Language of document : ECLI:EU:F:2009:153

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

17 novembre 2009

Causa F‑99/08

Rita Di Prospero

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso generale – Settore della lotta antifrode – Bandi di concorso EPSO/AD/116/08 e EPSO/AD/117/08 – Impossibilità per i candidati di iscriversi a più concorsi simultaneamente – Rigetto della candidatura della ricorrente al concorso EPSO/AD/117/08»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Di Prospero chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) con cui non le è stato permesso di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08, decisione risultante dalla lettura combinata del bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 gennaio 2008 (GU C 16 A, pag. 1), che prevede l’organizzazione dei concorsi generali EPSO/AD/116/08 per l’assunzione di amministratori (AD 8) nel settore della lotta antifrode e EPSO/AD/117/08 per l’assunzione di amministratori principali (AD 11) nello stesso settore, e dei messaggi elettronici inviati dall’EPSO alla ricorrente in data 26 e 27 febbraio 2008.

Decisione: La decisione dell’EPSO di non consentire alla ricorrente di candidarsi al concorso EPSO/AD/117/08 è annullata. La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

Massime

Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione

(Statuto dei funzionari, art. 27, primo comma)

L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per stabilire i criteri di idoneità richiesti per i posti da coprire e per determinare, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso. Tuttavia, l’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione delle candidature, è limitato dall’esigenza di compatibilità con le disposizioni imperative contenute nell’art. 27, primo comma, dello Statuto. Infatti, l’art. 27, primo comma, definisce in modo imperativo l’obiettivo di qualsiasi assunzione. L’autorità che ha il potere di nomina è sempre soggetta all’osservanza di tale disposizione e sia le esigenze connesse ai posti da coprire, sia l’interesse del servizio possono essere concepiti soltanto nel pieno rispetto di questa disposizione. Tuttavia, anche se le clausole che limitano l’iscrizione di candidati ad un concorso possono limitare le possibilità dell’istituzione di assumere i candidati migliori ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto, da ciò non deriva, però, che ogni clausola che comporta una siffatta limitazione sia contraria al suddetto articolo. Infatti, il potere discrezionale dell’amministrazione nell’organizzazione di concorsi e, più in generale, l’interesse del servizio danno all’istituzione il diritto di porre le condizioni che essa ritiene appropriate e che, pur limitando l’accesso dei candidati ad un concorso, e quindi, necessariamente, il numero di candidati iscritti, non comportano tuttavia il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità ai sensi dell’art. 27, primo comma, dello Statuto.

Se le condizioni che limitano l’accesso dei candidati ad un concorso comportano il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità, le condizioni di cui trattasi devono essere ritenute contrarie all’art. 27, primo comma, dello Statuto. Per essere legittima, ogni clausola di ammissione ad un concorso deve rispondere ad una duplice condizione, la quale richiede, in primo luogo, che la clausola sia giustificata da esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dall’interesse del servizio e, in secondo luogo, che sia rispettata la finalità dell’art. 27, primo comma, dello Statuto. Sebbene, nella maggior parte dei casi, questi due aspetti coincidano ampliamente, essi rappresentano tuttavia concetti distinti.

(v. punti 27‑30, 32 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento (Racc. pag. II‑597, punto 48); 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punti 40 e 51); 15 febbraio 2005, causa T‑256/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑99, punto 36), e 27 settembre 2006, causa T‑420/04, Blackler/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑185 e II‑A‑2‑943, punto 45 e giurisprudenza ivi citata)