Language of document : ECLI:EU:F:2014:164

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

19 giugno 2014

Causa F‑157/12

BN

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso di annullamento – Funzionario di grado AD 14 che occupa provvisoriamente un posto di consigliere presso un direttore – Accusa di molestie psicologiche diretta contro il direttore generale – Congedo per malattia di lunga durata – Decisione di nomina a un posto di consigliere presso un’altra direzione generale – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Ricorso per risarcimento danni – Danno derivante da un comportamento non decisionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, in base al quale BN chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 20 marzo 2012, con cui si pone fine alle sue funzioni di consigliere presso il direttore della direzione risorse della direzione generale (DG) del personale e la si riassegna, con effetto al 15 marzo 2012, ad un posto di consigliere presso il servizio «Sistema di management ambientale e di audit» dell’unità di coordinamento generale della direzione delle risorse della DG infrastrutture e logistica (in prosieguo: il «servizio EMAS»), nonché della decisione del 21 settembre 2012, recante rigetto del reclamo presentato avverso la decisione del 20 marzo 2012 e, dall’altra, il risarcimento del danno subito a causa degli atti di molestie e di cattiva amministrazione da parte dei suoi superiori gerarchici, quantificato ex bono et aequo nell’importo di EUR 400.000.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da BN.

Massime

1.      Funzionari – Trasferimento interno – Riassegnazione – Criterio distintivo – Condizioni comuni

(Statuto dei funzionari, artt. 4, 7, § 1, e 29)

2.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola di corrispondenza tra grado e impiego – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 7, § 1)

3.      Funzionari – Molestie psicologiche – Onere della prova – Obbligo dell’interessato di fornire almeno un indizio

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 2)

4.      Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione – Decisione conforme all’interesse di servizio – Insussistenza di sviamento di potere

5.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Provvedimento di riassegnazione nell’interesse del servizio – Diritto dell’interessato al contradittorio – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); Statuto dei funzionari, art. 7, § 1]

6.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata – Obbligo rafforzato in caso di danno alla salute del funzionario – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 24)

7.      Funzionari – Tutela della sicurezza e della salute – Obblighi delle istituzioni – Portata – Direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – Effetto – Limiti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 1; Statuto dei funzionari, art. 1 sexies, § 2; direttiva del Consiglio 89/391)

1.      Anche se una decisione, si presenta, in quanto basata, in particolare, sull’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto, come decisione di trasferimento interno di un funzionario, essa deve essere considerata come misura di riassegnazione, qualora l’interessato non sia stato trasferito ad un posto vacante in applicazione degli articoli 4 e 29 dello Statuto.

Tuttavia, le decisioni di riassegnazione sono soggette, così come i trasferimenti interni, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del funzionario interessato, alle regole dell’articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto, segnatamente nel senso che la riassegnazione dei funzionari può avvenire solo nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi.

(v. punti 44‑46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 gennaio 2007, de Albuquerque/Commissione, F‑55/06, EU:F:2007:15, punto 55 e la giurisprudenza citata

2.      All’atto della riassegnazione, in caso di modifica delle funzioni attribuite ad un funzionario, la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego, sancita, in particolare, dall’art. 7 dello Statuto, implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado. Pertanto, la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego non osta a che una decisione comporti l’attribuzione di nuove funzioni che, pur essendo diverse da quelle precedentemente svolte e pur essendo percepite dall’interessato come comportanti una riduzione delle sue attribuzioni, sono tuttavia conformi all’impiego corrispondente al suo grado. In tal senso, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola di corrispondenza tra il grado e il posto solo se le nuove attribuzioni di quest’ultimo, nel loro insieme, sono nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza. Infine, lo Statuto non concede ai funzionari alcun diritto ad un impiego determinato, ma lascia invece all’autorità che ha il potere di nomina la competenza ad assegnare i funzionari, nell’interesse del servizio, ai diversi impieghi corrispondenti al loro grado. D’altro canto, benché l’amministrazione abbia tutto l’interesse ad assegnare i funzionari in relazione alle loro specifiche capacità e alle loro personali preferenze, non può per questo riconoscersi ai funzionari il diritto di svolgere o di conservare funzioni specifiche o di rifiutare qualsiasi altra funzione del loro impiego tipo. Quindi, la riassegnazione di un funzionario da un posto di capo unità ad un posto di consigliere, pur conservando lo stesso grado AD 14, rispetta la corrispondenza tra il grado e l’impiego, in quanto, come risulta dalla tabella descrittiva degli impieghi tipo che compare all’allegato I, punto A, dello Statuto, il grado AD 14 corrisponde a un amministratore che esercita, ad esempio, la funzione di direttore, di capo unità o di consigliere.

(v. punti 55‑58)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 settembre 2012, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10, EU:F:2012:135, punti 162‑164, e la giurisprudenza citata, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑530/12 P

3.      Perché l’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, relativo alla tutela del funzionario che si ritiene vittima di molestie, si applichi a sostegno di conclusioni d’annullamento di una decisione dell’amministrazione, occorre che l’interessato fornisca quantomeno un indizio che la decisione impugnata costituisce, in tutto o in parte, una misura di ritorsione nei suoi confronti.

