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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I - Germania) – Tobias Mc Fadden / Sony Music Entertainment Germany GmbH

(Causa C-484/14) 1

(Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Rete locale senza fili (WLAN) professionale – Messa a libera disposizione del pubblico – Responsabilità dei prestatori intermediari – Semplice trasporto – Direttiva n. 2000/31/CE – Articolo 12 – Limitazione di responsabilità – Utente sconosciuto di tale rete – Violazione dei diritti dei titolari di diritti su un’opera protetta – Obbligo di protezione della rete – Responsabilità civile del professionista)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti

Ricorrente: Tobias Mc Fadden

Convenuta: Sony Music Entertainment Germany GmbH

Dispositivo

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), di detta direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servizio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non dovendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per analogia a detto articolo 12, paragrafo 1.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che fornisce l’accesso a una rete di comunicazione.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore accesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utilizzato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un fornitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione.

L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel senso che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consente al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di rendere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1 GU C 46 del 9.2.2015.