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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 10 aprile 2019 – PORR Építési Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-292/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PORR Építési Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, della direttiva IVA 1 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri debbano consentire la riduzione della base imponibile dell’IVA qualora si possa dimostrare che il soggetto passivo non ha definitivamente percepito una parte o la totalità del corrispettivo dell’operazione effettuata.

Se la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione, tenuto conto in particolare delle sentenze rese nelle cause Almos, [C-337/13], punto 23, Di Maura, [C-246/16], punti da 20 a 29, e, per analogia, T-2, [C-396/16], punti da 31 a 45, debba essere interpretata nel senso che, dal punto di vista dell’obbligo di ridurre a posteriori la base imponibile, incombente allo Stato membro in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, si debba operare una distinzione tra l’ipotesi del mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo da parte dell’acquirente e la situazione in cui il credito del venditore è divenuto definitivamente irrecuperabile, talché, nella prima ipotesi, lo Stato membro possa avvalersi della deroga prevista all’articolo 90, paragrafo 2, mentre, nella seconda, detta deroga sia esclusa e, in tale caso, lo Stato membro interessato debba sempre permettere la riduzione a posteriori della base imponibile.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).