non fanno parte della REC per ottenere prove secondo modalità meno rigide e regolamentate e le consentirebbe di eludere le garanzie procedurali e le limitazioni previste dal regolamento n. 1/2003.

73      Le ricorrenti fanno valere che, di conseguenza, i documenti di cui trattasi nella fattispecie potevano essere utilizzati a titolo di prova unicamente nell’indagine fiscale nazionale per la quale erano stati raccolti e non nell’ambito di un’indagine in materia di concorrenza al fine di dimostrare un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Qualsiasi altra interpretazione implicherebbe una violazione fondamentale dei loro diritti della difesa nonché delle norme procedurali interne specificamente applicabili alle indagini in materia di concorrenza.

74      Tale argomento va respinto. Non si può sostenere che l’utilizzo quali prove, da parte della Commissione, in una procedura disciplinata dal regolamento n. 1/2003, di documenti raccolti da qualsiasi autorità nazionale a fini diversi dall’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE e a fini diversi da quelli previsti dall’indagine svolta dalla Commissione, costituisce una violazione delle garanzie sancite dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

75      Va ricordato, al riguardo, che il regolamento n. 1/2003 pone fine al regime centralizzato precedentemente in essere e organizza, secondo il principio della sussidiarietà, un’associazione più ampia di autorità nazionali garanti della concorrenza, autorizzandole a tal fine ad attuare il diritto dell’Unione in materia di concorrenza. L’economia del regolamento si fonda sulla stretta collaborazione destinata a svilupparsi tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri organizzate in rete (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑339/04, Racc. pag. II‑521, punto 79).

76      L’articolo 12 del regolamento n. 1/2003, che si inserisce nel capitolo IV intitolato «Cooperazione», ha lo scopo di disciplinare lo scambio di informazioni all’interno della rete formata dalla Commissione e dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri al fine di consentire la circolazione di informazioni all’interno di tale rete, garantendo, al contempo, alle imprese il rispetto di adeguate garanzie procedurali.

77      Nella relazione che accompagna la proposta di regolamento n. 1/2003, la Commissione ha chiarito quanto segue:

«Il paragrafo 1 [dell’articolo 12] istituisce una base giuridica per lo scambio di qualsiasi informazione fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e per l’uso di tali informazioni come mezzo di prova nei procedimenti d’applicazione del diritto comunitario della concorrenza (…) Lo scopo di questa disposizione è quello di rendere possibile il trasferimento di un caso da un’autorità all’altra nell’interesse di un’efficace ripartizione dei casi stessi. Il paragrafo 2 introduce dei limiti nell’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1, al fine di garantire alle imprese interessate adeguate garanzie procedurali».

78      Il divieto di utilizzare quali prove, a fini diversi da quello per il quale sono state ottenute, informazioni raccolte dalla Commissione e dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in applicazione dei loro poteri d’indagine, sancito dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, risponde a un’esigenza specifica, ossia la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali inerenti alla raccolta di informazioni da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell’ambito della loro missione, consentendo, al contempo, uno scambio di informazioni tra tali autorità. Da tale divieto non si può tuttavia ricavare automaticamente un divieto generale, per la Commissione, di utilizzare come prova informazioni ottenute da un’altra autorità nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.

79      Risulta peraltro che l’esistenza di siffatto divieto generale renderebbe insostenibile l’onere della prova di comportamenti contrari agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, spettante alla Commissione, e sarebbe quindi incompatibile con il compito di vigilare sulla corretta applicazione di tali disposizioni assegnatole dai Trattati.

80      Dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 45 e 46, risulta che la legittimità della trasmissione alla Commissione, da parte di un procuratore nazionale o delle autorità competenti in materia di concorrenza, di informazioni raccolte in conformità al diritto penale nazionale va valutata alla luce della normativa nazionale. Inoltre, il giudice dell’Unione non è competente a verificare la legittimità, rispetto al diritto di uno Stato membro, di un atto emanato da un’autorità nazionale. Pertanto, se la trasmissione dei documenti di cui trattasi non è stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale, non vi è motivo di considerare che tali documenti siano elementi probatori inammissibili che devono essere stralciati dal fascicolo.

81      Al riguardo, è sufficiente osservare che, nella fattispecie, le ricorrenti non forniscono elementi di prova atti a dimostrare che la trasmissione dei documenti di cui trattasi sia stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale. Del resto, dal loro argomento non risulta neppure che sia mai stata sottoposta ad un giudice italiano competente la questione della legittimità della trasmissione e dell’utilizzo a livello di diritto dell’Unione dei documenti in questione (v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 63, e dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 87).

82      Ad abundantiam, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Roma sarebbe stata ottenuta solo a fini amministrativi. Secondo le ricorrenti, la procedura relativa all’intesa non può rientrare nella qualificazione di «fini amministrativi», in quanto le ammende inflitte dalla Commissione hanno natura penale ai sensi dell’articolo 6 della CEDU. L’autorizzazione concessa alla Guardia di Finanza dal Procuratore della Repubblica non può quindi riguardare la procedura svolta dalla Commissione nella fattispecie.

83      In primo luogo, va osservato che è certamente vero che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, al punto 44 della sentenza A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia del 27 settembre 2011 (ricorso n. 43509/08), fatta valere dalle ricorrenti, che «[t]enuto conto dei vari aspetti della causa, [(…) essa] rit[eneva] che la sanzione inflitta alla società ricorrente [fosse] di natura penale e che l’articolo 6 § 1 [fosse] applicabile nel suo aspetto penale».

84      Tuttavia, ciò non significa che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Roma, con la quale il medesimo ha autorizzato l’utilizzo dei documenti in questione a «fini amministrativi», debba essere interpretata nel senso che il Procuratore della Repubblica ha voluto escludere l’utilizzo dei documenti in una procedura rientrante nel diritto della concorrenza, se il diritto della concorrenza è considerato, nel diritto italiano, come parte integrante del diritto amministrativo. Orbene, è questa l’ipotesi che ricorre, come emerge in particolare dal testo stesso della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia, cit. supra al punto 83 (punti 11 e seguenti e 60).

85      Al riguardo, occorre infatti rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la conformità con l’articolo 6 della CEDU non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una «pena» sia anzitutto inflitta da un’autorità amministrativa. Essa presuppone tuttavia che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi, di per sé, le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debba subire il controllo a posteriori di un organo giudiziario avente giurisdizione estesa al merito (sentenza della Corte del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, punto 51).

86      Del resto, va osservato che è pacifico che la Guardia di Finanza abbia trasmesso i documenti in questione alla Commissione il 25 luglio 2007, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, da parte del Procuratore della Repubblica di Roma, a utilizzare detti documenti a fini amministrativi (punto 81 della decisione impugnata), mentre la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italia, cit. supra al punto 83, fatta valere dalle ricorrenti, è stata pronunciata il 27 settembre 2011. Pertanto, la decisione del Procuratore non può essere interpretata alla luce di un’eventuale qualificazione delle sanzioni nel diritto della concorrenza operata da detta sentenza.

87      In secondo luogo, occorre rilevare che dal fascicolo emerge che non si può sostenere che il Procuratore della Repubblica, quando ha rilasciato le autorizzazioni di cui trattasi nella fattispecie, ignorava la circostanza che i documenti in questione fossero destinati a essere utilizzati in un’indagine in materia di diritto della concorrenza.

88      A tal proposito, le ricorrenti affermano, al punto 466 della loro risposta alla comunicazione degli addebiti, che, con decisione del 13 luglio 2007, il Procuratore della Repubblica ha autorizzato un trasferimento interno, nell’ambito della Guardia di Finanza, dei documenti sequestrati presso il domicilio del sig. P1, dal Nucleo Polizia Tributaria di Roma, che aveva provveduto al sequestro, al Nucleo Speciale Tutela Mercati. Orbene, dalla nota a piè di pagina n. 2 della lettera che accompagnava l’invio dei documenti alla Commissione da parte della Guardia di Finanza emerge che il Nucleo Speciale Tutela Mercati, gerarchicamente inserito nella direzione «Comando tutela dell’Economia», è il dipartimento della Guardia di Finanza specializzato in materia di tutela della concorrenza su tutto il territorio nazionale. Il Nucleo Speciale Tutela Mercati è autorizzato a ricevere segnalazioni da parte di altri servizi dell’istituzione e a trasmetterle, previa valutazione, all’autorità competente. Pertanto, autorizzando il trasferimento dei documenti sequestrati dal Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine fiscale al Nucleo Speciale Tutela Mercati della stessa autorità, il Procuratore della Repubblica non poteva ignorare il fatto che, così facendo, autorizzava l’utilizzo dei documenti ai fini di un’indagine in materia di concorrenza.

89      Inoltre, va osservato che dal punto 467 della risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti, nonché dal punto 81 della decisione impugnata e dal punto 21 del controricorso, emerge che il Procuratore della Repubblica ha successivamente dichiarato, in seguito a una domanda inviata dalla Commissione alla Guardia di Finanza il 21 dicembre 2007 e a una lettera inviatale dalla Guardia di Finanza il 3 gennaio 2008, che la comunicazione alle parti dei documenti in questione, da parte della Commissione, non pregiudicava l’indagine nazionale svolta in Italia. Pertanto, è giocoforza constatare che in quel momento, al più tardi, il Procuratore della Repubblica non poteva più ignorare la circostanza che i documenti fossero a disposizione della Commissione ai fini di un’indagine in materia di diritto della concorrenza.

90      Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura vertente sull’utilizzo, da parte della Commissione, quali prove nella causa in esame, di documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza italiana deve essere respinta.

c)     Sulla garanzia dei diritti della difesa delle ricorrenti da parte della Commissione

91      Per quanto attiene alla questione se la Commissione dovesse rendere i documenti accessibili alle ricorrenti in un momento precedente, è già stato ricordato supra, al punto 47, che, secondo una giurisprudenza costante, i diritti della difesa nell’ambito di qualsiasi procedimento che possa sfociare nell’irrogazione di sanzioni, in particolare di ammende o di penali, come quello previsto dal regolamento n. 1/2003, rappresentano diritti fondamentali costituenti parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice dell’Unione garantisce il rispetto.

92      Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione (v. sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 44, e giurisprudenza ivi citata).

93      Al riguardo, la comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale che dà applicazione al principio fondamentale del diritto dell’Unione che esige il rispetto dei diritti della difesa nel corso di tutta la procedura. Infatti, come è già stato ricordato supra, al punto 48, relativamente ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE, occorre distinguere due fasi del procedimento amministrativo, vale a dire la fase istruttoria antecedente alla comunicazione degli addebiti e quella corrispondente al resto del procedimento amministrativo. Ciascuna di queste fasi successive risponde ad una propria logica interna, laddove la prima deve consentire alla Commissione di prendere posizione circa il seguito del procedimento e la seconda di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (v. sentenza del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 27, e giurisprudenza ivi citata).

94      Riguardo alla questione se la Commissione avrebbe dovuto informare le ricorrenti più presto, addirittura prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, del fatto di disporre dei documenti trasmessi dalle autorità italiane, va ricordato che sono proprio l’invio della comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, che consente al destinatario di detta comunicazione di avere cognizione degli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione, dall’altro, a garantire i diritti della difesa, invocati dalle ricorrenti nell’ambito del presente motivo (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 58).

95      È infatti con la comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale fase del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio di detta comunicazione l’impresa interessata può far pienamente valere i diritti della difesa. (v. sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 59, e giurisprudenza ivi citata).

96      Orbene, qualora tali diritti fossero estesi, nel senso proposto dalle ricorrenti, al periodo che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, l’efficacia dell’indagine della Commissione risulterebbe compromessa, in quanto l’impresa sarebbe in grado, già dalla prima fase dell’inchiesta della Commissione, di individuare le informazioni note a quest’ultima e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 60).

97      Ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione non aveva l’obbligo di informare le ricorrenti della trasmissione dei documenti da parte della Guardia di Finanza prima dell’invio della comunicazione degli addebiti.

98      Pertanto, è sufficiente constatare che la Commissione ha espressamente dichiarato, al punto 86 della comunicazione degli addebiti, di fondarsi su detti documenti quali prove. Emerge inoltre da una lettera inviata dalle ricorrenti alla Commissione il 13 luglio 2009 che la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti i documenti ricevuti dalla Guardia di Finanza il 6 luglio 2009, ossia ancor prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, avvenuto il 10 dicembre 2009. Tale circostanza è stata confermata dalle ricorrenti in udienza e ne è stato preso atto nel verbale d’udienza.

99      Del resto, occorre rilevare che le ricorrenti sostengono soltanto che il fatto che la Commissione non le abbia informate, nella fase istruttoria, di essere in possesso dei documenti trasmessi dalle autorità italiane ha potuto avere un’incidenza sulle loro ulteriori possibilità di difesa nel corso della fase del procedimento amministrativo iniziato con l’invio della comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 45, punto 61).

100    Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura vertente sull’utilizzo quali prove di documenti trasmessi dall’autorità fiscale italiana deve essere respinta.

3.     Sulla censura riguardante l’utilizzo di documenti provenienti da altri fascicoli

101    Le ricorrenti contestano l’utilizzo, da parte della Commissione, di un documento proveniente dal fascicolo del caso COMP/39188 – Banane, ottenuto dalla LVP durante gli accertamenti a sorpresa effettuati nell’ambito di tale caso, ossia il messaggio di posta elettronica interno, inviato dal sig. P1 al sig. P2 l’11 aprile 2005 alle 9:57 (in prosieguo: «il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57»).

102    Le ricorrenti contestano alla Commissione, da un lato, di aver utilizzato il documento in relazione alla richiesta di immunità della Chiquita e, dall’altro, di averlo utilizzato quale prova nella causa in esame. Poiché il primo elemento riguarda la censura vertente sull’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità, il medesimo sarà trattato in tale ambito (v. infra, punti 162 e seguenti).

103    Per quanto riguarda l’utilizzo di detto documento quale prova nella causa in esame, è giocoforza constatare che dal fascicolo emerge che la Commissione ha chiesto alle ricorrenti la produzione di tale documento nell’ambito della causa in esame. Il documento è stato quindi prodotto dalle ricorrenti il 14 agosto 2008 come allegato di una risposta a una richiesta di informazioni della Commissione e nel settembre 2008 come allegato di un’altra richiesta di informazioni della Commissione.

104    Orbene, dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 54 e 55, risulta che, sebbene le informazioni raccolte dalla Commissione durante gli accertamenti non debbano essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel mandato o nella decisione di accertamento, non se ne può concludere, tuttavia, che alla Commissione sia fatto divieto di avviare un procedimento d’indagine al fine di accertare l’esattezza o di completare informazioni di cui essa sia venuta incidentalmente a conoscenza durante un accertamento precedente qualora dette informazioni provino l’esistenza di comportamenti in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza, e che, nell’ambito di tale nuova indagine, la Commissione ha diritto di chiedere nuove copie dei documenti ottenuti al momento della prima indagine e di utilizzarli quindi come mezzi di prova nella causa cui si riferisce la seconda indagine, senza che i diritti della difesa delle imprese interessate ne siano pregiudicati.

105    Dalle considerazioni che precedono deriva che la censura vertente sull’utilizzo quale prova, nella causa in esame, di un documento proveniente da un altro fascicolo deve essere respinta e, pertanto, il primo motivo deve essere respinto nel suo insieme.

B –  Sul motivo riguardante l’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità e lo sviamento di potere

106    Le ricorrenti distinguono, almeno formalmente, una censura relativa all’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità, dedotta a sostegno del primo motivo, riguardante la violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa (v. supra, punto 41), e un motivo vertente sullo sviamento di potere.

107    In udienza le ricorrenti hanno chiarito che i fatti destinati a suffragare la censura relativa all’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità, dedotta nell’ambito del primo motivo (v. supra, punto 41), sono destinati a suffragare anche il motivo vertente sullo sviamento di potere, non suffragato da altri argomenti. Pertanto, si deve ritenere che le ricorrenti affermino, in sostanza che i fatti in questione dimostrano che la Commissione ha esercitato un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità, il che costituisce altresì uno sviamento di potere, ed esaminare l’insieme di detti fatti in prosieguo, nell’ambito dell’esame del secondo motivo.

108    In via preliminare, va osservato che, nell’argomento elaborato a sostegno del presente motivo, le ricorrenti deducono una serie di argomenti che si confondono con quelli fatti valere nell’ambito del terzo motivo al fine di contestare al veridicità o la credibilità delle dichiarazioni della Chiquita o delle conclusioni che ne tratto la Commissione. Dato che tali argomenti non attengono alla regolarità del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, bensì alla questione se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato l’esistenza di un’infrazione, occorre esaminarli nell’ambito del terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e non ha quindi assunto l’onere della prova impostole dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 8 (v. infra, punti 173 e seguenti).

1.     Osservazioni preliminari

a)     Sul programma di trattamento favorevole

109    Nell’ambito della sua attività di repressione delle violazioni dell’articolo 101 TFUE, la Commissione ha creato un programma di clemenza diretto ad accordare un trattamento favorevole alle imprese che collaborano con essa alle indagini riguardanti le intese segrete aventi ripercussioni negative sull’Unione (sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, T‑12/06, Racc. pag. II‑5639, punto 103, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte del 12 giugno 2014, Deltafina/Commissione, C‑578/11 P).

110    Tale programma di clemenza, istituito inizialmente dalla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), è stato successivamente affinato, nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile nel caso di specie, e, successivamente, nella comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006») (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 104).

111    Le imprese che partecipano a tale programma offrono una collaborazione attiva e volontaria all’indagine agevolando il compito della Commissione che consiste nell’accertare e sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 505, e del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc. pag. II‑4949, punto 90). In cambio di tale collaborazione, esse possono ottenere un trattamento favorevole per quanto riguarda le ammende che sarebbero altrimenti loro inflitte, purché soddisfino le condizioni di cui alla comunicazione sulla cooperazione applicabile (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 108).

112    Il programma di clemenza, come previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002, prevede che la Commissione possa sia concedere un’immunità totale dalle ammende alla prima impresa che collabora all’indagine sia concedere riduzioni delle ammende alle imprese che collaborano successivamente. Nel primo caso, l’impresa in questione beneficerà di una deroga totale al principio della responsabilità personale, in forza del quale un’impresa che violi le norme in materia di concorrenza è tenuta a rispondere di tale violazione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 77). Negli altri casi, tale deroga verrà applicata in misura diversa a seconda dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di collaborazione e della qualità della collaborazione prestata (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 109).

113    Dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, nell’ambito del programma di clemenza previsto da tale comunicazione, ripreso in sostanza nella comunicazione sulla cooperazione del 2006, la procedura di concessione a un’impresa dell’immunità totale dalle ammende si articola in tre fasi distinte (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 111).

114    In una prima fase, l’impresa che intende collaborare con la Commissione deve entrare in contatto con quest’ultima e deve fornirle elementi probatori relativi a una presunta intesa che pregiudica la concorrenza nell’Unione. Tali elementi probatori devono essere idonei a consentire alla Commissione vuoi di adottare una decisione con cui vengono disposti accertamenti, nel caso previsto dal punto 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 vuoi di constatare una violazione dell’articolo [101 TFUE], nel caso previsto dal punto 8, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 112).

115    In una seconda fase, una volta ricevuta la richiesta di immunità, la Commissione valuta gli elementi di prova presentati per suffragare tale richiesta al fine di verificare se l’impresa in questione soddisfi le condizioni di cui al punto 8, lettere a) o b), a seconda dei casi, della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Qualora detta impresa sia la prima a soddisfare tali condizioni, la Commissione le accorda per iscritto un’immunità condizionata dalle ammende come previsto ai punti 15 e 16 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 113).

116    La concessione dell’immunità condizionata comporta pertanto la creazione, nel corso del procedimento amministrativo, di un particolare status procedurale, produttivo di determinati effetti giuridici, a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Tuttavia, tale immunità condizionata non è affatto assimilabile all’immunità definitiva dalle ammende, che è concessa soltanto alla fine del procedimento amministrativo (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 114).

117    Più in particolare, la concessione dell’immunità condizionata, da un lato, attesta che l’impresa in questione è stata la prima a soddisfare le condizioni di cui al punto 8, lettere a) o b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, di modo che la Commissione non prenderà in considerazione altre richieste di immunità dalle ammende prima di aver preso posizione sulla sua richiesta (punto 18 della comunicazione sulla cooperazione del 2002) e, dall’altro, assicura a tale impresa che la Commissione le concederà l’immunità dalle ammende qualora, al termine del procedimento amministrativo, essa ritenga che tale impresa soddisfi le condizioni di cui al punto 11, lettere da a) a c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 115).

118    A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi del punto 11, lettere da a) a c), della comunicazione sulla cooperazione del 2002:

«Oltre alle condizioni di cui ai punti 8, lettera a), e 9 o, rispettivamente, 8, lettera b), e 10, a seconda dei casi, per poter beneficiare di un’immunità dalle ammende devono essere sempre soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)      l’impresa deve assicurare la piena collaborazione, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo della Commissione, e deve fornirle tutti gli elementi di prova che giungano in suo possesso, o di cui disponga, riguardanti la sospettata infrazione. In particolare, l’impresa deve rimanere a disposizione della Commissione per rispondere rapidamente a qualsiasi richiesta che possa contribuire a provare l’esistenza dei fatti in questione;

b)      l’impresa deve cessare di partecipare alla presunta infrazione entro il momento in cui presenta gli elementi di prova di cui ai punti 8, lettera a), o 8, lettera b), a seconda dei casi;

c)      l’impresa non deve avere agito in alcun modo per costringere altre imprese a partecipare all’infrazione».

119    Infine, è soltanto in una terza fase, al termine del procedimento amministrativo, quando la Commissione adotta la decisione definitiva, che detta istituzione concede o meno, con tale decisione, l’immunità dalle ammende propriamente detta all’impresa che beneficia dell’immunità condizionata. È in quel preciso momento che lo status procedurale derivante dall’immunità condizionata cessa di produrre i suoi effetti. Tuttavia, il punto 19 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 precisa che l’immunità definitiva dalle ammende è concessa solo se detta impresa soddisfa, per tutta la durata del procedimento amministrativo e sino al momento della decisione definitiva, le tre condizioni cumulative di cui al punto 11, lettere da a) a c), di tale comunicazione (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 117).

120    Pertanto, risulta dal sistema previsto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che, prima della decisione definitiva, l’impresa che richiede l’immunità non ottiene l’immunità dalle ammende propriamente detta, ma beneficia soltanto di uno status procedurale che, qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste, può trasformarsi in immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo. (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 118, e sentenza del Tribunale del 18 giugno 2013, Fluorsid e Minmet/Commissione, T‑404/08, punto 134).

b)     Sulla portata dell’obbligo di collaborazione

121    Emerge dallo stesso tenore letterale del punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. supra, punto 118), e in particolare dalla qualificazione della collaborazione richiesta come «piena (...), permanente e tempestiva», che l’obbligo di collaborazione dell’impresa che richiede l’immunità costituisce un obbligo molto generale dai contorni non definiti con precisione e la cui esatta portata può essere compresa soltanto nel contesto in cui esso si inserisce, vale a dire nell’ambito del programma di clemenza (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 124).

122    La concessione dell’immunità totale dalle ammende costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale dell’impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, eccezione che trova la sua giustificazione nella finalità di favorire la scoperta, l’accertamento, la repressione nonché la dissuasione dalle pratiche che si configurano tra le restrizioni più gravi della concorrenza. In tale contesto, risulta dunque logico che si pretenda che, in cambio della concessione dell’immunità totale dalle ammende per il comportamento illecito ad essa imputabile, l’impresa che richiede l’immunità apporti all’indagine della Commissione una collaborazione che, secondo la formulazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, deve essere «piena (...), permanente e tempestiva» (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 125).

123    Orbene, dalla qualificazione della collaborazione come «piena» deriva che la collaborazione che il richiedente l’immunità deve fornire alla Commissione per beneficiare dell’immunità deve essere completa, assoluta e senza riserve. La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo e deve essere, in linea di principio, immediata (sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 126).

124    Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione applicabile può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione da parte sua (v., riguardo alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 395, del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, C‑301/04 P, Racc. pag. I‑5915, punto 68, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 112, punto 281; riguardo alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 127).

125    Come risulta infatti dalla stessa nozione di collaborazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione applicabile (v., in tal senso, riguardo alla comunicazione sulla cooperazione del 1996, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punto 396, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 112, punto 282; riguardo alla comunicazione sulla cooperazione del 2002, sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punto 128).

126    Tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità totale dalle ammende, dal momento che l’immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda. Pertanto, la nozione di collaborazione «piena (...), permanente e tempestiva» che giustifica la concessione dell’immunità totale dalle ammende implica una collaborazione effettiva, completa e caratterizzata da un reale spirito di collaborazione (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2011, Deltafina/Commissione, cit. supra al punto 109, punti 129 e 130).

2.     Decisione impugnata

127    Occorre ricordare che, come è già stato precisato supra, ai punti 3 e seguenti, l’8 aprile 2005 la Chiquita ha chiesto di poter beneficiare dell’immunità dalle ammende e, in alternativa, di una riduzione dell’ammenda conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’attività di distribuzione e di commercializzazione di banane nonché di ananas e altra frutta fresca importata in Europa. Tale richiesta è stata registrata con il numero di ruolo COMP/39188 – Banane e la Chiquita, il 3 maggio 2005, ha ottenuto l’immunità condizionata dalle ammende per una presunta intesa segreta, quale è stata descritta nelle informazioni che le sono state fornite dalla Chiquita in data 8, 14, 21 e 28 aprile 2005, che incideva sulla vendita di banane e di ananas nel SEE. L’indagine nel caso COMP/39188 – Banane ha condotto all’adozione della decisione C(2008) 5955 definitivo della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/39188 – Banane), in cui si constatava che la Chiquita, il gruppo Dole e la Weichert, all’epoca sotto il controllo del gruppo Del Monte, avevano violato l’articolo 81 CE ponendo in essere una pratica concordata con la quale coordinavano i prezzi di riferimento delle banane, fissati dalle stesse ogni settimana per l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svezia tra il 2000 e il 2002 (punti 79 e 80 della decisione impugnata).

128    È stato altresì osservato supra, ai punti 7 e 8, che la Commissione ha avviato indagini nell’Europa meridionale nell’ambito del caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane) dopo aver ricevuto, il 26 luglio 2007, copie di documenti provenienti dalla polizia tributaria italiana, ottenuti durante un accertamento effettuato presso il domicilio e presso l’ufficio di un dipendente della Pacific nell’ambito di un’indagine nazionale (punto 81 della decisione impugnata).

129    Ai punti 82 e 83 della decisione impugnata, la Commissione ha chiarito che, il 26 novembre 2007, la Chiquita era stata informata oralmente dalla DG «Concorrenza» che, il 28 novembre 2007, gli agenti di quest’ultima avrebbero effettuato un accertamento nei locali della Chiquita Italia a Roma e che contavano sulla presenza del sig. C1 per effettuare un colloquio in tale data. In tale occasione, è stato ricordato alla Chiquita che aveva ottenuto l’immunità condizionata dalle ammende per l’intera Comunità, che in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002 essa aveva l’obbligo di collaborare e che sarebbe stata condotta un’indagine nell’Europa meridionale con il numero di ruolo COMP/39482 – Frutta esotica. Infine, gli agenti della Commissione hanno effettuato un accertamento presso la Chiquita Italia conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e hanno svolto un colloquio con il sig. C1.

130    Come è già stato precisato supra al punto 10, ai punti 84 e 85 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che, nel corso dell’indagine, essa aveva inviato varie richieste di informazioni alle parti, che queste ultime erano state invitate a presentare nuovamente talune informazioni e prove, da esse stesse prodotte, contenute nel fascicolo di indagine del caso COMP/39188 – Banane e che la Chiquita era stata invitata a individuare quali parti delle sue dichiarazioni orali, nel suddetto caso, presentavano, a suo avviso, anche un collegamento con la causa in esame. Il 9 febbraio 2009 la DG «Concorrenza» ha fatto pervenire alla Chiquita una lettera in cui veniva fatto il punto della situazione sulla sua collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

131    L’infrazione in discussione nella causa in esame è stata considerata manifestamente distinta da quella constatata nel caso COMP/39188 – Banane. La Commissione ha precisato, a tal proposito, che il caso in esame riguardava un’infrazione (unica e continuata) distinta, in particolare, per il fatto che la portata geografica degli accordi, il personale coinvolto, il periodo coperto dalla presunta infrazione, il funzionamento del settore e la natura delle pratiche oggetto di indagine nella fattispecie differivano manifestamente da quanto era stato constatato nel caso COMP/39188 – Banane (punti 80, 316 e 345 della decisione impugnata).

132    Per quanto riguarda la richiesta di trattamento favorevole della Chiquita, la Commissione ha osservato, più precisamente, che, prima di tale richiesta, essa non aveva effettuato alcun accertamento relativamente alla presunta intesa e non disponeva di alcun elemento di prova per procedere a tale accertamento, che il 3 maggio 2005 la Chiquita aveva ottenuto l’immunità condizionata dalle ammende per una presunta intesa segreta, quale era stata descritta nelle informazioni che le erano state fornite da tale impresa l’8, il 14, il 21 e il 28 aprile 2005, che incideva sulla vendita di banane e di ananas nel SEE, e che, per il fatto che le pratiche oggetto della causa in esame erano distinte da quelle rientranti nel caso COMP/39188 – Banane, l’indagine iniziale era stata scissa in due casi, ossia il caso COMP/39482 – Frutta esotica e il caso COMP/39188 – Banane. La Commissione ha precisato che, in tale caso di specie, qualsiasi candidato all’immunità si doveva sentire in dovere di collaborare alle due indagini distinte che potevano derivare dalla stessa richiesta di immunità e di continuare a collaborare anche dopo aver ottenuto l’immunità definitiva per l’infrazione o per le infrazioni oggetto di una delle due indagini (punto 345 della decisione impugnata).

133    La Commissione ha inoltre chiarito che, in base a talune dichiarazioni rese dalla Chiquita nel corso del procedimento, essa aveva concluso in via preliminare, nella comunicazione degli addebiti del 10 dicembre 2009, che aveva inviato alla Chiquita nella causa in esame, che l’infrazione oggetto della decisione impugnata non era coperta dalla richiesta di immunità presentata dall’impresa l’8 aprile 2005 oppure che quest’ultima non aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza del punto 11, lettere a) (obbligo di collaborare) e b) (cessazione dell’infrazione al momento della richiesta), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Come è già stato osservato supra, al punto 130, prima della comunicazione degli addebiti, la Commissione aveva inviato alla Chiquita una lettera in cui veniva fatto il punto della situazione sulla sua collaborazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punto 348 della decisione impugnata).

134    La Commissione ha proseguito nella sua argomentazione precisando che, tenuto conto di tutti gli argomenti dedotti dalla Chiquita, in particolare dopo la comunicazione degli addebiti, essa ne aveva concluso che l’infrazione constatata nella decisione impugnata era coperta dalla richiesta di immunità presentata dall’impresa. La Commissione ha tuttavia ricordato che i candidati all’immunità dovevano cercare di indicare chiaramente le informazioni sulle quali fondavano le loro affermazioni al momento della richiesta dell’immunità (punto 349 della decisione impugnata).

135    La Commissione, infine, ha ricordato, in sintesi, che la Chiquita le aveva reso varie dichiarazioni in cui veniva spiegato il ruolo svolto dalla stessa nel settore della banana nell’Europa meridionale, compresi i contatti collusivi intrattenuti con la Pacific, e ha ricordato che un contributo della Chiquita aveva dato inizialmente avvio alla sua indagine, cosicché si doveva concludere che tale impresa aveva adempiuto l’obbligo di collaborazione permanente e che, alla luce delle particolari circostanze della causa in esame, non sarebbe stato giustificato revocarle l’immunità (punti 351 e 352 della decisione impugnata).

3.     Sugli elementi fatti valere dalle ricorrenti

136    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha attuato pratiche illecite allo scopo di influire sul comportamento della Chiquita onde suffragare i propri sospetti e le proprie presunzioni, in contrasto con lo spirito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Ciò sarebbe provato dal fatto che, nella richiesta di immunità, la Chiquita non avrebbe dedotto alcun elemento relativo alla causa in esame e la Commissione non si baserebbe, peraltro, su tale richiesta per provare l’infrazione commessa nella fattispecie. La Commissione avrebbe adottato, fin dall’inizio, una posizione preconcetta sulla causa in esame aprendo anzitutto un fascicolo per intesa anticoncorrenziale prima di avvalersi del richiedente l’immunità in un’altra causa al fine di suffragare le proprie affermazioni.

137    Secondo le ricorrenti, dal momento che ha così influito abusivamente sulla società che aveva richiesto l’immunità, la Commissione ha non solo ecceduto manifestamente i limiti della competenza conferitale dalla comunicazione sulla cooperazione de 2002 e i poteri di indagine e sanzionatori ad essa concessi dal regolamento n. 1/2003, ma ha anche esercitato i suoi poteri per fini diversi da quelli per i quali le erano stati conferiti.

138    La Commissione contesta le affermazioni delle ricorrenti e sostiene che nessuna delle sue azioni nel procedimento amministrativo può essere interpretata come esercizio di indebite pressioni sulla Chiquita o come azione volta a orientare l’operato del richiedente l’immunità.

139    Occorre ricordare, anzitutto, che lo sviamento di potere consiste nell’adozione, da parte di un’istituzione dell’Unione, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie. Il giudice dell’Unione ritiene infatti che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenze della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa, C‑331/88, Racc. pag. I‑4023, punto 24, dell’11 novembre 2004, Ramondín e a./Commissione, C‑186/02 P e C‑188/02 P, Racc. pag. I‑10653, punto 44; e del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, punto 33; sentenze del Tribunale del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, T‑357/06, punto 246, e del 16 gennaio 2014, BP Products North America/Consiglio, T‑385/11, punto 120).

140    Inoltre, occorre ricordare che il regolamento n. 1/2003 conferisce alla Commissione poteri che hanno lo scopo di consentirle di espletare il compito, ad essa affidato dal Trattato, di garantire l’osservanza delle norme in materia di concorrenza nel mercato interno (v., per analogia, relativamente al regolamento n. 17, sentenza della Corte del 26 giugno 1980, National Panasonic/Commissione, 136/79, Racc. pag. 2033, punto 20, e ordinanza della Corte del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione, C‑121/04 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 34).

141    Infine, la comunicazione sulla cooperazione del 2002, la cui logica è stata esposta supra, ai punti da 111 a 126, stabilisce in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini dell’applicazione del suo programma di trattamento favorevole e garantisce, quindi, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punti 211 e 213).

142    Anche se la suddetta comunicazione sulla cooperazione non può essere qualificata come norma giuridica alla cui osservanza la Commissione sia comunque tenuta, essa enuncia tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punto 209, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commissione, T‑73/04, Racc. pag. II‑2661, punto 70).

143    Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punto 211, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 142, punto 71).

144    Va inoltre osservato che, sebbene, in forza della giurisprudenza precedentemente richiamata, la Commissione possa basarsi su indizi di altre indagini per aprire una nuova inchiesta (v. supra, punti 54 e 55) e riunire o separare procedimenti (v. supra, punti 56 e 57), e sebbene, conformemente alla giurisprudenza citata supra, ai punti da 121 a 126, la collaborazione di un richiedente l’immunità debba essere «piena», la Commissione deve, come ha essa stessa affermato al punto 351 della decisione impugnata, «rimanere neutra e astenersi dall’influenzare il candidato all’immunità».

145    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, gli elementi dedotti dalle stesse a sostegno della censura relativa all’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità e del motivo vertente sullo sviamento di potere non sono tali da dimostrare che la Commissione ha violato tali principi nella fattispecie. Pertanto, i fatti invocati dalle ricorrenti non consentono di convalidare le affermazioni secondo le quali «la Commissione ha attuato pratiche illecite allo scopo di influire sul comportamento della Chiquita, quale società richiedente l’immunità, onde suffragare i propri sospetti e le proprie presunzioni, in contrasto con lo spirito della comunicazione sulla [cooperazione]», aprendo «anzitutto (…) un fascicolo per intesa anticoncorrenziale in base a un’interpretazione speculativa di appunti personali e manoscritti, e [avvalendosi] in seguito (…) del richiedente l’immunità in un’altra causa per tentare di suffragare detto fascicolo».

146    In primo luogo, le ricorrenti non possono trarre, in generale, conseguenze dal fatto che la Commissione, in un primo tempo, ha ritenuto che la richiesta di trattamento favorevole della Chiquita non riguardasse il presente procedimento, per poi «cambiare parere» nella decisione impugnata. Infatti, come è stato precisato dalla giurisprudenza citata supra, ai punti da 113 a 120, la procedura di collaborazione quale concepita dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 è un processo al termine del quale solo la Commissione concede o meno, in via definitiva, l’immunità dalle ammende al richiedente l’immunità, in base della collaborazione offerta da quest’ultimo per tutta la durata del procedimento. La Commissione non è quindi tenuta a prendere posizione in via definitiva su una richiesta di trattamento favorevole sin dalla fase della comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza Fluorsid e Minmet/Commissione, cit. supra al punto 120, punti da 134 a 136).

147    Il fatto che la Commissione non si basi sulla richiesta iniziale di trattamento favorevole della Chiquita, che riguardava l’intero SEE (v. supra, punti 3, 4, e 127), quale prova dell’infrazione nella fattispecie non è neppure idoneo a dimostrare che la Commissione, nel corso del successivo procedimento, ha abusato dei suoi poteri al fine di indurre la Chiquita a confermare fatti relativi alla causa in esame. Dalla giurisprudenza citata supra, ai punti da 121 a 126, emerge infatti che il dovere di collaborazione di un’impresa che richiede l’immunità totale dalle ammende comporta l’obbligo di prestare una collaborazione piena, permanente e tempestiva per tutta la durata del procedimento, il che può anche implicare ricerche e dichiarazioni relativamente a fatti, cui non fa riferimento la dichiarazione iniziale, in risposta a quesiti posti dalla Commissione, in quanto, come afferma correttamente quest’ultima al punto 31 del suo controricorso, il fatto di rispondere ai quesiti costituisce una parte rilevante del dovere di collaborazione dei richiedenti l’immunità.

