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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 5 giugno 2020 – BJ / État belge

(Causa C-241/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti

Ricorrente: BJ

Convenuto: État belge

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 45 TFUE osti ad una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, inserita o meno in una convenzione diretta a evitare le doppie imposizioni, in forza della quale un contribuente perde, ai fini del calcolo della sua imposta sul reddito nello Stato di residenza, una parte del beneficio della quota di tale reddito esente da imposta e delle altre agevolazioni fiscali personali (quali una riduzione d’imposta per il risparmio a lungo termine, vale a dire premi versati nell’ambito di un contratto individuale di assicurazione sulla vita e una riduzione d’imposta per le spese effettuate a fini di risparmio di energia), per il fatto di avere altresì percepito, durante l’anno considerato, remunerazioni in un altro Stato membro che sono state tassate nel medesimo Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la risposta rimanga affermativa qualora il contribuente non percepisca redditi significativi – quantitativamente o proporzionalmente – nel suo Stato di residenza, ma quest’ultimo sia comunque in grado di concedergli tali agevolazioni fiscali.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la risposta resti affermativa qualora, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione tra lo Stato di residenza e l’altro Stato, il contribuente abbia beneficiato in tale altro Stato, sui redditi imponibili in tale altro Stato, delle agevolazioni fiscali personali previste dalla normativa fiscale di tale altro Stato, ma dette agevolazioni fiscali non comprendano alcune delle agevolazioni fiscali alle quali il contribuente ha diritto, in linea di principio, nello Stato di residenza.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se la risposta resti affermativa qualora, nonostante quest’ultima differenza, il contribuente ottenga in questo modo in tale altro Stato un importo di riduzione d’imposta almeno equivalente a quello che ha perso nel suo Stato di residenza.

Se le risposte alle questioni siano identiche alla luce degli articoli 63, paragrafo 1, e 65, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispetto ad una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ripresa o meno in una convenzione diretta a evitare le doppie imposizioni, in forza della quale un contribuente perde, per il calcolo delle sue imposte sul reddito nello Stato di residenza, una parte del beneficio della quota di tale reddito esente da imposta e delle altre agevolazioni fiscali personali (quali una riduzione d’imposta per il risparmio a lungo termine, vale a dire premi versati nell’ambito di un contratto individuale di assicurazione sulla vita e una riduzione d’imposta per le spese effettuate a fini di risparmio di energia), per il fatto di avere altresì percepito, durante l’anno considerato, redditi da locazione di un immobile di cui è proprietario in un altro Stato membro che sono stati tassati nel medesimo Stato membro.

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