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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo) il 21 novembre 2019 – EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines e de la TVA

(Causa C-846/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'arrondissement

Parti

Ricorrente: EQ

Convenuta: Administration de l'Enregistrement, des Domaines e de la TVA

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE1 debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un rapporto triangolare in cui il prestatore dei servizi riceve l’incarico di questi ultimi da parte di un ente che non coincide con il beneficiario delle prestazioni di servizi.

Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che le prestazioni di servizi siano fornite nell’ambito di un mandato affidato da un’autorità giudiziaria indipendente?

Se la risposta alla prima questione sia diversa a seconda che il compenso del prestatore dei servizi sia posto a carico del beneficiario delle prestazioni oppure sia preso in carico dallo Stato al quale appartiene l’ente che ha incaricato il prestatore di servizi di fornire questi ultimi.

Se la nozione di «attività economica» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni di servizi qualora il compenso del prestatore di servizi non sia obbligatorio ex lege e il cui importo, quando assegnato, a) rientri in una valutazione effettuata caso per caso; b) sia sempre determinato in funzione della situazione finanziaria del beneficiario delle prestazioni, e c) sia stabilito in base ad un importo forfettario o a una quota del reddito del beneficiario delle prestazioni, oppure ancora alle prestazioni fornite.

Se la nozione di «prestazioni di servizi e (...) cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che include oppure nel senso che esclude le prestazioni fornite nell’ambito di un regime di protezione degli adulti [incapaci] istituito per legge e soggetto al controllo di un’autorità giudiziaria indipendente?

Se la nozione di «organismi riconosciuti (...) come aventi carattere sociale», di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che, ai fini del riconoscimento del carattere sociale dell’organismo, sono necessari taluni requisiti per quanto attiene alla forma di esercizio del prestatore di servizi, o per quanto riguarda lo scopo altruistico o di lucro dell’attività del prestatore di servizi, o più in generale nel senso che essa restringe in base ad ulteriori criteri o presupposti l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), o se la sola esecuzione di prestazioni «connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» sia sufficiente per conferire un carattere sociale all’organismo considerato.

Se la nozione di «organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale», di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretata nel senso che ai suoi fini è necessario un procedimento di riconoscimento fondato su una procedura e su criteri prestabiliti, oppure se il riconoscimento ad hoc possa eventualmente intervenire caso per caso, eventualmente ad opera di un’autorità giudiziaria.

Se il principio di tutela del legittimo affidamento, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, consenta alle autorità preposte al recupero dell’IVA di esigere da parte di un soggetto passivo ai fini dell’IVA il pagamento dell’IVA afferente a operazioni economiche relative ad un periodo precedente rispetto al momento dell’avviso di accertamento delle autorità dopo che tali autorità abbiano accettato per un prolungato periodo di tempo, precedentemente al periodo considerato, le dichiarazioni IVA del soggetto passivo interessato in cui le operazioni economiche della stessa natura non erano incluse nelle operazioni imponibili. Se l’esercizio di una simile facoltà da parte delle autorità preposte al recupero dell’IVA sia delimitato da determinati requisiti.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).