Language of document : ECLI:EU:F:2013:2

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

15 gennaio 2013

Causa F‑27/11

BO

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Previdenza sociale – Presa a carico delle spese di trasporto connesse a cure sanitarie – Spese di trasporto per ragioni linguistiche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale BO chiede l’annullamento delle decisioni della Commissione europea, del 1º giugno 2010, con cui è stata negata la presa a carico delle spese di trasporto e di accompagnamento del figlio.

Decisione: Le decisioni della Commissione sono annullate. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da BO.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese di trasporto effettuate per ragioni linguistiche – Rimborso – Esclusione – Rimborso delle spese di trasporto connesse a cure mediche che richiedono l’uso di una lingua perfettamente conosciuta – Ammissibilità – Presupposti

Ai sensi del punto 2.5 del capo 12 del titolo II delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, talune categorie di spese di trasporto sono escluse dal rimborso, in particolare le spese effettuate per ragioni linguistiche. Tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che vieti il rimborso delle spese di trasporto dovute per seguire una psicoterapia, qualora sia accertato, in maniera obiettiva, che la detta terapia richiede l’uso di una lingua che il beneficiario deve comprendere – lingua che è la sola in cui egli giunge ad esprimersi – e che la psicoterapia in tale lingua non è accessibile nel luogo della sede di servizio del beneficiario.

(v. punti 29 e 30)