Language of document : ECLI:EU:F:2007:238

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

19 dicembre 2007 (*)

«Pubblico impiego – Dipendenti di ruolo – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Rimborso delle spese mediche – Rigetto esplicito della domanda»

Nella causa F‑20/07,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. H. Kreppel (relatore), presidente, H. Tagaras e S. Gervasoni, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale mediante telefax in data 27 giugno 2007 (il deposito dell’originale è stato effettuato il 2 luglio successivo), il sig. Marcuccio, ex dipendente di ruolo della Commissione delle Comunità europee, chiede in particolare l’annullamento della decisione con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto la sua domanda datata 31 marzo 2006 diretta a ottenere, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), il rimborso, nella misura del 100%, di una serie di spese mediche. Il ricorrente chiede inoltre al Tribunale di condannare la Commissione a corrispondergli la differenza tra l’importo totale delle spese mediche di cui trattasi e l’importo che gli è già stato rimborsato a tale titolo, differenza pari a EUR 323,09. Il ricorrente chiede infine che tale importo sia maggiorato degli interessi di mora nella misura del 10%, con capitalizzazione annua a far data dall’8 aprile 2006.

 Fatti e procedimento

2        Con altri due ricorsi depositati dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e iscritti a ruolo con i numeri T‑18/04 e T‑296/05, il ricorrente aveva già domandato l’annullamento di due precedenti decisioni dell’amministrazione, con le quali quest’ultima aveva rifiutato di rimborsargli al 100% le sue spese mediche. Tali cause, iscritte nel ruolo del Tribunale di primo grado rispettivamente il 16 gennaio 2004 e il 28 luglio 2005, sono tuttora pendenti dinanzi a tale giudice.

3        Con un altro ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 16 novembre 2005 e iscritto a ruolo con il numero T‑408/05, il ricorrente ha nuovamente chiesto l’annullamento di un rifiuto dell’amministrazione di rimborsargli le sue spese mediche nella misura del 100%.

4        Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la causa T‑408/05 dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato iscritto nel ruolo del Tribunale con il numero F‑109/05.

5        Con ordinanza 25 aprile 2006, il Tribunale ha declinato la propria competenza nella causa F‑109/05 affinché su di essa statuisca il Tribunale di primo grado. Tale causa è tuttora pendente dinanzi al Tribunale di primo grado con il numero T‑408/05.

 Contesto normativo

6        L’art. 8, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia così dispone:

«Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale di primo grado.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale di primo grado statuisca su tali cause».

7        L’art. 72, n. 1, dello Statuto stabilisce quanto segue:

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare –, i figli, e le altre persone a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’art. 73».

 Oggetto delle cause F‑20/07, T‑18/04, T‑296/05 e T‑408/05

8        In primo luogo occorre rilevare, da un lato, che nelle cause F‑20/07, T‑18/04, T‑296/05 e T‑408/05 le parti sono le stesse. Le cause hanno ad oggetto il rimborso da parte dell’amministrazione, nella misura del 100%, delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Esse hanno la medesima causa petendi, atteso che il ricorrente sostiene di essere affetto da una malattia mentale che gli dà diritto ad un rimborso al 100% delle sue spese mediche, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto.

9        D’altro lato, quantunque il ricorrente abbia domandato con quattro ricorsi consecutivi il rimborso al 100% di diverse spese mediche sostenute nel corso del tempo, tale circostanza non consente di affermare che questi diversi ricorsi afferiscano a liti differenti. La presentazione di quattro ricorsi dipende quindi da una scelta processuale contingente e non denota una diversità di oggetti.

10      Di conseguenza, i quattro ricorsi corrispondono ad una sola ed unica lite.

11      In secondo luogo, le disposizioni dell’art. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia non consentono al Tribunale, nella fattispecie, di sospendere la fase scritta del procedimento sino alla pronuncia della decisione o delle decisioni del Tribunale di primo grado nelle cause T‑18/04, T‑296/05 e T‑408/05. Nelle quattro cause di cui trattasi, infatti, non è in contestazione la validità del medesimo atto. Esse neppure sollevano uno stesso problema di interpretazione. La questione posta dai quattro ricorsi non attiene, infatti, all’interpretazione dell’art. 72 dello Statuto, bensì alla qualificazione giuridica dei fatti, essendo volta ad accertare se la malattia di cui il ricorrente soffre sia una malattia mentale ai sensi di tale articolo.

12      Nell’ipotesi, considerata dall’art. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in cui fosse sollevato lo stesso problema di interpretazione, il Tribunale sarebbe tenuto ancora – una volta che il Tribunale di primo grado si fosse pronunciato sull’interpretazione – a dirimere la lite nelle cause rimaste dinanzi ad esso pendenti, in particolare per quanto attiene all’accertamento dei fatti e alla loro qualificazione giuridica. Ciò renderebbe giustificato il fatto che il Tribunale trattenesse tali fascicoli, limitandosi a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente.

13      Tuttavia, nella fattispecie, una volta che avrà statuito sulle prime tre cause, il Tribunale di primo grado si sarà pronunciato sui fatti (l’esistenza della malattia mentale) e sulla loro qualificazione giuridica. Se il Tribunale restasse investito della causa F‑20/07, non gli rimarrebbe alcun ulteriore profilo su cui statuire.

14      In terzo e ultimo luogo, risulta conforme alla buona amministrazione della giustizia – che l’art. 8, n. 3, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia mira a garantire – il fatto che la cognizione sull’intera lite venga attribuita ad un unico giudice.

15      Risulta da quanto precede che la causa F‑20/07 dev’essere considerata come avente il medesimo oggetto delle cause T‑18/04, T‑296/05 e T‑408/05, ai sensi dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia.

16      Pertanto, in applicazione della norma suddetta, il Tribunale è tenuto a declinare la propria competenza nella causa F‑20/07 e a rinviare tale causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché statuisca.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così dispone:

1)      Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea declina la propria competenza nella causa F‑20/07, Marcuccio/Commissione, affinché su di essa statuisca il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 dicembre 2007

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.