Language of document : ECLI:EU:F:2013:173

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

7 novembre 2013

Causa F‑52/12

Maria Luisa Cortivo

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Stato membro di residenza – Nozione – Residenza principale – Residenza stabilita in due Stati membri – Documenti giustificativi – Legittimo affidamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Cortivo chiede, in particolare, l’annullamento delle decisioni con cui l’autorità che ha il potere di nomina del Parlamento europeo (in prosieguo: l’«APN») ha, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010, fissato la sua residenza principale a Lussemburgo (Lussemburgo) e soppresso l’applicazione del coefficiente correttore (in prosieguo: il «CC») per la Francia.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Cortivo sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Coefficiente correttore del paese di residenza principale del pensionato – Nozione di residenza principale – Presupposti d’applicazione – Competenza vincolata dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 20)

2.      Funzionari – Pensioni – Coefficiente correttore – Coefficiente correttore del paese di residenza principale del pensionato – Onere della prova che grava sul funzionario in pensione – Mezzi probatori

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, art. 20)

3.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Verifica annuale della residenza principale dei funzionari in pensione che beneficino di un coefficiente correttore superiore a 100 – Violazione – Insussistenza

1.      Affinché il luogo in cui risiede il funzionario in pensione possa essere qualificato non solo come luogo di residenza, ma anche come luogo di residenza principale di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato XIII dello Statuto, le diverse componenti della nozione di residenza, ossia il fatto fisico di risiedere nel luogo di cui trattasi, che attribuisce a quest’ultimo il carattere di residenza effettiva, lo sviluppo di rapporti sociali normali e la realizzazione di spese correnti con l’intento di conferire stabilità e continuità al fatto di risiedere in tale luogo, devono rivestire un’importanza fondamentale.

Le disposizioni dell’articolo 20 dell’allegato XIII dello Statuto non attribuiscono all’amministrazione alcun potere discrezionale per concedere o meno il beneficio dell’applicazione del coefficiente correttore, ma le attribuiscono una competenza vincolata, nel senso che la formulazione imperativa delle disposizioni summenzionate rende manifesto che l’amministrazione è tenuta a concedere il beneficio di cui trattasi qualora constati la sussistenza delle condizioni previste da tali disposizioni. Ne discende che, quando esamina i fatti presi in considerazione dall’amministrazione e la qualificazione dei medesimi operata da quest’ultima al fine di decidere se le condizioni alle quali è subordinata la concessione del diritto all’applicazione di un determinato coefficiente correttore siano soddisfatte, il giudice dell’Unione esercita un sindacato giurisdizionale pieno.

(v. punti 40 e 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 settembre 2006, Kontouli/Consiglio, T‑416/04, punti 74 e 75

Tribunale della funzione pubblica: 8 aprile 2008, Bordini/Commissione, F‑134/06, punto 89

2.      L’onere della prova, quanto al luogo di residenza principale, grava sul funzionario in pensione e l’istituzione competente, valutando le prove fornite al riguardo e procedendo, se del caso, a controlli, deve evitare violazioni della suddetta disposizione.

Per giustificare la sua residenza principale, l’interessato può fare riferimento a tutti gli elementi di fatto che la costituiscono e fornire tutti i mezzi di prova che reputi utili.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 giugno 2003, Del Vaglio/Commissione, T‑124/01 e T‑320/01, punto 75

Tribunale della funzione pubblica: 4 maggio 2010, Petrilli/Commissione, F‑100/08, punto 33, e la giurisprudenza citata

3.      Il diritto di chiedere la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, vale per qualsiasi cittadino si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione, fornendogli assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili, ha suscitato in lui legittime aspettative. Inoltre, tali assicurazioni devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto e alle norme applicabili in generale.

Un sistema di controllo che richiede ai pensionati che beneficino di un coefficiente correttore superiore a 100 di redigere ogni anno una dichiarazione al fine di verificare se durante l’anno civile precedente abbiano mantenuto la residenza principale nel paese per il quale il coefficiente correttore è stato concesso e se la concessione di detto coefficiente correttore fosse giustificata per tale anno civile, non può suscitare, per definizione, un legittimo affidamento nel mantenimento del coefficiente correttore.

(v. punti 85‑87)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 aprile 2011, Sukup/Commissione, F‑73/09, punto 89