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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spagna) l'8 giugno 2020 – F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-244/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parti

Ricorrente: F.C.I.

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 79/7, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale 1 , che esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari, debba essere dichiarato invalido o considerarsi tale in quanto contrario a un principio fondamentale del diritto dell’Unione europea quale quello della parità tra uomini e donne, proclamato come valore fondante dell’Unione europea negli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unione europea, nell’articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e come diritto fondamentale nell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché nella risalente e consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Se l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati, alla luce dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nel senso che essi ostano a una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell’11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l’ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che - in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo - ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l’accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano.

Se un principio a tal punto fondamentale nel diritto dell’Unione europea quale quello della parità tra uomini e donne, riconosciuto come valore fondante negli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unione europea, e il divieto di discriminazione fondata sul sesso, riconosciuto come diritto fondamentale nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell’11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l’ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che - in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo - ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l’accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano, a detrimento di una percentuale molto superiore di donne rispetto agli uomini.

Se il divieto fondato sulla «nascita» o, in alternativa, sull’«appartenenza ad una minoranza nazionale», quali cause o «fondamenti» di discriminazione vietati dall’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una misura nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale (conseguenza della sentenza del Tribunal Constitucional n. 40/2014 dell’11 marzo, della giurisprudenza nazionale che l’ha interpretata e della riforma legislativa che le ha dato attuazione), che - in concreto e data la generale ignoranza del requisito della formalizzazione e la mancanza di un periodo di adeguamento per soddisfarlo - ha in una prima fase reso impossibile, e poi eccessivamente difficile, l’accesso alla pensione di reversibilità derivante da un rapporto di coppia di fatto disciplinato dal codice civile catalano.

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1 Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag, 24).