148    Inoltre, dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 56 e 57, emerge che la Commissione ha diritto di separare o riunire i procedimenti per ragioni oggettive. Nella fattispecie, le ricorrenti non fanno valere elementi destinati a rimettere in discussione le ragioni addotte dalla Commissione per decidere che, nella fattispecie, si doveva ritenere che i fatti rientranti al caso COMP/39482 – Frutta esotica e quelli rientranti nel caso COMP/39188 – Banane dovessero essere considerati due infrazioni manifestamente distinte (v. supra, punto 131).

149    In tali circostanze, la Commissione ha potuto ritenere, correttamente, che, in tale caso di specie, qualsiasi candidato all’immunità si doveva sentire in dovere di collaborare alle due indagini distinte che potevano derivare dalla stessa richiesta di immunità, che riguardava l’intero SEE (v. supra, punti 3, 4, e 127), e di continuare a collaborare anche dopo aver ottenuto l’immunità definitiva per l’infrazione o per le infrazioni oggetto di una delle due indagini (v. supra, punto 132).

150    Ne consegue che non può essere accolto neppure l’argomento delle ricorrenti, fondato sull’idea generale secondo la quale la Chiquita avrebbe «adeguato» il suo argomento ai fatti quali presentati dalla Commissione.

151    Al riguardo, occorre peraltro ricordare che le dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenza del Tribunale del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947, punto 166).

152    Orbene, benché, certamente, un’impresa che abbia chiesto di beneficiare di un’immunità dalle ammende possa essere indotta a presentare il numero più elevato possibile di elementi a carico, tuttavia siffatta impresa sarà altresì consapevole delle potenziali conseguenze negative della presentazione di elementi inesatti che possono comportare, in particolare, la perdita dell’immunità una volta che quest’ultima sia stata concessa. Inoltre, il rischio che dichiarazioni inesatte siano individuate e diano luogo alle suddette conseguenze è accresciuto dal fatto che siffatte dichiarazioni devono essere suffragate da altri elementi di prova (sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, Siemens e a./Commissione, C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 138).

153    Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che una dichiarazione resa da una società che riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa dalla stessa comporta rischi giuridici ed economici notevoli, tra i quali, in particolare, quello di azioni di risarcimento danni dinanzi a giudici nazionali, nell’ambito delle quali può essere fatta valere la dimostrazione, da parte della Commissione, dell’infrazione in capo a una società (v. sentenza Siemens e a./Commissione, cit. supra al punto 152, punti 140 e 141, e giurisprudenza ivi citata).

154    In secondo luogo, alla luce degli obblighi derivanti, per la Chiquita, dallo status procedurale di richiedente l’immunità (v. supra, punti da 120 a 126), non si può ritenere che il semplice fatto di ricordarle tale status sia costitutivo dell’esercizio di pressioni illecite, come sostengono le ricorrenti. Parimenti, non è in alcun modo dimostrata l’affermazione di queste ultime secondo la quale la Commissione «[avrebbe] minacciato la Chiquita di negarle l’immunità nella causa dell’Europa settentrionale [(caso COMP/39188 – Banane)] al fine di assicurarsi la collaborazione di tale impresa per individuare prove concludenti e incidere sulla natura delle dichiarazioni della Chiquita relative agli elementi di fatto della causa in esame».

155    Infine, la dichiarazione del sig. A1, avvocato della Chiquita, nel corso dell’audizione, alla quale fanno riferimento le ricorrenti nella nota a piè di pagina n. 43 della replica e dalla quale emerge che, durante l’audizione, la Commissione ha chiesto agli avvocati della Chiquita di spiegare al sig. C1 che occorreva essere più comunicativi, non dimostra che la Commissione abbia chiesto alla Chiquita più di quanto fosse necessario in base alla collaborazione che ci si attende da un richiedente l’immunità (v. supra, punti da 121 a 126). L’estratto citato dalle ricorrenti deve essere peraltro ricollocato nel contesto dell’intera dichiarazione, nel corso della quale i sigg. A1 e A2 si sono difesi dinanzi alla posizione della Commissione consistente nel rimettere in discussione la volontà di collaborare della Chiquita e hanno chiarito che la Commissione non poteva aspettarsi che il sig. C1 si mostrasse oltremodo disponibile durante gli accertamenti, quando la Commissione aveva espressamente richiesto che non fosse preavvisato al fine di mantenere un certo effetto sorpresa. Le dichiarazioni sia degli avvocati della Chiquita che, soprattutto, dello stesso sig. C1, relative a tale situazione, indicano pertanto che il sig. C1, quale singolo, si era sentito aggredito e aveva percepito l’accertamento come «ostile» sino a quando gli avvocati gli avevano spiegato che la Chiquita aveva deciso di collaborare con la Commissione e che poteva essere quindi disponibile a rendere dichiarazioni.

156    In terzo luogo, le ricorrenti affermano che i sistemi impiegati dalla Commissione per esercitare pressioni sono stati molteplici, in quanto la Commissione avrebbe comunicato alla Chiquita, in varie lettere, che avrebbe effettuato accertamenti nei suoi locali e interrogato i suoi dipendenti, avrebbe chiesto alla stessa di presentare nella causa in esame documenti che essa aveva già presentato nel caso relativo all’Europa settentrionale (caso COMP/39188 – Banane) e avrebbe confermato di aver allegato documenti relativi a detto caso al fascicolo della causa in esame.

157    Occorre anzitutto constatare che la Commissione, al punto 34 del controricorso, ha affermato, senza essere stata contraddetta su tale punto dalle ricorrenti nella replica, che l’affermazione di queste ultime, secondo la quale la Commissione avrebbe inviato varie lettere alla Chiquita per informarla dei futuri accertamenti, era inesatta sul piano fattuale. La Commissione ribadisce, al riguardo, l’affermazione già contenuta nel punto 82 della decisione impugnata, secondo la quale essa ha solo comunicato oralmente alla Chiquita, il 26 novembre 2007, che si sarebbe recata nei locali di quest’ultima due giorni dopo e che intendeva avere un colloquio con il sig. C1. Siffatto modo di procedere risulta giustificato per consentire alla Chiquita di garantire la presenza, in tale data, del sig. C1 e non può costituire di per sé un sistema abusivo per esercitare pressioni sul richiedente l’immunità. Inoltre, il fatto di chiedere alla Chiquita di presentare nuovamente documenti che essa aveva già presentato nel caso COMP/39188 – Banane non è illecito, ma risulta essere un presupposto indispensabile per l’utilizzo di detti documenti nell’ambito della causa in esame, come emerge dalla giurisprudenza citata supra, ai punti 54 e 55. Infine, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la Commissione avrebbe comunicato alla Chiquita di aver allegato documenti relativi al caso COMP/39188 – Banane al fascicolo della causa in esame non è affatto provato, cosicché non si può neppure dimostrare uno sviamento di potere da parte della Commissione.

158    In quarto luogo, gli elementi del fascicolo, citati dalle ricorrenti al di fuori del loro contesto, non sono neppure idonei a dimostrare che la Commissione ha esercitato una pressione abusiva sul richiedente l’immunità.

159    Innanzi tutto, le conclusioni presentate dalla Chiquita nel caso COMP/39188 – Banane, fatte valere dalle ricorrenti, secondo le quali «i prezzi per il RU/l’Irlanda, l’Europa meridionale e la Francia non venivano comunicati ai concorrenti», descrivono il modo in cui la Chiquita comunicava, il giovedì mattina, i suoi prezzi di riferimento ai concorrenti. Orbene, il caso COMP/39482 – Frutta esotica non riguardava i prezzi di riferimento, cosicché le dichiarazioni rese dalla Chiquita nella causa in esame non contraddicono le conclusioni presentate dalla stessa nel caso COMP/39188 – Banane.

160    Inoltre, le dichiarazioni rese dal sig. A2, avvocato della Chiquita, durante l’audizione, sulle quali si fondano altresì le ricorrenti, e nel corso delle quali quest’ultimo ha affermato che osservazioni sul periodo precedente all’8 aprile 2005 «non fonderebbero necessariamente l’argomento della Commissione», riguardano la possibilità, per la Commissione, di avere un altro colloquio con il sig. C1 in seguito alla risposta fornita dalla Chiquita alla comunicazione degli addebiti, i fatti che il sig. C1 potrebbe commentare durante siffatto colloquio e, più in generale, la necessità, per la Chiquita, di commentare fatti riguardanti il periodo precedente all’8 aprile 2005, data della sua richiesta di immunità. Il sig. A2 ha quindi dichiarato che la Chiquita aveva ritenuto che il fatto di proporre due volte alla Commissione di effettuare un altro colloquio con il sig. C1 fosse sufficiente con riferimento agli obblighi della Chiquita quale richiedente l’immunità, dal momento che, oltretutto, la Chiquita aveva deciso di commentare soltanto i fatti successivi all’8 aprile 2005, esposti nella comunicazione degli addebiti. Il fatto di affermare, in tale contesto, che osservazioni sul periodo precedente «non fonderebbero necessariamente l’argomento della Commissione» non può essere interpretato nel senso di una dichiarazione secondo la quale non sarebbe esistita alcuna infrazione prima dell’8 aprile 2005. Il sig. A2, per contro, ha chiaramente affermato, durante l’audizione, che la Chiquita non contestava il fatto che si fosse verificata un’infrazione prima dell’8 aprile 2005, ma contestava il fatto che l’infrazione si fosse protratta oltre tale data.

161    Infine, la dichiarazione del sig. A2 durante l’audizione, richiamata nella nota a piè di pagina n. 25 della replica, secondo la quale, «[d]al punto di vista della Chiquita, la DG Concorrenza sembra[va] aver adottato anzitutto una visione preconcetta», «al fine di sostenere la propria teoria riguardo a tale causa, la DG Concorrenza [aveva] richiesto alla Chiquita [di collaborare] per individuare informazioni concludenti e prove», «spetta[va] tuttavia alla Commissione suffragare le sue conclusioni con prove che le [erano] fornite, e non elaborare conclusioni e utilizzare il richiedente l’immunità per cercare di suffragare queste ultime» e, «se le informazioni ottenute e fornite dalla Chiquita non corrispond[evano] alla visione preconcetta che la DG Concorrenza [aveva] di tale causa, La Chiquita non [poteva] esserne ritenuta responsabile», deve essere ricollocata nel suo contesto, ossia la difesa della Chiquita in seguito alla comunicazione degli addebiti nella causa in esame dinanzi alla prospettiva di non ottenere l’immunità nella suddetta causa. Infatti, l’ultima frase citata dalle ricorrenti termina così: «[S]e le informazioni ottenute e fornite dalla Chiquita non corrispondono alla visione preconcetta che la DG concorrenza ha di tale causa, la Chiquita non può esserne ritenuta responsabile, e la DG concorrenza non può certamente servirsene per negarle l’immunità». Lo stesso dicasi per le dichiarazioni del sig. A2, citate nelle note a piè di pagina nn. 45 e 46 della replica, che si inseriscono in un’argomentazione diretta a contestare la divisione in due delle cause, in quanto ciò doveva comportare la revoca dell’immunità alla Chiquita per una parte del mercato interno, mentre la Chiquita aveva ottenuto l’immunità condizionata per tale mercato nel suo insieme.

162    In quinto luogo, le ricorrenti contestano l’utilizzo, da parte della Commissione, di un documento proveniente dal fascicolo relativo al caso COMP/39188 – Banane, ottenuto dalla LVP durante gli accertamenti a sorpresa effettuati nell’ambito della suddetta causa, ossia il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 nell’ambito della gestione della collaborazione della Chiquita da parte della Commissione.

163    Innanzi tutto, nel novembre 2007, durante gli accertamenti effettuati presso la Chiquita Italia, i rappresentanti della Commissione avrebbero informato i dipendenti di tale impresa dell’esistenza di un documento che dimostrava un comportamento illecito da parte della Chiquita e delle ricorrenti – ossia il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 – mentre tale documento non sarebbe stato inserito nel fascicolo dell’indagine nella causa in esame.

164    La Commissione sostiene che, durante gli accertamenti del novembre 2007, non è stata consegnata alla Chiquita alcuna copia del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, in quanto i suoi agenti hanno fatto soltanto riferimento alla circostanza che la Chiquita avrebbe potuto rinvenire un documento in cui erano indicati contatti collusivi, risalenti all’incirca all’11 aprile 2005, nel fascicolo relativo al caso COMP/39188 – Banane (punto 248 della decisione impugnata). Tuttavia, in qualità di destinatario della comunicazione degli addebiti nella suddetta causa, la Chiquita avrebbe avuto fondati motivi per conoscere il documento in questione, in quanto il fatto di concederle l’accesso a tale documento era lecito e costituiva anche un obbligo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la Commissione sostiene che essa poteva utilizzare detto documento per la prosecuzione del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, poiché, in forza della giurisprudenza, essa poteva raccogliere indizi di altre indagini, in quanto l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, non vieta l’avvio di un’indagine per verificare o completare informazioni di cui sarebbe venuta incidentalmente a conoscenza nel corso di un precedente accertamento.

165    Va osservato che l’affermazione della Commissione secondo la quale, durante gli accertamenti del novembre 2007, non è stata consegnata alla Chiquita alcuna copia del documento in questione, in quanto gli agenti responsabili dei colloqui hanno fatto soltanto riferimento alla circostanza che la Chiquita avrebbe potuto rinvenire un documento in cui erano indicati contatti collusivi, risalenti all’incirca all’11 aprile 2005, nel fascicolo riguardante la causa relativa all’Europa settentrionale, è stata confermata dalla Chiquita e dal sig. C1 durante l’audizione e non è stata contraddetta dalle ricorrenti. Alla luce della giurisprudenza citata, secondo la quale la Commissione può fondarsi su indizi di una causa come punto di partenza per indagini in un’altra causa (v. supra, punti 54 e 55), nonché alla luce della giurisprudenza secondo la quale l’obbligo di collaborazione del richiedente l’immunità si estende a tutta la durata del procedimento e implica il dovere di reagire a nuove circostanze (v. supra, punti da 121 a 126), il fatto di essersi in tal modo basata su un documento contenuto nel fascicolo di un’altra causa al fine di porre un quesito al richiedente l’immunità non risulta illecito.

166    Inoltre, le ricorrenti contestano il fatto che, successivamente, la Commissione ha mostrato ai dipendenti della Chiquita due versioni del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, suggerendo che esse costituivano la prova di contatti illeciti tra i sigg. P1 et C1.

167    Al riguardo, va osservato che la Commissione ha affermato, al punto 248 della decisione impugnata, che una copia del messaggio in questione era stato trasmesso alla Chiquita dopo l’invio della lettera in cui veniva fatto il punto della situazione al fine di consentirle di pronunciarsi su tale documento atto a dimostrare che essa avrebbe continuato a commettere l’infrazione dopo aver richiesto il trattamento favorevole.

168    Dalla dichiarazione della Chiquita del 5 marzo 2009, nonché dalla dichiarazione che essa ha reso durante l’audizione, emerge tuttavia che la Chiquita ha ricevuto, prima dell’invio della lettera in cui veniva fatto il punto della situazione, una versione non riservata del messaggio di posta elettronica in cui si dichiarava che tutti i nomi espunti appartenevano a dipendenti della Pacific e che essa aveva ricevuto solo dopo l’invio di tale lettera una versione da cui risultava che uno dei nomi espunti si riferiva al sig. C1, cosicché solo in quel momento essa aveva compreso che il documento poteva essere una prova della continuazione dell’infrazione da parte della Chiquita dopo la richiesta di trattamento favorevole.

169    La lettura combinata delle lettere scambiate tra le ricorrenti e la Commissione, il 17 ottobre e il 6 e 14 novembre 2008, e delle risposte delle ricorrenti, del 14 agosto 2008 e del settembre 2008, a richieste di informazioni della Commissione rivela che la Commissione ha chiesto alla Pacific di produrre una versione non riservata del messaggio in questione.

170    Da quanto è stato esaminato supra, ai punti 103 e seguenti, nonché dai documenti contenuti nel fascicolo, che sono stati appena menzionati, emerge che, nel momento in cui la Commissione ha presentato il messaggio in questione alla Chiquita, il documento era stato prodotto dalle ricorrenti nell’ambito della causa in esame, cosicché la Commissione aveva fondati motivi per farne uso nei confronti della Chiquita. Non si può contestare alla Commissione, al riguardo, di aver presentato il documento alla Chiquita in una versione non riservata in cui i nomi dei dipendenti della Pacific erano stati espunti per tutelare la riservatezza di questi ultimi.

171    Tuttavia, risulta parimenti giustificato che, dopo aver mostrato alla Chiquita una versione del documento in cui tutti i nomi erano stati espunti e in cui veniva indicato, per errore, che tutti questi nomi appartenevano a dipendenti della Pacific, la Commissione abbia presentato alla Chiquita una versione da cui risultava che uno di tali nomi si riferiva al sig. C1, poiché solo così la Chiquita poteva, da un lato, comprendere che il documento era potenzialmente idoneo ad attestare contatti anticoncorrenziali tra la Pacific e la Chiquita dopo la richiesta di immunità di quest’ultima e, dall’altro, pronunciarsi su un elemento che poteva giustificare il diniego dell’immunità nella causa in esame. Risulta giustificato che la Commissione abbia offerto tale possibilità alla Chiquita nell’ambito della gestione della sua richiesta di immunità e le ricorrenti non possono, pertanto, addebitarle di aver esercitato, al riguardo, un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità.

172    Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il secondo motivo deve essere respinto.

C –  Sul motivo riguardante l’assenza di prove sufficienti di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

173    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che il loro comportamento costituiva un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e non ha quindi assunto l’onere della prova impostole dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.

174    Tale motivo si suddivide in due parti. Nell’ambito della prima parte le ricorrenti fanno valere che le prove fornite dalla Commissione non confermano i fatti quali descritti da tale istituzione. Nell’ambito della seconda parte le ricorrenti fanno valere che i fatti della causa in esame non costituiscono un’infrazione all’articolo 101 TFUE. Innanzi tutto, la Commissione non sarebbe riuscita a provare che esse avevano partecipato a un accordo e/o a una pratica concordata, inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che il comportamento al quale esse avevano partecipato aveva avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e, infine, la Commissione non avrebbe dimostrato che tale comportamento costituiva un’infrazione unica e continuata.

1.     Sulla prima parte, relativa all’errata valutazione delle prove

a)     Osservazioni preliminari

 Sui principi relativi all’onere della prova

175    Dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 nonché da una giurisprudenza costante emerge che, nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione produrre la prova delle infrazioni da essa accertate e raccogliere elementi di prova atti a dimostrare adeguatamente la sussistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, Racc. pag. I‑23, punto 62, e del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, punto 71; sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 688).

176    A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che la presunta infrazione abbia avuto luogo (v., in tal senso, sentenze della Corte del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 20, e del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc. pag. I‑1307, punto 127; del Tribunale del 21 gennaio 1999, Riviera Auto Service e a./Commissione, T‑185/96, T‑189/96 e T‑190/96, Racc. pag. II‑93, punto 47; del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punto 62, e del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione, T‑141/08, Racc. pag. II‑5761, punto 48).

177    Tuttavia, occorre sottolineare che ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione non deve necessariamente rispondere a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocati dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punti da 513 a 523, e sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).

178    Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione può tener conto di elementi costituiti al fuori del periodo di infrazione qualora tali elementi facciano parte del complesso di indizi fatto valere dalla Commissione per provare detta infrazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 193) e può avvalersi di circostanze fattuali successive ad un comportamento anticoncorrenziale per confermare il contenuto di un elemento oggettivo di prova (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, T‑82/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 55).

179    Considerato il carattere notorio del divieto di accordi contrari alla concorrenza, non può essere richiesto alla Commissione di produrre documenti che attestino in maniera esplicita una presa di contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sparsi di cui possa disporre la Commissione devono, in ogni caso, poter essere completati da deduzioni che permettano la ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può quindi essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti da 55 a 57, e sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punti 64 e 65).

180    È vero che, quando la Commissione si basa unicamente sul comportamento delle imprese in questione sul mercato per concludere per l’esistenza di un’infrazione, è sufficiente che queste ultime dimostrino l’esistenza di circostanze che mettono in una luce diversa i fatti dimostrati dalla Commissione e che consentono in tal modo di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella adottata dalla Commissione per concludere per l’esistenza di una violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 186, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, se la Commissione constata una violazione delle norme sulla concorrenza basandosi sulla supposizione che i fatti accertati possono trovare spiegazione soltanto in funzione della sussistenza di un comportamento anticoncorrenziale, il giudice dell’Unione sarà indotto ad annullare la decisione di cui trattasi qualora le imprese interessate adducano un’argomentazione che ponga in una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consenta quindi di sostituire una diversa spiegazione plausibile dei fatti a quella indicata dalla Commissione per concludere per la sussistenza di un’infrazione. Infatti, in un’ipotesi del genere, non si può considerare che la Commissione abbia fornito la prova della sussistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza (v., in tal senso, sentenze Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, cit. supra al punto 176, punto 16, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punti 126 e 127, e del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, cit. supra al punto 175, punto 74).

181    Tuttavia, quando la Commissione si fonda, nell’ambito dell’accertamento di un’infrazione al diritto della concorrenza, su elementi di prova documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a dedurre l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (sentenze del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punti da 725 a 728, JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 187, e del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione, cit. supra al punto 176, punto 55).

182    Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere fatti valere per dimostrare l’infrazione all’articolo 101 TFUE, si deve nuovamente osservare che nel diritto dell’Unione vige il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (v. supra, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari all’articolo 101 TFUE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile e incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa attribuita dai Trattati (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 192).

183    Infine, per quanto riguarda il valore probatorio da attribuire ai vari elementi di prova, occorre sottolineare che l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte risiede nella loro credibilità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Commissione, T‑44/00, Racc. pag. II‑2223, punto 84, e giurisprudenza ivi citata; sentenze dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 42, punto 72, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 273). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prove, la credibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dalla ragionevolezza e attendibilità del suo contenuto (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 1053). Si deve attribuire, in particolare, grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc. pag. II‑707, punto 312, e del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punto 181) o da un testimone diretto di tali fatti. Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punti 207, 211 e 212).

184    Nella valutazione delle prove raccolte dalla Commissione, l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Pertanto, il giudice non può concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nell’ambito di un ricorso volto all’annullamento di una decisione che infligge un’ammenda (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 177, Dresdner Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 60, e del 15 dicembre 2010, E.ON Energie/Commissione, cit. supra al punto 176, punto 51).

185    Infatti, in quest’ultima situazione è necessario tener conto del principio della presunzione di innocenza, che è ora sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punti 149 e 150, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176, e del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, cit. supra al punto 175, punto 72 e 73; sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 178).

186    È alla luce di tali osservazioni vanno esaminate le censure dedotte dalle ricorrenti.

 Promemoria delle prove presentate dalla Commissione nella fattispecie

187    Occorre ricordare che, ai punti 94 e 95 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, nel corso del periodo che va, quantomeno, dal 28 luglio 2004 sino alla «settimana di commercializzazione 15» del 2005, la Chiquita e la Pacific hanno coordinato la loro strategia commerciale in Grecia, in Italia e in Portogallo coordinando la loro strategia dei prezzi per quanto riguarda i prezzi futuri, i livelli dei prezzi e gli andamenti e/o le tendenze dei prezzi e hanno scambiato informazioni sul futuro comportamento del mercato riguardo ai prezzi. La Commissione afferma che la collusione è stata realizzata, nel corso di una riunione tra la Chiquita e la Pacific, il 28 luglio 2004 e che, dopo tale evento, le parti hanno avuto immediatamente altri contatti collusivi. Pertanto, le prove indicherebbero che, nel corso del periodo compreso tra febbraio e l’inizio di aprile 2005, la Chiquita e la Pacific hanno avuto tali contatti con una frequenza quasi settimanale.

188    Al punto 96 della decisione impugnata, la Commissione precisa che le principali prove di collusione sono costituite dai seguenti elementi:

–        documenti ottenuti durante gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza italiana nell’ambito di un’indagine nazionale (appunti del sig. P1);

–        documenti ottenuti durante gli accertamenti effettuati dalla Commissione tra il 28 e il 30 novembre 2007 e dichiarazioni rese nel corso di tali accertamenti;

–        dichiarazioni aziendali presentate dal richiedente l’immunità, la Chiquita;

–        risposte alle richieste di informazioni e successive affermazioni della Chiquita.

189    La Commissione distingue inoltre tra le prove relative all’intera infrazione, consistenti nelle dichiarazioni della Chiquita (punti da 97 a 101 della decisione impugnata), le prove relative alla riunione del 28 luglio 2004, consistenti nelle dichiarazioni della Chiquita e negli appunti del sig. P1 (punti da 102 a 120 della decisione impugnata), le prove relative ai contatti di controllo intercorsi nell’agosto 2004, consistenti in dichiarazioni della Chiquita e negli appunti del sig. P1 (punti da 121 a 125 della decisione impugnata), e infine le prove relative agli altri contatti avvenuti nel periodo febbraio‑aprile 2005, consistenti in un messaggio interno di posta elettronica, inviato dal sig. P1 al sig. P2 l’11 aprile 2005 alle 9:57, in cui erano inseriti una tabella intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005», contenente informazioni sui prezzi della Chiquita per le settimane da 9 a 15 del 2005, nonché una tabella simile non datata, rinvenuta nell’ufficio del sig. P2, contenente informazioni sulle settimane da 6 a 13 del 2005 (punti da 126 a 139).

b)     Sulla valutazione delle prove nella fattispecie

190    Le ricorrenti fanno valere che, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione e dalla Chiquita per individuare prove della presunta infrazione di cui trattasi nella fattispecie, le «prove» documentali di contatti collusivi tra le concorrenti, utilizzate dalla Commissione per suffragare le sue affermazioni, consistono unicamente in una semplice serie di tre appunti manoscritti e in un messaggio interno di posta elettronica, redatti dal sig. P1, un ex dipendente della PFCI deceduto più di un anno prima dell’inizio dell’indagine della Commissione. Le ricorrenti fanno quindi riferimento agli appunti del sig. P1, relativi al pranzo de 28 luglio 2004, e alle sue due pagine di appunti risalenti all’agosto 2004, nonché al messaggio interno di posta elettronica, inviato dal sig. P1 al sig. P2 lunedì 11 aprile 2005 alle 9:57.

191    Tenuto conto dell’assenza di altre prove documentali dirette e di qualsiasi confessione motivata e debitamente suffragata da parte del richiedente l’immunità, le affermazioni della Commissione sarebbero fondate unicamente sulla sua interpretazione degli appunti manoscritti e del messaggio di posta elettronica summenzionati. Orbene, la Commissione avrebbe interpretato tali documenti in modo completamente errato, li avrebbe isolati dal loro contesto e avrebbe generalizzato la loro formulazione sibillina, imprecisa e frammentaria, ignorando per questo motivo il gran numero di documenti e di deposizioni che potevano discolpare le ricorrenti e che erano stati consegnati alla Commissione sia dalla Chiquita che dalla PFCI.

192    Pertanto, le ricorrenti sostengono che né gli appunti manoscritti né il messaggio di posta elettronica costituiscono una prova sufficiente del comportamento anticoncorrenziale asserito ed è possibile fornire un’interpretazione alternativa e assolutamente plausibile di ciascun documento menzionato.

193    Inoltre, le ricorrenti sostengono che l’interpretazione di tali documenti formulata dalla Commissione è espressamente contraddetta dalle dichiarazioni della Chiquita, e in particolare del sig. C1, nonché dai documenti inseriti nel fascicolo.

 Sugli appunti del sig. P1 e sul pranzo di lavoro del 28 luglio 2004

–       Sulla credibilità degli appunti del sig. P1

194    Le ricorrenti sostengono che la credibilità degli appunti del sig. P1 è ridotta a causa della loro stessa natura nonché della personalità del loro autore, che all’epoca del pranzo del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 avevano vari motivi legittimi per mettersi in contatto e che, essendo stati redatti dopo la riunione di cui trattasi, gli appunti non possono costituire prove «contemporanee» a quest’ultima.

195    In primo luogo, le ricorrenti ricordano che gli appunti del sig. P1 sono stati rinvenuti all’interno di taccuini personali sequestrati presso il suo domicilio durante un’indagine fiscale nazionale, che tali appunti non erano mai stati comunicati né discussi con chicchessia e che non erano a ciò destinati. Sarebbe stato di pubblico dominio, all’interno della PFCI, il fatto che il sig. P1 «avesse l’abitudine, lasciato l’ufficio, di recarsi in un bar per bere qualche bicchiere, per riflettere sugli avvenimenti della giornata e per mettere su carta idee, pensieri e riflessioni personali sulla sua vita sia professionale che privata». Le ricorrenti sottolineano che il sig. P1 è deceduto nel luglio 2006 all’età di 32 anni e che, pertanto, occorre essere estremamente cauti prima di trarre conclusioni dai suoi appunti personali, che potrebbero dar luogo a ogni sorta di interpretazione, tanto più che sarebbero assai sibillini, incoerenti e frammentari e conterrebbero numerosi errori di ortografia e di grammatica a dimostrazione del fatto che il loro autore non era di lingua madre inglese.

196    Peraltro, le ricorrenti insistono sul fatto che il sig. P1 aveva solo 26 anni quando è stato assunto alla Pacific e non aveva esperienza nel settore della banana, settore dominato da uomini d’affari esperti ai quali avrebbe dato l’impressione di essere «disorientato» e di essere «un po’ timoroso». «Lavoratore, preciso» e «ben organizzato» sul piano finanziario, sarebbe stato altresì «sensibile, puntiglioso e pieno di sé». All’epoca in cui si è svolto il pranzo di lavoro del 28 luglio 2004, il sig. P1 sarebbe stato dipendente della PFCI solo da sette mesi, dopo essere stato trasferito a Roma dagli uffici di Anversa della LVP; tale cambiamento sarebbe avvenuto non senza traumi e il sig. P1 non sarebbe stato in buoni rapporti con i suoi colleghi, assi più esperti, del team commerciale, cosicché, al lavoro, sarebbe stato relativamente isolato. «Assai ambizioso», avrebbe cercato, tuttavia, di guadagnarsi la fiducia del sig. P2, [riservato], nella speranza di ottenere un posto di maggior rilievo all’interno della PFCI o della LVP, «riguardo al quale lo [avrebbero] sentito spesso fantasticare». Secondo le ricorrenti, tali elementi possono aver spinto il sig. P1 a esagerare notevolmente nei suoi scritti.

197    È stato ricordato supra, al punto 183, che l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte risiede nella loro credibilità, che dipende dalla loro fonte, dalle circostanze nelle quali sono state elaborate, dal loro destinatario e dalla ragionevolezza e attendibilità del loro contenuto. È stato altresì osservato che si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti.

198    Alla luce di tali principi, l’argomento delle ricorrenti non può, in generale, rimettere in discussione la credibilità degli appunti del sig. P1.

199    In primo luogo, né il fatto che si trattasse di taccuini personali, in cui erano contenuti elementi relativi non solo alla vita professionale dell’autore, ma anche alla sua vita privata, né il fatto che tali taccuini siano stati rinvenuti presso il domicilio di quest’ultimo possono rimettere in discussione la credibilità di detti documenti.

200    La natura personale degli appunti del sig. P1, che non erano destinati ad essere comunicati, non depone a sfavore ma, anzi, a favore della loro credibilità. Sebbene il Tribunale abbia potuto prendere in considerazione, tra altri elementi, il fatto che un autore abbia potuto avere un interesse personale ad abbellire i fatti per presentare ai propri superiori un risultato conforme alle loro attese, per concludere che era necessario attenuare il valore probatorio di un documento (v., in tal senso, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 132), siffatto ragionamento non può essere applicato nella fattispecie, in cui la circostanza che gli appunti del sig. P1 non fossero destinati a essere letti da chicchessia è un elemento che depone a favore della tesi secondo la quale essi riflettono fedelmente la realtà quale percepita dal loro autore.

201    Pertanto, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale, a causa della sua personalità e della sua posizione all’interno della PFCI e nel settore commerciale della banana, il sig. P1, che cercava di «guadagnarsi il rispetto dei superiori», avrebbe potuto tendere a esagerare notevolmente nei suoi scritti, non è tale da determinare il convincimento del Tribunale.

202    In secondo luogo, sebbene la brevità degli appunti in questione, costituiti da parole chiave, nonché il fatto che il loro autore sia deceduto nel luglio 2006 (punto 18 della decisione impugnata), vale a dire poco tempo dopo l’accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza, presso il suo domicilio, il 30 maggio 2006, nel corso del quale sono stati rinvenuti i documenti in questione, e prima della trasmissione di questi ultimi alla Commissione, nel luglio 2007, e quindi non abbia potuto spiegare il loro contenuto, impongano naturalmente un certa cautela nell’interpretazione di tali appunti, dette circostanze non possono rimettere in discussione, in generale, la loro credibilità.

203    Occorre ricordare, a tal proposito, che gli elementi in parola si riferiscono a comportamenti clandestini, che prevedevano riunioni da tener segrete e una documentazione ridotta al minimo. Tenuto conto della difficoltà di ottenere prove dirette di tali comportamenti, quali le note o i resoconti delle riunioni del periodo dell’infrazione, il loro valore probatorio non può essere rimesso in discussione per il solo fatto che sono redatti a mano o frammentari, che contengono abbreviazioni e simboli, che possono eventualmente necessitare di ulteriori precisazioni o devono essere esaminati alla luce di altre informazioni in possesso della Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 16 giugno 2011, Solvay/Commissione, T‑186/06, Racc. pag. II‑2839, punti 405 e 406).

204    Nella fattispecie, va peraltro osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, gli appunti del sig. P1 non sono oscuri, contraddittori o incoerenti. Inoltre, il fatto che il sig. P1 non fosse di lingua madre inglese non può mettere in dubbio, in generale, la credibilità dei suoi appunti. Anche se il Tribunale ha preso in considerazione la padronanza, da parte dell’autore di un verbale, della lingua utilizzata nel corso di conversazioni oggetto di detto verbale al fine di valutarne la credibilità (v., in tal senso, sentenza Dresdner Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 132), nella fattispecie, non solo gli appunti del sig. P1 dimostrano che quest’ultimo aveva una buona conoscenza dell’inglese, ma la Commissione ha anche precisato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che il sig. P1 era laureato all’Università della California (Stati Uniti), dove aveva conseguito una laurea in economia (punto 169 della decisione impugnata), circostanza riferita anche dal sig. P2 della Pacific durante l’audizione. In ogni caso, occorre ricordare che è già stato dichiarato che l’assenza di data o di firma di un documento, o il fatto che sia mal scritto, non lo priva di forza probatoria, in particolare quando la sua origine, la sua data probabile e il suo contenuto possono essere determinati con una certezza sufficiente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T‑541/08, punto 232, e giurisprudenza ivi citata).

205    In terzo luogo, né la giovane età del sig. P1 né la sua posizione all’interno della PFCI e, più in generale, nel settore della banana sono argomenti idonei a rimettere in discussione la credibilità dei suoi appunti. Le dichiarazioni del sig. C1, citate dalle ricorrenti al riguardo, non possono inficiare tale constatazione. Come ha affermato la Commissione senza essere contraddetta dalle ricorrenti, la dichiarazione del sig. C1, che aveva almeno quindici anni più del sig. P1, secondo la quale la sua prima impressione su quest’ultimo era quella di un «giovane alquanto disorientato» e «un po’ timoroso», si riferisce al primo incontro fra i due uomini in una riunione dell’associazione professionale Associazione Nazionale Importatori Prodotti Ortofrutticoli (ANIPO), composta da uomini d’affari esperti, definiti da sig. C1 una «banda di vecchie volpi». La Commissione afferma correttamente che, in tale contesto, è normale che una persona giovane e meno esperta si senta a disagio alla sua prima partecipazione.

206    Inoltre, le ricorrenti distorcono le parole del sig. C1 sostenendo che quest’ultimo «[ha] ammesso di non considerare [il sig. P1] una persona veramente coerente e di non vedere se stesso che conclude operazioni commerciali con quest’ultimo». In realtà, tali giudizi negativi riguardo alla persona del sig. P1, non contenuti in alcun passaggio dell’audizione alla quale fanno riferimento le ricorrenti, non possono essere dedotti a contrario unicamente dal giudizio positivo sulla persona del sig. P2, formulato dal sig. C1.

207    Riguardo all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale «[n]umerose persone hanno confermato che oltre ad essere lavoratore, preciso sul piano finanziario e ben organizzato, [il sig. P1] era anche sensibile, puntiglioso e pieno di sé», va osservato che le ricorrenti si riferiscono, in questo caso, all’unica dichiarazione resa dal sig. P2 nel corso dell’audizione, presentata coerentemente con la linea difensiva della Pacific preparata dai consulenti legali di quest’ultima, consistente nel rimettere in discussione la credibilità del sig. P1 insistendo sul fatto che quest’ultimo avrebbe avuto la tendenza a esagerare il proprio ruolo in tali appunti. Inoltre, quand’anche il sig. P1 fosse stato «pieno di sé», è già stato constatato supra, ai punti da 199 a 201, che il fatto che i suoi appunti fossero personali e non destinati a essere letti rende improbabile la supposizione secondo la quale avrebbe esagerato la sua importanza in tali appunti per guadagnarsi il rispetto dei superiori. Del resto, il fatto, evidenziato dalle stesse ricorrenti, che il sig. P1 fosse «preciso sul piano finanziario» depone piuttosto a favore dell’attendibilità dei suoi appunti.

208    In quarto luogo, analogamente, e come sottolinea correttamente la Commissione, né il presunto isolamento, in ufficio, del sig. P1 e le sue presunte difficoltà relazionali con i colleghi né le sue presunte aspirazioni professionali, che, del resto, sembrano del tutto normali per un dipendente di quell’età, possono pregiudicare la credibilità dei suoi appunti. Peraltro, va osservato che le ricorrenti fanno riferimento, per suffragare tali affermazioni, a un documento dal valore probatorio limitato, ossia una lettera scritta dal loro consulente legale, il sig. A3, e redatta ai fini della loro risposta alla comunicazione degli addebiti.

