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Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 20 luglio 2016 – Gaj / Commissione

(Causa F-43/14) 1

(Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento di diritti a pensione nazionali – Proposta di abbuono di annualità– Atto non lesivo – Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito– Articolo 83 del regolamento di procedura – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto – Articolo 81 del regolamento di procedura)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Wanda Gaj (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di abbuono dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell’Unione in applicazione delle nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari nonché della decisione del 19 agosto 2013, con cui si conclude il procedimento riguardante il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente acquisiti presso la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile ed in parte manifestamente infondato.

La sig.ra Wanda Gaj sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico di quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 292 dell’1.09.2014, pag. 61.