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Impugnazione proposta il 18 dicembre 2020 dalla Casino, Guichard-Perrachon e dall’Achats Marchandises Casino contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020 nella causa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon e AMC / Commissione

(Causa C-690/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (rappresentanti: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic e G. Aubron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il punto 2) del dispositivo della sentenza resa il 5 ottobre 2020 dal Tribunale nella causa T-249/17;

accogliere le domande presentate dalle ricorrenti in primo grado e, per l’effetto, annullare in toto la decisione C(2017) 1054 della Commissione europea, del 9 febbraio 2017, sulla base degli articoli 263 e 277 TFUE;

condannare la Commissione europea alle spese relative alla presente impugnazione nonché a quelle sostenute in primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata viola:

1. l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il requisito della protezione contro le arbitrarie ingerenze delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di una persona, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, là dove il Tribunale di primo grado ha giudicato (i) che tali disposizioni non imponevano alla Commissione di registrare le dichiarazioni orali dei fornitori e (ii) che le "sintesi" di tali interrogatori redatte unilateralmente dai servizi della Commissione costituivano una prova valida che la Commissione disponesse di prove idonee a giustificare la decisione C(2017) 1054 della Commissione europea;

2. l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il requisito della protezione contro le arbitrarie ingerenze delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di una persona, là dove il Tribunale ha giudicato che il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione della Commissione europea C(2017)1054:

(i) limitasse nel tempo l'esercizio dei poteri di indagine della Commissione; e

(ii) limitasse le persone ed i locali idonei a costituire oggetto d’ispezione;

3. l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regime giuridico applicabile alle indagini della Commissione è conforme al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

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