Al riguardo, la circostanza che un funzionario abbia chiesto di essere nominato ad un posto di capo unità e che l’autorità che ha il potere di nomina non abbia dato seguito a tale domanda, in quanto il funzionario è stato riassegnato da un posto di consigliere ad un altro posto di consigliere, non è di per sé sufficiente a qualificare la decisione impugnata come misura di ritorsione nei confronti dell’interessato.

(v. punti 67 e 70)

4.      La nozione di sviamento di potere, di cui lo sviamento di procedura costituisce una manifestazione, ha una portata ben precisa e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo quando, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, essa appaia adottata per raggiungere scopi diversi da quelli addotti a giustificazione.

Nel caso di un provvedimento di riassegnazione, qualora quest’ultimo non sia stato dichiarato contrario all’interesse del servizio non può sussistere sviamento di potere.

(v. punti 76 e 77)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2013, BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, punti 69 e 70, e la giurisprudenza citata

5.      I diritti della difesa includono certamente, pur essendo più estesi, il diritto di ogni soggetto al contraddittorio prima che una misura individuale idonea a pregiudicarlo sia adottata nei suoi confronti, diritto enunciato all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il diritto di ogni funzionario al contraddittorio si applica in particolare prima dell’adozione di un atto idoneo a produrre rilevanti conseguenze sull’evoluzione della sua carriera.

L’autorità che ha il potere di nomina non ha l’obbligo di comunicare all’interessato, anteriormente alla sua adozione, gli elementi raccolti a fondamento di una decisione di riassegnazione affinché egli possa far conoscere utilmente il proprio punto di vista al riguardo, qualora la decisione non sia idonea a produrre conseguenze rilevanti sull’evoluzione nella carriera dell’interessato, rispetti l’equivalenza degli impieghi, soddisfi il desiderio dell’interessato di non esercitare più le sue funzioni in rapporto al suo settore di specializzazione o nell’ambiente immediato della direzione generale in cui egli ha lavorato, e qualora non comporti per l’interessato alcun cambiamento di luogo d’assegnazione.

(v. punti 84 e 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, Clotuche/Commissione, T‑339/03, EU:T:2007:36, punto 147

Tribunale della funzione pubblica: 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia, F‑88/09 e F‑48/10, EU:F:2012:171, punto 146, e la giurisprudenza citata

6.      Gli obblighi derivanti per l’amministrazione dal dovere di sollecitudine sono essenzialmente rafforzati qualora si tratti della situazione di un funzionario la cui salute, fisica o mentale, risulta pregiudicata. In un caso del genere, l’amministrazione deve esaminare le domande di quest’ultimo con uno spirito di apertura particolare. Peraltro, spetta in generale al servizio medico di un’istituzione, in particolare qualora la sua attenzione sia richiamata o dallo stesso funzionario interessato, o dall’amministrazione, sulle conseguenze asseritamente nefaste che una decisione amministrativa potrebbe avere per la salute della persona alla quale essa è indirizzata, verificare l’effettività e l’estensione dei rischi invocati e di informare l’autorità che ha il potere di nomina del risultato del suo esame.

Tuttavia, non si può censurare l’autorità che ha il potere di nomina per aver violato il proprio dovere di sollecitudine o il principio di buona amministrazione adottando una decisione di riassegnazione, in quanto, con tale decisione, essa abbia dato seguito alle aspirazioni manifestate dall’interessato, consistenti nel non lavorare più nel suo settore di specializzazione e nel non essere più assegnato a una direzione generale determinata. Per quanto sia vero che l’interessato avrebbe anche desiderato essere nominato ad un posto di capo unità, e non ad un posto di consigliere, ciò non toglie che, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui ogni istituzione dispone in materia di organizzazione dei suoi servizi, allorché un provvedimento di riassegnazione sia conforme all’interesse del servizio e rispetti la regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego, non spetta al giudice dell’Unione stabilire se altri provvedimenti sarebbero stati più opportuni.

(v. punti 92, 93 e 96‑98)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 settembre 2011, Esders/Commissione, F‑62/10, EU:F:2011:141, punti 80 e 82, e la giurisprudenza citata

7.      Le istituzioni dell’Unione sono tenute a rispettare il diritto dei lavoratori a condizioni di lavoro che rispettino in particolare la loro salute, diritto sancito all’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo le spiegazioni relative all’articolo 31 della Carta, che, in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7 della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione di questa, l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta si basa sulla direttiva 89/391, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per parte sua, il testo dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto, in quanto si riferisce ai requisiti minimi applicabili conformemente alle misure adottate in quest’ambito ai sensi dei Trattati nei settori della salute e della sicurezza e relativi alle condizioni di lavoro, prevede disposizioni come quelle contenute nella direttiva 89/391, in quanto quest’ultima ha, essa stessa, lo scopo, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Tuttavia, per quanto possa essere esteso, l’obbligo delle istituzioni dell’Unione, in quanto agiscono come datore di lavoro, di garantire la sicurezza e la salute del loro personale non può spingersi fino a far gravare sull’istituzione interessata un obbligo assoluto di risultato.

(v. punti 104‑106, 109 e 110)

Riferimento:

Corte: 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punti 39 e 43

Tribunale della funzione pubblica: 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, F‑50/09, EU:F:2011:55, punto 130, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑401/11 P