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Ricorso proposto il 17 luglio 2012 – ZZ e a. / BEI

(Causa F-73/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e altri (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, l’annullamento delle decisioni contenute nei fogli paga con le quali si applicano la decisione generale della Banca europea per gli investimenti di stabilire un incremento salariale limitato al 2,8% per tutto il personale e la decisione che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1% dello stipendio e, dall’altro, la condanna della convenuta al pagamento della differenza di stipendio unitamente agli interessi di mora nonché al risarcimento dei danni.

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni di applicare ai ricorrenti la decisione del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 che stabilisce un incremento salariale limitato al 2,8% e la decisione del Comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 che stabilisce una griglia di merito che comporta la perdita dell’1% dello stipendio, decisioni contenute nei fogli paga di aprile 2012 nonché annullare, negli stessi termini, tutte le decisioni contenute nei fogli paga successivi;

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione risultante dalle citate decisioni del consiglio di amministrazione della BEI del 13 dicembre 2011 e del Comitato direttivo della BEI del 14 febbraio 2012 rispetto all’applicazione del precedente sistema retributivo; a tale differenza di retribuzione vanno sommati gli interessi di mora a decorrere dal 12 aprile 2012 e, successivamente, il 12 di ogni mese fino a liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1,5% della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

condannare la BEI alle spese.