Language of document : ECLI:EU:C:2019:331

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

30 aprile 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Servizio sanitario nazionale – Esenzione dall’imposta sugli immobili – Immobile dato in locazione ad una società commerciale costituita da capitali misti che esercita un’attività sanitaria in regime di concorrenza con altre strutture sanitarie costituite esclusivamente da capitali privati»

Nella causa C‑26/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia), con ordinanza del 25 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2019, nel procedimento

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

contro

Comune di Sassuolo,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Levits e P.G. Xuereb (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 107 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (Italia) (in prosieguo: la «AUSL») e il Comune di Sassuolo (Italia), in merito all’assoggettamento della AUSL all’Imposta Municipale Unica (in prosieguo: l’«IMU») su un bene immobile di cui essa è proprietaria.

 Contesto normativo

3        Il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 – Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (GURI n. 67, del 23 marzo 2011), all’articolo 8, paragrafo 2, dispone che i proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale sono tenuti a versare l’IMU.

4        L’articolo 9, paragrafo 8, dello stesso decreto prevede che siano esenti da tale imposta i beni immobili di proprietà degli «enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali».

5        La legge del 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (GURI n. 177, del 31 luglio 2000), all’articolo 11, paragrafo 1, stabilisce che il contribuente può interpellare l’amministrazione tributaria per ottenere una risposta, in particolare quando vi è un’incertezza obiettiva sull’applicazione, in un caso concreto, di una norma tributaria (interpello tributario). Secondo l’articolo 11, paragrafo 3, della medesima legge, nel caso in cui l’amministrazione tributaria non risponda a tale richiesta nel termine impartito, essa è vincolata alla soluzione prospettata dal contribuente di cui trattasi nella sua istanza di interpello.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        La AUSL è proprietaria di un immobile denominato «Nuovo Ospedale», situato nel Comune di Sassuolo, che è stato messo a disposizione della Ospedale di Sassuolo SpA, società il cui capitale è costituito da capitali pubblici detenuti dalla AUSL, nella misura del 51%, e da capitali privati, nella misura del 49%, a fronte di un canone annuale di locazione pari a EUR 2 181 600.

7        La società Ospedale di Sassuolo svolge nell’immobile attività sanitaria sia libera sia in qualità di prestatore convenzionato presso la AUSL.

8        Il Comune di Sassuolo notificava alla AUSL, quale proprietaria di detto immobile, due avvisi di accertamento in relazione agli anni 2012 e 2013, relativi al recupero dell’IMU che la AUSL non aveva pagato.

9        Con diversi ricorsi proposti dinanzi al giudice del rinvio, la AUSL contestava questi avvisi di accertamento per il motivo che non era tenuta a pagare l’IMU, sia in ragione dell’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23 sia perché il Comune di Sassuolo non aveva risposto alla sua istanza di interpello che essa aveva presentato conformemente all’articolo 11 della legge n. 212, il che, secondo la AUSL, avrebbe dovuto indurre il Comune di Sassuolo ad interpretare a suo favore l’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23.

10      Il giudice del rinvio esprime dubbi circa il diritto della AUSL di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23. Da un lato, esso afferma che è discutibile considerare che l’immobile di cui trattasi nel procedimento principale sia stato destinato all’attività istituzionale della AUSL, quando invece quest’ultima percepisce un canone annuale di locazione di EUR 2 181 600 da parte di una società commerciale che svolge in tale immobile attività sanitaria. Dall’altro lato, i dubbi del giudice del rinvio sarebbero alimentati anche dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia) relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili, che avrebbe sostanzialmente sostituito l’IMU e che, al pari di quest’ultima, avrebbe carattere patrimoniale.

11      Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che, poiché il Comune di Sassuolo non ha risposto all’istanza di interpello presentata dalla AUSL, esso sarebbe tenuto ad accogliere i ricorsi principali, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 212, senza verificare se la AUSL soddisfi le condizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23.

12      Secondo il giudice del rinvio, la presa in considerazione delle circostanze del procedimento principale, unitamente all’applicazione delle disposizioni menzionate nel punto precedente, potrebbe comportare una violazione dell’articolo 107 TFUE. Al riguardo, esso afferma che, se si accogliessero i ricorsi principali in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 212, si concederebbe ad una società commerciale a partecipazione pubblica un’esenzione fiscale cui potrebbe, teoricamente, non aver diritto, costitutiva di un vantaggio concorrenziale a danno di case di cura gestite da società commerciali il cui capitale è interamente privato.

