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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara (Romania) il 14 novembre 2018 – CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

(Causa C-716/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timişoara

Parti

Appellante: CT

Appellate: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Questioni pregiudiziali

Se, in circostanze come quelle della controversia in discussione, nelle quali una persona fisica svolge attività economica attraverso l’esercizio di più libere professioni, nonché per mezzo della locazione di un bene immobile, ricavandone in tal modo introiti aventi carattere di stabilità, le disposizioni dell’articolo 288 [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) serie L, n. 347, dell’11 dicembre 2006 1 , impongano l’identificazione di un’attività professionale determinata, come attività principale, al fine di verificare se la locazione possa essere qualificata come operazione accessoria alla medesima e, in caso di risposta in senso affermativo, sulla base di quali criteri possa essere identificata detta attività principale, oppure [se le summenzionate disposizioni] debbano essere interpretate nel senso che il complesso delle attività professionali attraverso le quali si realizza l’attività economica di tale persona fisica rappresenta «attività principale».

Nel caso in cui il bene immobile locato da una persona fisica a un terzo non è destinato e utilizzato per svolgere il resto dell’attività economica di tale persona, non potendosi di conseguenza stabilire un collegamento fra [il bene immobile locato] e l’esercizio delle varie professioni della persona di cui si tratta, se le disposizioni dell’articolo 288, [paragrafo 1], punto 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) serie L, n. 347, dell’11 dicembre 2006, consentano di qualificare l’operazione di locazione come «operazione accessoria», con la conseguenza di escludere quest’ultima dal calcolo del volume di affari che serve come riferimento ai fini dell’applicazione del regime speciale di esenzione per le piccole imprese.

Nell’ipotesi descritta nella seconda questione, se sia rilevante per qualificare come «accessoria» l’operazione di locazione il fatto che la medesima è stata realizzata a favore di un terzo, persona giuridica nell’ambito della quale la persona fisica ha la qualità di socio e di amministratore, la quale [persona giuridica] ha sede stabile nell’immobile di cui si tratta e svolge attività professionale della stessa natura [dell’attività professionale] della persona fisica in discussione.

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1 GU 2006 L 347, pag. 1.