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Impugnazione proposta il 25 gennaio 2019 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 15 novembre 2018 nella causa T-316/14, Kurdistan Workers’ Party (PKK)/Consiglio

(Causa C-46/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, S. Van Overmeire, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers’ Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale impugnata;

statuire in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere la domanda del PKK; e

ingiungere al PKK di pagare le spese sostenute dal Consiglio nella presente impugnazione e nella causa T-316/14.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio sostiene che il Tribunale sia incorso in errore, nella sentenza impugnata, per i seguenti motivi:

primo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato le decisioni impugnate quali decisioni di mero riesame ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6 1 ;

secondo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America non potevano costituire il fondamento dell’iscrizione iniziale;

terzo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che il Consiglio non aveva motivato perché considerasse le decisioni del governo degli Stati Uniti d’America e l’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito come decisioni di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931;

quarto motivo: Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE 2 , punto 55;

quinto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 71;

sesto motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931 e la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa LTTE, punto 55;

settimo motivo: il Tribunale avrebbe erroneamente sostenuto che il Consiglio non potesse rispondere alla lettera del PKK nella propria lettera del 27 marzo 2015.

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1 Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93).

2 Causa C-599/14 P, Consiglio /LTTE, EU:C2017:583.