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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 8 febbraio 2012 – AY / Consiglio

(Causa F-23/11)1

(Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Esame comparativo dei meriti – Omessa considerazione del perfezionamento professionale e della certificazione – Errore di diritto)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AY (Bousval, Belgio) (rappresentanti: inizialmente É. Boigelot e S. Woog, poi É. Boigelot, avocats)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere il ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi al grado AST9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 e risarcimento del danno morale subìto

Dispositivo

La decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha rifiutato la promozione di AY al grado AST9 a titolo dell’esercizio di promozione 2010 è annullata.

Non occorre statuire sulle conclusioni presentate da AY in via di subordine.

Per il resto, le conclusioni del ricorso di AY sono respinte.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alla totalità delle spese.

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1 GU C 226 del 30.7.11, pag. 31.