209    Infine, mentre è giocoforza constatare che dalle precedenti considerazioni emerge che le ricorrenti non forniscono un elemento concreto che possa far sorgere dubbi sulla credibilità degli appunti del sig. P1, occorre per contro osservare che la Commissione indica vari elementi che depongono a favore della credibilità di detti appunti (punti da 115 a 119 della decisione impugnata), senza che le ricorrenti riescano a confutarli. Pertanto, la Commissione fa valere che l’attendibilità degli appunti del sig. P1 nonché la diligenza e la ragionevolezza con cui sono stati redatti sono confermate dal fatto che elementi ivi riferiti sono stati corroborati da altre fonti.

210    Anzitutto, il confronto tra gli appunti relativi a una riunione del 14 gennaio 2004, redatti dal sig. P1, da un lato, e dal sig. P2, dall’altro, rivela che tali appunti concordano su vari punti (punto 167 della decisione impugnata).

211    Poi, gli appunti del sig. P1, relativi al Portogallo, fanno correttamente riferimento al fatto che, all’epoca del pranzo del 28 luglio 2004, la Chiquita aveva un agente in Portogallo e al fatto che la Chiquita prevedeva di modificare tale struttura, circostanza che viene confermata da varie risposte della Chiquita nonché da un organigramma e da un documento sulle priorità strategiche per il 2005 di tale società; inoltre, gli appunti del sig. P1 descrivono il mercato portoghese come un mercato «meno stabile», con i «prezzi più bassi» rispetto agli altri due mercati in questione, vale a dire la Grecia e l’Italia, e nel quale le banane della Chiquita non beneficiavano dello status di «prima qualità», elementi anch’essi confermati da una risposta e da una tabella di prezzi comunicati dalla Chiquita e da una risposta comunicata dalla Pacific a seguito di richieste di informazioni. Tali sovrapposizioni tra gli appunti del sig. P1 e altri elementi del fascicolo possono essere constatate facendo salvo il successivo esame degli argomenti delle ricorrenti consistente nel rimettere in discussione la credibilità delle dichiarazioni della Chiquita.

212    Inoltre, gli appunti del sig. P1 riguardo alla Grecia descrivono correttamente la struttura gerarchica della Chiquita per tale mercato (v. punto 10 della decisione impugnata) e menzionano le discussioni relative a una collaborazione in materia di spedizione tra la Chiquita e la Pacific per quanto riguarda i porti di Salerno (Italia) e di Egio (Grecia). Orbene, la Pacific ammette che la collaborazione in materia di spedizione e verso tali porti era in discussione tra la Pacific e la Chiquita. Un messaggio interno di posta elettronica del 23 febbraio 2005, presentato dalla Chiquita, attesta a sua volta lo svolgimento di discussioni in materia di co‑loading che, secondo le dichiarazioni della Chiquita, sono proseguite fino al giugno 2006. Riguardo al messaggio interno di posta elettronica del 23 febbraio 2005, va osservato che, nonostante le interpretazioni divergenti che ne forniscono le parti e a prescindere dal tipo di accordo e dal mercato oggetto delle discussioni riferite in tale messaggio, emerge chiaramente da quest’ultimo che esso riguardava la (possibile) collaborazione in materia di co‑loading tra la Chiquita e la Pacific, il che dimostra che tale argomento era oggetto di discussione tra le due concorrenti e rende il messaggio in questione un elemento atto a confermare la credibilità degli appunti del sig. P1.

213    Il sig. P1 ha fatto inoltre riferimento a una (possibile) riduzione, da parte della Chiquita, dell’approvvigionamento alla Grecia di banane di marca Consul e da una tabella della Chiquita emerge che quest’ultima ha effettivamente ridotto le vendite di banane di tale marca a partire dalla settimana 18 del 2005.

214    Infine, per quanto riguarda gli appunti del sig. P1, relativi alle discussioni strategiche tra la Pacific e la Chiquita aventi ad oggetto il mercato italiano (che menzionano in particolare una «[d]iminuzione della Consul: 15 000/settimana», la concentrazione sull’aumento dei volumi di banane Chiquita nonché l’idea di «[d]are spazio alla Bonita» e che la «Bonita spinge i prezzi»), le tabelle di prezzi della Chiquita dimostrano che quest’ultima aveva iniziato, in effetti, ad aumentare i volumi di vendita di banane di marca superiore, la Chiquita, a partire dal secondo semestre 2004 e stava per iniziare a ridurre notevolmente le vendite di banane di marca inferiore, la Consul, in Italia nel corso del 2005.

215    Per di più, le osservazioni del sig. P1 sulla strategia della Chiquita riguardo all’Italia sono confermate da una nota interna della Chiquita, redatta dal sig. C2, all’attenzione del sig. C1, dopo la scadenza del regime delle licenze, cessato alla fine del 2005 (v. punto 35 e nota a piè di pagina n. 60 della decisione impugnata) e contenente un’analisi del mercato italiano agli albori del periodo successivo a detto regime, in cui figura la seguente affermazione:

«Agli albori del nuovo sistema, sarebbe stato opportuno attendersi un mercato “ristretto” tra la Chiquita e la Bonita. È questa una delle ragioni per le quali la Chiquita ha rinunciato all’importazione della Consul. Purtroppo, mentre le azioni intraprese dalla Chiquita a partire dai valori massimi previsti sono state costanti, il controllo del mercato da parte della Bonita a partire dai “valori minimi previsti” è stata del tutto inesistente».

216    È possibile riconoscere che tale documento conferma la veridicità di un elemento contenuto negli appunti del sig. P1, ossia l’intenzione della Chiquita di ridurre le vendite della marca Consul a favore della marca Chiquita, ad essa appartenenti, senza necessità di pronunciarsi sulla questione – discussa tra le parti (punti 118 e 119 della decisione impugnata) – se tale nota sia un elemento di prova di un comportamento anticoncorrenziale della Chiquita e della Pacific. Risulta, infatti, dai punti da 118 a 120 della decisione impugnata che la Commissione ha fatto riferimento al memorandum in questione unicamente quale elemento comprovante la credibilità degli appunti del sig. P1, e non già quale elemento a conferma della conclusione di un accordo durante il pranzo del 28 luglio 2004 o dell’attuazione di siffatto accordo (v. infra, al riguardo, anche i punti da 257 a 260).

217    Inoltre, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il fatto che tale nota sia stata scritta dopo la data cui risalgono gli appunti del sig. P1, non riduce minimamente la sua natura probatoria. Dalla giurisprudenza citata supra, al punto 178, emerge infatti che la Commissione può tener conto di elementi costituiti al fuori del periodo di infrazione qualora tali elementi facciano parte del complesso di indizi fatto valere dalla Commissione per provare detta infrazione, e la nota fa anche riferimento al passato, quindi al periodo del regime delle licenze.

218    Nella replica le ricorrenti non confutano gli elementi che sono stati appena esposti e si limitano a far valere che «la totalità degli appunti può essere considerata un elemento di prova credibile non perché gli appunti del [sig. P1] contengono alcune righe riferite a temi che erano stati effettivamente oggetto di discussione o perché un certo numero di dichiarazioni fattuali sul settore della banana possono essere verificate in base ad informazioni accessibili al pubblico». Date tali premesse, è giocoforza constatare che le ricorrenti non confutano gli elementi dedotti dalla Commissione e menzionati supra, ai punti da 210 a 217.

219    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, all’epoca del pranzo di lavoro del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 avevano vari motivi legittimi per mettersi in contatto, in particolare a proposito del futuro dell’ANIPO e della possibilità di accordi di co‑sourcing e di co‑shipping, circostanza confermata dalle dichiarazioni del sig. C1. A corto di licenze e cercando altre fonti di approvvigionamento attraverso diverse sue concorrenti, la Chiquita avrebbe quindi concluso tali accordi con altre concorrenti e avrebbe avvicinato il sig. P2 della PFCI per concludere un accordo di tal genere con la PFCI. Poiché quest’ultimo non aveva accettato tale proposta, ritenendola svantaggiosa sul piano commerciale, le ricorrenti sostengono che sarebbe stato normale che il sig. C1 avesse tentato nuovamente la sorte, proponendo questa volta un accordo simile direttamente al nuovo arrivato senza esperienza, il sig. P1.

220    Tale argomento deve essere respinto senza necessità di esaminare se i sigg. C1 e P1 avessero motivi legittimi per incontrarsi. È sufficiente infatti osservare che, per quanto possano certamente fornire una spiegazione alternativa del loro incontro, tali motivi legittimi non ridurrebbero minimamente la natura collusiva – ammesso che sia dimostrata – dei contatti intercorsi tra gli stessi per altri motivi. Come ha osservato la Commissione al punto 147 della decisione impugnata, l’affermazione secondo la quale vi sono stati tra i concorrenti contatti asseritamente legittimi non esclude in nessun caso che abbiano avuto luogo anche contatti collusivi. La Corte ha già sottolineato che si può ritenere che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue anche altri obiettivi legittimi (v. sentenza della Corte del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc. pag. I‑3173, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Come afferma correttamente la Commissione, per rimettere in discussione le costatazioni contenute nella decisione impugnata, le ricorrenti non possono limitarsi a dimostrare che i contatti hanno perseguito anche un obiettivo legittimo, ma devono dimostrare che hanno perseguito unicamente tale obiettivo.

221    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che gli appunti del sig. P1 non possono costituire una trascrizione credibile della conversazione avvenuta durante il pranzo del 28 luglio 2004, pranzo che sarebbe durato, del resto, soltanto 40‑45 minuti circa e che avrebbe avuto luogo accanto alla rumorosa piscina dell’albergo, dato che, come avrebbe confermato il sig. C1, il sig. P1 non avrebbe preso alcun appunto durante tale pranzo che potesse ritenersi una prova «contemporanea» a quest’ultimo. Tali appunti sarebbero stati probabilmente redatti un po’ di tempo dopo la riunione e costituirebbero quindi riflessioni personali sugli argomenti discussi, che riflettono le idee del sig. P1 sulle modalità di funzionamento di un co‑sourcing e di un co‑shipping con la Chiquita, come avrebbe parimenti affermato il sig. C1.

222    Come è già stato ricordato supra, ai punti 183 e 197, per valutare la forza probatoria di un documento, si deve attribuire grande importanza alla circostanza che quest’ultimo è stato redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti. Nella fattispecie, non si contesta il fatto che il sig. P1 abbia partecipato al pranzo del 28 luglio 2004 e che possa essere quindi qualificato come testimone diretto di quest’ultimo. Peraltro, dato il numero esiguo di partecipanti a tale pranzo – ossia i sigg. P1, C1 e C2 – e considerato il fatto che il sig. P1 era l’unico rappresentante per la Pacific, egli non è stato solo un testimone silenzioso, ma ha anche partecipato attivamente alle conversazioni, circostanza che attribuisce un forte valore probatorio alla sua testimonianza. Il fatto che si sia trattato, pertanto, di una conversazione diretta fra i tre protagonisti rende improbabile la supposizione, sottintesa dalle ricorrenti, secondo la quale il valore probatorio della testimonianza del sig. P1 potrebbe essere attenuata dal fatto che durante il pranzo vi fosse rumore, il che avrebbe potuto ostacolare la comprensione della conversazione da parte del sig. P1.

223    Di conseguenza, gli appunti del sig. P1 possono essere qualificati come prove contemporanee al pranzo del 28 luglio 2004, anche se non sono stati redatti durante, ma poco tempo dopo il pranzo. È sufficiente infatti constatare, come afferma correttamente la Commissione al punto 166 della decisione impugnata, che non è contrario alla natura di documento contemporaneo il fatto di registrare dichiarazioni che siano state rese poco prima dei fatti, e nessun elemento contenuto negli appunti del sig. P1 indica che, anche nell’eventualità che siano stati scritti dopo il verificarsi di un evento, essi non corrispondevano al contenuto delle discussioni che hanno avuto luogo nel corso di tale evento (v., in tal senso, sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, cit. supra al punto 178, punto 39). Il fatto che gli appunti seguano un ordine cronologico e regolare di eventi e di date depone peraltro a favore della tesi secondo la quale essi sono stati scritti nel momento in cui si sono verificati i rispettivi eventi o, quantomeno, poco tempo dopo. Va inoltre ricordato che è stato osservato supra, al punto 210, che almeno per quanto riguarda un evento, ossia una riunione del 14 gennaio 2004, il fascicolo contiene appunti redatti dal sig. P1, da un lato, e dal sig. P2, dall’altro, che concordano su vari punti (punto 167 della decisione impugnata).

224    Dalle considerazioni che precedono risulta che gli argomenti delle ricorrenti, diretti a rimettere in discussione, in generale, la credibilità degli appunti del sig. P1, devono essere respinti.

–       Sull’interpretazione proposta dalle ricorrenti degli appunti relativi al pranzo di lavoro del 28 luglio 2004

225    Le ricorrenti fanno valere che, per tentare di provare la conclusione di un accordo anticoncorrenziale tra la Chiquita e la PFCI, la Commissione si basa sulla propria interpretazione di alcune righe individuate tra gli appunti manoscritti del sig. P1 (punto 105 della decisione impugnata), presentati come «prove documentali contemporanee» a un pranzo di lavoro che ha avuto luogo tra i sigg. C1 e C2 della Chiquita e il sig. P1 della PFCI, il 28 luglio 2004, nel ristorante Shangri la Corsetti a Roma, e che sarebbe stato il «punto di partenza dell’accordo collusivo tra la Chiquita e la Pacific», mentre non solo il valore probatorio di tali appunti sarebbe estremamente limitato, ma la Commissione li avrebbe anche interpretati in modo totalmente errato, considerati il contesto e le circostanze in cui detti appunti sarebbero stati redatti dal sig. P1.

226    Nella decisione impugnata la Commissione chiarisce che il pranzo del 28 luglio 2004 nel ristorante Shangri la Corsetti a Rome tra i sigg. C1 e C2 della Chiquita e il sig. P1 della Pacific, è servito quale punto di partenza dell’accordo collusivo tra la Chiquita e la Pacific e che, in seguito a tale riunione, i sigg. C1 e P1 hanno iniziato a telefonarsi regolarmente. Secondo la Commissione, le prove documentali contemporanee associate a tale riunione – ossia gli appunti del sig. P1 (punto 105 della decisione impugnata) – dimostrano come la Chiquita e la Pacific abbiano approfittato di tale riunione per creare il sistema di coordinamento dei prezzi che si sarebbe successivamente sviluppato (punti da 102 a 104 della decisione impugnata).

227    La Commissione sostiene che da tali appunti emerge che la Chiquita e la Pacific – indicata con la denominazione «Bonita» – hanno discusso delle loro attività in Portogallo, in Grecia e in Italia e hanno posto in essere un «piano d’azione» in tre fasi per la loro collaborazione continuata. Conformemente a tale piano, in una prima fase, le due parti sarebbero entrate in contatto la settimana successiva per accordarsi sui prezzi in Portogallo, per sapere se fosse necessario «rimanere» allo stesso livello, «aumentare» o «diminuire». Tale punto sarebbe coerente con la dichiarazione della Chiquita secondo la quale, dopo la riunione del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 si scambiavano di tanto in tanto informazioni più precise sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva, utilizzando termini che consentivano alle due parti di comprendere se i prezzi dovevano aumentare, diminuire o rimanere allo stesso livello. In una seconda fase, dal piano d’azione sarebbe risultato che le due parti accordavano una certa priorità alla loro strategia per l’Italia (mediante l’uso dell’espressione «considerare anzitutto l’Italia») e infine, in una terza fase, sarebbe stato posto l’accento sulla loro strategia congiunta per la Grecia (mediante l’uso dell’espressione «la Grecia in seguito») (punto 106 della decisione impugnata).

228    Le ricorrenti sostengono, per contro, che tali appunti del sig. P1, relativi al pranzo del 28 luglio 2004, costituivano le sue riflessioni sull’oggetto della conversazione svoltasi durante tale pranzo, confermato dal sig. C1, ossia «la possibilità per la Chiquita di procurarsi banane dalla Noboa in Equador». Pertanto, gli appunti dovrebbero essere interpretati come idee personali del sig. P1 sulle modalità di funzionamento, nella pratica, di un accordo di co‑sourcing.

229    Occorre ricordare che dalle considerazioni contenute nei precedenti punti da 194 a 224 emerge che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti per contestare in generale la credibilità degli appunti del sig. P1 non possono essere accolti e a detti appunti deve essere invece attribuito un forte valore probatorio per il fatto che sono stati redatti da un testimone diretto dei fatti e che la loro credibilità è suffragata da altri elementi di prova. In tali circostanze, la supposizione delle ricorrenti secondo la quale tali appunti dovrebbero essere interpretati nel senso che riflettono le idee personali del sig. P1 e non la conversazione che ha effettivamente avuto luogo durante il pranzo del 28 luglio 2004 non può essere accolta.

230    In primo luogo, va osservato che l’affermazione del sig. C1, citata dalle ricorrenti, secondo la quale l’oggetto della conversazione svoltasi durante il pranzo era «la possibilità per la Chiquita di procurarsi banane dalla Noboa in Equador», non inficia l’interpretazione della Commissione, in quanto quest’ultima non nega che le possibilità di co‑sourcing siano state anch’esse discusse durante il pranzo in questione (punto 151 della decisione impugnata). Tuttavia, dalla citazione dedotta dalle ricorrenti non emerge che tale punto è stato l’unico tema oggetto di discussione durante la riunione ed è stato già precisato supra, al punto 220, che, per rimettere in discussione le costatazioni contenute nella decisione impugnata, le ricorrenti non possono limitarsi a dimostrare che i contatti hanno perseguito anche un obiettivo legittimo, ma devono dimostrare che hanno perseguito unicamente tale obiettivo.

231    Orbene, tale interpretazione, proprio come quella consistente nel sostenere che gli appunti riflettono soltanto le idee personali del sig. P1, deve essere respinta, considerata la chiarezza degli appunti riguardo all’intenzione della Pacific e della Chiquita di coordinare i loro prezzi.

232    Pertanto, la Commissione afferma correttamente che l’interpretazione secondo la quale gli appunti relativi al pranzo del 28 luglio 2004 costituiscono le riflessioni personali del sig. P1 sulla possibilità per la Chiquita di rifornirsi di banane dalla Noboa in Ecuador non è compatibile con il fatto che da tali appunti emerge chiaramente che la Chiquita e la Pacific hanno discusso delle loro attività in Portogallo, in Grecia e in Italia, che hanno previsto una «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo» e posto in essere un «piano d’azione» in tre fasi secondo il quale «il [sig. P1]» e «il [sig. C1]» «[avrebbero parlato] del Portogallo la settimana [successiva]» per prendere una «[d]ecisione sui prezzi» per sapere se fosse necessario rimanere allo stesso livello, «aumentare» o «diminuire». Tale esposizione è conforme alla dichiarazione della Chiquita del 22 maggio 2008 secondo la quale, dopo la riunione del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 si scambiavano di tanto in tanto informazioni più precise sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva, utilizzando termini che consentivano alle due parti di comprendere se i prezzi dovevano aumentare, diminuire o rimanere allo stesso livello (punto 100 della decisione impugnata), il che può essere constatato facendo salvo il successivo esame degli argomenti delle ricorrenti riguardo alle dichiarazioni della Chiquita (v. infra, punti 336 e seguenti).

233    In secondo luogo, l’interpretazione delle ricorrenti secondo la quale gli appunti rivelano che il sig. C1 ha fornito al sig. P1 una visione d’insieme sommaria del mercato portoghese al fine di informare il nuovo arrivato sulla struttura commerciale in cui la PFCI sarebbe stata coinvolta se avesse fornito banane alla Chiquita non può essere accolta, in quanto tale interpretazione non considera che l’affermazione, secondo la quale il mercato portoghese è il «[m]eno stabile dei 3 mercati T2», è seguita dall’espressione «[c]ollaborazione settimanale per mantenere il prezzo», che, come osserva la Commissione, non può essere spiegata con l’intenzione di informare un nuovo arrivato sulla struttura di vendita della Chiquita in Portogallo.

234    Le ricorrenti sostengono, tuttavia, che l’interpretazione secondo la quale l’espressione «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo» attesta che la Chiquita e la Pacific hanno convenuto una collaborazione sul prezzo è contraddetta dalle spiegazioni della Chiquita e dal prezzo che la PFCI prevedeva di ottenere in Portogallo. Pertanto, secondo un’interpretazione più credibile, il sig. C1 ha spiegato al sig. P1 che lavorare con un agente comportava una collaborazione settimanale della Chiquita con tale agente per adottare decisioni sul prezzo da fissare per il mercato portoghese. In alternativa, il sig. P1 potrebbe anche aver ritenuto che concludere un accordo di co‑shipping con la Chiquita avrebbe offerto alla PFCI la possibilità di mantenere i suoi prezzi qualora fosse passata a un servizio settimanale in Portogallo.

235    Anzitutto, tale interpretazione non è convincente, in quanto, alla luce della fase del piano d’azione concretizzatasi con l’uso dell’espressione «parlare del Portogallo la settimana prossima: decisione sui prezzi: status quo, aumentare, diminuire. [sig. P1]/[sig. C1]», risulta che la frase «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo», relativa al Portogallo, si riferisca a una collaborazione bilaterale tra i sigg. C1 e P1.

236    Inoltre, le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 cui si riferiscono le ricorrenti, che affermano che gli argomenti di discussione durante il pranzo sono stati il co‑sourcing e il co‑shipping, non contraddicono le conclusioni tratte dalla Commissione dagli appunti del sig. P1 (v. già, in proposito, il punto 230 supra).

237    Infine, le ricorrenti affermano che l’espressione «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo» non può essere interpretata nel senso che essa si riferisce a una collaborazione tra le concorrenti. Altrimenti, alla luce del «piano d’azione» per il Portogallo, concretizzatosi con l’uso dell’espressione «parlare del Portogallo la settimana prossima: decisione sui prezzi: status quo, aumentare, diminuire», i sigg. P1 e C1 avrebbero dovuto avere contatti settimanali per «mantenere il prezzo» sin dalla settimana 32, circostanza che la Commissione non avrebbe dimostrato. In più, le prove inserite nel fascicolo, ossia alcuni appunti del sig. P1 del 2 agosto 2004 e il rapporto settimanale sui prezzi per la settimana 32 del 2004 dimostrerebbero espressamente che la PFCI si aspettava di dover ridurre i suoi prezzi in Portogallo nella settimana 32. Inoltre, la Commissione ignorerebbe, a proprio vantaggio, il fatto che il termine «aumentare» è barrato negli appunti del sig. P1.

238    Tale argomento deve essere respinto.

239    Da un lato, la locuzione «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo» non può essere interpretata nel senso che essa indica che il prezzo doveva rimanere assolutamente allo stesso livello la settimana successiva, ma si riferisce a una collaborazione finalizzata a mantenere in generale una certa stabilità dei prezzi mediante discussioni settimanali nel corso delle quali si doveva decidere se il prezzo dovesse rimanere allo stesso livello, aumentare o diminuire per la rispettiva settimana (attraverso l’espressione «piano d’azione: parlare del Portogallo la settimana prossima: decisione sui prezzi: status quo, aumentare, diminuire»). Pertanto, il fatto la Pacific si aspettasse di ridurre il suo prezzo per il Portogallo la settimana dopo il pranzo del 28 luglio 2004 non può dimostrare che le parti non si sono accordate su una collaborazione in materia di prezzi durante tale pranzo. Parimenti, il fatto che il termine «aumentare» sia stato barrato negli appunti del sig. P1 non può rimettere in discussione l’interpretazione della Commissione e occorre anche osservare che il fatto che il sig. P1 abbia barrato detto termine nei suoi appunti riguardo al «piano d’azione» relativo al Portogallo per la settimana successiva concorda con il fatto, dedotto dalle ricorrenti, che la Pacific si sia realmente aspettata di ridurre il suo prezzo per il Portogallo nella settimana in questione.

240    Dall’altro lato, a prescindere dalla questione se la Commissione fosse tenuta a provare l’attuazione della collaborazione di cui trattasi negli appunti relativi al pranzo del 28 luglio 2004 e dall’esame delle prove di successivi contatti tra le parti, è sufficiente constatare che il fatto che la Commissione non abbia fornito alcuna prova che dimostri specificamente che i sigg. P1 e C1 si sono messi in contatto sin dalla settimana successiva al pranzo del 28 luglio 2004 non può costituire una prova del fatto che i due uomini non si siano accordati nel corso di tale pranzo.

241    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che gli appunti relativi alla Grecia indicano che il sig. C1 ha fornito al sig. P1 una breve panoramica delle attività della Chiquita in Grecia per convincerlo dei vantaggi derivanti dalla conclusione di un accordo di co‑sourcing. L’espressione «aiuto a promuovere la combinazione Chiquita/Bonita» potrebbe essere quindi intesa nel senso che il sig. C1 ha abituato il sig. P1 all’idea di fornire frutta e licenze a una concorrente nell’ambito di un accordo di co‑sourcing. Dato che la Chiquita sarebbe stata priva di licenze, avrebbe deciso di ridurre le vendite di banane della propria marca Consul a favore delle banane della propria marca Chiquita per le quali poteva ottenere un prezzo più elevato, il che spiegherebbe l’espressione seguente: «ridurre anche la Consul. Idea della Chiquita: tutto Chiquita, unicamente la marca di prima qualità». In tale contesto, l’espressione «aiuto a promuovere la combinazione Chiquita/Bonita» farebbe riferimento alla riduzione della concorrenza per la marca Bonita della Pacific a seguito della decisione unilaterale della Chiquita di aumentare il volume della propria marca superiore, la Chiquita, e di ridurre quello della propria marca inferiore, la Consul. In via alternativa, tale espressione potrebbe anche essere intesa nel senso che corrisponde a istruzioni impartite dal sig. C1 relativamente ai requisiti di qualità delle banane ottenute dalla PFCI.

242    Le seguenti espressioni «prezzo della Chiquita in Grecia = all’Italia» e «ritengono che ciò debba essere = per la Bonita in Italia e in Grecia» sarebbero prive di significato, in quanto né i prezzi della Chiquita né i prezzi della PFCI sarebbero stati uguali in Italia e in Grecia. Le righe in questione dovrebbero essere quindi analizzate alla luce delle discussioni sul co‑sourcing, in modo da significare che il sig. C1 ha tentato di convincere il sig. P1 a concludere un accordo di co‑sourcing spiegandogli che, se la PFCI con le sue licenze avesse importato banane Chiquita, che sarebbero state poi vendute a un prezzo elevato, la Chiquita avrebbe versato nuovamente una parte di tale prezzo alla Pacific per compensare il mancato guadagno da parte di quest’ultima in seguito alla riduzione del volume di banane importate della sua marca Bonita. Tali espressioni non costituirebbero quindi una prova del fatto che due concorrenti hanno discusso delle loro rispettive strategie tariffarie e ancor meno del prezzo reale del mercato.

243    Pertanto, nessun elemento contenuto negli appunti indicherebbe che è stato concluso un accordo anticoncorrenziale tra la Chiquita e la PFCI per quanto riguarda le strategie dei prezzi in Grecia e la Commissione non avrebbe neppure dimostrato che è stata data attuazione a tale accordo. Al riguardo, i fatti dimostrerebbero inequivocabilmente che le differenze tra i prezzi della PFCI in Grecia e in Italia non si sarebbero affatto ridotte, ciò che sarebbe avvenuto qualora il presunto accordo fosse stato concluso e attuato.

244    La Commissione afferma che gli appunti del sig. P1 rivelano, per quanto riguarda la tariffazione in Grecia, che la Chiquita aveva indicato il proprio obiettivo di portare il suo prezzo in Grecia al livello del suo prezzo in Italia, ove quest’ultimo era più elevato (come indica l’uso dell’espressione «prezzo della Chiquita in Grecia = all’Italia») e aveva chiarito che, a suo avviso, lo stesso approccio doveva essere applicato per le banane di marca Bonita della Pacific in Grecia e in Italia (come indica l’uso dell’espressione «[la Chiquita] ritiene che ciò debba essere = per la Bonita in Italia e in Grecia»). Inoltre, secondo la Commissione, la questione delle modalità di interconnessione tra i rispettivi prezzi della Chiquita e della Pacific in Grecia e in Italia costituisce un argomento particolarmente delicato relativo alla rispettiva strategia di tariffazione dei due concorrenti (punti 109 e 110 della decisione impugnata).

245    Peraltro, la Commissione precisa che nella decisione impugnata non viene affermato che la riduzione delle vendite della marca Consul o il fatto di «promuovere una combinazione Chiquita/Consul» faceva parte di un accordo di fissazione dei prezzi. Non occorre quindi esaminare l’argomento delle ricorrenti consistente nel dimostrare che la decisione di ridurre le vendite della marca Consul a favore della marca Chiquita derivava da una decisione unilaterale da parte della Chiquita.

246    A prescindere dalla questione se gli appunti relativi alla Grecia attestino l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata e se la Commissione dovesse assolutamente distinguere tra queste due forme di comportamento illecito (v. infra, al riguardo, punti 437 e seguenti), è giocoforza constatare l’assenza di indicazioni, in tali appunti, che depongano a favore dell’interpretazione delle ricorrenti secondo la quale essi riflettono discussioni a proposito della condivisione del prezzo più elevato ottenuto per banane di marca Chiquita, importate grazie alle licenze della Pacific. Risulta, per contro, da tali appunti che i sigg. C1 e P1 hanno scambiato opinioni riguardo a intenzioni e strategie di fissazione dei prezzi e che il primo ha manifestato al secondo il suo punto di vista secondo il quale la Pacific doveva cercare di portare il suo prezzo in Grecia a un livello pari a quello dell’Italia (come indica l’uso dell’espressione «ritengono che ciò debba essere = per la Bonita in Italia e in Grecia». La questione se i prezzi reali corrispondessero poi esattamente a tali intenzioni è, al riguardo, irrilevante e il mancato allineamento dei prezzi a quanto era previsto non può in ogni caso inficiare la conclusione secondo la quale gli appunti attestano uno scambio di intenzioni sui prezzi relativi alla Grecia tra la Chiquita e la Pacific.

247    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono, anzitutto, che l’espressione «escludere la Dole e la Del Monte», contenuta negli appunti relativi all’Italia non può riflettere una discussione tra i sigg. C1 e P1 in quanto, dato che la Dole e la Del Monte detenevano in Italia una quota di mercato cumulativa di circa il 40%, non sarebbe evidentemente plausibile che la Chiquita e la PFCI, la cui quota sul mercato italiano era solo di circa il 10%, abbiano potuto discutere, e ancor meno convenire, una tale strategia, circostanza che sarebbe stata peraltro confermata dal sig. C1, il quale avrebbe dichiarato all’udienza del 18 giugno 2010, a proposito degli appunti del sig. P1, in cui si esprimeva l’idea di «escludere la Dole e la Del Monte», che il sig. P1 «è solo un tipo che non sa di cosa parla» e che «ciò è del tutto irragionevole».

248    Le ricorrenti proseguono poi affermando che le espressioni utilizzate nelle righe successive, riguardanti la riduzione del volume delle banane di marca Consul e l’aumento di quello di marca Chiquita, devono essere intese nuovamente come spiegazioni fornite dal sig. C1, relative al piano unilaterale della Chiquita di concentrarsi, a causa della scarsità di licenze, sulla vendita più redditizia di banane di marca Chiquita, spiegazioni da cui il sig. P1 avrebbe dedotto che tale strategia della Chiquita avrebbe dato spazio alla marca Bonita. Parimenti, le espressioni «regolare l’offerta (Ecuador)» e «la Bonita spinge i prezzi» rifletterebbero l’idea del sig. P1 secondo la quale il fatto di procurarsi banane in Ecuador anche per la Chiquita consentirebbe alla Pacific di spingere i prezzi dell’offerta in tale paese verso il basso. La riduzione del volume di banane di marca Consul sarebbe stata tuttavia attuata dalla Chiquita in Italia soltanto dopo quasi un anno dal pranzo del 28 luglio 2004, cosicché tale riduzione non potrebbe essere in nessun caso collegata a un argomento discusso durante tale pranzo, né costituire l’effetto di una pratica anticoncorrenziale e, in ogni caso, le deduzioni personali del sig. P1 a partire dalle spiegazioni del sig. C1 non implicherebbero né dimostrerebbero in alcun caso che sia stato concluso il benché minimo accordo anticoncorrenziale volto alla ripartizione dei mercati o al coordinamento dei prezzi.

249    Infine, le ricorrenti sostengono che anche le indicazioni contenute nelle espressioni «accordo locale (Italia/Portogallo/Grecia)» e «troppo grande (la sede). Impossibile» devono essere interpretate nell’ambito del co‑sourcing e significano che il sig. P1 riteneva che fosse troppo complicato concludere un accordo di co‑sourcing qualora fossero coinvolte le sedi centrali della Chiquita e della PFCI, come era dimostrato dal fatto che le discussioni precedenti tra la sede della Chiquita e della LVP non avevano avuto un esito positivo, cosicché era preferibile concludere l’accordo a livello locale.

250    Occorre rilevare, anzitutto, che dal punto 112 della decisione impugnata emerge che la Commissione non afferma che le parti si sono accordate per «escludere la Dole e la Del Monte dal mercato [italiano]» né che un progetto di tal genere sarebbe stato fondato su «un accordo concluso al fine di attaccare la posizione di due concorrenti potenti sul mercato riducendo il volume delle banane di marca “Consul”, sostituendolo successivamente con le banane di marca “Bonita” e aumentando i prezzi». Pertanto, non occorre esaminare la questione se gli appunti dimostrino tale punto né pronunciarsi sulla plausibilità delle spiegazioni possibili delle righe in questione, dedotte dalla Commissione nelle sue memorie e qualificate dalle ricorrenti come «fondate su pure speculazioni».

251    Nei limiti in cui l’argomento delle ricorrenti possa essere inteso nel senso che esso si riferisce nuovamente alla volontà di inficiare la credibilità degli appunti del sig. P1 facendo valere l’affermazione del sig. C1, espressa nell’audizione del 18 giugno 2010, secondo la quale l’idea di «escludere la Dole e la Del Monte» sarebbe «del tutto irragionevole» e dimostrerebbe che il suo autore «[è] solo un tipo che non sa di cosa parla», è sufficiente osservare, da un lato, che l’argomento fondato sulla presunta assenza di credibilità degli appunti del sig. P1 è già stato confutato supra, ai punti 194 e seguenti e, dall’altro, salvo il successivo esame degli argomenti delle ricorrenti riguardo alle dichiarazioni del sig. C1 nel loro insieme (v. infra, punti 336 e seguenti), che la sola dichiarazione del sig. C1 secondo la quale l’idea di «escludere la Dole e la Del Monte dal mercato» è irragionevole, dichiarazione che, letta nel suo contesto e nella sua integralità, non è del resto priva di equivocità, non può dimostrare che le parti non hanno affrontato tale argomento né che l’insieme degli appunti non rifletta la discussione svoltasi durante il pranzo del 28 luglio 2004.

252    Inoltre, le divergenze tra le parti nell’interpretare espressioni come «diminuzione della Consul: 15 000/settimana (…) Concentrazione sull’aumento dei volumi di banane Chiquita (…) Dare spazio alla Bonita (…) Regola l’offerta (Equatore)» riguardano la questione se si debba concludere che tali espressioni rispecchiano le riflessioni proprie del sig. P1 a partire dalle spiegazioni del sig. C1 sulla strategia unilaterale della Chiquita relativa all’aumento del volume di banane della sua marca Chiquita, oppure una strategia comune delle concorrenti destinata a favorire l’aumento dei prezzi nonché a regolare gli approvvigionamenti in Ecuador mediante variazioni nelle loro strategie di importazione delle rispettive marche. Al riguardo, è giocoforza constatare, senza necessità di pronunciarsi sull’argomento delle parti relativo alla questione se la regolamentazione del mercato da parte del CMO lasciasse o meno una flessibilità quanto ai volumi importati, che l’interpretazione delle ricorrenti che vuole che gli appunti riproducano spiegazioni e riflessioni unilaterali non può essere accolta, poiché è contraddetta dall’espressione «accordo locale», che segue immediatamente gli estratti in questione, nonché dagli estratti di tutti gli appunti che dimostrano che tali appunti riflettono decisioni bilaterali (v. supra, punti 231, 232 e 235).

253    L’accenno, da parte delle ricorrenti, al fatto che la Chiquita ha iniziato ad attuare la strategia consistente nel ridurre i volumi della propria marca Consul e ad aumentare quelli della propria marca Chiquita solo un anno dopo il pranzo del 28 luglio 2004 nonché il riferimento alle dichiarazioni del sig. C1 in cui si affermava che tale strategia è stata fondata solo su considerazioni commerciali interne riguardano meno la questione di stabilire ciò che è stato discusso durante il pranzo del 28 luglio 2004 rispetto all’eventuale seguito dato a tale pranzo e si riferiscono pertanto, come sottolinea correttamente la Commissione, agli effetti della concertazione.

254    Infine, alla luce di tutti gli appunti nonché delle suesposte considerazioni, è giocoforza constatare che non si può che respingere l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale le espressioni «accordo locale (Italia/Portogallo/Grecia)» e «troppo grande (la sede). Impossibile» devono essere interpretate anche nell’ambito del co‑sourcing e che tali espressioni significano che il sig. P1 riteneva che fosse troppo complicato concludere un accordo di co‑sourcing qualora fossero coinvolte le sedi centrali della Chiquita e della PFCI, come era dimostrato dal fatto che le discussioni precedenti tra la sede della Chiquita e quella della LVP non avevano avuto un esito positivo, cosicché era preferibile concludere l’accordo a livello locale.

255    In quinto luogo, e allo stesso modo, non può essere accolto neppure l’argomento delle ricorrenti secondo il quale nessuna frase contenuta negli appunti sotto il titolo «Piano d’azione» è sufficientemente chiara per concludere che è stato effettivamente concluso un accordo tra la Chiquita e la PFCI e che le stesse hanno elaborato un piano d’azione in tre fasi per il proseguimento della loro collaborazione. Gli elementi che costituiscono il «piano d’azione» a conclusione degli appunti del sig. P1, relativi al pranzo del 28 luglio 2004, consistono invece in una sintesi della conversazione che ha avuto luogo nel corso di detto pranzo e della strategia concordata tra le parti in tale occasione.