13      In tale contesto, la Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia o no conforme all’articolo 107 TFUE, che vieta “sotto qualsiasi forma” gli aiuti di Stato, l’articolo 9, comma 8, d.lgs. n. 23 cit., che prevede a favore degli enti del servizio sanitario nazionale italiano una esenzione IMU per gli immobili posseduti destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, se interpretato nel senso di riconoscere l’agevolazione anche ad una AUSL che abbia dato in locazione un immobile ad una Società commerciale, a capitale misto pubblico e privato, partecipata per il 51% dalla medesima AUSL, che lì eroghi prestazioni sanitarie in regime di concorrenza con altre case di cura a capitale interamente privato, con ciò conseguendo un vantaggio fiscale, da qualificarsi come aiuto di Stato, con alterazione delle regole del libero mercato;

2)      se sia o no conforme al Trattato, cioè se sia o no conforme all’articolo 107 TFUE, che vieta “sotto qualsiasi forma” gli aiuti di Stato, il ruling italiano previsto dall’articolo 11 l. n. 212 cit. che impedisca di interpretare l’articolo 9, comma 8, d.lgs. n. 23 cit., analogamente alla giurisprudenza della Suprema Corte italiana formatasi in tema di ICI, nel senso che non spetta ad una AUSL l’esenzione IMU quando l’immobile sia utilizzato da una S.p.A., pur partecipata dal medesimo Ente Pubblico, che lì svolga attività sanitaria in regime di concorrenza, rispetto ad altre Società commerciali a capitale interamente privato, anch’esse eroganti prestazioni sanitarie, con ciò conseguendo un vantaggio fiscale, da qualificarsi come aiuto di Stato, con alterazione delle regole del libero mercato».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

14      A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

15      Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.

16      In base a una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, l’esigenza di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, quantomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La Corte, infatti, può esprimersi esclusivamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (ordinanza del 7 giugno 2018, easyJet Airline, C‑241/18, non pubblicata, EU:C:2018:421, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

17      Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti all’articolo 94 del regolamento di procedura, a norma del quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

18      I suddetti requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1).

19      Inoltre, è importante sottolineare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire risposte utili, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza del 7 giugno 2018, easyJet Airline, C‑241/18, non pubblicata, EU:C:2018:421, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

20      Nel caso di specie si deve constatare che l’ordinanza di rinvio non risponde, con ogni evidenza, ai requisiti ricordati ai punti da 16 a 19 della presente ordinanza.

21      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23, secondo cui il beneficio dell’esenzione prevista in tale disposizione può essere concesso ad un’Unità Sanitaria Locale che conceda in affitto un immobile ad una società commerciale il cui capitale maggioritario è detenuto da tale Unità, sia compatibile con l’articolo 107 TFUE, qualora tale società fornisca nei locali di detto immobile servizi sanitari in regime di concorrenza con altre case di cura il cui capitale è costituito interamente da fondi privati.

22      Il giudice del rinvio si limita ad esprimere i propri dubbi circa il fatto che l’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23 possa essere interpretato in tal senso e a constatare di essere tenuto ad accogliere i ricorsi principali senza poter verificare se, nel caso di specie, sussistano le condizioni di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23. In tal modo, il giudice del rinvio non espone con la precisione e la chiarezza richieste i motivi per cui ritiene che una risposta della Corte alla prima questione sarebbe necessaria o utile ai fini della soluzione della controversia principale.

23      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il beneficio, a vantaggio di un’Unità Sanitaria Locale, dell’esenzione di cui all’articolo 9, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 23, a causa della mancata risposta da parte dell’amministrazione tributaria ad un’istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 212, costituisca un aiuto di Stato contrario all’articolo 107 TFUE.

24      Al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il giudice del rinvio non fornisce precisazioni in merito al contenuto dell’istanza di interpello trasmessa dalla AUSL al Comune di Sassuolo sul fondamento dell’articolo 11 della legge n. 212. Il giudice del rinvio non spiega nemmeno le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale legge siano applicabili nel procedimento principale.

25      In secondo luogo, a parere del giudice del rinvio, il beneficio dell’esenzione dall’IMU, a vantaggio della AUSL, potrebbe costituire, nelle circostanze del procedimento principale, un aiuto di Stato a favore dell’Ospedale di Sassuolo. Orbene, il destinatario degli avvisi di accertamento relativi al recupero dell’IMU, notificati dal Comune di Sassuolo, era l’AUSL e non l’Ospedale di Sassuolo. In proposito, il giudice del rinvio non spiega i motivi per cui il non assoggettamento della AUSL all’IMU debba essere considerato un vantaggio fiscale a favore di detta società.

26      In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che si tratti di un intervento dello Stato o mediante risorse statali, che la misura in questione conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario, che sia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 53).

27      Orbene, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla potenziale incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, per quanto concerne l’effetto del presunto aiuto sulla concorrenza, detto giudice si è limitato a fare riferimento ad un vantaggio concorrenziale, senza spiegare come il mancato pagamento dell’IMU da parte della AUSL potesse incidere sulla situazione concorrenziale dell’Ospedale di Sassuolo.

28      Pertanto, si deve considerare che il giudice del rinvio non ha fornito una descrizione adeguata del contesto fattuale né una spiegazione sufficiente dei motivi per i quali una risposta alle sue questioni sarebbe stata necessaria o utile ai fini della soluzione della controversia principale.

29      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

30      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Modena (Italia), con ordinanza del 25 ottobre 2018, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 30 aprile 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente della Settima Sezione

A. Calot Escobar

 

T. von Danwitz


*      Lingua processuale: l’italiano.