256    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che le spiegazioni alternative delle ricorrenti non sono tali da contraddire le conclusioni che la Commissione ha tratto dagli appunti del sig. P1 relativi al pranzo del 28 luglio 2004.

–       Sull’esistenza di prove a carico atte a confermare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale

257    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha fornito alcuna prova che dimostri che la Chiquita e la Pacific avevano concluso un accordo anticoncorrenziale nel corso del pranzo di lavoro. L’insieme dei fatti menzionati dalla Commissione al fine di dimostrare che «gli appunti del [sig. P1] sono ben radicati nella realtà» sarebbero compatibili con le interpretazioni alternative presentate dalle ricorrenti. L’unico documento aggiuntivo che, secondo la Commissione, confermerebbe «le osservazioni del [sig. P1] relative alla strategia» sarebbe un memorandum interno della Chiquita redatto dal sig. C2 dopo la scadenza del regime delle licenze, contenente un’analisi del mercato della banana dopo la cessazione di tale regime.

258    Secondo le ricorrenti, l’interpretazione della Commissione contenuta nei punti 118 e 119 della decisione impugnata, secondo la quale l’espressione «l’influenza sul mercato esercitata verso il “basso” dalla Bonita è stata totalmente inesistente» conferma che la Chiquita prevedeva che il mercato sarebbe stato diretto dalla Bonita e che essa era delusa dei risultati, deve essere respinta in quanto il memorandum non riguarda il periodo esaminato. Non si può concludere che la Chiquita prevedesse che la PFCI si sarebbe comportata nel mercato in un determinato modo per effetto di un accordo concluso durante il pranzo del 28 luglio 2004 e una spiegazione più plausibile consisterebbe nel fatto che la PFCI avrebbe semplicemente agito in maniera diversa da quanto avrebbe previsto la Chiquita unilateralmente. Inoltre, il fatto stesso che il memorandum precisi che l’influenza della PFCI «è stata totalmente inesistente» sarebbe decisamente in contrasto con le dichiarazioni della Commissione relative all’attuazione tra la Chiquita e la PFCI di un accordo volto a coordinare il loro comportamento nel mercato.

259    L’argomento delle ricorrenti deve essere respinto.

260    Da un lato, è già stato puntualizzato in precedenza che la Commissione ha fatto riferimento al memorandum in questione unicamente quale elemento comprovante la credibilità degli appunti del sig. P1 e non già quale elemento a conferma della conclusione di un accordo durante il pranzo del 28 luglio 2004 o della attuazione di siffatto accordo (v. supra, punto 216).

261    Dall’altro lato, a prescindere dal fatto che la Commissione ha precisato che dal complesso di prove sul quale si era basata nella fattispecie emergeva che le parti avevano dato seguito alla concertazione del 28 luglio 2004 durante i contatti successivi intervenuti tra gli stessi sino all’8 aprile 2005 (punti da 187 a 195 della decisione impugnata), occorre ricordare, con riferimento unicamente agli appunti sul pranzo del 28 luglio 2004, che, in presenza di una prova documentale attestante un accordo anticoncorrenziale, la Commissione non è tenuta a fornire prove che dimostrino detto accordo o la sua attuazione e che incombe, per contro, alle ricorrenti dimostrare che le prove prodotte dalla Commissione sono insufficienti.

262    A tal proposito, dalla giurisprudenza citata supra, al punto 181, emerge infatti che, quando la Commissione si basa, nel dimostrare un’infrazione al diritto della concorrenza, su elementi di prova documentali, le imprese interessate non sono tenute semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a dedurre l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione.

263    Pertanto, la credibilità degli appunti relativi al pranzo del 28 luglio 2004 non può essere rimessa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo il quale il fatto stesso che il memorandum precisi che l’influenza della PFCI «è stata totalmente inesistente» è decisamente in contrasto con le dichiarazioni della Commissione relative all’attuazione tra la Chiquita e la PFCI di un accordo volto a coordinare il loro comportamento nel mercato.

264    Risulta da quanto precede che l’argomento delle ricorrenti relativo all’assenza di prove atte a confermare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale deve essere respinto e, di conseguenza, l’argomento relativo agli appunti del sig. P1 e al pranzo del 28 luglio 2004 nel suo insieme.

 Sui contatti di controllo tra la Chiquita e la PFCI dopo il 28 luglio 2004

265    Le ricorrenti contestano l’affermazione della Commissione secondo la quale i contatti concernenti i prezzi erano più frequenti di quanto non abbia dichiarato la Chiquita e hanno avuto inizio quasi immediatamente dopo la riunione del 28 luglio 2004 (punto 121 della decisione impugnata). Né gli elenchi di telefonate presentati dalla PFCI né due appunti del sig. P1 fatti valere dalla Commissione possono provare che così è avvenuto nel caso di specie.

–       Sui tabulati telefonici del sig. P1

266    Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, dopo la riunione del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 hanno iniziato a chiamarsi regolarmente, per un totale, all’incirca, di 15‑20 volte tra settembre 2004 e giugno 2006, e ha rinviato in proposito ai tabulati delle telefonate effettuate dal sig. P1 con il suo cellulare e alle dichiarazioni del sig. C1 e della Chiquita, rese nel corso degli accertamenti eseguiti nel novembre 2007, il 15 febbraio e il 22 maggio 2008 (punto 101, nota a piè di pagina n. 160 della decisione impugnata).

267    La Commissione ha affermato che i tabulati delle telefonate effettuate dal sig. P1 con il suo cellulare nel corso dei periodi compresi tra febbraio e luglio 2004, tra ottobre e dicembre 2004 e tra gennaio e novembre 2005 indicano che il sig. P1 ha fatto quattordici telefonate al sig. C1 e ha iniziato due conversazioni telefoniche con la Chiquita Italia. La Commissione ha inoltre rilevato che la Pacific ha affermato di non essere in possesso dei tabulati delle telefonate effettuate con la linea fissa e che, per quanto riguarda il cellulare, poteva presentare tabulati solo per il 2005, cosicché i tabulati, riguardanti in ogni caso soltanto le chiamate in uscita dal sig. P1 al sig. C1 o alla Chiquita, sono frammentari e non forniscono un quadro completo (punto 101 e nota a piè di pagina n. 159 della decisione impugnata).

268    Le ricorrenti fanno valere che, sebbene sia stata in possesso dei tabulati del cellulare del sig. P1 per i periodi compresi tra febbraio e luglio 2004, tra ottobre e dicembre 2004 e tra gennaio e novembre 2005, la Commissione ha potuto individuare soltanto quattordici telefonate dal sig. P1 al sig. C1, svoltesi tutte dopo il 20 gennaio 2005 (nota a piè di pagina n. 159 della decisione impugnata), e che, tra il 20 gennaio e l’8 aprile 2005, si sono svolte solo due telefonate della durata, rispettivamente, di 20 secondi e di un minuto e cinque secondi. Pertanto, la Commissione non può utilizzare tali elenchi di telefonate per fondare la propria conclusione secondo la quale i sigg. P1 e C1 hanno attuato un accordo anticoncorrenziale tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005.

269    Va osservato, anzitutto, che, come afferma correttamente la Commissione, a causa della frammentarietà dei tabulati telefonici (v. supra, punto 267), l’assenza di altri tabulati che provino l’esistenza di contatti tra le parti non può essere interpretata nel senso che essa dimostra che tali contatti non hanno avuto luogo. L’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione utilizza la frammentarietà dei tabulati per giustificare l’ipotesi secondo la quale dette telefonate avrebbero avuto luogo e opera così un’inversione dell’onere della prova deve essere, al riguardo, respinto in quanto la Commissione non si basa su detta frammentarietà per giustificare la sua conclusione relativa a un sistema di comunicazione coerente tra le parti, ma su un insieme di prove (v. supra, punti da 187 a 189), tra i quali i tabulati, che attestano il verificarsi di due contatti telefonici tra i sigg. P1 e C1 nel gennaio e nell’aprile 2005.

270    Inoltre, la brevità di queste due telefonate non può dimostrare che le conversazioni siano state prive di contenuto anticoncorrenziale, in quanto è possibile, nell’ambito di un sistema di scambi prestabilito, comunicare in poco tempo un’informazione su una futura intenzione riguardo ai prezzi.

271    Infine, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale nessuna delle prove presentate dalla Commissione conferma l’ipotesi secondo la quale le parti comunicavano regolarmente a partire dal 28 luglio 2004 deve essere trattata dopo l’esame degli argomenti successivi delle ricorrenti, in particolare l’argomento diretto a sostenere che le dichiarazioni del sig. C1 contraddicono espressamente il fatto che egli comunicasse regolarmente con il sig. P1, nel contesto della questione se la Commissione abbia correttamente qualificato l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie come «unica e continuata» (v. infra, punti 475 e seguenti).

272    Risulta da quanto precede, e fatto salvo l’esame della successiva argomentazione delle ricorrenti, che solo gli argomenti fondati sui tabulati telefonici del sig. P1 devono essere respinti.

–       Sugli appunti del sig. P1 risalenti all’agosto 2004

273    Va osservato che, nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che gli appunti del sig. P1 indicavano che, in due casi distinti, nell’agosto 2004, ossia circa una e due settimane dopo la riunione del 28 luglio 2004, il sig. P1 era stato in contatto con i sigg. C1 e C2 della Chiquita, per discutere, rispettivamente, dei prezzi futuri in Grecia e in Italia e dell’evoluzione del mercato in Portogallo. Secondo la Commissione, tali appunti costituiscono le prove dei primi contatti di controllo tra la Chiquita e la Pacific dopo la riunione del 28 luglio 2004 e confermano che quest’ultima non era un incidente isolato, ma che, in conformità con il sistema collusivo creato in tale occasione, le parti hanno portato avanti un’azione di controllo per dare attuazione a tale sistema (punti 122 e 124 della decisione impugnata).

274    La Commissione precisa, da un lato, che dal primo dei due appunti (punto 123 della decisione impugnata) emerge che venerdì 6 agosto 2004 (settimana 32) ha avuto luogo un contatto tra i sigg. P1 e C1 durante il quale sono state scambiate informazioni sulla tariffazione e che, anche se, a causa del tempo trascorso, non è possibile interpretare tutti i dettagli, tale appunto dimostra che, dopo aver discusso del loro rispettivo calendario per gli arrivi delle navi, la Pacific e la Chiquita hanno discusso e scambiato informazioni sui prezzi, come è confermato dal fatto che i prezzi menzionati dal sig. P1 (come indicato dall’uso dell’espressione «Bonita: € 10,75 (…) Chiquita € 10,75 [effettivo] non al di sotto (…) Grecia € 15,50‑€ 16,25 – stess[i] livell[i]») sono strettamente corrispondenti ai prezzi T2 che la Chiquita e la Pacific hanno effettivamente ottenuto dai loro principali clienti all’epoca di tale contatto (punto 124 della decisione impugnata).

275    La Commissione afferma, dall’altro lato, che un secondo appunto del sig. P1 attesta il verificarsi di un altro contatto tra la Pacific e la Chiquita di poco successivo all’11 agosto 2004, nel corso del quale i sigg. P1 e C2 hanno discusso quantomeno delle condizioni di mercato [stabili] nel mercato portoghese, in quanto l’appunto specifica «Chiquita [M. C2] [sic] (…) Portogallo stabile» e che la stabilità del settore portoghese è confermata dai prezzi reali che la Chiquita ha ottenuto per le banane verdi in Portogallo nel corso del periodo compreso tra il 6 e il 20 agosto 2004 (punto 125 della decisione impugnata).

276    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ignora il contenuto reale degli appunti del sig. P1 del 6 agosto 2004 (punto 274 supra) e li interpreta in modo da farli corrispondere alle sue affermazioni. La Commissione dedurrebbe pertanto da tre semplici righe contenute in tali appunti che le parti hanno discusso di informazioni sui prezzi in quanto i prezzi che vi sono menzionati sembrano corrispondere ai prezzi T2 effettivamente ottenuti dalla Chiquita e dalla PFCI in Grecia e in Italia, ma non terrebbe conto in alcun modo degli altri prezzi e informazioni contenuti in tali appunti.

277    A sostegno del loro argomento, le ricorrenti contestano, da un lato, l’affermazione della Commissione secondo la quale i prezzi indicati negli appunti corrispondono ai prezzi realmente ottenuti dalla Chiquita e dalla Pacific durante il periodo in questione e sostengono, dall’altro, che le altre informazioni contenute negli appunti non sono corrette, non corrispondono ad eventi reali, erano di pubblico dominio e non corrispondono al «piano d’azione» asseritamente predisposto il 28 luglio 2004 tra i sigg. C1 e P1.

278    In primo luogo, va osservato che, alla luce dei listini prezzi presentati dalle parti, l’argomento delle ricorrenti consistente nel sostenere che i prezzi indicati negli appunti non corrispondono ai prezzi realmente fatturati dalla Chiquita e dalla Pacific non può essere accolto. Pertanto, gli appunti contengono l’espressione «Bonita: € 10,75 (…) Chiquita € 10,75 [effettivo] non al di sotto (…) Grecia € 15,50‑€ 16,25 – stess[i] livell[i]»), e i listini confermano quanto segue:

–        per la Chiquita, il prezzo verde T2 reale per cartone fatturato ai suoi principali clienti greci nel corso della settimana 33/2004 era di EUR 15,00‑15,50 e il prezzo verde T2 reale per cartone fatturato alla maggior parte dei suoi clienti italiani nel corso della settimana 33/2004 era di EUR 16,00‑16,25;

–        per la Pacific, il prezzo T2 reale per cartone fatturato ai suoi principali clienti greci nel corso della settimana 31/2004 (quando una nave Pacific è arrivata in Grecia) era di EUR 10,50‑10,75 e il prezzo T2 reale per cartone fatturato ai suoi principali clienti greci nel corso della settimana 34/2004 (quando la successiva nave Pacific è arrivata in Grecia) era di EUR 10,25 (punto 124, nota a piè di pagina n. 192 della decisione impugnata).

279    Anzitutto, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale i prezzi indicati negli appunti non corrispondono ai prezzi reali della Chiquita si fonda sulla presa in considerazione di tutti i riferimenti numerici che compaiono alla voce «Chiquita» (EUR 11,50‑11,75, EUR 10,50‑10,75, EUR 10,75, e infine EUR 15,50‑16,25); orbene, tutte queste cifre non corrispondono necessariamente ai prezzi della Chiquita. Dato che le cifre comprese tra EUR 10 e EUR 11 corrispondono ai prezzi fatturati dalla Pacific, l’indicazione di tali cifre dopo la parola «Chiquita» può significare che esse corrispondono ai prezzi che la Chiquita ha consigliato alla Pacific di fatturare, circostanza che sembra suffragata dalla dicitura «non al di sotto». Al riguardo, l’argomento secondo il quale, poiché la PFCI non ha effettuato alcuna vendita in Grecia nella settimana 33, le sarebbe stato impossibile coordinare i suoi prezzi con la Chiquita durante tale settimana deve essere respinto, in quanto gli appunti possono assolutamente riguardare le settimane 31 o 34, nel corso delle quali, del resto, i prezzi della Pacific corrispondevano a quelli contenuti negli appunti. Inoltre, le ricorrenti non riescono a confutare la constatazione che le cifre 15,50 e 16,25 corrispondono ai prezzi fatturati dalla Chiquita ai suoi clienti greci e italiani durante il periodo in questione. Infine, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale gli appunti non fanno riferimento all’Italia deve essere respinto in quanto, anche se non fanno nominalmente riferimento a tale paese, l’espressione «Grecia € 15,50‑€ 16,25 – stess[i] livell[i]» e i livelli dei prezzi reali indicati supra, al punto 278, dimostrano, come afferma correttamente la Commissione, che gli appunti stabilivano un confronto dei prezzi alla cassa della Chiquita per la Grecia e l’Italia.

280    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono, prove alla mano, che le espressioni «[v]i andremo le settimana prossima. 93 000 cartoni per 2 settimane» sotto il titolo «Grecia» e « Bonita»: € 10,75 0,25 (trasporto)» non possono corrispondere alla realtà alla luce di taluni dati riguardanti i quantitativi di banane consegnate in Grecia dalla PFCI nel 2004 e nel 2005 e i costi di trasporto delle banane verso la Grecia e respingono le spiegazioni proposte dalla Commissione al riguardo come speculazioni che non possono essere né credibili né plausibili, mentre quest’ultima, sempre prove alla mano, sostiene la stessa cosa rispetto alle interpretazioni presentate dalle ricorrenti.

281    Occorre constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad affermare che dagli appunti in questione emergeva che venerdì 6 agosto 2004 aveva avuto luogo un contatto tra i sigg. P1 e C1, che è manifesto, in base a numerosi riferimenti ai prezzi futuri, che erano state scambiate informazioni relative al comportamento futuro delle due imprese in materia di tariffazione, che i dati tariffati discussi riguardavano i prezzi in Grecia e in Italia, circostanza confermata dal fatto che i prezzi menzionati negli appunti corrispondevano ai prezzi realmente ottenuti, e che, a causa del tempo trascorso, essa non poteva interpretare tutti gli altri elementi (v. supra, punto 274). Pertanto, dato che non è né dimostrato e neppure affermato che questi altri elementi consentono di confutare tale interpretazione della Commissione, in quanto le ricorrenti si limitano ad asserire e a tentare di dimostrare che tali elementi «non sono esatti e non corrispondono ad eventi reali», non è necessario che il Tribunale si pronunci relativamente all’argomento e alle prove fornite dalle parti riguardo a tali elementi.

282    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che, oltre a informazioni inesatte, gli appunti contengono altresì informazioni che, nella settimana 32, erano di dominio pubblico. Orbene, è giocoforza constatare, al pari della Commissione, che ciò può solo indicare che, in occasione dei loro contatti anticoncorrenziali, le parti hanno scambiato anche informazioni che possono essere state ottenute da altre fonti. Al riguardo, occorre peraltro osservare che il punto di vista di un concorrente su tale o tal altra informazione importante per le condizioni dell’offerta e della domanda, che possa essere ottenuta in modo diverso dalle discussioni con le imprese interessate, e la sua incidenza sull’evoluzione del mercato, non costituisce, per definizione, un’informazione pubblica disponibile (sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013, Dole Food e Dole Germany/Commissione, T‑588/08, punto 279).

283    In quarto luogo, le ricorrenti fanno valere, riguardo al secondo appunto dell’agosto 2004 (punto 125 della decisione impugnata) (v. supra, punto 275), che la Commissione non spiega in che modo tale appunto dimostri un qualsiasi contatto tra i sigg. P1 e C2 o l’attuazione di un qualsiasi accordo e che l’affermazione secondo la quale il sig. C2 aveva annunciato che il prezzo sarebbe rimasto immutato in Portogallo può essere una voce sentita dal sig. P1 negli uffici della PFCI.

284    Tale argomento deve essere tuttavia respinto, in quanto, alla luce di tutte le prove già passate in rassegna, risulta giustificato dedurre dall’espressione «Chiquita [M. C2] [sic] (…) Portogallo stabile», contenuta nel secondo appunto dell’agosto 2004, che vi è stato un contatto tra i sigg. P1 e C2 nel corso del quale il secondo ha fatto presente al primo che i prezzi in Portogallo sarebbero rimasti stabili, tanto più che le ricorrenti non presentano alcun elemento a sostegno della loro affermazione secondo la quale il fatto che il sig. C2 avesse annunciato che i prezzi sarebbero rimasti stabili sarebbe una «voce» sentita dal sig. P1 e che la stabilità dei prezzi reali ottenuti dalla Chiquita per le banane verdi in Portogallo durante il periodo compreso tra il 6 e il 20 agosto 2004 è confermata da un listino prezzi dell’agente della Chiquita in Portogallo.

285    Infine, in quinto luogo, le ricorrenti sostengono che contatti volti a garantire un controllo come quelli dedotti dalla Commissione dagli appunti del 6 agosto 2004 non corrisponderebbero al «piano d’azione» asseritamente predisposto il 28 luglio 2004 tra i sigg. C1 e P1 poiché, secondo l’interpretazione della Commissione riguardo a tale «piano d’azione», la Chiquita e la PFCI si sarebbero unicamente concentrate sulla loro strategia congiunta per la Grecia dopo aver previsto le loro strategie comuni per il Portogallo e per l’Italia. Orbene, la Commissione non avrebbe fornito alcuna prova su possibili contatti di controllo relativi a questi due paesi.

286    Tale argomento deve essere respinta. Infatti, non solo i due appunti dell’agosto 2004 dimostrano che le parti hanno discusso tanto del Portogallo (v. supra, punti 283 e 284) e, implicitamente, dell’Italia (v. supra, punti 278 e 279) quanto della Grecia, ma la Commissione afferma anche correttamente che la credibilità delle prove da essa fornite non può essere inficiata unicamente dal fatto che la concertazione delle parti non ha seguito scrupolosamente l’ordine prestabilito nel «piano d’azione» del 28 luglio 2004.

287    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’argomento delle ricorrenti volto a rimettere in discussione le prove relative ai contatti di controllo tra la Chiquita e la PFCI dopo il 28 luglio 2004 deve essere respinto.

 Sugli ulteriori contatti dal febbraio 2005 all’aprile 2005

288    Le ricorrenti sostengono che la Commissione si basa unicamente su un messaggio interno di posta elettronica inviato dal sig. P1 al sig. P2 l’11 aprile 2005 alle 9:57 (punto 127 della decisione impugnata) e su una tabella non datata, intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005» (punto 130 della decisione impugnata) per dimostrare il «verificarsi quasi settimanale di una collusione sui prezzi tra la settimana 6 e la settimana 15 del 2005», mentre tali documenti devono essere intesi come una commistione, da un lato, degli appunti redatti dal sig. P1, dall’altro, dei suoi compiti di controllore finanziario all’interno della PFCI e, infine, della sua tendenza a esagerare per guadagnarsi il rispetto dei superiori.

289    Le ricorrenti menzionano, in primo luogo, alcuni elementi destinati a dimostrare che il sig. P1 non aveva alcuna responsabilità in materia di prezzi all’interno della PFCI e che svolgeva esercizi di analisi comparativa sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, presentano, in secondo luogo, la propria interpretazione del messaggio di posta elettronica, inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, consistente in particolare nel sostenere che nulla indica che gli elementi ivi contenuti provenissero dalla Chiquita, e affermano infine, in terzo luogo, che tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1.

–       Decisione impugnata

290    Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato che il proseguimento e l’attuazione del sistema di coordinamento dei prezzi posto in essere dalla Pacific e dalla Chiquita durante la riunione del 28 luglio 2004 sono dimostrati da un messaggio interno di posta elettronica della Pacific che il sig. P1 ha inviato al suo superiore, il sig. P2 ([riservato]), lunedì 11 aprile 2005 (settimana 15 del 2005) alle 9:57 e da una tabella non datata intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005», che conteneva informazioni sui prezzi della Chiquita per le settimane da 6 a 13 del 2005. Secondo la Commissione, tali documenti, considerati congiuntamente, dimostrano che si verificava una collusione sui prezzi con cadenza quasi settimanale tra il sig. P1 della Pacific e il sig. C1 della Chiquita, tra febbraio 2005 e l’inizio di aprile 2005 (settimane da 6/2005 a 15/2005) (punto 126 della decisione impugnata).

291    La Commissione chiarisce che, nel suo messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, il sig. P1 comunica al sig. P2 il contenuto dei suoi recenti contatti, relativi all’intesa sui prezzi, avuti con il sig. C1 (come indica l’uso dell’espressione «Seguono le ultime informazioni sui prezzi discussi con [il sig. C1]»), compresi i dati sensibili sulla tariffazione di prezzi riguardante la Chiquita (punto 127 della decisione impugnata). La Commissione afferma inoltre che la tabella contenuta nel messaggio di posta elettronica indica i prezzi delle banane della Chiquita (come risulta dall’uso dell’espressione «prezzi della Chiquita – 2005 (…) prezzi lordi in euro») per le settimane da 9 a 15 del 2005, riprodotti separatamente per marca (Chiquita e Consul) e per paese (Italia, Grecia e Portogallo). Per quanto riguarda la settimana del lunedì 11 aprile 2005, ossia la settimana 15, i prezzi sono contrassegnati da una «(f)» per «forecast» (previsione), il che rivela la collusione sui prezzi futuri. I prezzi previsti per la Chiquita in Italia, in Grecia e in Portogallo corrispondono, inoltre, ai prezzi T2 che la Chiquita ha realmente ottenuto dai suoi principali clienti nel corso della suddetta settimana (punto 128 della decisione impugnata).

292    La Commissione prosegue precisando che, con riferimento ai prezzi della Chiquita citati nella tabella per le diverse settimane, una serie di note esplicative riportate in fondo alla tabella illustra il contenuto dei contatti collusivi, quasi settimanali, tra i sigg. P1 e C1 relativi ai prezzi futuri. Le note specificano quanto segue: «Settimana 10: egli aumenterà P & S [Portogallo e Spagna] sino al nostro livello»; «Settimana 13: la Chiquita sente la pressione esercitata per ridurre i prezzi solo in Italia (dopo Pasqua). Abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati»; «Settimana 14: la Chiquita sente la pressione esercitata per ridurre i prezzi in Italia, in particolare al Nord. Egli chiam[erà] per chiederci di condividere la nostra strategia per la settimana seguente e tentare di non modificarla»; «Settimana 15 – (…) ho parlato con [il sig. C1] e darà istruzioni affinché tutti i prezzi restino immutati» (punto 129 della decisione impugnata).

293    Secondo la Commissione, la frequenza quasi settimanale di tali contatti collusivi nel corso del periodo compreso tra febbraio 2005 e aprile 2005 è, peraltro, dimostrata dalla tabella non datata, intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005», rinvenuta su carta nell’ufficio del sig. P2 della Pacific, nello stesso schedario contenente il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 e consistente in una versione precedente della tabella contenuta in tale messaggio (punto 130 della decisione impugnata). La Commissione osserva che, mentre la tabella contenuta nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 si riferiva alle settimane da 9 a 15 del 2005, la tabella non datata, intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005» riguarda le settimane da 6 a 13 del 2005 e contiene le stesse note esplicative per le settimane 10 e 13 contenute nella tabella inserita nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 [come indica l’uso delle seguenti espressioni: «Settimana 10: egli aumenterà P & S [Portogallo e Spagna] sino al nostro livello»; «Settimana 13: la Chiquita sente la pressione esercitata per ridurre i prezzi solo in Italia (dopo Pasqua). Abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati»]. Tale fatto conferma, come ha precisato il sig. P1 nel suo messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 (in cui è contenuta l’espressione «Seguono le ultime informazioni sui prezzi discussi con [il sig. C1]»), che la tabella e le note esplicative erano aggiornate periodicamente, con frequenza quasi settimanale, dal sig. P1 nell’ambito della collusione con il sig. C1 riguardante i prezzi settimanali delle banane verdi in Portogallo, in Grecia e in Italia (punto 131 della decisione impugnata).

–       Sul contesto e sulle circostanze relative al messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57

294    In primo luogo, le ricorrenti affermano che il sig. P1 non ha mai assunto la benché minima responsabilità in materia di vendite o di fissazione dei volumi o dei prezzi all’interno della Pacific.

295    Tale argomento deve essere respinto. Occorre infatti osservare che la Commissione ha affermato, senza essere su tale punto validamente contraddetta dalle ricorrenti, che, indipendentemente dalle sue responsabilità all’interno della Pacific, il sig. P1 era presente e ha partecipato alle riunioni interne nel corso delle quali venivano discussi i prezzi, che riferiva al sig. P2 i suoi contatti collusivi con la Chiquita e discuteva i prezzi con i membri del team commerciale della Pacific, ad esempio con il sig. P3, come dimostra il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, che contiene in particolare le seguenti espressioni: «Ho informato [il sig. P3] e [il sig. P4] che l’Aldi era rimasto immutato per la settimana 15»; «[il sig. P3] mi segnala continuamente che i prezzi in Italia diminuiscono».

296    Parimenti, la Commissione fornisce una serie di prove destinate a dimostrare il coinvolgimento diretto del sig. P1 nella direzione della PFCI, ossia:

–        vari estratti dei suoi appunti, che ne dimostrano il forte coinvolgimento in tutti i settori del commercio della banana, in particolare nelle questioni relative alle tariffe, ai volumi, alle licenze e alle consegne, nonché nei contatti con i clienti e con altri operatori del mercato (quali gli operatori portuali), e che attestano sue discussioni con il personale della PFCI e con il sig. P2 e i suoi viaggi d’affari;

–        un messaggio di posta elettronica, del 23 febbraio 2005, inviato dal sig. C1 ai sigg. C3 e C4 della Chiquita, riguardo alle importazioni, che indica il sig. P1 come persona di riferimento e come intermediario tra i dipendenti della Chiquita e il sig. P2, nonché il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 (v. supra, punti da 290 à 292);

–        una serie di documenti della Pacific relativi agli accertamenti.

297    Inoltre, va osservato, al pari della Commissione (punto 324 della decisione impugnata), che il fatto che sia il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 sia la tabella non datata contenente informazioni sui prezzi della Chiquita per le settimane da 6 a 13 del 2005 siano stati rinvenuti nell’ufficio del sig. P2, in formato cartaceo e sistemati in uno schedario, indica che le informazioni «raccolte» dal sig. P1 erano utilizzate dalla Pacific.

298    Dato che le ricorrenti si limitano ad affermare che «[il sig. P1] non disponeva di alcun potere decisionale per quanto riguarda le vendite, la determinazione dei volumi o dei prezzi, e che non era neppure coinvolto in alcuna delle discussioni in cui venivano fissati i livelli dei prezzi», e che «nessuno degli elementi contenuti nel fascicolo dimostra che [il sig. P1] ha effettivamente comunicato informazioni a proposito della Chiquita al team dei rappresentanti commerciali», è giocoforza constatare che esse non confutano le prove presentate dalla Commissione.

299    Il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 11:24 dal sig. P1 al sig. P2 e ad altri dirigenti della Pacific, citato dalle ricorrenti, non è tale da inficiare tale constatazione. Detto documento non può infatti costituire una prova che dimostra che il sig. P1 non era coinvolto nella fissazione dei prezzi.

300    Le ricorrenti sostengono, al riguardo, che il sig. P1 ha osservato, nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, che, nonostante «[il sig. P3] gli segnalasse continuamente che in Italia i prezzi diminuivano da EUR 0,75 a EUR 1,00», egli riteneva che «[la PFCI] dovesse poter rimanere, in Italia, a EUR 17,00». Orbene, dal messaggio di posta elettronica inviato lo stesso giorno alle 11:24, contenente la relazione settimanale sui prezzi della settimana 15, risulterebbe che i prezzi della PFCI in Italia erano effettivamente diminuiti di EUR 0,45 a causa di un quantitativo di merce in eccesso, il che dimostrerebbe chiaramente che, contrariamente al sig. P3, il sig. P1 non era assolutamente coinvolto nella fissazione dei prezzi della PFCI e che i prezzi della Chiquita, che sarebbero rimasti immutati nella settimana 15, non avevano alcuna influenza decisiva sulla fissazione dei prezzi della PFCI.

301    Tale argomento è già stato confutato dalla Commissione ai punti 137 e 138 della decisione impugnata, senza che le ricorrenti siano riuscite a rimettere in discussione le spiegazioni presentate nei suddetti punti, nelle loro memorie dinanzi al Tribunale. Pertanto, la Commissione ha precisato che l’oggetto dei due messaggi di posta elettronica era manifestamente differente, in quanto nel primo si dichiarava che i prezzi in Italia erano generalmente in calo, ma che sussistevano motivi per tentare di mantenere il prezzo immutato, mentre il secondo, che riflette alcune discussioni interne in tema di tariffazione dei prezzi della Pacific, contiene informazioni sui prezzi che dovevano essere incluse nella relazione settimanale della Pacific, e i due messaggi dimostrano quindi che la Pacific aveva un’idea chiara dei livelli dei prezzi che dovevano essere applicati dal suo personale commerciale prima delle discussioni con i clienti (punti 137 e 138 della decisione impugnata). La Commissione conclude pertanto, correttamente, che il primo messaggio di posta elettronica conteneva informazioni ex ante riguardo alle intenzioni sui prezzi della Chiquita mentre il secondo trattava la questione del resoconto settimanale ex post delle negoziazioni con i clienti in Italia, cosicché si può ragionevolmente ritenere che il secondo messaggio di posta elettronica si fondi su informazioni aggiornate che hanno modificato la valutazione iniziale del sig. P1. Quest’ultimo ha peraltro indicato, nel secondo messaggio di posta elettronica, le ragioni per le quali, alla fine, ha preso in considerazione un calo dei prezzi, ossia una diminuzione dei prezzi nel Nord Italia, quantitativi di banane arrivati di recente e gli stock invenduti della Pacific. Il fatto che il sig. P1 abbia inviato questi due messaggi dimostra che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, era coinvolto nella fissazione dei prezzi nell’ambito della Pacific.

302    Infine, non si può neppure accogliere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il fatto che i prezzi della Pacific in Italia siano diminuiti nella settimana 15 del 2005 mentre i prezzi della Chiquita dovevano rimanere immutati dimostra che questi ultimi non avevano alcuna influenza sui primi. Infatti, non solo il semplice fatto che un’impresa non dia seguito a una concertazione sui prezzi non è tale da dimostrare che non è stata commessa alcuna infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 30 aprile 2009, CD‑Contact Data/Commissione, T‑18/03, Racc. pag. II‑1021, punto 67, e giurisprudenza ivi citata), ma emerge anche, giustamente, da quanto è stato appena esposto al punto precedente che il messaggio di posta elettronica delle 9:57, contenente la tabella dei prezzi della Chiquita, riguardava le intenzioni sui prezzi della Pacific e che il messaggio di posta elettronica delle 11:24 spiega esattamente il motivo per cui i prezzi reali si sono discostati da tali intenzioni. Ciò non può costituire la prova che la concertazione relativa alle intenzioni sui prezzi non ha influito sui prezzi reali.

303    In conclusione, sull’argomento delle ricorrenti relativo al ruolo del sig. P1, occorre ricordare che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza, l’imputazione a un’impresa di un’infrazione all’articolo 101 TFUE non presuppone un’azione e neppure una conoscenza dei soci o degli amministratori principali dell’impresa interessata dall’infrazione, ma l’azione di una persona che sia autorizzata ad agire per conto dell’impresa (sentenza della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 97; sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, Brugg Rohrsysteme/Commissione, T‑15/99, Racc. pag. II‑1613, punto 58, e Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 581). Orbene, le ricorrenti non confutano le prove presentate dalla Commissione, consistenti in particolare nello statuto della Pacific, al fine di dimostrare che tale era il ruolo del sig. P1.

304    Ciò premesso, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il sig. P1 non era investito della responsabilità definitiva nella fissazione dei prezzi è in ogni caso irrilevante e deve essere respinto (v., in tal senso, sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto, punto 582).

305    In secondo luogo, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti volto a dimostrare che il sig. P1 svolgeva esercizi di analisi comparativa in base a informazioni pubblicamente disponibili non consente di confutare la circostanza che egli ricevesse anche informazioni anticoncorrenziali dal sig. C1 Pertanto, il fatto che il sig. P2 chiedesse al sig. P1 di esaminare cifre pubblicamente disponibili, come dimostra un messaggio di posta elettronica dell’8 dicembre 2004, non può costituire la prova che la Pacific non disponeva di informazioni riservate sui prezzi della Chiquita. La dichiarazione contenuta nel suddetto messaggio, secondo la quale la Pacific non disponeva di una fonte indipendente di verifica diversa dalla Sopisco, non consente di concludere che la Pacific non disponeva di fonti dirette di informazione sui prezzi della concorrenza.

306    Infine, in terzo luogo, è già stato constatato supra, al punto 220, che il fatto che le concorrenti abbiano anche intrattenuto rapporti legittimi all’epoca dei fatti, il che è dimostrato da un messaggio interno di posta elettronica inviato dal sig. C1 il 23 febbraio 2005, citato dalle ricorrenti, non può dimostrare l’assenza di contatti anticoncorrenziali. La Commissione ha ammesso che i sigg. P1 e C1 portavano avanti discussioni in materia di co‑loading e di co‑shipping durante il periodo dell’infrazione (punto 152 della decisione impugnata). Tuttavia, come è già stato ricordato supra, al punto 220, la Corte ha sottolineato che si può ritenere che un accordo abbia un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue anche altri obiettivi legittimi (v. sentenza General Motors/Commissione, cit. supra al punto 220, punto 64, e giurisprudenza ivi citata).

–       Sull’interpretazione del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 proposta dalle ricorrenti

307    Le ricorrenti sostengono che nessun elemento del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 indica che le informazioni ivi contenute siano state ottenute dalle concorrenti o che non siano state ancora pubblicamente disponibili al momento dell’invio del messaggio di posta elettronica. Peraltro, tali informazioni sarebbero state inesatte.

308    In primo luogo, diverse affermazioni contenute nel messaggio di posta elettronica farebbero riferimento a fatti che sarebbero stati di pubblico dominio nel mercato. Pertanto, le note relative alla settimana 13 menzionerebbero il fatto che «la Chiquita percepi[va] una pressione per ridurre i prezzi unicamente in Italia (dopo Pasqua)». Orbene, i prezzi avrebbero iniziato ogni anno a diminuire nel mercato dopo Pasqua, circostanza forse ignorata dal sig. P1. Parimenti, il fatto che una nave Wong avrebbe consegnato volumi consistenti alla Di Leonardo doveva essere di pubblico dominio nel mercato. Infatti, dato che la nave Wong sarebbe già arrivata il 4 aprile 2005, il volume scaricato nel porto di Ravenna (Italia) sarebbe stato noto almeno qualche giorno prima di tale data, cosicché, quali fornitori della Di Leonardo, la Chiquita e la PFCI sarebbero state informate da quest’ultima non avrebbe avuto necessità di volumi consistenti da parte loro.

309    Tale argomento non può essere accolto in quanto si fonda, in particolare, su una citazione parziale degli elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57. Pertanto, le ricorrenti omettono di segnalare che l’espressione «la Chiquita percepisce una pressione per ridurre i prezzi unicamente in Italia (dopo Pasqua)» è seguita da un elemento probatorio della conclusione di un accordo sulla futura tariffazione, ossia la seguente espressione: «Abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati». Del pari, le ricorrenti insistono sul fatto che l’arrivo della nave Wong nel corso della settimana 14 era di pubblico dominio nel mercato, ma ignorano il fatto che il sig. P1 ha chiaramente individuato la fonte di tale informazione in quanto ha annotato quanto segue:

«Seguono le ultime informazioni sui prezzi discussi con [il sig. C 1]. È lui che mi ha parlato di Di Leonardo/Wong».

310    Analogamente, le ricorrenti tacciono su altri elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica che non possono essere considerati come riferiti unicamente alle condizioni generali del mercato o come contenenti informazioni pubbliche o provenienti da clienti, ma che attestano al contrario il fatto che la Pacific ha discusso dei prezzi futuri e delle intenzioni sui prezzi con la Chiquita. Pertanto, il messaggio di posta elettronica indica in particolare le seguenti espressioni: «egli ha chiamato per chiederci di condividere la nostra strategia per la settimana seguente e tentare di mantenere i prezzi»; ««Seguono le ultime informazioni sui prezzi discussi con [il sig. C 1]», o ancora «Settimana 15 – (…) ho parlato con [il sig. C1] e darà istruzioni affinché tutti i prezzi restino immutati». Tali elementi attestano il verificarsi di contatti anticoncorrenziali tra i sigg. P1 e C1, a prescindere dal fatto, rilevato dalle ricorrenti, che il sig. P1 non ha scritto correttamente il nome del sig. C1, e non possono essere interpretati come «versioni abbellite di dichiarazioni generali rese dal [sig. C1] nel corso di contatti legittimi avvenuti all’inizio del 2005, che consentivano al [sig. P1] di accentuare la sua presunta competenza e il suo ruolo nel settore della banana», come sostengono le ricorrenti.

311    Al riguardo, occorre anche respingere l’argomento di queste ultime consistente nel sostenere che, dato che le note relative alle settimane 13 e 14 non menzionano nominalmente il sig. C1, è impossibile sapere a chi si riferisce il pronome «egli» e non si può concludere che le espressioni «abbiamo entrambi convenuto» oppure «egli ha chiamato per chiederci di condividere la nostra strategia» facciano riferimento al sig. C1 o a qualsiasi altro dipendente della Chiquita, mentre possono fare semplicemente riferimento a discussioni interne alla PFCI. Infatti, alla luce degli elementi contenuti nelle espressioni «Seguono le ultime informazioni sui prezzi discussi con [il sig. C1]» e «Ho parlato con [il sig. C1] e darà istruzioni affinché tutti i prezzi restino immutati», dato che tutti i riferimenti in questione sono annotazioni su una tabella dei prezzi della Chiquita, nonché di tutte le prove raccolte dalla Commissione (v. supra, punti 188 e 189), la Commissione ha potuto legittimamente concludere che le espressioni «abbiamo entrambi convenuto» oppure «egli ha chiamato per chiederci di condividere la nostra strategia» facessero riferimento al sig. C1.

312    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che nessun elemento contenuto nel messaggio di posta elettronica indica che l’informazione è stata ottenuta prima di essere stata divulgata nel mercato, né che essa proveniva dalla Chiquita, e che la Commissione non fornisce alcuna prova al riguardo. Pertanto, al momento dell’invio del messaggio di posta elettronica, l’11 aprile alle 9:57, il lunedì della settimana 15 del 2005, le informazioni relative ai prezzi delle settimane da 9 a 14 non sarebbero più state attuali e sarebbero state già note nel mercato, cosicché il sig. P1 avrebbe potuto ottenere agevolmente tali informazioni dal team commerciale della PFCI seguendo le negoziazioni di quest’ultimo con i clienti o ancora con l’ausilio di informazioni pubblicamente disponibili.

313    Allo stesso modo, le ricorrenti fanno valere che, per quanto riguarda le informazioni relative alla settimana 15, occorre prestare particolare attenzione all’ora in cui il messaggio è stato inviato, ossia le 9:57. Infatti, sebbene non sia possibile stabilire in quale momento il sig. P1 ha redatto alcune altre parti del messaggio, è probabile che le informazioni relative alla settimana 15 siano state aggiunte la mattina stessa, dopo che il sig. P1 aveva parlato con un membro del team commerciale del prezzo della Chiquita per tale settimana, quale era stato riferito allo stesso dai suoi clienti. Tale spiegazione concorderebbe perfettamente con la fissazione del prezzo e con la sua comunicazione al mercato, che avveniva generalmente dopo le nove del lunedì mattina, da parte della Chiquita, che avrebbe confermato a tal proposito che «si può ragionevolmente supporre che un lunedì mattina alle 9:57 i clienti conoscessero già il prezzo della Chiquita per la settimana in corso». Inoltre, secondo le ricorrenti anche se il sig. P1 non avesse ottenuto le informazioni relative ai prezzi della Chiquita dai clienti, la Chiquita ha dichiarato che «se le condizioni generali del mercato erano rimaste più o meno le stesse, come ci è stato più volte comunicato [dal sig. C1] nei suoi colloqui, era logico, e [il sig. P1] poteva concludere con una certa sicurezza anche prima di lunedì mattina, che il prezzo della Chiquita non sarebbe mutato la settimana successiva».

314    Va osservato che, nella decisione impugnata, la Commissione ha precisato che la Pacific ha affermato che le sue negoziazioni settimanali con i clienti italiani avevano inizio il lunedì mattina verso le dieci, ma non venivano necessariamente concluse in quel momento e spesso più di una negoziazione e di una vendita a un cliente avvenivano nel corso della settimana (punto 135 della decisione impugnata), circostanza che le ricorrenti hanno peraltro confermato nelle loro memorie, pur sostenendo che, al momento della fissazione dei suoi prezzi in Italia il lunedì mattina, la PFCI aveva già appreso i prezzi della Chiquita dai suoi clienti. Per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, le ricorrenti hanno affermato che le vendite erano parimenti realizzate individualmente. Dato che la PFCI non riceveva consegne settimanali, ma consegne bimestrali per questi due paesi i rappresentanti commerciali avrebbero iniziato a contattare i clienti circa dieci giorni prima della data di arrivo prevista della nave e le negoziazioni sarebbero proseguite sino alla conclusione di un accordo sui prezzi e sui volumi. Il fatto che, in Portogallo e in Grecia, la Chiquita fissasse i suoi prezzi il giovedì e il venerdì per le consegne della settimana successiva avrebbe comportato che la PFCI, che riceveva consegne e realizzava vendite unicamente con cadenza bimestrale in tali paesi, avrebbe conosciuto i prezzi della Chiquita in anticipo dai suoi clienti e ne avrebbe tenuto conto, tra le altre informazioni raccolte nel mercato, quando avesse fissato i suoi prezzi.

315    Alla luce di quanto esposto, risulta improbabile, almeno per quanto riguarda i prezzi per l’Italia, che il sig. P1 abbia aggiunto le informazioni relative alla settimana 15 la mattina stessa, prima dell’invio del messaggio di posta elettronica, dopo che un membro del team commerciale gli aveva indicato il prezzo della Chiquita appreso dai suoi clienti. Le dichiarazioni della Chiquita in tale contesto devono essere intese, peraltro, alla luce del contesto nel quale sono state fornite, ossia la difesa della Chiquita dopo la lettera della Commissione che faceva il punto della situazione in cui quest’ultima ha precisato che, a causa del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, essa aveva ragione di dubitare del fatto che la Chiquita avesse cessato il suo comportamento illecito alla data della richiesta di immunità, ossia l’8 aprile 2005, il che avrebbe potuto costituire un motivo per negarle l’immunità nella causa in esame. La Chiquita aveva quindi un motivo preciso per sostenere che il sig. P1 avrebbe potuto apprendere i prezzi della Chiquita per la settimana 15 il lunedì mattina prima dell’invio del messaggio di posta elettronica da una fonte diversa dal sig. C1, ossia dimostrare che non vi erano stati più contatti tra i sigg. C1 e P1 dopo l’8 aprile 2005.

316    Per quanto riguarda la dichiarazione della Chiquita in risposta alla lettera che faceva il punto della situazione, la Chiquita ha ivi precisato di aver ritenuto in un primo tempo che il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 corrispondesse a una discussione interna della Pacific in quanto aveva ricevuto una versione non riservata di detto documento nella quale tutti i nomi erano espunti e le era stato erroneamente segnalato che tali nomi si riferivano a dipendenti della Pacific. Per contro, la Chiquita non affermava in tale dichiarazione, come fanno credere le ricorrenti, di aver supposto inizialmente che la Pacific avesse appreso le informazioni contenute nel messaggio di posta elettronica dal mercato.

317    Inoltre, l’enunciazione utilizzata nel messaggio di posta elettronica, ossia l’espressione «Settimana 15 – (…) ho parlato con [il sig. C1] e darà istruzioni affinché tutti i prezzi restino immutati», indica che le informazioni sulle previsioni dei prezzi della Chiquita provenivano dalla Chiquita stessa e non da taluni clienti. Ciò contraddice peraltro anche la supposizione secondo la quale il sig. P1 avrebbe esso stesso concluso che i prezzi sarebbero rimasti immutati per fatto che le condizioni generali del mercato erano rimaste più o meno le stesse.

318    Per quanto attiene alla riservatezza delle informazioni riguardanti le settimane da 9 a 14, la Commissione ha concluso correttamente che era probabile che tali informazioni non fossero state scambiate per la prima volta l’11 aprile 2005, ma in precedenza, in un momento in cui erano dati sensibili, e le ricorrenti hanno quindi scelto il momento sbagliato per valutare la riservatezza di dette informazioni (punti da 126 a 131 della decisione impugnata; v. supra, punti da 290 a 293). Al riguardo, occorre ricordare che la Commissione ha precisato che il fatto che il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 avesse fatto riferimento a uno scambio di informazioni sulle settimane precedenti si spiega con l’aggiornamento periodico della tabella sulla discussione con la Chiquita, provato dalla tabella non datata intitolata «Chiquita – Prezzi 2005», riguardante le settimane da 6 a 13, che contiene gli stessi termini del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 sui contatti con la Chiquita (punti 130 e 131 della decisione impugnata; v. supra, punto 293). Pertanto, non può essere accolta l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale neppure la tabella non datata consente di stabilire chi avrebbe potuto trasmettere le informazioni ivi contenute, il momento in cui tali informazioni sono state trasmesse e se, in quel momento, fossero sensibili dal punto di vista concorrenziale.

319    In ogni caso, quand’anche le parti avessero anche scambiato informazioni che era stato possibile ottenere da altre fonti, va osservato, al pari della Commissione (punto 155 della decisione impugnata), che i contatti tra concorrenti non divengono legittimi per il fatto che i prezzi delle banane erano ampiamente noti nell’ambiente.

320    Infatti, lo scambio di informazioni tra concorrenti non diviene legittimo per il fatto che tali informazioni o alcune di esse sono pubblicamente note, in quanto ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire nel mercato interno. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (v. sentenza del Tribunale del 24 ottobre 1991, Rhône‑Poulenc/Commissione, T‑1/89, Racc. pag. II‑867, punto 121, e giurisprudenza ivi citata).

321    Al riguardo, occorre peraltro osservare nuovamente, come è già stato affermato supra, al punto 282, che il punto di vista di un concorrente su tale o tal altra informazione importante per le condizioni dell’offerta e della domanda, che possa essere ottenuta in modo diverso dalle discussioni con le imprese interessate, e la sua incidenza sull’evoluzione del mercato, non costituisce, per definizione, un’informazione pubblica disponibile (sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 279).

322    Inoltre, occorre rilevare che la messa in comune regolare di informazioni relativamente ai prezzi può avere per effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato dove la concorrenza era già attenuata in virtù di un contesto normativo specifico e di scambi di informazioni tra i concorrenti (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 281; Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 405).

323    Parimenti, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale le informazioni sui prezzi erano conosciute dai clienti prima della loro comunicazione ai concorrenti e, pertanto, potevano essere raccolte nel mercato deve essere respinta. Tale fatto, ammesso che sia dimostrato, non implica che, al momento dell’invio dei listini dei prezzi ai concorrenti, tali prezzi costituissero già un dato obiettivo del mercato, immediatamente reperibile. L’invio diretto consentiva ai concorrenti di conoscere tali informazioni in modo più semplice, rapido e diretto che attraverso il mercato. Inoltre, tale invio preliminare consentiva loro di creare un clima di certezza reciproca riguardo alle loro future politiche dei prezzi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 463).

324    Infine, per quanto riguarda inoltre l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale le informazioni sui prezzi trasmesse erano note ai clienti dell’impresa interessata prima che fossero comunicate ai concorrenti e quindi questi ultimi avrebbero già potuto reperire sul mercato le informazioni divulgate, va ricordato che il mero fatto di avere ricevuto informazioni relative ai concorrenti, informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti commerciali, basta a rendere manifesta l’esistenza di uno spirito anticoncorrenziale (sentenze del Tribunale del 24 ottobre 1991, Atochem/Commissione, T‑3/89, Racc. pag. II‑1177, punto 54, del 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, T‑12/89, Racc. pag. II‑907, punto 100, del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./Commissione, T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Racc. pag. II‑2035, punto 66, dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 154, e Lafarge/Commissione, cit. supra al punto 323, punto 462).

325    In terzo luogo, il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 11:24 non può dimostrare, come sostengono le ricorrenti, che le informazioni contenute nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 sono inesatte, in modo tale che quest’ultimo perde qualsiasi credibilità, in quanto è già stato constatato supra, ai punti da 299 a 301, che l’oggetto dei due messaggi era manifestamente differente, in quanto il primo conteneva informazioni ex ante riguardo alle intenzioni sui prezzi della Chiquita mentre il secondo trattava la questione del resoconto settimanale ex post delle negoziazioni con i clienti in Italia, aggiornato in base a una diminuzione dei prezzi nel Nord Italia, dei quantitativi di banane arrivati di recente e degli stock invenduti della Pacific.

326    Infine, in quarto luogo, le ricorrenti sostengono che le variazioni dei prezzi della Chiquita indicate nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, relative alle settimane da 9 a 10 e da 10 a 11 del 2005 sono inesatte. Orbene, se i sigg. P1 e C1 avessero realmente discusso periodicamente i prezzi, sarebbe stato quantomeno possibile attendersi che i prezzi della Chiquita riferiti dal sig. P1 fossero corretti. La Commissione cercherebbe quindi di celare il fatto che i prezzi indicati nei documenti presentati dalla stessa non corrispondevano ai prezzi reali.

327    La Commissione confuta tale affermazione e sostiene, da un lato, che i prezzi contenuti nel messaggio di posta elettronica corrispondevano ai prezzi reali e, dall’altro, che discussioni sui prezzi come quelle riprodotte nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 sono anticoncorrenziali anche in assenza concordanza con i prezzi reali ottenuti successivamente.

328    È sufficiente constatare che, in ogni caso, anche supponendo che non vi sia stata corrispondenza tra i prezzi reali fatturati successivamente e le intenzioni sui prezzi scambiate dalle parti, ciò non priverebbe detti scambi del loro carattere anticoncorrenziale in quanto lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese. Inoltre, l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi diretti dei concorrenti o dei consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale (sentenza della Corte del 4 giugno 2009, T‑Mobile Netherlands e a., C‑8/08, Racc. pag. I‑4529, punti 31, 35 e 38, e sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 545).

329    In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, Dansk Rørindustri/Commissione, T‑21/99, Racc. pag. II‑1681, punto 140, e Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 546).

330    È necessario rilevare al riguardo che i prezzi effettivamente praticati su un mercato possono essere influenzati da fattori esterni, al di fuori del controllo dei membri di un’intesa, quali l’evoluzione dell’economia in generale, l’evoluzione della domanda in quel particolare settore o il potere di negoziazione dei clienti (sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 547).

331    Dalle considerazioni che precedono risulta che le ricorrenti non riescono a confutare le constatazioni della Commissione riguardo ai contatti tra la Chiquita e la Pacific verificatisi tra febbraio e aprile 2005. Pertanto, si deve altresì respingere la conclusione formulata dalle ricorrenti, secondo la quale, se si dovesse veramente considerare che il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 rifletteva discussioni sui prezzi tra i sigg. C1 et P1, tale messaggio conterrebbe unicamente prove indirette di quattro contatti al massimo tra questi due uomini, relativi alle settimane 10, 13, 14 e 15 del 2005.

–       Sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 riguardanti il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57

332    Le ricorrenti sostengono che la loro interpretazione del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 concorda perfettamente con l’interpretazione fornita dalla Chiquita e dal sig. C1, e citano diverse dichiarazioni di quest’ultimo al riguardo.

333    Senza necessità di passare in rassegna tutti gli estratti citati dalle ricorrenti, è sufficiente rilevare, come è già stato osservato in precedenza (v. supra, punto 315), e salvo il successivo esame degli argomenti delle ricorrenti basati sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 (v. infra, punti 336 e seguenti), che le dichiarazioni in questione avevano lo scopo di confutare l’accusa della Commissione secondo la quale la Chiquita avrebbe continuato a commettere l’infrazione dopo l’8 aprile 2005, data della sua richiesta di immunità, circostanza che sarebbe dimostrata dal messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57. Pertanto, non sorprende il fatto che le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 al riguardo tentino di far valere che il messaggio non attesta uno scambio di informazioni anticoncorrenziali verificatosi dopo l’8 aprile 2005.

334    Per contro, nelle loro dichiarazioni, la Chiquita e il sig. C1 non affermano che tale messaggio non riflette discussioni anticoncorrenziali svoltesi in precedenza, come emerge, in particolare, dalla dichiarazione testimoniale del sig. C1 contenuta nella dichiarazione della Chiquita del 13 ottobre 2009.

335    Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti consistente nell’affermare che le dichiarazioni della Chiquita confermano la loro interpretazione del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 deve essere respinto.

 Sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1

336    Le ricorrenti sostengono che la Commissione interpreta in modo del tutto errato le dichiarazioni della Chiquita e in particolare quelle del sig. C1. Secondo le ricorrenti, tali dichiarazioni contraddicono espressamente le conclusioni della Commissione e sembrano invece concordare con le spiegazioni alternative fornite dalla Pacific a proposito delle prove documentali presentate dalla Commissione.

337    La Commissione fa valere che le dichiarazioni della Chiquita concordano nel complesso con la constatazione di un’infrazione e sono conformi alle prove documentali, anche se contengono alcuni passaggi difensivi.

–       Osservazioni preliminari

338    Occorre ricordare che, come è già stato precisato supra al punto 182, nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori e nessuna norma né alcun principio generale del diritto dell’Unione impediscono alla Commissione di avvalersi, contro un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese incriminate.

339    Per quanto riguarda il grado di attendibilità da riconoscere alle dichiarazioni della Chiquita, si deve rilevare che, nella fattispecie, in quanto prima società a denunciare l’intesa, la Chiquita poteva ragionevolmente sperare di beneficiare dell’immunità totale dalle ammende prevista al punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, non si può escludere che essa abbia potuto indursi ad esagerare l’importanza del comportamento illecito denunciato per nuocere alle proprie concorrenti sul mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione, T‑110/07, Racc. pag. II‑477, punto 64).

340    Ciò non significa, tuttavia, che le dichiarazioni della Chiquita debbano essere considerate del tutto inattendibili. Pertanto, è stato dichiarato che, sebbene un certo scetticismo nelle deposizioni volontarie dei principali partecipanti a un’intesa illecita sia comprensibile, il fatto di chiedere il beneficio dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda non spinge necessariamente a presentare elementi probatori deformati riguardo agli altri partecipanti all’intesa incriminata. Infatti, tenuto conto della logica inerente alla procedura prevista dalla comunicazione sulla cooperazione, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente di tale procedura (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Siemens/Commissione, cit. supra al punto 339, punto 65, e del 30 novembre 2011, Quinn Barlo e a./Commissione, T‑208/06, Racc. pag. II‑7953, punto 53).

341    Inoltre, come è stato precisato supra, ai punti da 151 a 153, le dichiarazioni contrarie agli interessi dei dichiaranti devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili e, sebbene un’impresa che abbia chiesto di beneficiare di un’immunità dalle ammende possa essere indotta a presentare il numero più elevato possibile di elementi a carico, tuttavia siffatta impresa sarà altresì consapevole delle potenziali conseguenze negative della presentazione di elementi inesatti che possono comportare, in particolare, la perdita dell’immunità una volta che quest’ultima sia stata concessa, in quanto il rischio che dichiarazioni inesatte siano individuate e diano luogo alle suddette conseguenze è accresciuto dal fatto che siffatte dichiarazioni devono essere suffragate da altri elementi di prova. Parimenti, una dichiarazione resa da una società che riconosce l’esistenza di un’infrazione commessa dalla stessa comporta rischi giuridici ed economici notevoli, tra i quali, in particolare, quello di azioni di risarcimento danni dinanzi a giudici nazionali, nell’ambito delle quali può essere fatta valere la dimostrazione, da parte della Commissione, dell’infrazione per quanto riguarda tale società.

342    Nondimeno, nei limiti in cui altre imprese ugualmente accusate di aver partecipato all’intesa comune le contestano, le dichiarazioni della Chiquita devono essere suffragate da altri elementi probatori per poter costituire una prova sufficiente dell’esistenza e della portata dell’intesa comune (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Siemens/Commissione, cit. supra al punto 339, punto 66, del 16 giugno 2011, Bavaria/Commissione, T‑235/07, Racc. pag. II‑3229, punto 79, e Polimeri Europa/Commissione, cit. supra al punto 57, punto 54).

343    Per quanto attiene alle dichiarazioni del sig. C1, si deve sottolineare, da un lato, che la sua testimonianza non può essere qualificata diversa e autonoma da quella della Chiquita, in quanto non solo egli è stato alle dipendenze di tale società dal 1989, quindi per gran parte della sua vita lavorativa, e sempre nella fase dell’indagine svolta dalla Commissione, ma si è anche presentato alla Commissione a nome della Chiquita per assolvere l’obbligo di cooperazione funzionale al beneficio dell’immunità dalle ammende di quest’ultima (punto 97 della decisione impugnata). Peraltro, le dichiarazioni della Chiquita consistono essenzialmente in una sintesi delle dichiarazioni rese dal sig. C1 nel corso di colloqui e le dichiarazioni dirette del sig. C1 sono state in parte assimilate dalla Commissione a quelle della Chiquita (punti 97 e seguenti della decisione impugnata). Ne consegue che le dichiarazioni del sig. C1 non possono essere considerate un altro elemento di prova a sostegno delle dichiarazioni della Chiquita, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 342, ma devono essere ritenute parte di queste ultime (v., in tal senso, sentenza Siemens/Commissione, cit. supra al punto 339, punti 69 e 70).

344    Dall’altro lato, occorre ricordare che la testimonianza resa da un testimone diretto dei fatti riferiti deve essere considerata, in linea di principio, di elevato valore probatorio (sentenza Siemens/Commissione, cit. supra al punto 339, punto 75).

–       Decisione impugnata

345    Nella decisione impugnata la Commissione ha precisato che, durante tutto il procedimento, la Chiquita ha reso varie dichiarazioni relative al commercio di banane nell’Europa meridionale, ossia varie dichiarazioni orali presentate dalla Chiquita, una risposta della Chiquita alla lettera che faceva il punto della situazione sulla sua collaborazione in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e dichiarazioni rese nel corso dell’audizione. Inoltre, durante un colloquio svolto dagli agenti della Commissione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, nel corso degli accertamenti il sig. C1 ha reso una dichiarazione a nome della Chiquita nell’ambito della collaborazione prestata a titolo di richiesta di trattamento favorevole (punto 97 della decisione impugnata).

346    La Commissione osserva che la Chiquita ha precisato che, nel corso del periodo compreso tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 (data della sua richiesta nell’ambito della comunicazione sul trattamento favorevole), poneva in essere un’infrazione consistente in contatti illeciti occasionali con la Pacific riguardanti lo scambio di dati sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva (punto 98 della decisione impugnata).

347    Secondo la Commissione, la Chiquita chiarisce che, nel contesto di varie discussioni svoltesi tra il sig. C1 della Chiquita e il sig. P1 della Pacific (che era all’epoca [riservato]), riguardanti essenzialmente l’approvvigionamento di banane in Ecuador, misure di co‑loading, reclami relativi ai servizi portuali a Salerno e lo scioglimento dell’associazione commerciale ANIPO nonché la vendita di banane in Portogallo, in Italia, in Grecia e in altri paesi, i rappresentanti della Chiquita e della Pacific discutevano altresì e scambiavano i loro punti di vista sugli sviluppi futuri del mercato e sulle intenzioni riguardo ai prezzi, intenzioni espresse in variazioni dei prezzi (punto 99 della decisione impugnata).

348    La Commissione precisa che la Chiquita chiarisce inoltre che, di tanto in tanto, le parti scambiavano punti di vista sulle tendenze generali nel mercato e che alcune di queste discussioni comportavano scambi più specifici sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva. La Chiquita fa valere che sebbene non fornisse indicazioni sui prezzi espresse o aperte al sig. P1 della Pacific, il sig. C1 della Chiquita comunicava il suo punto di vista sulle tendenze generali del mercato in termini quali «il mercato è molle», «non c’è molta frutta in questo momento», «non penso che il mercato crollerà» o «non ho motivo di cambiare». Secondo il fascicolo presentato dalla Chiquita, tali descrizioni erano tuttavia agevolmente interpretate da qualsiasi persona esperta del settore della banana nel senso che contenevano un’indicazione specifica dei prezzi. Secondo la Chiquita, dato che i prezzi variavano normalmente di un range di EUR 0,50 un’indicazione come quella contenente l’espressione «il mercato è molle» significava che i prezzi sarebbero diminuiti di EUR 0,50; l’indicazione come quella contenente l’espressione «non c’è molta frutta in questo momento» significava che i prezzi dovevano aumentare di EUR 0,50 e l’indicazione come quella contenente l’espressione «non ho motivo di cambiare» significava che i prezzi della Chiquita restavano immutati. Infatti, le dichiarazioni della Chiquita dimostrano che le intenzioni sui prezzi venivano scambiate in modo tale che le due parti comprendessero se i prezzi della settimana successiva dovevano aumentare di EUR 0,50, diminuire di EUR 0,50 o rimanere allo stesso livello (punto 100 della decisione impugnata).

349    Infine, la Commissione osserva che, secondo la Chiquita, le persone che partecipavano direttamente ai contatti associati ai prezzi erano il sig. C1 della Chiquita e il sig. P1 della Pacific, e a tali contatti partecipava anche il sig. C2 della Chiquita ([riservato]). La Chiquita chiarisce che, dopo un primo incontro, il 24 giugno 2004, in occasione di una riunione dell’associazione commerciale ANIPO, il suo collaboratore, il sig. C1, e il sig. P1 della Pacific si sono riuniti attorno a un tavolo per un pranzo organizzato il 28 luglio 2004, al quale ha assistito anche il suo collaboratore, il sig. C2. Dopo la riunione del 28 luglio 2004, il sig. C1 della Chiquita e il sig. P1 della Pacific hanno iniziato a telefonarsi regolarmente, in totale tra 15 e 20 volte, approssimativamente tra settembre 2004 e giugno 2006. La Chiquita chiarisce che, sebbene la loro frequenza dipendesse dalle questioni da discutere, le telefonate erano più frequenti alla fine del 2004 e all’inizio del 2005, quando il futuro dell’associazione commerciale ANIPO era ampiamente dibattuto tra i suoi membri e quando il sig. P1, che era un nuovo arrivato sul mercato, si rivolgeva al sig. C1 per conoscere il suo punto di vista e ottenere indicazioni sulle tendenze del mercato e sulle questioni collegate. Essa ha peraltro precisato che, in meno della metà delle suddette 15‑20 telefonate, si sono svolte discussioni generali o vertenti su tendenze dei prezzi più specifiche, e tra queste, circa cinque telefonate si riferivano alle future tendenze del mercato ed erano di natura più generale e altre cinque telefonate includevano «le attese più specifiche sui prezzi» del sig. C1 «attraverso indicazioni sulla tendenza del mercato» per la settimana successiva. La Chiquita ha inoltre segnalato che tali contatti avevano luogo prima della comunicazione periodica dei prezzi in Italia ai clienti da parte dell’ufficio vendite della Chiquita, che avveniva il lunedì mattina. Secondo la Chiquita, le telefonate nel corso delle quali venivano scambiate tra la Chiquita e la Pacific informazioni sulla tendenza dei prezzi sono cessate al più tardi quando la Chiquita ha chiesto l’immunità, l’8 aprile 2005 (punto 101 della decisione impugnata).

–       Sull’argomento delle ricorrenti che rimette in discussione il valore probatorio delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1

350    Le ricorrenti sostengono che le dichiarazioni della Chiquita contraddicono espressamente le conclusioni della Commissione e che quest’ultima le interpreta in modo errato al fine di farle corrispondere alle sue affermazioni, ignorando completamente la loro natura scagionante, mentre tali dichiarazioni concordano con le spiegazioni alternative fornite dalla PFCI a proposito degli appunti del sig. P1 del 28 luglio 2004 e del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57.

351    Secondo le ricorrenti, l’affermazione secondo la quale la Chiquita e la PFCI hanno concluso congiuntamente un accordo anticoncorrenziale, attuato successivamente, è stata espressamente, esplicitamente e invariabilmente smentita dalle dichiarazioni della Chiquita e soprattutto del sig. C1, testimone chiave di tale causa. Dato che il sig. C1 è l’unica persona ancora in vita ad aver partecipato ai presunti contatti anticoncorrenziali con il sig. P1, il suo punto di vista e i suoi ricordi sarebbero manifestamente fondamentali per la definizione della causa in esame ed egli rappresenterebbe innegabilmente la persona nella posizione ideale per interpretare gli appunti relativi al pranzo del 28 luglio 2004 e il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57. Un’importanza particolare dovrebbe essere quindi attribuita al fatto che egli smentirebbe l’interpretazione adottata dalla Commissione riguardo a tali documenti e che avrebbe costantemente negato di aver discusso con la PFCI per coordinare i comportamenti sul mercato o, a maggior ragione, di aver concluso un accordo in tal senso.

352    Orbene, la Commissione avrebbe completamente ignorato e accantonato le dichiarazioni univoche e a discarico rese dalla Chiquita e dal sig. C1, il che costituirebbe un problema fondamentale di equità procedurale. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione è tenuta a procedere a un’indagine obiettiva e non può ignorare le prove a discarico, in particolare quando dette prove rimettono espressamente in discussione le sue affermazioni. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di comunicare alla Pacific alcune risposte dei clienti alle richieste di informazioni e di organizzare un colloquio supplementare con il sig. C1.

353    Ritornando brevemente sulla categoricità del loro argomento, le ricorrenti ammettono, tuttavia, che è anche vero che la Chiquita può non aver contestato formalmente la constatazione di un’infrazione per il periodo precedente all’8 aprile 2005. Secondo le ricorrenti, risulta tuttavia chiaramente che, nella sostanza, la Chiquita e il sig. C1 hanno espressamente contraddetto le affermazioni della Commissione secondo le quali la Chiquita e la PFCI avrebbero concluso un’intesa istituzionalizzata per coordinare i loro prezzi.

354    Va osservato, anzitutto, che i passaggi pertinenti delle dichiarazioni della Chiquita (dichiarazioni della Chiquita del 15 febbraio 2008, del 22 maggio 2008, del 5 marzo 2009 e del 13 ottobre 2009) consistono essenzialmente nella riproduzione di dichiarazioni del sig. C1 espresse nel corso di colloqui svolti dai responsabili della Chiquita o dai suoi avvocati (v. anche punto 250 della decisione impugnata). L’esame della presente parte del terzo motivo consiste quindi essenzialmente nell’analisi del contenuto e della credibilità delle dichiarazioni del sig. C1.

355    Inoltre, occorre considerare che i fatti costitutivi della presunta infrazione come dedotti dalla Commissione dalle prove disponibili (v. supra, punti da 187 a 189) consistono in un incontro tra i sigg. C1 e C2 della Chiquita e il sig. P1 della PFCI, in occasione di un pranzo svoltosi il 28 luglio 2004, nel corso del quale le parti avrebbero deciso di coordinare, da quel momento in avanti, la loro strategia dei prezzi, e che avrebbe quindi costituito il punto di partenza dell’infrazione, e inoltre telefonate tra i sigg. C1 e P1 tra luglio 2004 e l’8 aprile 2005 nel corso delle quali i due uomini si sarebbero accordati sulle tendenze dei prezzi della Chiquita e della Pacific, attuando in tal modo l’accordo concluso durante il pranzo del 28 luglio 2004 (punti 102, 103, 121 e 126 della decisione impugnata). Il sig. C1 è quindi uno dei due protagonisti della presunta intesa, cosicché le sue dichiarazioni costituiscono elementi di prova rilevanti.

356    Infine, conformemente alla giurisprudenza (v. supra, punti 342 e 343), dato che sono contestate dalla Pacific, le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 devono essere suffragate da altri elementi probatori per poter costituire una prova sufficiente dell’esistenza e della portata dell’infrazione. La Commissione fa valere che così avviene, in quanto, per suffragare la sua constatazione di un’infrazione, essa non si basa soltanto sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1, ma anche sui documenti ottenuti durante gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza italiana nell’ambito di un’indagine nazionale, ossia gli appunti del sig. P1, nonché sui documenti ottenuti durante accertamenti della Commissione, effettuati tra il 28 e il 30 novembre 2007, ossia, in particolare, un messaggio interno di posta elettronica inviato dal sig. P1 al sig. P2 lunedì 11 aprile 2005 alle 9:57 e una tabella non datata rinvenuta nell’ufficio del sig. P2 (v. supra, punti da 187 a 189).

357    Orbene, dall’argomento delle ricorrenti quale risulta dalle loro memorie, sintetizzato supra, ai punti da 350 a 353, e confermato in udienza, emerge che le medesime non contestano, a dire il vero, l’assenza di altri elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1, ma fanno valere che tali dichiarazioni contraddicono espressamente le conclusioni tratte dalla Commissione a partire da altre prove. A sostegno del loro argomento, le ricorrenti fanno riferimento a vari estratti delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1.

358    In udienza, le ricorrenti hanno tuttavia precisato che esse fanno altresì valere che le dichiarazioni del sig. C1, relative al fatto che i suoi contatti con il sig. P1 consistevano nello scambio delle tendenze generali sullo sviluppo del mercato, non sono suffragate da altri elementi di prova. Tale argomento si ricollega alla contestazione, da parte delle ricorrenti, del fatto che la Commissione abbia debitamente dimostrato che, nella fattispecie, l’infrazione può essere qualificata come unica e continuata, e deve essere pertanto esaminata in tale ambito (v. infra, punti da 493 a 497).

359    Al momento, si deve quindi esaminare, in primo luogo, se le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 contraddicano espressamente le conclusioni della Commissione, prima di esaminare, in secondo luogo, gli estratti citati dalle ricorrenti e di trattare, in terzo luogo, le censure secondo le quali la Commissione avrebbe omesso di comunicare taluni documenti alla Pacific e di organizzare un colloquio supplementare con il sig. C1.

360    In primo luogo, è giocoforza constatare che dalla lettura delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 (dichiarazioni della Chiquita del 15 febbraio 2008, del 22 maggio 2008, del 5 marzo 2009 e del 13 ottobre 2009) emerge che, sebbene tali dichiarazioni abbiano, in taluni punti, natura difensiva rispetto alle affermazioni tratte dalla Commissione dall’insieme delle prove, esse non contraddicono affatto «espressamente, esplicitamente e invariabilmente» le conclusioni della Commissione e non possono in nessun caso costituire «prove a discarico». Parimenti, il sig. C1 non ha «smentito» le conclusioni della Commissione alla luce delle prove documentali raccolte da quest’ultima.

361    La constatazione della Commissione formulata al punto 98 della decisione impugnata, rimessa in discussione dalle ricorrenti, secondo la quale, nelle sue dichiarazioni, «La Chiquita ha precisato che durante il periodo compreso tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 (…) essa ha commesso un’infrazione che ha comportato contatti illeciti occasionali con la Pacific riguardanti lo scambio di dati relativi alle tendenze dei prezzi per la settimana successiva», sintetizza così correttamente la dichiarazione resa dal sig. C1 nel corso degli accertamenti effettuati nei locali della Chiquita il 28 e il 29 novembre 2007 e le dichiarazioni rese dalla Chiquita nel corso dell’indagine della Commissione alle quali si riferiscono le parti.

362    Tuttavia, tali dichiarazioni, senza smentirle, sono meno esplicite delle conclusioni tratte dalla Commissione a partire da altre prove, circostanza che la Commissione ha riconosciuto, in particolare, ai punti da 104 a 121 della decisione impugnata.

363    Al riguardo, va osservato che la Commissione ha esaminato l’argomento delle ricorrenti consistente nel sostenere che le dichiarazioni della Chiquita contraddicevano le sue obiezioni ai punti 158 e seguenti della decisione impugnata. La Commissione ha quindi sostenuto che, sebbene le dichiarazioni della Chiquita contenessero taluni passaggi difensivi, tali dichiarazioni concordavano nel complesso con la constatazione di un’infrazione ed erano in sintonia con le prove documentali (punto 159 della decisione impugnata).

364    La Commissione fa valere che il colloquio con il sig. C1, che si è svolto durante gli accertamenti nel novembre 2007, ha avuto luogo in un momento in cui il sig. C1 doveva ancora preparare una linea difensiva e le dichiarazioni rese in tale contesto sono quindi particolarmente credibili. La Commissione sostiene che, sebbene, di tanto in tanto, il sig. C1 abbia potuto mostrarsi restio a rivelare di essere pienamente a conoscenza del comportamento derivante dall’intesa, egli ha tuttavia ammesso che le due parti avevano posto in essere un comportamento collusivo che andava decisamente al di là delle conversazioni puramente fortuite sul co‑loading e sul co‑shipping (punto 159 della decisione impugnata).

365    Inoltre, la Commissione precisa che, con un messaggio di posta elettronica del 17 aprile 2005 (inviato dieci giorni dopo la sua richiesta di immunità), l’amministratore delegato della Chiquita per l’Europa ha avvisato i membri del personale, compreso il sig. C1, che l’impresa prevedeva di avviare un’azione disciplinare nei confronti di coloro che avessero omesso di segnalare, entro 48 ore, di essere a conoscenza dell’esistenza di contatti anticoncorrenziali con i concorrenti. Secondo la Chiquita, il sig. C1 è stato interrogato la prima volta il giorno dopo la scadenza di detto termine. La Commissione fa valere che si può ammettere che il fatto che il sig. C1 non abbia menzionato i contatti collusivi con la Pacific entro il termine impartito di 48 ore abbia influito negativamente sulla sua volontà di segnalare che era a conoscenza della collusione a partire dal momento in cui ha avuto inizio l’attuale procedimento, nel 2007, per timore di un’azione disciplinare (dato che non aveva segnalato nel 2005, entro il termine impartito, i contatti svoltisi con la Pacific riguardo ai prezzi) (punti 159 e 251 della decisione impugnata).

366    La Commissione chiarisce inoltre che, nella risposta della Chiquita alla lettera della Commissione che faceva il punto della situazione, la Chiquita ha illustrato le misure disciplinari cui erano esposti i suoi dipendenti in caso di violazione delle misure di conformità da essa imposte (che si trattasse della prosecuzione di un eventuale comportamento illecito, di comunicazioni inadeguate con i concorrenti o del fatto di fornire risposte incomplete, fallaci o false), che potevano arrivare sino alla risoluzione del contratto di lavoro, e ha spiegato che, dal 2005, il sig. C1 è stato continuamente informato di tali conseguenze. La Commissione sostiene che, alla luce di tale circostanza, la natura difensiva di talune dichiarazioni che la Chiquita ha reso parecchi anni dopo i fatti di cui trattasi non può far sorgere dubbi sul valore probatorio delle informazioni precise e dettagliate contenute nelle prove documentali costituite dalla Pacific all’epoca dell’infrazione, che sono state anch’esse suffragate dalle dichiarazioni della Chiquita (punto 159 della decisione impugnata).

367    Le ricorrenti sostengono che le affermazioni della Commissione riguardo al valore delle dichiarazioni del sig. C1 sono incoerenti e contraddittorie. Da un lato, la Commissione sottolineerebbe il fatto che le dichiarazioni del sig. C1 sono particolarmente credibili, ma, dall’altro, cercherebbe di minimizzare l’importanza di tali dichiarazioni quando si tratti di discutere la loro natura di elementi a discarico. L’affermazione della Commissione secondo la quale le dichiarazioni del sig. C1 devono essere valutate nel contesto della sua partecipazione all’infrazione, cosicché egli avrebbe avuto interesse a minimizzare il contenuto anticoncorrenziale dei suoi contatti con il sig. P1, sarebbe di natura speculativa e per niente radicata nella realtà. Il sig. C1 sarebbe stato, per contro, minacciato di risoluzione del suo contratto di lavoro e di riconoscimento della sua responsabilità se non avesse divulgato completamente gli elementi di fatto al momento dei colloqui. Inoltre, dato che tali dichiarazioni sarebbero state rese in un momento in cui la Chiquita ha ritenuto che, per difetto di cooperazione da parte sua, potesse perdere potenzialmente l’immunità sia nella causa dell’Europa settentrionale sia nella causa in esame, la Chiquita e i suoi dipendenti non avrebbero avuto alcun interesse a celare il benché minimo atto illecito, ma al contrario a fornire una quantità eccessiva di informazioni.

368    Tale argomento deve essere respinto.

369    Da un lato, va osservato che, sebbene, certamente, le dichiarazioni del sig. C1 debbano essere assimilate alle dichiarazioni della Chiquita, nel senso che tali dichiarazioni non possono suffragarsi reciprocamente quali prove (v. supra, punto 343), occorre tuttavia tener conto di talune differenze al momento dell’analisi dei motivi che possono essere sottesi alle dichiarazioni di un singolo che ammetta la propria partecipazione a un’infrazione e le dichiarazioni di un’impresa nella sua qualità di richiedente l’immunità.

370    Pertanto, proprio come ha già riconosciuto la giurisprudenza che un singolo non può avere, a differenza di un’impresa, un interesse personale ad enfatizzare l’illiceità del comportamento dei concorrenti di tale impresa (v., in tal senso, sentenza Siemens/Commissione, cit. supra al punto 339, punto 70), si deve ammettere che, se è vero che la Chiquita, quale richiedente l’immunità, non aveva interesse a celare fatti costitutivi dell’infrazione, è del tutto possibile che il sig. C1, quale singolo, non sia stato particolarmente entusiasta all’idea di dover ammettere la sua partecipazione personale all’infrazione, segnatamente in quanto non aveva segnalato l’infrazione nel termine impartito (v. supra, punto 365), e ciò nonostante le iniziative da parte della Chiquita destinate a incitarlo a rivelare tutti gli aspetti dei suoi contatti con il sig. P1. Infatti, un singolo può provare una certa ritrosia a confessare un comportamento che possa essere considerato negativo dal punto di vista professionale, se non addirittura personale, tanto più in una situazione come quella del caso di specie in cui un unico individuo all’interno dell’impresa viene messo in discussione quale partecipante a un’infrazione (v. al riguardo la dichiarazione del sig. C1 durante l’audizione, in cui ammette di essere «desolato» per quanto avvenuto e che non avrebbe agito in tal modo se fosse stato consapevole di commettere, così facendo, una violazione del diritto europeo.

371    Inoltre, come sottolineato correttamente dalla Commissione, tenuto conto della sua eventuale responsabilità personale, ad esempio, in forza del diritto civile nazionale, se non addirittura del diritto penale, il sig. C1 aveva un evidente interesse a minimizzare il contenuto anticoncorrenziale dei suoi contatti con il sig. P1.

372    Pertanto, è del tutto plausibile che il sig. C1 sia stato restio a rivelare tutti gli aspetti dei suoi contatti con il sig. P1 e, in particolare, ad ammettere la natura collusiva di tali contatti nonostante una certa pressione esercitata dalla Chiquita per fare in modo che egli non celasse alcuna informazione.

373    Dall’altro lato, la Commissione afferma correttamente che le dichiarazioni del sig. C1, rese durante gli accertamenti della Commissione nel novembre 2007, in un momento in cui il sig. C1 non aveva ancora preparato alcuna linea difensiva, sono particolarmente credibili. Dalle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 emerge peraltro che, al fine di mantenere un certo effetto sorpresa, quest’ultimo non era stato preavvisato degli accertamenti della Commissione (v. supra, punto 155). Nonostante le spiegazioni degli avvocati della Chiquita intervenuti nel corso degli accertamenti (v. supra, sempre punto 155), è quindi credibile che il sig. C1 non avesse ancora avuto il tempo di preparare una linea difensiva. Orbene, il fatto che il sig. C1, nonostante le precisazioni formulate nel corso di sue successive dichiarazioni, abbia sempre mantenuto fermo, in sostanza, quanto aveva affermato nel corso delle prime dichiarazioni (v. la dichiarazione della Chiquita del 5 marzo 2009) depone a favore della credibilità di tutte le sue dichiarazioni.

374    Da quanto precede, e salvo l’esame successivo degli estratti fatti valere dalle ricorrenti (v. infra, punti 376 e seguenti), risulta che il contenuto generale delle dichiarazioni del sig. C1, considerate nel loro insieme, non contraddice le conclusioni della Commissione, secondo le quali quest’ultima ha fornito una spiegazione coerente sulla natura difensiva di tali dichiarazioni e non si è basata unicamente su tali dichiarazioni per dimostrare l’infrazione, ma su un complesso di prove che comprendeva in particolare prove documentali (v. supra, punti da 187 a 189), cosicché essa poteva far valere tali dichiarazioni per suffragare le altre prove (v. supra, punto 342), il che non pregiudica l’esame successivo dell’argomento delle ricorrenti riguardo alla natura continuata dell’infrazione (v. supra, punto 358, e infra, punti 475 e seguenti).

375    Al riguardo, occorre ricordare che è già stato dichiarato che, se la mancanza di chiarezza di un elemento di prova riduce incontestabilmente la sua forza probatoria, non occorre tuttavia scartarlo interamente. Va ricordato che il fatto che un documento si riferisca solo a taluni dei fatti richiamati in altri elementi di prova non comporta la conseguenza che la Commissione non possa invocarlo per corroborare altre prove (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. supra al punto 42, punto 263).

376    In secondo luogo, le ricorrenti citano diversi estratti delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 per suffragare la loro affermazione secondo la quale tali dichiarazioni rimettono in discussione le conclusioni della Commissione e concordano invece con le spiegazioni alternative fornite dalla Pacific.

377    Innanzitutto, le ricorrenti fanno valere che nelle dichiarazioni viene precisato più volte che i sigg. P1 e C1 si sono incontrati per la prima volta a una riunione dell’ANIPO nel giugno 2004, che il pranzo di lavoro del 28 luglio 2004 era solo il loro secondo incontro e che, secondo la Chiquita, nel corso di tale pranzo, hanno discusso della «possibilità che la Chiquita si rifornisse di banane dalla Noboa in Ecuador». Tali dichiarazioni non farebbero mai riferimento a discussioni su un qualsiasi prezzo nel corso di tale riunione, e ancor meno al fatto che le parti avrebbero convenuto di coordinare il loro comportamento in materia di prezzi.

378    Da un lato, va osservato che, per dimostrare le sue conclusioni riguardo al pranzo del 28 luglio 2004, la Commissione non si è basata sulle dichiarazioni della Chiquita, ma sugli appunti del sig. P1 (punti da 102 a 120 della decisione impugnata), pur riconoscendo che tali prove documentali dimostrerebbero che, durante tale pranzo, erano stati trattati argomenti di discussione diversi da quelli menzionati dalle parti (punto 104 della decisione impugnata). Dall’altro lato, il fatto che il sig. C1 abbia dichiarato che l’argomento di conversazione di tale riunione era la possibilità per la Chiquita di rifornirsi di banane dalla Noboa in Ecuador e che non abbia dichiarato di aver discusso dei prezzi o di aver convenuto di coordinare il suo comportamento in materia di prezzi con il sig. P1 non può essere interpretato come una smentita delle conclusioni della Commissione. Pertanto, il sig. C1 non ha né smentito di aver discusso del comportamento delle parti in materia di prezzi né dichiarato che la possibilità per la Chiquita di rifornirsi di banane dalla Noboa in Ecuador era l’unico tema di discussione nel corso del pranzo.

379    Al riguardo, va peraltro osservato che la Commissione ha precisato, al punto 106 della decisione impugnata, che la conclusione formulata a partire dagli appunti del sig. P1 secondo la quale, durante il pranzo del 28 luglio 2004, le parti avevano predisposto un piano d’azione in base al quale esse sarebbero entrate in contatto la settimana successiva per accordarsi sui prezzi del Portogallo per sapere se fosse necessario «rimanere» allo stesso livello, se fosse necessario «aumentare» o se fosse necessario «diminuire» è coerente con le dichiarazioni della Chiquita del 15 febbraio 2008 e del 22 maggio 2008, secondo le quali, dopo la riunione del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 scambiavano di tanto in tanto informazioni più precise sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva utilizzando termini tali per cui le due parti comprendevano se i prezzi dovevano aumentare, diminuire o rimanere allo stesso livello. Orbene, la Commissione osserva (nota a piè di pagina n. 171 della decisione impugnata) che, nel momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni, la Chiquita non aveva preso visione degli appunti manoscritti, in quanto era stata autorizzata ad accedervi solo al momento di accedere al fascicolo in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti della Commissione il 10 dicembre 2009 (v. supra, punto 11).

380    In tale contesto, occorre ricordare che le dichiarazioni rese da un’impresa che presenta una richiesta di immunità prima di conoscere gli elementi raccolti dalla Commissione nell’ambito della sua indagine hanno un valore probatorio particolarmente elevato.

381    Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene la circostanza che una dichiarazione sia stata presentata in uno stadio più avanzato del procedimento, segnatamente in risposta alla comunicazione degli addebiti, non consenta, in quanto tale, di negare qualsiasi valore probatorio a siffatta dichiarazione, quest’ultima ha tuttavia un valore probatorio minore di quello che avrebbe se fosse stata resa spontaneamente. In particolare, quando l’impresa che presenta una richiesta di immunità conosce gli elementi raccolti dalla Commissione nell’ambito della sua indagine, la logica sottesa al procedimento previsto dalla comunicazione sulla cooperazione, secondo la quale qualsiasi tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione dell’impresa (v. supra, punto 340), non si applica nella stessa misura in cui trova applicazione ove si tratti di una dichiarazione spontanea, non supportata dalla conoscenza degli addebiti per i quali la Commissione procede. Allo stesso modo, le considerazioni secondo cui le dichiarazioni ai sensi della comunicazione sulla cooperazione vanno contro gli interessi del dichiarante e debbono, in via di principio, essere considerate come elementi di prova particolarmente affidabili (v. supra, punto 341) possono non essere pienamente applicabili per quanto riguarda la risposta alla comunicazione degli addebiti di un’impresa che abbia presentato una richiesta di immunità (v., in tal senso, sentenza Quinn Barlo e a./Commissione, cit. supra al punto 340, punti 108 e 109).

382    In secondo luogo, le ricorrenti ricordano che nelle dichiarazioni si precisa che, dopo il pranzo del 28 luglio 2004, i sigg. C1 e P1 hanno iniziato a telefonarsi sporadicamente tra settembre 2004 e settembre 2006 e che i principali argomenti affrontati nel corso di tali telefonate erano la possibilità di approvvigionarsi di banane in Ecuador, gli accordi di co‑loading, i reclami relativi ai porti di Salerno, il futuro dell’ANIPO e talvolta le vendite nell’Italia settentrionale. Ciò non è tuttavia contestato e non contraddice le conclusioni della Commissione, in quanto nelle dichiarazioni si puntualizza altresì che venivano discusse che le tendenze di sviluppo del mercato e le intenzioni sui prezzi.

383    Al riguardo, le ricorrenti fanno tuttavia valere che tali discussioni potevano spiegarsi con il fatto, confermato dalla Chiquita, che il sig. P1 era completamente nuovo nel mercato della banana e interessato all’esperienza del sig. C1 e che questo tipo di discussioni generali corrispondeva anche al genere di discussioni che avevano luogo tra i diversi operatori nell’ambito dell’ANIPO, cosicché non si può affatto concludere da tali dichiarazioni che i sigg. C1 e P1 hanno dato attuazione a un qualsiasi accordo di coordinamento dei prezzi.

384    Anzitutto, va osservato che la Commissione non si è basata unicamente sulle dichiarazioni in questione per concludere che i sigg. C1 e P1 avevano attuato un accordo di coordinamento dei prezzi, ma sull’insieme delle prove citate al punto 4 della decisione impugnata (v. punti 190 e 191 della decisione impugnata). Inoltre, il fatto che il sig. P1 fosse interessato all’esperienza del sig. C1 non inficia né contraddice la conclusione secondo la quale i due uomini hanno scambiato informazioni relative ai prezzi durante le loro conversazioni telefoniche. E ancora, non solo le ricorrenti non confermano in alcun modo la loro affermazione secondo la quale il tipo di discussioni che hanno avuto luogo tra i sigg. P1 e C1 corrispondeva al genere di discussioni correnti che avevano luogo nell’ambito dell’ANIPO, ma, anche supponendo che così sia avvenuto, ciò non escluderebbe l’illiceità degli scambi sui prezzi tra i sigg. P1 e C1. Infine, le ricorrenti omettono di segnalare che il sig. C1 non ha soltanto dichiarato di aver discusso con il sig. P1 delle tendenze generali del mercato, ma ha anche spiegato di aver discusso di tanto in tanto delle tendenze dei prezzi più specifiche per la settimana successiva con il sig. P1, utilizzando termini tali per cui le due parti comprendevano che i prezzi dovevano aumentare, diminuire o rimanere allo stesso livello.

385    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere, al riguardo, che il sig. C1 ha certamente dichiarato che qualche telefonata avvenuta tra sé e il sig. P1 era sfociata in scambi più specifici sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva, ma ha tuttavia precisato di non aver mai fornito indicazioni esplicite e aperte sui prezzi. Soltanto sotto la pressione della Commissione la Chiquita avrebbe aggiunto in seguito che qualsiasi persona che conosceva il settore della banana comprendeva in genere che tali descrizioni generali avevano un significato preciso riguardo al prezzo, in quanto, in un mercato nel quale era di pubblico dominio che i prezzi variavano per fascia di EUR 0,5, tali descrizioni generali significavano rispettivamente che i prezzi sarebbero diminuiti di EUR 0,5, aumentati di EUR 0,5 o rimasti allo stesso livello.

386    A tal proposito, va osservato, anzitutto, che l’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe esercitato indebite pressioni sulla Chiquita durante il procedimento amministrativo è già stato respinto supra, ai punti da 106 a 172. Inoltre, anche se la dichiarazione in cui si precisa che ogni persona a conoscenza del settore della banana poteva comprendere le indicazioni generali del sig. C1 (dichiarazione della Chiquita del 22 maggio 2008) è certamente successiva a quella in cui si ammette che quest’ultimo ha fornito siffatte indicazioni generali (dichiarazione della Chiquita del 15 febbraio 2008), le due dichiarazioni risalgono a una data precedente alla possibilità offerta alla Chiquita di accedere al fascicolo della Commissione dopo l’invio della comunicazione degli addebiti del 10 dicembre 2009 (v. supra, punto 11) e sono quindi particolarmente credibili (v. supra, punti 380 e 381).

387    È stato poi ammesso sin dalla prima delle due dichiarazioni in questione (dichiarazione della Chiquita del 15 febbraio 2008) che il sig. C1 può aver descritto le tendenze generali del mercato in termini quali «il mercato è molle», «non c’è molta frutta», «non penso che il mercato crollerà» o «non ho motivo di cambiare». Orbene, siffatti commenti possono essere intesi come indicazioni riguardo alle variazioni dei prezzi futuri, in quanto l’espressione «il mercato è molle» può significare una diminuzione dei prezzi, l’espressione «non c’è molta frutta» un aumento di questi ultimi e l’espressione «non ho motivo di cambiare» che i prezzi rimarranno allo stesso livello. Pertanto, non si può neppure accogliere l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il sig. P1 non era un operatore esperto del settore della banana, cosicché non si può presumere che avrebbe compreso che tali descrizioni generali si riferivano a variazioni dei prezzi.

388    Va osservato al riguardo che il Tribunale ha già dichiarato che le condizioni meteorologiche, sia nei paesi produttori che in quelli destinatari della frutta a fini di consumo, l’entità degli stock nei porti e presso i maturatori, la situazione delle vendite al livello del dettaglio e presso i maturatori, l’esistenza di iniziative promozionali costituivano chiaramente fattori essenziali per la determinazione del livello dell’offerta rispetto alla domanda ed il fatto di menzionarli nel corso delle discussioni bilaterali tra operatori accorti portava necessariamente a condividere la visione del mercato e la sua evoluzione in termini di prezzi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013, Fresh Del Monte Produce/Commissione, T‑587/08, punto 360).

389    Infine, per quanto riguarda l’ampiezza esatta di tali variazioni dei prezzi, le ricorrenti sostengono che la dichiarazione della Chiquita secondo la quale era di dominio pubblico nel mercato della banana il fatto che i prezzi variassero per fascia di EUR 0,5, cosicché le indicazioni del sig. C1 potevano essere intese nel senso che i prezzi sarebbero diminuiti o aumentati di EUR 0,5 oppure sarebbero rimasti allo stesso livello, non può avere basi reali in quanto un’analisi degli andamenti settimanali reali dei prezzi dimostra che i prezzi non aumentavano né diminuivano unicamente di EUR 0,5 e non esisteva certamente alcuna tendenza evolutiva dei prezzi per fascia di EUR 0,5. Le ricorrenti fanno valere, pertanto, che dai dati relativi ai prezzi reali applicati dalla PFCI e dalla Chiquita risulta, al contrario, che i prezzi potevano fluttuare settimanalmente sino a EUR 1 o 2 o fluttuare di EUR 0,25 o meno e producono a sostegno di tale affermazione alcune tabelle dei prezzi della Chiquita e della Pacific.

390    Tale argomento deve essere respinto. Come sottolinea correttamente la Commissione, la questione se i prezzi variassero esattamente di EUR 0,5 non è pertinente qualora le parti abbiano scambiato intenzioni sui prezzi per la settimana successiva in modo tale che sia l’una che l’altra sapevano se i prezzi sarebbero aumentati, diminuiti o rimasti allo stesso livello, in quanto siffatte discussioni sulle tendenze dei prezzi riducono l’incertezza di ciascuna parte riguardo al suo comportamento nel mercato.

391    Pertanto, la fissazione di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante all’intesa di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti. Più in generale, intese siffatte comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Infatti, esprimendo la volontà comune di applicare un certo livello di prezzi ai loro prodotti, i produttori interessati non determinano più autonomamente la loro politica sul mercato, pregiudicando in tal modo i principi inerenti alle norme del Trattato in materia di concorrenza (v. sentenza BPB/Commissione, cit. supra al punto 324, punto 310, e giurisprudenza ivi citata). Del resto, occorre ricordare, fatto salvo l’esame del seguito dell’argomentazione delle ricorrenti, che gli accordi e le pratiche concordate sono vietati dall’articolo 101 TFUE, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punti 122 e 123).

392    Per quanto riguarda il quarto rinvio, le ricorrenti richiamano, senza ulteriori commenti, alcuni estratti della dichiarazione della Chiquita del 22 maggio 2008, che sintetizza le indicazioni del sig. C1 relative allo scopo e al numero delle telefonate tra lo stesso e il sig. P1.

393    Nei limiti in cui il rinvio a tale dichiarazione da parte delle ricorrenti, nell’ambito del loro argomento volto a dimostrare che nessun comportamento anticoncorrenziale può essere dedotto dalle dichiarazioni della Chiquita, possa essere inteso nel senso che le ricorrenti sostengono che, secondo detta dichiarazione, è stato scambiato solo un numero esiguo di telefonate contenenti discussioni sui prezzi rispetto al periodo coperto, è sufficiente constatare che è già stato precisato supra, ai punti da 362 a 374, che la Commissione ha riconosciuto che le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 sono meno esplicite delle sue conclusioni dedotte a partire da tutte le prove ed essa ha fornito una spiegazione credibile della riluttanza del sig. C1 ad ammettere la propria partecipazione alla presunta infrazione, senza che le ricorrenti riescano a rimettere in discussione tale spiegazione.

394    Per quanto riguarda il quinto rinvio, relativamente all’estratto della dichiarazione del sig. C1 citato dalle ricorrenti per affermare che gli appunti del sig. P1 sul pranzo del 28 luglio 2004 dovrebbero essere intesi nel senso che riflettono il modo in cui quest’ultimo ha riferito la riunione ai suoi colleghi della PFCI, è sufficiente constatare che dalla suddetta dichiarazione emerge che il sig. C1 non ha contestato le conclusioni della Commissione riguardanti tali appunti e ha affermato che la discussione durante il pranzo aveva riguardato taluni argomenti trattati in tali appunti, e rinviare per il resto alla precedente trattazione relativa alla riluttanza del sig. C1 a rivelare pienamente il suo comportamento anticoncorrenziale (v. supra, punti da 362 a 374).

395    Per quanto riguarda il sesto rinvio, le ricorrenti citano in modo parziale e fuori contesto taluni estratti della dichiarazione della Chiquita del 13 ottobre 2009 per suggerire che la Chiquita avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di alcun prova di un comportamento illecito durante le conversazioni telefoniche tra i sigg. P1 e C1 e che quest’ultimo avrebbe affermato di aver avuto motivi legittimi per conferire con il sig. P1 e di non ricordare alcuna discussione vertente sulle tendenze dei prezzi attorno alla data del messaggio di posta elettronica inviato dal sig. P1 al sig. P2 l’11 aprile 2005 alle 9:57. Le ricorrenti omettono tuttavia di precisare che tale dichiarazione della Chiquita costituisce una risposta alla lettera che faceva il punto della situazione sulla sua richiesta di immunità, in cui la Commissione aveva puntualizzato che, a causa del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, aveva ragione di ritenere che la Chiquita non avesse cessato il comportamento illecito alla data della richiesta di immunità, ossia l’8 aprile 2005. Gli estratti citati per intero dalle ricorrenti indicano solo, di conseguenza, che il sig. C1 non ha avuto alcuno scambio collusivo con il sig. P1 dopo l’8 aprile 2005, circostanza peraltro suffragata anche dalla dichiarazione della Chiquita del 5 marzo 2009.

396    Allo stesso modo, le ricorrenti operano uno snaturamento degli estratti di quest’ultima dichiarazione secondo i quali il sig. C1 ha sempre mantenuto la sua versione dei fatti e ha affermato che le informazioni del sig. P1 sarebbero potute provenire da altre fonti e secondo i quali, durante il colloquio con tutti i dipendenti che collaboravano con il sig. C1, ognuno aveva reso una deposizione plausibile in cui si confermava che tra i concorrenti non aveva avuto luogo alcuna comunicazione o collaborazione illecita. Infatti, tali estratti sono ricavati dalle affermazioni della Chiquita secondo le quali l’infrazione è cessata l’8 aprile 2005 e secondo le quali essa aveva già interrogato il sig. C1 e i suoi collaboratori a brevissima distanza di tempo dall’8 aprile 2005 e, in quel momento, nessuno aveva ammesso che nell’Europa meridionale avessero avuto luogo contatti illeciti tra concorrenti. Orbene, è pacifico che il sig. C1 ha ammesso per la prima volta, durante gli accertamenti della Commissione nel novembre 2007, di aver scambiato informazioni sulle tendenze dei prezzi con il sig. P1., dopo aver compreso che sarebbe stata effettuata un’indagine relativa all’Europa meridionale e quando aveva omesso di segnalare il suo comportamento anticoncorrenziale nel termine impartito a tal fine ai dipendenti della Chiquita dall’amministratore delegato di quest’ultima dopo la richiesta di immunità dell’impresa l’8 aprile 2005 (v. supra, in particolare punto 365). Dichiarazioni precedenti, depositate prima dell’inizio del procedimento relativo all’Europa meridionale, non possono essere quindi presentate come smentite delle conclusioni della Commissione in detto procedimento.

397    Infine, analogamente, le ricorrenti sostengono che il sig. C1 non solo ha contestato l’interpretazione delle prove fornite, presentata dalla Commissione, sin dal momento in cui vi ha avuto accesso, ma le sue spiegazioni concordano altresì con dichiarazioni precedenti rese ancor prima che avesse inizio l’indagine nella causa in esame. Le ricorrenti citano a quest’ultimo proposito le conclusioni formulate dalla Chiquita nel caso COMP/39188 – Banane, nelle quali la Chiquita ha precisato che «i prezzi per il Regno Unito/Irlanda, l’Europa meridionale e la Francia non erano comunicati ai concorrenti».

398    Al riguardo, è sufficiente constatare che è già stato osservato supra, al punto 159, che le dichiarazioni della Chiquita secondo le quali «i prezzi per il Regno Unito/l’Irlanda, l’Europa meridionale e la Francia non venivano comunicati ai concorrenti», descrivono il modo in cui la Chiquita comunicava, il giovedì mattina, i suoi prezzi di riferimento ai concorrenti e che il caso relativo all’Europa meridionale non riguardava i prezzi di riferimento, cosicché le dichiarazioni rese dalla Chiquita, relative all’Europa settentrionale non possono contraddire le conclusioni della Commissione nella causa in esame.

399    In terzo luogo, nell’ambito della loro affermazione secondo la quale la Commissione deve effettuare un’indagine obiettiva e non può ignorare prove a discarico, le ricorrenti rilevano che, nonostante la loro richiesta di accesso alla versione redatta e non riservata delle risposte dei clienti alle richieste di informazioni della Commissione, la Pacific ha ottenuto l’accesso soltanto alle sintesi di tali risposte, il che le ha impedito di avere accesso ai dettagli relativi alle informazioni potenzialmente a discarico fornite dai clienti.

400    Secondo la giurisprudenza, l’accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha per oggetto in particolare di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in maniera efficace, in base a tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella comunicazione degli addebiti. L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a garantire i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto di essere sentiti (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 68, e sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. supra al punto 111, punto 33, e giurisprudenza ivi citata).

401    La Commissione ha quindi l’obbligo di rendere accessibile alle imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE tutta la documentazione a carico e a discarico da essa raccolta nel corso dell’indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni dell’istituzione e altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 68, e Groupe Danone/Commissione, cit. supra al punto 111, punto 34).

402    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che, per quanto concerne le risposte dei terzi alle richieste di informazioni da parte della Commissione, tale istituzione è tenuta a considerare il rischio che un’impresa in posizione dominante sul mercato adotti misure di ritorsione nei confronti dei concorrenti, dei fornitori o dei clienti che hanno collaborato all’istruttoria condotta dalla Commissione. Di fronte a un rischio del genere, i terzi che trasmettono alla Commissione, nel corso delle indagini da essa effettuate, documenti che ritengono poter causare rappresaglie nei propri confronti hanno diritto di vedere rispettata la loro richiesta di riservatezza (v. sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2002, Tetra Laval/Commissione, T‑5/02, Racc. pag. II‑4381, punto 98, e giurisprudenza ivi citata).

403    Nella fattispecie, la Commissione ha risposto, al punto 253 della decisione impugnata, alla critica espressa dalla Pacific nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo la quale essa avrebbe dovuto ottenere un accesso a qualcosa di diverso dalle sintesi delle risposte date dai clienti dei diversi importatori di banane alle richieste di informazioni inviate dalla Commissione, precisando che era legittimo negare l’accesso a lettere provenienti dai loro clienti e dai clienti di altri fornitori a imprese che possono esercitare una pressione economica e commerciale notevole sui loro concorrenti o sui loro partner commerciali, clienti o fornitori. Dato che le ricorrenti non tentano di contraddire tale spiegazione fornita dalla Commissione, si deve ritenere che esse non abbiano dimostrato che sottrarre taluni elementi dall’accesso al fascicolo non era legittimo nella fattispecie.

404    Infine, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non si è mai avvalsa dell’offerta che le era stata fatta di organizzare colloqui supplementari con il sig. C1, il che avrebbe gravemente alterato la sua capacità di procedere a un’analisi esatta e completa degli elementi di fatto della causa in esame. Pertanto, un colloquio supplementare avrebbe consentito alla Commissione di comprendere se le dichiarazioni facessero riferimento a una «tendenza al ribasso» oppure se essa avesse semplicemente compreso e interpretato erroneamente l’unica frase sulla quale si basava.

405    Risulta da costante giurisprudenza che, tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, si annovera, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza Bavaria/Commissione, cit. supra al punto 342, punto 222).

406    Inoltre, occorre osservare che l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18), prevede che le imprese ed associazioni di imprese oggetto di un procedimento condotto in applicazione del regolamento n. 1/2003 «possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni». In tal caso, dall’articolo 13 del regolamento n. 773/2004 emerge che la Commissione dispone di un ragionevole margine discrezionale per decidere se sia il caso di sentire persone la cui testimonianza può avere rilievo per l’istruzione della pratica. Infatti, la garanzia delle prerogative della difesa non richiede che la Commissione proceda all’audizione di testimoni indicati dall’interessato, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita (v., per analogia, a proposito del regolamento n. 17, sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 383, e giurisprudenza ivi citata).

407    Nella fattispecie, la Commissione ha indicato, ai punti 250 e 251 della decisione impugnata, le ragioni per cui essa riteneva che nessun elemento deponesse a favore dell’affermazione secondo la quale si imponeva un altro colloquio con il sig. C1. Orbene, non solo le ricorrenti non confutano concretamente gli elementi dedotti dalla Commissione al riguardo, ma non forniscono neppure una spiegazione valida del fatto che la Pacific non si sia avvalsa della facoltà di interrogare essa stessa il sig. C1 nel corso dell’audizione. Il rinvio delle ricorrenti, in udienza, alla decisione della Chiquita di commentare, nell’audizione del 18 giugno 2010, soltanto il periodo successivo all’8 aprile 2005, data della sua richiesta di immunità, non è al riguardo convincente. Pertanto, sebbene risulti, infatti, dalle dichiarazioni rese dalla Chiquita nel corso della suddetta audizione che essa intendeva utilizzare il tempo a sua disposizione per preparare la sua difesa contro la possibilità che la Commissione le revocasse l’immunità nella causa in esame, di modo che non intendeva utilizzare tale tempo per commentare il periodo precedente alla sua richiesta di immunità, relativamente al quale non contestava le conclusioni della Commissione, da tali dichiarazioni non emerge che la Chiquita si sia opposta a che la Pacific ponesse quesiti al sig. C1 sul periodo precedente. La Chiquita, al contrario, ha anche espressamente affermato che la sua offerta di consentire l’interrogatorio del sig. C1 era sempre valida.

408    In tali circostanze, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti volto a contestare alla Commissione il fatto di non aver organizzato un colloquio supplementare con il sig. C1 deve essere respinto.

409    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’argomento delle ricorrenti che rimette in discussione il valore probatorio delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 deve essere respinto e, pertanto, la prima parte del terzo motivo nel suo insieme.

2.     Sulla seconda parte, relativa alla circostanza che le prove fornite non consentono di suffragare la constatazione di un’infrazione

410    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato né l’esistenza di un accordo tra le parti né l’esistenza di una pratica concordata. In primo luogo, la Commissione non sarebbe riuscita a provare che esse erano coinvolte in un accordo e/o in una pratica concordata, in secondo luogo, essa non avrebbe dimostrato che il comportamento al quale hanno partecipato ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale e, in terzo luogo, essa non avrebbe dimostrato che tale comportamento costituiva un’infrazione unica e continuata.

a)     Osservazioni preliminari

411    Si deve ricordare che l’articolo 101 TFUE vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, e in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, limitare o controllare la produzione e gli sbocchi e ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

412    La nozione di accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE risulta dall’espressione, da parte della imprese partecipanti, della loro comune volontà di comportarsi sul mercato in una determinata maniera (v., per analogia, per quanto riguarda l’articolo 81, paragrafo 1, CE, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 130; v. anche, per analogia, per quanto riguarda articolo 65, paragrafo 1, CA, sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, Racc. pag. II‑347, punto 262).

413    La nozione di accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, quale è stata interpretata dalla giurisprudenza, è incentrata sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante, purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse (sentenze del Tribunale del 26 ottobre 2000, Bayer/Commissione, T‑41/96, Racc. pag. II‑3383, punto 69, e del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, Racc. pag. II‑1769, punto 88).

414    La nozione di pratica concordata ai sensi della medesima disposizione corrisponde ad una forma di coordinamento delle attività delle imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punto 26; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 63: Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 115, e Hüls/Commissione, cit. supra al punto 185, punto 158).

415    La Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione dovevano essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire nel mercato interno (sentenze della Corte Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 414, punto 173; Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 63; Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 116, e del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, Racc. pag. I‑11177, punto 106).

416    Se è vero che tale esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti tali da influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero da rivelare ad un concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato, allorché tali contatti hanno lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (sentenze Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 414, punto 174, Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 117, Hüls/Commissione, cit. supra al punto 185, punto 160, e Corus UK/Commissione, cit. supra al punto 415, punto 107).

417    La nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi. Al riguardo, si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò vale, a maggior ragione, quando la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 121, Hüls/Commissione, cit. supra al punto 185, punti da 161 a 163, e T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 51).

418    Infine, occorre ricordare che il paragone fra la nozione di accordo e quella di pratica concordata dimostra che, dal punto di vista soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 131).

419    Pertanto, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente incompatibili. La Commissione non ha quindi l’obbligo di qualificare come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma può qualificare correttamente taluni dei comportamenti come «accordi» e altri come «pratiche concordate» (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 132, e sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 264).

420    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 261).

421    Per quanto riguarda la possibilità di considerare che una pratica concordata abbia uno scopo anticoncorrenziale nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. Per contro, dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE si evince che una pratica concordata può avere uno scopo anticoncorrenziale qualora consista nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione» (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punti 36 e 37).

422    In ogni caso, l’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punti 38 e 39).

423    Quanto alla distinzione tra le pratiche concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto anticoncorrenziale, si deve ricordare che, al fine di stabilire se una pratica rientri nel divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale non sono condizioni cumulative, bensì alternative. Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza della Corte del 30 giugno 1966, LTM (56/65, Racc. pagg. 262, 281), l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiunzione «o», rende necessario innanzi tutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultima deve trovare applicazione. Nel caso in cui, invece, l’analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio alla concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per poterla vietare, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (v., in tal senso, sentenze della Corte del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C‑209/07, Racc. pag. I‑8637, punto 15, e T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 28).

424    Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE è dunque superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di una pratica concordata, ove risulti che quest’ultima mira a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, Racc. pagg. 457, 520, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit. supra al punto 49, punto 125, e Beef Industry Development Society e Barry Brothers, cit. supra al punto 423, punto 16). La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» verte sulla circostanza per cui talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze Beef Industry Development Society e Barry Brothers, cit. supra al punto 423, punto 17, e T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 29).

425    Affinché vi sia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che la pratica concordata sia tale da produrre effetti dannosi per la concorrenza. In altri termini, tale pratica concordata deve semplicemente essere idonea in concreto, tenuto conto del contesto giuridico ed economico nel quale si inserisce, ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno. La questione se, ed in quale misura, un tale effetto si produca in concreto può avere interesse soltanto al fine di calcolare l’importo delle ammende e di valutare il diritto al risarcimento dei danni (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 31).

426    A tal proposito, si deve ancora ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che alcune forme di coordinamento tra imprese rivelano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario (v. sentenza della Corte dell’11 settembre 2014, CB/Commissione, C‑67/13 P, punto 49, e giurisprudenza ivi citata).

427    Tale giurisprudenza si fonda sul fatto che talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v. sentenza CB/Commissione, cit. supra al punto 426, punto 50, e giurisprudenza ivi citata).

428    È quindi pacifico che la probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato. L’esperienza, infatti, dimostra che tali comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (sentenza CB/Commissione, cit. supra al punto 426, punto 51).

429    Nel caso in cui l’analisi di un tipo di coordinamento tra imprese non presenti un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà, per contro, esaminarne gli effetti e, per vietarlo, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo (v. sentenza CB/Commissione, cit. supra al punto 426, punto 52, e giurisprudenza ivi citata).

430    Secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare se un accordo tra imprese o una decisione di associazione di imprese presentano un grado sufficiente di dannosità per essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre riferirsi al tenore delle loro disposizioni, agli obiettivi che essi mirano a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano. Nella valutazione di tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v. sentenze CB/Commissione, cit. supra al punto 426, punto 53, e giurisprudenza ivi citata).

431    Inoltre, sebbene l’intenzione delle parti non costituisca un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo tra imprese, nulla vieta alle autorità garanti della concorrenza ovvero ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto (v. sentenza CB/Commissione, cit. supra al punto 426, punto 54, e giurisprudenza ivi citata).

432    È alla luce di tali principi che occorre esaminare gli argomenti delle ricorrenti.

b)     Decisione impugnata

433    Al punto 187 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che i fatti descritti nella parte 4 di detta decisione dimostrerebbero che i suoi destinatari erano coinvolti in attività collusive riguardanti il settore bananiero nella regione dell’Europa meridionale, in particolare:

–        coordinamento delle loro strategie dei prezzi per quanto riguarda i prezzi futuri, il livello dei prezzi, gli andamenti e/o le tendenze dei prezzi;

–        scambi di informazioni sul comportamento futuro del mercato per quanto riguarda i prezzi.

434    La Commissione ha proseguito precisando che detti fatti e detto comportamento costituivano chiaramente un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nel senso che le imprese interessate si erano espressamente accordate su un determinato comportamento da tenere nel mercato, e tali attività presentavano una forma di coordinamento e di collaborazione con la quale le parti avevano sostituito scientemente la cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. La Commissione ha affermato che, anche se alla fine non dovesse essere dimostrato che le parti avevano espressamente sottoscritto un piano comune costituente un accordo, il comportamento in questione o parti di quest’ultimo formerebbero tuttavia una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (punto 188 della decisione impugnata).

435    Sempre secondo la Commissione, è dimostrato dai fatti descritti nella parte 4 della decisione impugnata che ha avuto luogo una collusione bilaterale per un determinato periodo in modo sistematico (o quanto meno regolare) e in modo ripetitivo, e gli accordi bilaterali hanno rispettato un modello prestabilito rimasto coerente nel periodo considerato sebbene particolarità e intensità delle comunicazioni possano essersi modificate nel tempo (punto 191 della decisione impugnata).

436    La Commissione ha inoltre affermato che non solo non sussistevano elementi che indicassero che le imprese interessate non avevano tenuto conto delle informazioni scambiate al momento di stabilire il loro comportamento nel mercato, ma i fatti descritti nella parte 4 della decisione impugnata dimostravano altresì che le parti avevano tenuto conto, almeno in parte, delle informazioni scambiate sui prezzi e avevano agito di conseguenza. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che gli accordi bilaterali conclusi tra le parti avessero comportato un’influenza di tali comunicazioni sul comportamento adottato dalle parti quando avevano fissato i prezzi delle banane per l’Italia, la Grecia e il Portogallo (punti da 192 a 194 della decisione impugnata).

c)     Sull’esistenza di un accordo o di una pratica concordata

437    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che esse avevano partecipato a un accordo o a una pratica concordata e che essa ha violato il principio di non discriminazione.

438    In primo luogo, le ricorrenti affermano che, per dimostrare un accordo tra la Chiquita e la PFCI, la Commissione deve provare che le parti hanno espresso la loro comune volontà di comportarsi nel mercato in un determinato modo e, nella fattispecie, nessuna prova documentale presentata dalla Commissione può suffragare il fermo convincimento che così sia avvenuto. Sarebbe unicamente possibile dedurre dagli appunti relativi al pranzo del 28 luglio 2004 che i sigg. C1 e P1 hanno svolto discussioni legittime riguardanti, in particolare, il futuro dell’associazione professionale ANIPO e la possibilità di accordi di co‑loading e di co‑shipping e gli appunti del sig. P1 costituirebbero semplicemente le sue riflessioni personali sul contenuto di tale discussione e non già l’espressione di una comune volontà della Chiquita e delle ricorrenti di tenere un determinato comportamento anticoncorrenziale.

439    Secondo le ricorrenti, solo l’espressione «abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati», contenuta nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, potrebbe essere eventualmente interpretato come espressione di una comune volontà. Orbene, tale messaggio non dimostrerebbe sufficientemente la conclusione di un accordo e, anche se così fosse, esso riguarderebbe soltanto un’unica giornata o tutt’al più un’unica settimana, ma non potrebbe in nessun caso suffragare l’affermazione di un accordo di coordinamento tariffario per un periodo di otto mesi e dodici giorni. La Commissione non avrebbe quindi dimostrato sufficientemente che la Chiquita e le ricorrenti hanno concluso un accordo volto a restringere la concorrenza, né ha fornito prove sufficienti per dimostrare che siffatto accordo ha trovato attuazione tra le parti.

440    Innanzi tutto, occorre osservare che le ricorrenti ripropongono taluni argomenti già confutati in sede di esame delle prove presentate dalla Commissione nell’ambito dell’intera prima parte del presente motivo.

441    Inoltre, come ha ricordato correttamente la Commissione al punto 177 della decisione impugnata, si ritiene che sussista un accordo tra concorrenti quando le parti aderiscono a un progetto comune che limiti o possa limitare la loro autonomia commerciale definendo le linee di azione o di astensione reciproca nel mercato. Non è necessario che tale accordo sia formulato per iscritto, in quanto non è richiesta alcuna formalità e non è obbligatorio che siano previste sanzioni contrattuali o misure di esecuzione. Inoltre, l’accordo può essere espresso o emergere implicitamente dal comportamento delle parti.

442    Infine, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, l’espressione «abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati», contenuta nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, non è l’unico elemento di prova attestante una manifestazione della comune volontà delle parti. Infatti, diversi altri elementi contenuti negli appunti del sig. P1 del 28 luglio 2004 (in particolare le espressioni «collaborazione settimanale per mantenere il prezzo», «Accordo locale» oppure «Piano d’azione 1. – Parlare del Portogallo la settimana prossima: Decisione sui prezzi: status quo, aumentare, diminuire. [sig. P1]/[sig. C1]», v. punto 105 della decisione impugnata) nonché nel messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 (in cui sono enunciate le espressioni «abbiamo entrambi convenuto che si debbano mantenere i prezzi immutati» oppure «egli chiam[erà] per chiederci di condividere la nostra strategia per la settimana seguente e tentare di non modificarla», v. supra, punto 292) dimostrano che le parti hanno espresso la loro comune volontà di tenere un determinato comportamento nel mercato.

443    Al riguardo, occorre ricordare che l’argomento delle ricorrenti volto a sostenere che gli appunti del sig. P1 e il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 riflettono unicamente idee personali del sig. P1 formulate a partire da dichiarazioni unilaterali del sig. C1 è stato respinto nell’ambito dell’esame del terzo motivo ed è stato constatato che tali documenti riflettevano, per contro, l’adozione di decisioni bilaterali tra le parti (v. supra, in particolare, punti da 221 a 223, da 232 a 235, 252, 255, da 309 a 311 e 317).

444    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che le Commissione non ha dimostrato che esse avevano preso parte a una pratica concordata.

445    Anzitutto, le ricorrenti ricordano che, per dimostrare che la Chiquita e la Pacific hanno partecipato a una pratica concordata, la Commissione deve dimostrare che le parti si sono accordate, che l’azione concordata ha dato origine a un successivo comportamento nel mercato e che tra i due vi è stato un nesso causale. La Commissione si baserebbe al riguardo sulla giurisprudenza T‑Mobile (v. supra, punto 328, punti da 60 a 62), che non sarebbe tuttavia operante nella fattispecie, ove la Commissione avrebbe dovuto provare che le ricorrenti e la Chiquita avevano avuto contatti numerosi e frequenti e che tali riunioni andavano al di là di contatti professionali perfettamente legittimi, circostanze che la stessa non sarebbe riuscita a dimostrare, in particolare, in quanto non esisterebbe alcuna prova di un qualsiasi contatto tra la Chiquita e la PFCI tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 a parte due telefonate di brevissima durata.

446    Occorre rilevare che, a prescindere dalla pertinenza del riferimento, nella decisione impugnata, a talune decisioni giurisprudenziali, spetta al Tribunale verificare se, nelle circostanze del caso di specie, la Commissione abbia potuto concludere, correttamente, che il comportamento delle parti costituiva una pratica concordata avente per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza.

447    Del resto, occorre ricordare che, nella causa T‑Mobile Netherlands e a. (v. supra, punto 328), la Corte ha dichiarato che la frequenza, la periodicità e la forma dei contatti fra concorrenti necessari affinché abbia luogo una concertazione del loro comportamento sul mercato dipendevano sia dall’oggetto della concertazione, sia dalle corrispondenti condizioni di mercato. Infatti, se gli operatori interessati istituivano un’intesa con un sistema complesso di concertazione su una pluralità di aspetti del loro comportamento sul mercato, avrebbero potuto essere necessari contatti regolari che si estendevano sul lungo periodo. Se invece la concertazione era puntuale e mirava ad un’armonizzazione una tantum del comportamento sul mercato in ordine a un singolo parametro concorrenziale, anche una sola presa di contatto avrebbe potuto essere sufficiente a realizzare lo scopo anticoncorrenziale perseguito dagli operatori interessati (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 60).

448    La Corte ha proseguito precisando che, in tale contesto, si doveva considerare che ciò che rilevava non era tanto il numero di riunioni tra gli operatori interessati, quanto il fatto di accertare se il contatto, o i contatti, che erano avvenuti avessero consentito a questi ultimi di tenere conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui poteva essere accertato che tali operatori avevano dato luogo ad una concertazione e che erano rimasti attivi su tale mercato, era legittimo esigere che essi fornissero la prova che la concertazione in questione non aveva influito in alcun modo sul loro comportamento sul detto mercato (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punto 60).

449    Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale giurisprudenza è operante nella fattispecie, in quanto la Commissione ha correttamente dimostrato che gli scambi sui prezzi futuri che avevano avuto luogo tra le parti avevano consentito a queste ultime di tener conto delle informazioni scambiate per determinare il loro comportamento nel mercato, circostanza attestata, in particolare, dall’esistenza della tabella periodicamente aggiornata, dei prezzi della Chiquita, rinvenuta in uno schedario nell’ufficio del sig. P2 della Pacific (v. supra, punti da 290 a 293).

450    L’argomento delle ricorrenti secondo il quale non esiste alcuna prova di un qualsiasi contatto tra la Chiquita e la PFCI tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 deve essere respinto in quanto queste ultime non hanno confutato le prove sulle quali si è basata la Commissione per attestare il verificarsi di contatti tra le parti tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005, ossia i due appunti dell’agosto 2004, i due contatti telefonici di gennaio e di aprile 2005, la tabella con i prezzi della Chiquita a partire dalla settimana 6 del 2005 e il messaggio di posta elettronica con i prezzi della Chiquita a partire dalla settimana 9 del 2005, rinvenuti in uno schedario nell’ufficio del sig. P2 della Pacific, nonché le dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 (v. supra, punti da 265 a 287, da 288 a 335 e da 336 a 409).

451    Sebbene possa assumere una certa rilevanza nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata nella fattispecie, l’argomento delle ricorrenti deve essere quindi respinto nell’ambito dell’esame dell’esistenza di una pratica concordata, in quanto è stato constatato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo, che le ricorrenti non confutano il complesso di prove concordanti sul quale si era basata la Commissione – ossia gli appunti sul pranzo del 28 luglio 2004, gli appunti dell’agosto 2004, i tabulati telefonici, il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, la tabella non datata e le dichiarazioni della Chiquita – per concludere per l’esistenza di un accordo e/o di una pratica concordata tra le parti. Pertanto, a prescindere dalla questione se tale infrazione possa essere qualificata come unica e continuata a causa della periodicità dei contatti (v. infra, al riguardo, punti 475 e seguenti), è giocoforza constatare che le prove presentate dalla Commissione attestano contatti tra le parti che hanno offerto a queste ultime la possibilità di tener conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il loro comportamento nel mercato considerato e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Ciò è tanto più valido nella fattispecie, in cui la concertazione ha riguardato un solo aspetto del comportamento delle parti, ossia il prezzo, cosicché, nell’ambito del sistema di scambi istituito durante il pranzo del 28 luglio 2004, concertazioni puntuali sulle tendenze dei prezzi delle parti sono state probabilmente sufficienti per realizzare la finalità anticoncorrenziale perseguita.

452    Inoltre, secondo le ricorrenti, la Commissione si basa, in modo contraddittorio, sulla giurisprudenza relativa alle infrazioni complesse per evitare di dover qualificare il comportamento asserito come accordo o pratica concordata. Orbene, dato che nella causa in esame sarebbero coinvolte soltanto due imprese, di cui una di piccole dimensioni, e che l’asserita infrazione sarebbe durata solo otto mesi e dodici giorni, la Commissione non potrebbe basarsi su tale giurisprudenza, ma dovrebbe dimostrare le modalità esatte e il momento preciso in cui la PFCI e la Chiquita hanno asseritamente concluso un accordo o partecipato a pratiche concordate.

453    Tale argomento deve essere respinto, in quanto le ricorrenti non possono contestare alla Commissione si essersi erroneamente basata, nella fattispecie, sulla giurisprudenza relativa alle infrazioni complesse (v, supra, punti 418 e 419). La circostanza che nell’infrazione di cui trattasi fossero coinvolte soltanto due imprese, di cui una di piccole dimensioni, e che tale infrazione abbia avuto soltanto una durata di otto mesi e dodici giorni non cambia il fatto che la Commissione non ha l’obbligo di qualificare come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma può qualificare correttamente taluni dei comportamenti come «accordi» e altri come «pratiche concordate». Al riguardo, e dato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato il verificarsi di contatti tra le parti, non si può esigere, come suggeriscono le ricorrenti, che la Commissione dimostrasse con precisione ogni singolo momento in cui le parti si erano accordate.

454    Oltre a ciò, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato che esse avevano partecipato a una pratica concordata, in quanto non ha dimostrato che aveva avuto luogo una concertazione, né che siffatta concertazione aveva dato origine a un successivo comportamento nel mercato. La presunzione secondo la quale un’impresa, che è parte di una concertazione, tiene conto delle informazioni scambiate durante il suo successivo comportamento nel mercato potrebbe essere superata se fosse dimostrato che la concertazione non aveva assolutamente influito sul singolo comportamento dell’impresa nel mercato. Orbene, i prezzi delle settimane 13 e 15 in Italia, sui quali i sigg. C1 e P1 si sarebbero asseritamente accordati, non sarebbero rimasti immutati e non avrebbero quindi seguito l’analisi del sig. P1. La Commissione non sarebbe neppure riuscita a dimostrare che la Chiquita e la PFCI avevano fissato i loro prezzi in modo coordinato durante le altre settimane comprese nel periodo di durata dell’asserita infrazione.

455    Va osservato che dalle considerazioni che precedono emerge che la Commissione ha dimostrato che aveva avuto luogo una concertazione tra le parti e che l’argomento delle ricorrenti non è tale da superare la presunzione secondo la quale le medesime hanno tenuto conto delle informazioni scambiate al momento della determinazione del loro successivo comportamento nel mercato.

456    Occorre ricordare, come è già stato osservato supra, ai punti 328, 329 e 330, che, anche supponendo che non vi sia stata corrispondenza tra i prezzi reali fatturati successivamente e le intenzioni sui prezzi scambiate dalle parti, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate (v., in tal senso, sentenze Dansk Rørindustri/Commissione, cit. supra al punto 329, punto 140, e Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 546).

457    È necessario rilevare al riguardo che i prezzi effettivamente praticati su un mercato possono essere influenzati da fattori esterni, al di fuori del controllo dei membri di un’intesa, quali l’evoluzione dell’economia in generale, l’evoluzione della domanda in quel particolare settore o il potere di negoziazione dei clienti. (sentenza Dole Food e Dole Germany/Commissione, cit. supra al punto 282, punto 547).

458    Pertanto, la fissazione di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante all’intesa di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti. Più in generale, intese siffatte comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Infatti, esprimendo la volontà comune di applicare un certo livello di prezzi ai loro prodotti, i produttori interessati non determinano più autonomamente la loro politica sul mercato, pregiudicando in tal modo i principi inerenti alle norme del Trattato in materia di concorrenza (v. sentenza BPB/Commissione, cit. supra al punto 324, punto 310, e giurisprudenza ivi citata). Del resto, occorre ricordare, fatto salvo l’esame del seguito dell’argomentazione delle ricorrenti, che gli accordi e le pratiche concordate sono vietati dall’articolo 101 TFUE, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 122 e 123).

459    Infine, si deve constatare che, con il loro argomento consistente nel sostenere che le affermazioni della Commissione relative alla concertazione sono state costantemente smentite dalla Chiquita e dal sig. C1, le ricorrenti si limitano a ripetere argomenti già confutati nell’ambito dell’esame del terzo motivo (v. supra, punti da 332 a 409).

460    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che il fascicolo della Commissione contiene prove documentali chiare concernenti discussioni specifiche sui prezzi tra concorrenti in cui la PFCI non era coinvolta riguardo alle quali la Commissione non avrebbe tuttavia formulato alcuna asserzione di comportamento anticoncorrenziale, il che costituirebbe una violazione del principio di non discriminazione garantito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

461    Tale censura deve essere respinta. Le ricorrenti non possono trarre argomenti dal fatto che altre imprese non siano state perseguite. Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha raccolto prove sufficienti a giustificazione dei procedimenti avviati nei confronti delle ricorrenti. Anche supponendo che altri operatori si siano trovati in una situazione simile a quella delle ricorrenti e non siano stati perseguiti, secondo una giurisprudenza costante la circostanza che un operatore che si trovava in una situazione simile a quella del ricorrente non sia stato oggetto di alcuna constatazione di infrazione da parte della Commissione non può consentire di escludere l’infrazione ravvisata nei confronti di detto ricorrente, allorché quest’ultima sia stata correttamente dimostrata (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 146; sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, KE KELIT/Commissione, T‑17/99, Racc. pag. II‑1647, punto 101, e del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 397), quando il giudice non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di tale altro operatore (v. sentenza del Tribunale del 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione, T‑304/02, Racc. pag. II‑1887, punto 62, e giurisprudenza ivi citata).

462    Dalle considerazioni che precedono risulta che l’argomento delle ricorrenti volto a sostenere che la Commissione non ha dimostrato che esse avevano partecipato a un accordo e/o a una pratica concordata deve essere respinto.

d)     Sull’esistenza di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale

463    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che il loro comportamento aveva avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale.

464    In primo luogo, le ricorrenti ricordano che la Commissione deve dimostrare a sufficienza che l’accordo o la pratica concordata aveva per oggetto o per effetto di ostacolare, di restringere o di snaturare la concorrenza. Orbene, sarebbe impossibile dedurre dai fatti e dalle circostanze dell’asserita infrazione che le parti hanno concluso un accordo orizzontale di fissazione dei prezzi avente per oggetto di restringere la concorrenza, cosicché l’asserita infrazione non potrebbe essere considerata una restrizione della concorrenza per oggetto.

465    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione si basa sul fatto che il comportamento delle parti ha avuto per oggetto la fissazione dei prezzi al fine di concludere che, nella fattispecie, l’infrazione aveva per oggetto di restringere la concorrenza. Orbene, sarebbe impossibile dedurre dai fatti e dalle circostanze della suddetta infrazione che le parti hanno concluso un accordo orizzontale di fissazione dei prezzi, in quanto il loro comportamento poteva essere considerato tutt’al più uno scambio indipendente di informazioni vaghe e sporadiche riguardanti unicamente le tendenze generali del mercato, il che rende impossibile considerarla un’infrazione per oggetto.

466    Tale censura deve essere respinta. Alla luce della giurisprudenza richiamata supra, ai punti da 411 a 431, e dei fatti esaminati nell’ambito del terzo motivo, risulta che, nella fattispecie, la Commissione ha concluso correttamente che il comportamento delle parti aveva per oggetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno.

467    Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, che ripetono ancora una volta, nell’ambito della qualificazione giuridica dell’infrazione, taluni argomenti che sono stati già confutati nell’ambito dell’esame dei fatti del caso di specie e delle prove presentate dalla Commissione, l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie deve essere qualificata come restrittiva della concorrenza per oggetto in quanto, come ha affermato la Commissione al punto 226 della decisione impugnata, tale comportamento presenta le caratteristiche generali degli accordi orizzontali ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, poiché il prezzo è il principale strumento di concorrenza e, nella fattispecie, le parti hanno espressamente coordinato gli andamenti dei prezzi con il fine ultimo di gonfiare i prezzi a loro favore.

468    Al riguardo, occorre rilevare che il primo esempio di intesa fornito dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dichiarato espressamente incompatibile con il mercato interno, è precisamente quello consistente nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». La pratica che ha costituito oggetto dell’intesa è quindi espressamente vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto implica restrizioni intrinseche alla concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione, cit. supra al punto 388, punto 768).

469    Pertanto, dalla giurisprudenza citata supra, ai punti da 426 a 428, emerge che il tipo di coordinamento di cui trattasi nella fattispecie, ossia il coordinamento dei prezzi, consistente in contatti tra operatori aventi per oggetto di orientare e quindi, da ultimo, di gonfiare i prezzi, rivela un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei suoi effetti non sia necessario, in quanto un’intesa sui prezzi può essere considerata, per sua stessa natura, dannosa per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza.

470    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, dato che il loro comportamento non può essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che tale comportamento aveva avuto per effetto di restringere la concorrenza nel mercato, ma non sarebbe riuscita a provare nemmeno tale circostanza.

471    Dato che si fonda sulla premessa errata che il comportamento in questione non può essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, tale argomento può solo essere respinto. Dal testo stesso dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deriva che gli accordi tra imprese sono vietati indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Di conseguenza, la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti non è necessaria qualora sia comprovato l’oggetto anticoncorrenziale dei comportamenti addebitati (v. sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, Siemens Österreich e a./Commissione, da T‑122/07 a T‑124/07, Racc. pag. II‑793, punto 75, e giurisprudenza ivi citata).

472    Infatti, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza. Ciò si verifica in particolare per quanto riguarda gli accordi che comportano restrizioni manifeste della concorrenza quali la fissazione di prezzi e la ripartizione dei mercati (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 75).

473    Pertanto, risulta che la Commissione ha correttamente precisato, ai punti da 222 a 234 della decisione impugnata, che l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie poteva essere qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto e che non era necessario esaminarne gli effetti.

474    Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti relativo all’assenza di oggetto e di effetto anticoncorrenziale del loro comportamento deve essere respinto.

e)     Sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata

475    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato la durata dell’infrazione, in quanto non ne ha dimostrato il carattere continuativo.

476    Al riguardo, le ricorrenti ricordano che dalla giurisprudenza emerge che, in assenza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione deve far valere quantomeno elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione è proseguita ininterrottamente tra due date precise, e la questione se un periodo che separa due fatti sia sufficientemente lungo per costituire un’interruzione deve essere valutata nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione.

477    Nella fattispecie, la Commissione non avrebbe fornito alcuna prova a dimostrazione di un qualsiasi contatto tra i sigg. P1 e C1 durante tutta la durata dell’asserita infrazione, a parte due telefonate di brevissima durata, avvenute entrambe dopo il 20 gennaio 2005. Dato che, nel settore della banana, le negoziazioni sui prezzi si svolgono tutte le settimane, tale assenza implicherebbe l’inesistenza di prove di una qualche attività nel corso di più di trenta cicli di negoziazione. Di conseguenza, e dato che la Commissione non dimostrerebbe manifestamente il benché minimo collegamento tra gli appunti del 28 luglio 2004 e il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57, la Commissione non avrebbe dimostrato che le pratiche asserite costituivano un’infrazione unica e continuata. A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti fanno nuovamente riferimento alle dichiarazioni del sig. C1 che si ritiene neghino l’esistenza di un piano globale che persegue un obiettivo comune.

478    Si deve osservare che una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire di per sé stessi e presi isolatamente una violazione della detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra al punto 391, punto 81, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 179, punto 258; sentenza del Tribunale del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, Racc. pag. II‑1255, punto 90).

479    Occorre ancora ricordare che la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate consapevoli di partecipare all’oggetto comune) (sentenze BPB/Commissione, cit. supra al punto 324, punto 257, e Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, cit. supra al punto 478, punto 89).

480    Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese (v., in tal senso, sentenze del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. supra al punto 181, punti da 696 a 698, HFB e a./Commissione, cit. supra al punto 406, punto 186, e BASF/Commissione, cit. supra al punto 111, punto 159).

481    Per quanto riguarda l’infrazione continuata, va osservato che la nozione di piano d’insieme consente alla Commissione di presumere che la condotta illecita integrante l’infrazione non è stata interrotta anche se, per un certo periodo, essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata a tale infrazione, a condizione che la medesima abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale periodo e sempreché non sussistano prove o indizi che lascino ritenere, per quanto la riguarda, che l’infrazione si fosse interrotta. In tal caso, la Commissione potrà infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, compreso il periodo per il quale essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata (sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, punto 87).

482    Tuttavia, il principio della certezza del diritto impone che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione fa valere, quantomeno, elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenze del Tribunale del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, Racc. pag. II‑441, punto 79, del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, Racc. pag. II‑2707, punto 188, del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc. pag. II‑897, punti 114 e 153, e IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 413, punto 88).

483    Anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un’infrazione, ciononostante la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 413, punto 89).

484    Infine, qualora sia possibile ritenere che la partecipazione di un’impresa all’infrazione si sia interrotta e che l’impresa abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale interruzione, l’infrazione in parola deve essere qualificata come ripetuta se – proprio come nel caso dell’infrazione continuata (v. supra, punto 479) – esiste un unico obiettivo perseguito dalla stessa prima e dopo l’interruzione, il che può essere dedotto dall’identità degli obiettivi delle pratiche in questione, dei prodotti considerati, delle imprese che hanno partecipato alla collusione, delle principali modalità di attuazione di quest’ultima, delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e, infine, dell’ambito di applicazione geografica di dette pratiche. L’infrazione è pertanto unica e ripetuta e, sebbene la Commissione possa infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, essa non può infliggerla, per contro, per il periodo durante il quale l’infrazione è stata interrotta (sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, cit. supra al punto 481, punto 88).

485    Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il comportamento adottato dalle parti costituisca un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, in quanto gli accordi e/o le pratiche concordate osservate hanno fatto parte di un sistema globale con l’obiettivo di fissare le loro linee di condotta nel mercato e di limitare il loro comportamento commerciale individuale allo scopo di perseguire un fine anticoncorrenziale identico e un obiettivo economico unico, ossia restringere o falsare il normale andamento dei prezzi nel settore bananiero in Italia, in Grecia e in Portogallo e scambiare informazioni al riguardo (punti da 209 a 213 della decisione impugnata).

486    Inoltre, la Commissione ha precisato, ai punti da 214 a 221 della decisione impugnata, che gli argomenti delle ricorrenti che rimettono in discussione il carattere continuativo dell’infrazione non potevano essere accolti in quanto la constatazione secondo la quale la Pacific e la Chiquita avevano proceduto al coordinamento dei prezzi e agli scambi di informazioni sul futuro comportamento da adottare nel mercato riguardo ai prezzi si fondava su documenti contemporanei e sulle dichiarazioni aziendali della Chiquita esaminate nella parte 4 della decisione impugnata.

487    Al punto 216 della decisione impugnata, la Commissione ha chiarito che il punto di partenza dell’infrazione era la riunione tenutasi tra la Pacific e la Chiquita il 28 luglio 2004, la cui natura collusiva era dimostrata dagli appunti del sig. P1, e che la natura del sistema collusivo istituito nel corso di tale riunione (in particolare un sistema strutturato e regolare di fissazione dei prezzi riguardante la Grecia, l’Italia e il Portogallo), quale risultava dagli appunti del sig. P1, concordava con il comportamento descritto dalla Chiquita nelle sue dichiarazioni aziendali.

488    La Commissione ha proseguito, al punto 217 della decisione impugnata, rilevando che le prove contemporanee presenti nel fascicolo dimostravano che, in seguito alla riunione del 28 luglio 2004, la Chiquita e la Pacific avevano proseguito nei loro contatti collusivi, con un primo contatto avvenuto il 6 agosto 2004 e un secondo l’11 agosto 2004, e che, durante tali contatti, le parti avevano discusso dei prezzi in Grecia e dell’evoluzione del mercato in Portogallo. La Commissione ha inoltre precisato che la natura e la sostanza di tali contatti concordavano con le dichiarazioni aziendali della Chiquita e con le affermazioni formulate dalla stessa nel corso dell’audizione, in particolare per il periodo successivo alla riunione del 28 luglio 2004, che i sigg. C1 e P1 avevano iniziato a telefonarsi reciprocamente e avevano discusso, tra l’altro, delle tendenze generali del mercato nonché delle tendenze specifiche dei prezzi e delle intenzioni sui prezzi per la settimana successiva, e che, secondo la Chiquita, le chiamate fra i due uomini erano divenute sempre più frequenti verso la fine del 2004 e l’inizio del 2005.

489    La Commissione ha inoltre osservato, al punto 218 della decisione impugnata, che il proseguimento dei contatti bilaterali periodici nel corso dei quali la Pacific e la Chiquita avevano coordinato i prezzi era inoltre confermato dal messaggio interno di posta elettronica della Pacific dell’11 aprile 2005 e dalla tabella non datata intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005», che dimostravano entrambi che tali contatti avevano avuto luogo quasi settimanalmente tra febbraio e aprile 2005 (dalla settimana 6/2005 alla settimana 15/2005), e che la tabella non datata intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005» indicava in particolare che il sig. P1 della Pacific aggiornava ogni settimana una tabella contenente i prezzi della Chiquita e aggiungeva alcune note sul contenuto delle sue discussioni con il sig. C1 della Chiquita.

490    Infine, la Commissione ha affermato, ai punti da 219 a 221 della decisione impugnata, che, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Pacific, l’insieme delle prove sul quale si era basata non consentiva di concludere che esisteva un buco di sette mesi nelle prove, ma piuttosto che era dimostrato, qualora si considerassero le prove nel loro insieme, che il comportamento collusivo, provato dal messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2005 e dalla tabella non datata intitolata «Prezzi della Chiquita – 2005», faceva seguito a un sistema di coordinamento dei prezzi quale era stato istituito durante la riunione del 28 luglio 2004, circostanza che sarebbe stata altresì confermata dalla Chiquita, che avrebbe sostenuto che, nel corso del periodo compreso tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005, essa aveva commesso un’infrazione consistente nel tenere contatti illeciti occasionali con la Pacific riguardanti lo scambio di «dati sulle tendenze dei prezzi» individuali di ciascuna parte per la settimana successiva. La Commissione ha concluso, al punto 221 della decisione impugnata, che da quanto aveva appena constatato risultava che la collusione bilaterale tra la Chiquita e la Pacific si era svolta in modo regolare e ripetitivo per un determinato periodo e che gli accordi bilaterali avevano rispettato un modello rimasto coerente per tutto il periodo considerato, sebbene particolarità e intensità delle comunicazioni possano essersi modificate nel tempo. Diversi contatti bilaterali tra le parti, che avrebbero avuto luogo durante la riunione del 28 luglio 2004 e dopo quest’ultima, sarebbero serviti a coordinare il comportamento delle parti nel mercato e a scambiare dati commercialmente sensibili, azioni che si inserivano tutte nell’ambito di un piano globale, dato che erano state poste in essere nel perseguimento di un obiettivo anticoncorrenziale unico e comune, ossia restringere o falsare il normale andamento dei prezzi nel settore bananiero in Italia, in Grecia e in Portogallo e scambiare informazioni su tale parametro.

491    In primo luogo, nei limiti in cui le affermazioni delle ricorrenti di cui al punto 65 della replica possano essere intese nel senso che contestano l’unicità dell’infrazione di cui trattasi nella fattispecie, siffatto argomento non può essere accolto. Risulta infatti chiaramente, alla luce della giurisprudenza citata supra, ai punti 479, 480 e 484, nonché dai fatti esaminati nell’ambito della prima parte del presente motivo, che il comportamento di cui trattasi nella fattispecie deve essere qualificato come infrazione unica tenuto conto dell’identità dell’oggetto e dei soggetti delle diverse manifestazioni dell’infrazione. Inoltre, la dichiarazione del sig. C1, citata dalle ricorrenti, secondo la quale quest’ultimo non era consapevole di violare il diritto dell’Unione durante i suoi contatti con il sig. P1 non può dimostrare che le parti non avevano aderito a un piano comune volto a restringere la concorrenza in quanto, come sottolineava correttamente la Commissione, la consapevolezza della violazione del diritto dell’Unione non era una condizione necessaria per riconoscere l’esistenza di un piano che perseguiva un obiettivo anticoncorrenziale comune.

492    In secondo luogo, per quanto attiene al carattere continuativo dell’infrazione, va osservato che dall’esame delle prove nell’ambito della prima parte del presente motivo risulta che le ricorrenti non hanno fondati motivi per sostenere che non esiste alcuna prova di un qualsiasi contatto tra le parti tra l’agosto 2004 e l’aprile 2005, nel corso quindi di un periodo di più di sette mesi, fatta eccezione per due telefonate di brevissima durata. Pertanto, tali prove dimostrano che le parti hanno istituito un sistema collusivo durante il pranzo del 28 luglio 2004 (v. gli appunti del sig. P1 sul pranzo del 28 luglio 2004), che esse hanno avuto contatti il 6 e l’11 agosto 2004 (v. i due appunti del sig. P1 dell’agosto 2004) e che il sig. P1 ha telefonato al sig. C1 il 20 gennaio e il 7 aprile 2005 (v. le due telefonate del sig. P1 al sig. C1 effettuate il 20 gennaio e il 7 aprile 2005). Inoltre, il messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2005 unitamente alla tabella dei prezzi della Chiquita relativi alle settimane da 9 a 15 del 2005 e alla tabella non datata rinvenuta in uno schedario nell’ufficio del sig. P2 contenente i prezzi della Chiquita relativi alle settimane da 6 a 13 del 2005 attestano il verificarsi di contatti tra le parti a partire dal 7 febbraio 2005 (settimana 6/2005) sino all’8 aprile 2005 (fine della settimana 14/2005). Infine, dalle dichiarazioni della Chiquita emerge che, nel corso del periodo compreso tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005, quest’ultima poneva in essere un’infrazione consistente in contatti illeciti occasionali con la Pacific riguardanti lo scambio di dati sulle tendenze dei prezzi per la settimana successiva (dichiarazioni della Chiquita durante l’audizione), che, dopo una riunione del 28 luglio 2004, il sig. C1 della Chiquita e il sig. P1 della Pacific hanno iniziato a telefonarsi regolarmente, in totale tra 15 e 20 volte, approssimativamente tra settembre 2004 e giugno 2006 (dichiarazione della Chiquita del 22 maggio 2008), e che tali telefonate sono divenute più frequenti alla fine del 2004 e all’inizio del 2005 (dichiarazione della Chiquita del 15 febbraio 2008).

493    In terzo luogo, è giocoforza constatare che da tutte le prove appena menzionate emerge che la Commissione non ha presentato prove documentali di un contatto tra le parti per il periodo compreso tra il 12 agosto 2004 e il 19 gennaio 2005. Ciò risulta, infatti, alla luce dei punti della decisione impugnata sintetizzati supra, ai punti da 485 a 490, nonché alla luce dell’argomento della Commissione, contenuto nel controricorso, secondo il quale quest’ultima si è basata, per ritenere che l’infrazione fosse proseguita in modo continuativo durante tale periodo, da un lato, sul complesso di prove considerato nel suo insieme e, dall’altro, sulle dichiarazioni della Chiquita riguardanti tutto il periodo dell’infrazione quale considerato dalla Commissione.

494    Al riguardo, occorre tuttavia sottolineare che, sebbene le prove debbano essere valutate nel loro insieme per esaminare se la Commissione abbia adempiuto l’onere della prova conformemente alla giurisprudenza citata supra, ai punti da 175 a 185, al fine di dimostrare a sufficienza l’esistenza dell’infrazione, l’esame eseguito ai fini della prova del carattere continuativo di tale infrazione non è diretto ad analizzare se il complesso di prove nel suo insieme consenta di ammettere ragionevolmente che l’infrazione è proseguita ininterrottamente durante tutto il periodo cui si riferiscono le prove, ma se la Commissione abbia prodotto elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione è proseguita ininterrottamente tra due date precise (sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 413, punti da 88 a 97).

495    Inoltre, anche se le dichiarazioni della Chiquita possono essere considerate, infatti, come elementi di prova relativi al periodo non coperto dagli elementi di prova documentali che attestano il verificarsi di contatti tra i concorrenti, e anche se dalla giurisprudenza emerge che le dichiarazioni di un richiedente l’immunità hanno, in via di principio, un forte valore probatorio (v. giurisprudenza citata supra, ai punti da 151 a 153, da 339 a 341, 380 e 381), da una giurisprudenza costante deriva altresì che le dichiarazioni aziendali devono essere suffragate da altri elementi probatori se altre imprese ugualmente accusate di aver partecipato all’intesa comune le contestano (v. supra, giurisprudenza citata al punto 342).

496    Infine, l’argomento della Commissione secondo il quale, «qualora si considerino le prove nel loro insieme, è chiaro che il comportamento collusivo, provato dal messaggio di posta elettronica dell’11 aprile 2005 e dalla tabella non datata, fa seguito al sistema di coordinamento dei prezzi quale è stato istituito durante la riunione del 28 luglio 2004», non può essere accolto. Da un lato, la constatazione che non esistono prove né indizi che consentano di ritenere che l’infrazione si fosse interrotta per quanto riguarda le ricorrenti non può risultare pertinente sinché la Commissione non abbia adempiuto l’onere della prova che le incombe, vale a dire la deduzione di elementi probatori relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale da poter ragionevolmente presumere che detta infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (v. sentenza IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 413, punto 86, e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, in ogni caso, la partecipazione di un’impresa a un’intesa non può essere dedotta da una speculazione basata su elementi imprecisi (v. sentenza del Tribunale de 10 ottobre 2014, Soliver/Commissione, T‑68/09, punto 58, e giurisprudenza ivi citata).

497    In tali circostanze, l’assenza di elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni della Chiquita e attestanti la sussistenza di contatti tra la Chiquita e la Pacific per un periodo di circa cinque mesi (dal 12 agosto 2004 sino al 19 gennaio 2005) su una durata totale dell’infrazione di poco più di otto mesi deve essere considerata come indicativa di un’interruzione dell’infrazione, tanto più che, come affermano le ricorrenti senza essere contraddette dalla Commissione, le negoziazioni dei prezzi nel mercato della banana hanno luogo settimanalmente, circostanza peraltro confermata dalle tabelle dei prezzi della Chiquita relativi alle settimane da 6 a 13 e da 9 a 15/2005 redatte dal sig. P1, e che non esiste quindi alcuna prova espressa di contatti tra la Chiquita e la Pacific per circa venti cicli di negoziazione.

498    Tenuto conto del fatto che le ricorrenti hanno ripreso e ripetuto, dopo il suddetto periodo di circa cinque mesi, un’infrazione di cui esse non dimostrano la diversità rispetto all’intesa alla quale avevano partecipato prima dell’interruzione, l’infrazione deve essere qualificata come unica e ripetuta e si deve ritenere che sia durata dal 28 luglio 2004 all’11 agosto 2004 e dal 20 gennaio 2005 all’8 aprile 2005 (v., in tal senso, sentenze IMI e a./Commissione, cit. supra al punto 413, punto 97, e Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, cit. supra al punto 481, punto 95).

499    Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve accogliere in parte il terzo motivo in quanto la Commissione è incorsa in un errore nel concludere che l’infrazione è proseguita in modo continuativo tra il 12 agosto 2004 e il 19 gennaio 2005, e respingere il terzo motivo quanto al resto.

500    In conclusione, la domanda di annullamento della decisione impugnata deve essere accolta in parte, in quanto, da un lato, la Commissione ha concluso, all’articolo 1 di detta decisione, per la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione tra il 12 agosto 2004 e il 19 gennaio 2005 e, dall’altro, la Commissione ha fissato, all’articolo 2, l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti tenendo conto della durata dell’infrazione inizialmente considerata. Le conseguenze di tale annullamento parziale della decisione impugnata saranno esaminate infra, ai punti da 560 a 564.

II –  Sulle conclusioni presentate in subordine e dirette a ottenere la cancellazione o la riduzione dell’importo dell’ammenda

501    A sostegno delle loro conclusioni presentate in subordine, le ricorrenti fanno valere un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti del 2006 dovuta all’errata valutazione della gravità e della durata dell’asserita infrazione nonché delle circostanze attenuanti, e sulla violazione del principio di non discriminazione.

A –  Osservazioni preliminari

502    Occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 2006, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tale senso e per analogia, sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punto 112, e giurisprudenza ivi citata).

503    La gravità delle infrazioni al diritto dell’Unione in materia di concorrenza va accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte del 19 marzo 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑510/06 P, Racc. pag. I‑1843, punto 72, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, cit. supra al punto 48, punto 54).

504    Come è stato esposto supra, al punto 26, la Commissione, nella fattispecie, ha stabilito l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 2006.

505    Anche se gli orientamenti del 2006 non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punto 209, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 142, punto 70).

506    Adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate ai casi cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punto 211, e giurisprudenza ivi citata, e sentenza Carbone‑Lorraine/Commissione, cit. supra al punto 142, punto 71).

507    Inoltre, gli orientamenti del 2006 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (v., per analogia, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punti 211 e 213).

508    Gli orientamenti del 2006 definiscono un metodo di calcolo che si compone di due fasi (punto 9 degli orientamenti del 2006) e prevedono, per la prima fase di calcolo, la determinazione, da parte della Commissione, di un importo di base per ogni impresa o associazione di imprese interessata. Essi contengono, al riguardo, le seguenti disposizioni:

«12.      L’importo di base sarà fissato in riferimento al valore delle vendite secondo la metodologia seguente.

(…)

13.      Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione.

(…)

19.      L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20.      La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21.      In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22.      Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23.      Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

24.      Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (cfr. i punti da 20 a 23) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.

25.      Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22».

509    Gli orientamenti del 2006 prevedono, conformemente ad una seconda fase di calcolo, che la Commissione possa adeguare l’importo di base, aumentandolo o riducendolo, sul fondamento di una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti (punti 11 e 27 degli orientamenti del 2006).

510    Con riferimento a tali circostanze, il punto 29 degli orientamenti del 2006 prevede quanto segue:

«L’importo di base dell’ammenda può essere ridotto qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze attenuanti, quali:

–        quando l’impresa interessata fornisce la prova di aver posto fine alle attività illecite immediatamente dopo i primi interventi della Commissione. [Ciò] non si applica agli accordi o alle pratiche di natura segreta (in particolare i cartelli);

–        quando l’impresa fornisce la prova che l’infrazione è stata commessa per negligenza;

–        quando l’impresa fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato; il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base;

–        quando l’impresa collabora efficacemente con la Commissione al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole e oltre quanto richiesto dagli obblighi di collaborazione previsti dalla legge;

–        quando il comportamento anticoncorrenziale è stato autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche o dalla legge».

511    Infine, come ha ricordato la Corte nelle sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P, cit. supra al punto 472, punto 129) e KME e a./Commissione (C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 102), il giudice dell’Unione ha il compito di effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dalle ricorrenti a sostegno dei loro motivi. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.

B –  Decisione impugnata

512    Nella decisione impugnata, la Commissione ha ricordato che, conformemente agli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda è costituito da un importo che può raggiungere il 30% del valore delle vendite di beni o servizi ai quali si riferisce l’infrazione per un determinato anno in funzione della gravità dell’infrazione e moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione, nonché da un importo aggiuntivo, compreso tra il 15 e il 25% del valore delle vendite dell’impresa indipendentemente dalla durata della sua partecipazione all’infrazione. Inoltre, tale importo di base può essere aumentato o diminuito, per ogni impresa, qualora si tenga conto di circostanze aggravanti o attenuanti (punti 313 e 319 della decisione impugnata).

513    La Commissione ha poi precisato che l’importo di base dell’ammenda è fissato di norma con riferimento al valore delle vendite dei beni o dei servizi, ai quali l’infrazione si riferisce direttamente, realizzate dall’impresa nell’area geografica considerata durante l’ultimo anno completo della sua partecipazione all’infrazione. La Commissione ha tuttavia osservato che, nella fattispecie, occorreva, per la brevità dell’infrazione, a cavallo tra due anni civili, derogare a tale principio e basarsi su una stima del valore annuo delle vendite fondata sul valore reale delle vendite realizzate dalle imprese negli otto mesi di durata della loro partecipazione all’infrazione (punto 314 della decisione impugnata).

514    La Commissione ha altresì ricordato che, nella fattispecie, l’infrazione ha riguardato le banane (frutta fresca), sia non mature (verdi) che mature (gialle), e che il settore geografico considerato corrisponde ai tre paesi dell’Europa meridionale, ossia la Grecia, l’Italia e il Portogallo (punti 315 e 316 della decisione impugnata).

515    La Commissione ha inoltre puntualizzato che il grado di gravità dell’infrazione determina la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’ammenda e che, per determinare la proporzione da prendere in considerazione, essa tiene conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite (punto 320 della decisione impugnata).

516    Secondo la Commissione, nella fattispecie, i destinatari della decisione impugnata hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE perseguendo uno scopo anticoncorrenziale unico e comune, ossia restringere o falsare il normale andamento dei prezzi nel settore bananiero in Italia, in Grecia e in Portogallo e scambiare informazioni su tale parametro, e l’infrazione consisteva in un coordinamento della strategia di tariffazione vertente sui prezzi futuri nonché sui livelli, sugli andamenti e/o sulle tendenze dei prezzi e in uno scambio di informazioni sul comportamento da adottare nel mercato in materia di prezzi, rientrando così, per sua stessa natura, tra le restrizioni più gravi della concorrenza (punti 321 e 325 della decisione impugnata).

517    La Commissione ha poi precisato, ai punti da 326 a 328 della decisione impugnata, che, nel 2004, la Chiquita e la Pacific detenevano una quota di mercato aggregata stimata in una percentuale pari al 50% in Italia, al 30% in Portogallo e al 65‑70% in Grecia, mentre nel 2005 tale quota di mercato era stimata in una percentuale pari al 50% per l’Italia, al 40% per il Portogallo e al 60% per la Grecia. La Commissione ha inoltre precisato che l’intesa ha riguardato tre Stati membri, ossia la Grecia, l’Italia e il Portogallo, e che gli accordi conclusi sono stati attuati.

518    La Commissione ha concluso che, nella fattispecie, alla luce dei criteri esaminati ai punti da 321 a 325 della decisione impugnata, occorreva fissare la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione al 15% per tutte le imprese interessate (punto 329 della decisione impugnata).

519    Quanto alla durata dell’infrazione, la Commissione ha puntualizzato che avrebbe considerato la durata reale della partecipazione delle imprese all’infrazione, ossia otto mesi e dodici giorni, arrotondata per difetto, in modo tale che il calcolo è stato riferito a otto mesi, il che attribuisce un coefficiente di durata di 0,66 (2/3 di anno completo) per ogni impresa interessata (punti 330 e 331 della decisione impugnata).

520    Per quanto attiene all’importo aggiuntivo dal 15 al 25% del valore delle vendite incluso nell’importo di base a titolo dissuasivo, la Commissione ha concluso che occorreva applicare un importo aggiuntivo corrispondente al 15% del valore annuo delle vendite per tutte le imprese interessate (punti 332 e 333 della decisione impugnata).

521    Infine, riguardo all’adeguamento dell’importo di base, la Commissione ha precisato che non era stata constatata alcuna circostanza aggravante. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti, la Commissione ha ricordato che, nella causa relativa all’Europa settentrionale, era stata applicata una riduzione del 60% dell’importo di base per il fatto che il settore della banana era assoggettato a un regime normativo particolare e che il tipo di coordinamento stabilito in tale causa riguardava i prezzi di riferimento. Poiché tale complesso di elementi non sussisteva nella fattispecie, la Commissione ha deciso che occorreva applicare soltanto una riduzione del 20% all’importo di base per tutte le imprese interessate. Pertanto, la Commissione ha precisato che, nonostante la natura in gran parte identica del regime normativo applicabile all’epoca dell’infrazione nel caso COMP/39188 – Banane e nella causa in esame, nella fattispecie, la fissazione dei prezzi non riguardava prezzi di riferimento, che non esistevano nell’Europa meridionale, ed esistevano anche prove del fatto che la collusione aveva incluso altresì prezzi che erano ai livelli dei prezzi reali (punti da 336 a 340 della decisione impugnata).

C –  Sulla gravità dell’infrazione

522    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha manifestamente valutato in modo corretto la gravità dell’asserita infrazione.

523    In primo luogo, le ricorrenti criticano il fatto che la Commissione abbia sostenuto che la Pacific e la Chiquita avevano partecipato a «un’intesa istituzionalizzata e sistematica di fissazione dei prezzi», mentre l’asserita infrazione è ben diversa da una tipica intesa di fissazione dei prezzi, in quanto il comportamento delle parti può essere tutt’al più considerato uno scambio indipendente di informazioni imprecise e vaghe riguardante unicamente le tendenze generali del mercato e che aveva luogo sporadicamente nel corso di contatti aventi un motivo legittimo. Pertanto, la Commissione non avrebbe manifestamente valutato in modo corretto la gravità dell’asserita infrazione dato che, per sua stessa natura, quest’ultima non potrebbe essere considerata in nessun caso una restrizione della concorrenza per oggetto.

524    Tale argomento non può essere accolto in quanto le ricorrenti si limitano a ripetere le censure formulate nell’ambito della constatazione dell’infrazione. Orbene, è già stato dimostrato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo, che esse non riescono a dimostrare che la Commissione non ha fondati motivi per sostenere che esse hanno partecipato a un’intesa istituzionalizzata e sistematica di fissazione dei prezzi e che l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto.

525    Dato che il punto 23 degli orientamenti del 2006 indica chiaramente che la proporzione da applicare per gli accordi orizzontali e le pratiche concordate di fissazione dei prezzi si situerà generalmente «sui valori più alti previsti» e che da tale punto emerge che la percentuale per le restrizioni più gravi dovrebbe essere superiore almeno al 15%, la Commissione poteva quindi infliggere, nella fattispecie, una percentuale del 15%, che rappresenta il minimo dei «valori più alti previsti» (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, Team Relocations e a./Commissione, T‑204/08 e T‑212/08, Racc. pag. II‑3569, punto 94, Ziegler/Commissione, T‑199/08, Racc. pag. II‑3507, punto 141, e Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, T‑208/08 e T‑209/08, Racc. pag. 3639, punto 131). Va sottolineato infatti che, accogliendo un importo pari al 15% del valore delle vendite delle parti, la Commissione ha applicato una proporzione inferiore della metà rispetto a quella che può essere generalmente considerata negli accordi orizzontali o nelle pratiche concordate di fissazione dei prezzi, ossia il 30% (v., in tal senso, sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione, cit. supra al punto 388, punto 776).

526    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che nella determinazione dell’importo di base dell’ammenda devono essere prese anche in considerazione la quota di mercato aggregata limitata e l’estensione geografica assai ristretta dell’infrazione, che coprirebbe soltanto tre Stati membri che rappresentavano unicamente il 15% di tutto il mercato europeo della banana durante il periodo in questione.

527    Tale argomento deve essere respinto.

528    Infatti, per quanto riguarda la proporzione del valore delle vendite considerata al fine di fissare la quota variabile dell’importo di base dell’ammenda conformemente ai punti da 19 a 24 degli orientamenti del 2006, ossia, nella fattispecie, il 15% (v. supra, punto 518), occorre ricordare che gli orientamenti del 2006 prevedono espressamente, al punto 20, che «la gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti». In aggiunta, gli orientamenti del 2006 hanno comportato un cambiamento metodologico fondamentale per il calcolo delle ammende. In particolare, è stata abolita la classificazione delle infrazioni in tre categorie («poco grave», «grave» e «molto grave») ed è stata introdotta una forcella compresa tra lo 0% e il 30% per consentire una differenziazione più precisa. In base al punto 19 degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda deve essere «legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione». In linea di massima, «la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite», conformemente al punto 21 degli orientamenti del 2006 (sentenze Ziegler/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 139, e Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 129).

529    Pertanto, la Commissione non può esercitare il potere discrezionale di cui dispone in materia di imposizione di ammende, e quindi fissare la percentuale precisa, situata tra lo 0 e il 30%, senza tener conto delle circostanze particolari della causa. Infatti, il punto 22 degli orientamenti del 2006 stabilisce che, «[p]er decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite» (sentenze Ziegler/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 140, e Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 130).

530    Questa difficoltà di fissare una percentuale precisa è, in qualche modo, ridotta nel caso di accordi orizzontali e di pratiche concordate segrete di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato nei quali, in forza del punto 23 degli orientamenti del 2006, la proporzione del valore delle vendite presa in considerazione si situerà «sui valori più alti previsti». Da tale punto discende che la percentuale per le restrizioni più gravi dovrebbe essere superiore almeno al 15% (sentenze Ziegler/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 141, e Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 131).

531    Nella fattispecie, dal punto 329 della decisione impugnata emerge che la percentuale del 15% è stata fissata soltanto sul fondamento della natura dell’infrazione, mentre gli altri fattori menzionati ai punti da 326 a 328 della decisione impugnata – ossia la quota di mercato aggregata delle parti, l’estensione geografica e l’attuazione dell’infrazione – non hanno avuto alcuna incidenza sul tasso di gravità considerato per determinare l’importo di base.

532    Orbene, quando la Commissione si limita ad applicare una percentuale uguale o quasi uguale alla percentuale minima prevista per le restrizioni più gravi, non è necessario prendere in considerazione elementi o circostanze supplementari. Ciò varrebbe solamente se si dovesse applicare una percentuale più elevata (sentenze Ziegler/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 142, e Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 132).

533    Peraltro, va osservato, al pari della Commissione, che il valore delle vendite preso in considerazione per fissare l’importo di base dell’ammenda, ossia le vendite in Portogallo, in Italia e in Grecia, riflette già l’estensione geografica limitata dell’intesa.

534    In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha dimostrato che l’asserita infrazione aveva effetti minimi sul mercato, e non ha effettuato neppure un’analisi di un eventuale impatto concreto, mentre, nella causa in esame, non si può certamente presumere che uno scambio di informazioni sulle tendenze generali del mercato tra fornitori, di cui uno di piccole dimensioni, in un mercato estremamente regolamentato e trasparente, abbia potuto avere un qualsiasi effetto sul mercato, e i prezzi reali e gli andamenti dei prezzi durante il periodo considerato non concorderebbero del resto con quelli che si sarebbero potuti prevedere se fosse stata attuata un’intesa di fissazione dei prezzi.

535    Neanche tale argomento può essere accolto.

536    Occorre ricordare, al riguardo, che il primo esempio di intesa fornito dall’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dichiarato espressamente incompatibile con il mercato interno, è precisamente quello consistente nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione». La pratica che ha costituito oggetto dell’intesa è espressamente vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in quanto implica restrizioni intrinseche alla concorrenza nel mercato interno (sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione, cit. supra al punto 388, punto 768).

537    L’articolo 101 TFUE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinato all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio (sentenza T‑Mobile Netherlands e a., cit. supra al punto 328, punti 38 e 39).

538    Dal sistema sanzionatorio delle violazioni delle regole di concorrenza, quale istituito dai regolamenti n. 17 e n. 1/2003 e interpretato dalla giurisprudenza, emerge che le intese, come i cartelli, meritano, a causa della loro natura, le ammende più severe. L’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è, di per sé, un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (sentenza della Corte del 12 novembre 2009, Carbone‑Lorraine/Commissione, C‑554/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 44; sentenza Fresh Del Monte Produce/Commissione, cit. supra al punto 388, punto 770).

539    Occorre inoltre osservare che, contrariamente agli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3), gli orientamenti del 2006 non fanno più riferimento alla necessità, al fine di valutare la gravità, di considerare «in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori» né «l’impatto concreto [dell’infrazione] sul mercato, quando sia misurabile» (sentenze Gosselin Group e Stichting Administratiekantoor Portielje/Commissione, cit. supra al punto 525, punto 128, e Fresh Del Monte Produce/Commissione, cit. supra al punto 388, punto 772). Pertanto, la Commissione non aveva l’obbligo di prendere in considerazione l’effetto dell’infrazione per determinare la proporzione del valore delle vendite considerata a titolo di gravità conformemente ai punti da 19 a 24 degli orientamenti del 2006.

540    Orbene, dall’argomento delle ricorrenti non emerge che esse rimettono in discussione la legittimità degli orientamenti del 2006.

541    Dalle considerazioni che precedono deriva che l’argomento delle ricorrenti relativo all’errata valutazione della gravità dell’infrazione deve essere respinto.

D –  Sulla durata dell’infrazione

542    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha analizzato correttamente la durata dell’infrazione. La Commissione non avrebbe, infatti, sufficientemente dimostrato che l’infrazione aveva avuto inizio il 28 luglio 2004 ed era durata sino all’8 aprile 2005, cosicché la durata presunta dell’infrazione dovrebbe essere ridotta tutt’al più a una sola settimana.

543    È giocoforza constatare che le ricorrenti ripetono le censure formulate nell’ambito della contestazione delle prove presentate dalla Commissione, che sono già state esaminate e respinte nell’ambito del terzo motivo. Per contro, occorre ricordare che è stato rilevato nel corso di detto esame che la Commissione era incorsa in un errore nel concludere che l’infrazione era proseguita in modo continuativo tra il 28 luglio 2004 e l’8 aprile 2005 (v. supra, punti 497 e 499). Pertanto, va osservato che la Commissione ha erroneamente affermato, al punto 306 della decisione impugnata, che la durata dell’infrazione commessa dalle ricorrenti era di otto mesi e dodici giorni. Dato che è stato constatato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo (v. supra, punto 498) che l’infrazione era durata dal 28 luglio 2004 all’11 agosto 2004 e dal 20 gennaio 2005 all’8 aprile 2005, si deve concludere che la durata dell’infrazione è stata di tre mesi e undici giorni.

E –  Sulle circostanze attenuanti

544    Le ricorrenti ricordano che, nella decisione adottata nel caso COMP/39188 – Banane, la Commissione ha ridotto l’importo di base delle ammende del 60% per tutte le parti con la motivazione che il settore della banana era assoggettato a un regime normativo assai specifico e che il tipo di coordinamento accertato in tale decisione riguardava i prezzi d’offerta (punto 336 della decisione impugnata).

545    Pur riconoscendo espressamente che il regime normativo applicabile al momento dell’infrazione oggetto della decisione nel caso COMP/39188 – Banane e quello della causa in esame operavano in base a regole in gran parte identiche, la Commissione avrebbe tuttavia negato la concessione, nella causa in esame, della medesima riduzione disposta nel caso COMP/39188 – Banane per il motivo che il tipo di prezzi d’offerta stabilito nel caso COMP/39188 – Banane non esisteva nell’Europa meridionale e che l’asserita infrazione nell’Europa meridionale comportava un coordinamento dei prezzi che erano a livello dei prezzi reali, cosicché l’importo di base dell’ammenda era stato ridotto solo del 20% (punti 338 e 339 della decisione impugnata).

546    Orbene, secondo le ricorrenti, la PFCI e la Chiquita non hanno concluso alcun tipo di accordo di fissazione dei prezzi o di coordinamento tariffario e ancor meno coordinato il livello dei prezzi reali, e lo scambio estremamente sporadico di informazioni vaghe sulla tendenza del mercato nel corso di contatti aventi uno scopo legittimo era potenzialmente assai meno pregiudizievole delle discussioni relative ai prezzi d’offerta organizzate ogni settimana, oggetto del caso COMP/39188 – Banane. Pertanto, si dovrebbe applicare una riduzione almeno del 60% a qualsiasi ammenda inflitta alla Pacific nella causa in esame.

547    Tale argomento deve essere respinto.

548    In via preliminare, va ricordato, come è già stato precisato supra, al punto 510, che il punto 29 degli orientamenti del 2006 prevede una variazione dell’importo di base dell’ammenda in funzione di determinate circostanze attenuanti e stabilisce, a tal fine, un elenco non esaustivo di circostanze che, in presenza di determinate condizioni, possono condurre a una riduzione dell’importo di base (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commissione, T‑348/08, Racc. pag. II‑7583, punti 279 e 280).

549    In mancanza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti del 2006, per quanto attiene alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, si deve ritenere che la Commissione abbia mantenuto un certo margine di discrezionalità per valutare complessivamente l’importanza di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende a titolo di circostanze attenuanti (sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Lucite International e Lucite International UK/Commissione, T‑216/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 92).

550    Anzitutto, occorre respingere ancora una volta l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la PFCI e la Chiquita non hanno concluso alcun tipo di accordo di fissazione dei prezzi o di coordinamento tariffario né coordinato il livello dei prezzi reali, in quanto è già stato dimostrato nell’ambito dell’esame del terzo motivo che la Commissione ha correttamente constatato che le parti avevano partecipato a un’intesa istituzionalizzata e generalizzata avente ad oggetto la fissazione dei prezzi, che includeva anche il coordinamento dei prezzi che erano a livello dei prezzi reali.

551    Inoltre, va osservato, al pari della Commissione (punto 339 della decisione impugnata), che la riduzione concessa nella causa relativa all’Europa settentrionale era giustificata da fattori che si rafforzavano reciprocamente, ossia l’esistenza del regime normativo specifico e il coordinamento unicamente dei prezzi di riferimento, mentre il secondo di questi due fattori non era stato dimostrato nell’infrazione constatata nella fattispecie, cosicché tale componente di un complesso di elementi che si rafforzavano reciprocamente e che giustificavano una riduzione del 60% nella causa relativa all’Europa settentrionale risultava inesistente nella causa in esame.

552    Infine, occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che la precedente prassi decisionale della Commissione non fungeva da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi avevano un carattere indicativo dell’esistenza di discriminazioni (sentenza della Corte del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 205). La Commissione dispone, nel fissare l’importo delle ammende, di un ampio potere discrezionale e non è vincolata dalle proprie precedenti valutazioni. Ne consegue che le ricorrenti non possono invocare la prassi decisionale della Commissione dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze Archer Daniels Midland/Commissione, cit. supra al punto 503, punto 82, e Erste Group Bank e a./Commissione, cit. supra al punto 112, punto 123).

553    Tale conclusione si impone altresì con riferimento alla rivendicazione di una riduzione dell’ammenda fondata sulla concessione, da parte della Commissione, in altre decisioni, di riduzioni a titolo di «circostanze eccezionali». Il solo fatto che la Commissione conceda, nella sua prassi decisionale precedente, una certa percentuale di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la stessa riduzione proporzionale nel valutare un comportamento simile nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo. Nel settore della determinazione dell’ammontare delle ammende, la Commissione dispone di un potere discrezionale che le permette di innalzare in qualsiasi momento il livello generale delle ammende, entro i limiti indicati nel regolamento n. 1/2003, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. supra al punto 124, punti 190 e 191).

554    Dalle considerazioni che precedono risulta che la censura delle ricorrenti riguardo all’insufficienza della riduzione concessa a titolo di circostanze attenuanti deve essere respinta.

F –  Sul rispetto del principio di non discriminazione nel calcolo dell’ammenda

555    Le ricorrenti fanno valere che il fascicolo della Commissione contiene prove documentali chiare di discussioni specifiche sui prezzi tra concorrenti in cui la PFCI non era coinvolta e citano al riguardo un messaggio interno di posta elettronica di [riservato] del 2 marzo 2005, del seguente tenore: «Ho parlato con [riservato] che ha confermato che cercheranno di aumentare di EUR 0,5, posizionando ovunque a 17,00». Dato che la Commissione avrebbe deciso di non infliggere alcuna ammenda a [riservato] e a [riservato] nonostante le prove contenute nel suo fascicolo, il fatto di infliggere un’ammenda alla PFCI costituisce una palese violazione del principio di non discriminazione garantito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali.

556    Tale argomento non può essere accolto, in quanto le ricorrenti non possono trarre fondatamente argomenti dal fatto che altre imprese non siano state sanzionate per sfuggire esse stesse alla sanzione loro inflitta per violazione dell’articolo 101 TFUE, quando il giudice non viene nemmeno investito della questione concernente la posizione di tali altre imprese (v. sentenza Hoek Loos/Commissione, cit. supra al punto 461, punto 62, e giurisprudenza ivi citata).

557    Pertanto, anche supponendo che alcuni operatori si trovino in una situazione simile a quella delle ricorrenti e non siano stati perseguiti, secondo una giurisprudenza costante siffatta circostanza non può consentire di escludere l’infrazione ravvisata nei confronti di dette ricorrenti, quando quest’ultima sia stata correttamente dimostrata (sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, cit. supra al punto 176, punto 146; sentenze KE KELIT/Commissione, cit. supra al punto 461, punto 101, e Tokai Carbon e a./Commissione, cit. supra al punto 461, punto 397).

558    Infine, anche supponendo che la Commissione abbia indebitamente omesso di sanzionare [riservato] e [riservato], occorre ricordare che l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza della Corte del 4 luglio 1985, Williams/Corte dei conti, 134/84, Racc. pag. 2225, punto 14; sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, SCA Holding/Commissione, T‑327/94, Racc. pag. II‑1373, punto 160, confermata in sede di impugnazione con sentenza della Corte del 16 novembre 2000, SCA Holding/Commissione, C‑297/98 P, Racc. pag. I‑10101, e del 20 marzo 2002, LR AF 1998/Commissione, T‑23/99, Racc. pag. II‑1705, punto 367).

559    Risulta da quanto precede che la censura vertente sulla violazione del principio di non discriminazione nel calcolo dell’ammenda deve essere respinta, nonché il motivo nel suo insieme.

III –  Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

560    In primo luogo, occorre ricordare che la Commissione ha precisato, al punto 314 della decisione impugnata, che l’importo di base dell’ammenda da infliggere alle imprese interessate è fissato in rapporto al valore delle vendite dei beni o dei servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE. La Commissione ha proseguito rilevando che, sebbene essa si riferisca, di norma, alle vendite realizzate dalle imprese durante l’ultimo anno completo dell’infrazione, nella fattispecie si doveva derogare a tale principio in considerazione della brevità dell’infrazione, a cavallo tra due anni civili. Pertanto, la Commissione, per calcolare l’importo di base delle ammende, si è avvalsa di una stima del valore annuo delle vendite, fondata sul valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante gli otto mesi considerati quale durata della loro partecipazione all’infrazione, ossia dall’agosto 2004 al marzo 2005. Per quanto riguarda la Pacific, tale stima del valore annuo delle vendite corrispondeva a un importo di EUR 44 599 308 (punto 318 della decisione impugnata).

561    Occorre constatare che l’infrazione unica e ripetuta, imputata alle ricorrenti nella fattispecie, ha avuto inizio il 28 luglio 2004 ed è cessata l’8 aprile 2005. Si deve inoltre constatare che le ricorrenti non contestano il calcolo della Commissione esposto supra, al punto 560, e il metodo utilizzato al fine di determinare la stima del valore annuo delle vendite fondato sul valore reale delle vendite realizzate durante gli otto mesi circa che separano l’inizio dell’infrazione unica e ripetuta dalla sua cessazione, utilizzato per calcolare l’importo di base dell’ammenda.

562    In secondo luogo, occorre ricordare, al pari della Commissione (punto 313 della decisione impugnata) e conformemente a quanto è stato esposto supra, al punto 508, che, in forza degli orientamenti del 2006, l’importo di base dell’ammenda include, per ciascuna parte, un diritto d’ingresso e un importo variabile. Il diritto d’ingresso corrisponde a una proporzione del valore delle vendite considerato, mentre l’importo variabile corrisponde a una proporzione di detto valore delle vendite moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione.

563    Nella fattispecie, la Commissione ha fissato il diritto d’ingresso nel 15% del valore delle vendite considerato (punto 333 della decisione impugnata). Per quanto riguarda l’importo variabile, la Commissione ha fissato la proporzione del valore delle vendite da considerare per l’importo variabile in una percentuale pari al 15% (punto 329 della decisione impugnata) e ha poi precisato che, anziché arrotondare i periodi come suggerito al punto 24 degli orientamenti del 2006, essa considerava la durata reale della partecipazione delle imprese interessate all’infrazione, stabilita proporzionalmente su base mensile e arrotondata per difetto, al fine di tener pienamente conto della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione (punto 331 della decisione impugnata). Nella fattispecie, poiché la durata considerata dalla Commissione è stata di otto mesi e dodici giorni, il calcolo ha riguardato otto mesi, il che produce un coefficiente di durata di 0,66 (due terzi di un anno completo).

564    Dato che è stato constatato supra, ai punti 498 e 543, che la durata dell’infrazione unica e ripetuta di cui trattasi nella fattispecie non era stata di otto mesi e dodici giorni, bensì di tre mesi e undici giorni, il coefficiente da applicare per la durata dell’infrazione non corrisponde a 0,66 (due terzi di un anno completo), ma a 0, 25 (un quarto di un anno completo). Per contro, la percentuale del valore delle vendite considerata dalla Commissione per calcolare le due componenti dell’importo di base resta la stessa, ossia 15%. L’importo di base dell’ammenda è quindi calcolato come segue: la quota variabile dell’importo di base è ottenuta moltiplicando il 15% del valore delle vendite (EUR 6 689 896,20) per 0,25 (EUR 1 672 474,05), mentre la quota fissa dell’importo di base (il diritto d’ingresso) rimane identica a quella calcolata dalla Commissione, ossia il 15% del valore delle vendite (EUR 6 689 896,20), cosicché l’importo di base finale arrotondato ammonta a EUR 8 362 000. Conformemente a quanto viene precisato al punto 340 della decisione impugnata, tale importo di base deve essere successivamente ridotto del 20% a titolo di circostanze attenuanti ed essere quindi portato a EUR 6 689 600. Infine, quest’ultimo importo deve essere arrotondato a EUR 6 689 000.

 Sulle spese

565    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

566    Nella fattispecie, poiché le ricorrenti ottengono l’annullamento parziale della decisione impugnata, si deve decidere che la Commissione sopporterà due terzi delle spese delle ricorrenti e la metà delle proprie spese. Le ricorrenti sopporteranno, a loro volta, un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1 della decisione C(2011) 7273 definitivo della Commissione, del 12 ottobre 2011, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] [caso COMP/39482 – Frutta esotica (banane)], è annullato nella parte in cui si riferisce al periodo dall’11 agosto 2004 al 19 gennaio 2005, nei limiti in cui riguarda la FSL Holdings, la Firma Léon Van Parys e la Pacific Fruit Company Italy SpA.

2)      L’articolo 2 della decisione C(2011) 7273 definitivo è annullato nella parte in cui fissa l’importo dell’ammenda inflitta alla FSL Holdings, alla Firma Léon Van Parys e alla Pacific Fruit Company Italy in EUR 8 919 000.

3)      L’importo dell’ammenda inflitta alla FSL Holdings, alla Firma Léon Van Parys e alla Pacific Fruit Company Italy all’articolo 2 della suddetta decisione C(2011) 7273 definitivo è fissato in EUR 6 689 000.

4)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)      La FSL Holdings, la Firma Léon Van Parys e la Pacific Fruit Company Italy sono condannate a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione europea.

6)      La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese della FSL Holdings, della Firma Léon Van Parys e della Pacific Fruit Company Italy.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2015.

Firme

Indice


Fatti

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I –  Sulle conclusioni presentate in via principale e dirette a ottenere l’annullamento della decisione impugnata

A –  Sul motivo riguardante la violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa

1.  Osservazioni preliminari

2.  Sulla censura riguardante l’utilizzo, quali prove, di documenti trasmessi dall’autorità fiscale italiana

a)  Sui documenti contestati in quanto prove irricevibili

b)  Sulla ricevibilità, in quanto prove, dei documenti trasmessi dall’autorità fiscale italiana

c)  Sulla garanzia dei diritti della difesa delle ricorrenti da parte della Commissione

3.  Sulla censura riguardante l’utilizzo di documenti provenienti da altri fascicoli

B –  Sul motivo riguardante l’esercizio di un’influenza illegittima sul richiedente l’immunità e lo sviamento di potere

1.  Osservazioni preliminari

a)  Sul programma di trattamento favorevole

b)  Sulla portata dell’obbligo di collaborazione

2.  Decisione impugnata

3.  Sugli elementi fatti valere dalle ricorrenti

C –  Sul motivo riguardante l’assenza di prove sufficienti di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1.  Sulla prima parte, relativa all’errata valutazione delle prove

a)  Osservazioni preliminari

Sui principi relativi all’onere della prova

Promemoria delle prove presentate dalla Commissione nella fattispecie

b)  Sulla valutazione delle prove nella fattispecie

Sugli appunti del sig. P1 e sul pranzo di lavoro del 28 luglio 2004

–  Sulla credibilità degli appunti del sig. P1

–  Sull’interpretazione proposta dalle ricorrenti degli appunti relativi al pranzo di lavoro del 28 luglio 2004

–  Sull’esistenza di prove a carico atte a confermare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale

Sui contatti di controllo tra la Chiquita e la PFCI dopo il 28 luglio 2004

–  Sui tabulati telefonici del sig. P1

–  Sugli appunti del sig. P1 risalenti all’agosto 2004

Sugli ulteriori contatti dal febbraio 2005 all’aprile 2005

–  Decisione impugnata

–  Sul contesto e sulle circostanze relative al messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57

–  Sull’interpretazione del messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57 proposta dalle ricorrenti

–  Sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1 riguardanti il messaggio di posta elettronica inviato l’11 aprile 2005 alle 9:57

Sulle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1

–  Osservazioni preliminari

–  Decisione impugnata

–  Sull’argomento delle ricorrenti che rimette in discussione il valore probatorio delle dichiarazioni della Chiquita e del sig. C1

2.  Sulla seconda parte, relativa alla circostanza che le prove fornite non consentono di suffragare la constatazione di un’infrazione

a)  Osservazioni preliminari

b)  Decisione impugnata

c)  Sull’esistenza di un accordo o di una pratica concordata

d)  Sull’esistenza di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale

e)  Sull’esistenza di un’infrazione unica e continuata

II –  Sulle conclusioni presentate in subordine e dirette a ottenere la cancellazione o la riduzione dell’importo dell’ammenda

A –  Osservazioni preliminari

B –  Decisione impugnata

C –  Sulla gravità dell’infrazione

D –  Sulla durata dell’infrazione

E –  Sulle circostanze attenuanti

F –  Sul rispetto del principio di non discriminazione nel calcolo dell’ammenda

III –  Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Dati riservati occultati. Al fine di preservarne l’anonimato, i nomi delle persone sono stati sostituiti con l’iniziale del nome dell’impresa per la quale lavoravano («C» per Chiquita e «P» per Pacific) seguita da un numero. Inoltre, i nomi dei due avvocati che hanno rappresentato la Chiquita durante il procedimento amministrativo sono stati sostituiti dalle sigle A1 e A2, e il nome di un consulente legale della Pacific è stato sostituito dalla sigla A3.