Language of document : ECLI:EU:F:2008:98

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

10 luglio 2008

Causa F‑61/06

Cathy Sapara

contro

Eurojust

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Prolungamento del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione – Molestie psicologiche»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Sapara chiede di annullare la decisione dell’Eurojust 6 luglio 2005, con cui viene disposto il suo licenziamento in esito al suo periodo di prova; di ingiungere la sua reintegrazione in seno all’Eurojust a far data dal 6 luglio 2005; di condannare l’Eurojust a pagarle, a titolo di risarcimento del danno materiale, lo stipendio che ella avrebbe dovuto percepire tra il 6 luglio 2005 e il 15 ottobre 2009, nonché, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma, valutata su una base provvisoria ex aequo et bono, di EUR 200 000.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di prolungamento

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, terzo comma)

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Rapporto di fine periodo di prova

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, terzo comma)

3.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3; Regime applicabile agli altri agenti, art. 11, primo comma)

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione dei risultati

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, terzo comma)

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Periodo di prova – Valutazione negativa delle attitudini dell’interessato

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 14, terzo comma)

1.      Dall’art. 14, terzo comma, del Regime applicabile agli altri agenti può dedursi che, se l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione decide di prolungare il periodo di prova cui è soggetto un agente temporaneo in prova, essa è tenuta a fondare la sua decisione sul rapporto redatto alla fine del periodo di prova. Il fatto che il superiore gerarchico di tale agente abbia già proposto tale prolungamento in un primo rapporto, redatto a metà del periodo di prova, non costituisce una violazione di tale disposizione, dato che tale proposta, per quanto prematura, non può produrre effetti sulla situazione dell’interessato.

(v. punti 54, 56 e 57)

2.      Anche se le disposizioni dell’art. 14, terzo comma, del Regime applicabile agli altri agenti non prevedono espressamente, nell’ipotesi del prolungamento del periodo di prova di un agente temporaneo in prova, la redazione di un nuovo rapporto sul periodo di prova in esito a tale prolungamento, esse non possono essere interpretate nel senso che ostano a che l’amministrazione possa redigere un secondo rapporto al termine del detto prolungamento. Infatti, qualora all’interessato sia stato accordato un prolungamento del periodo di prova, l’autorità competente può procedere alla redazione di un secondo rapporto.

(v. punto 60)

Riferimento:

Corte: 8 ottobre 1981, causa 175/80, Tither/Commissione (Racc. pag. 2345, punto 12)

3.      Pur se è vero che i valori fondamentali sui quali si basa l’ordinamento giuridico comunitario ostano a che un funzionario faccia battute relative al colore della pelle di uno dei suoi colleghi, a prescindere dalla circostanza che tali fatti siano stati o meno ripetuti, un siffatto comportamento, censurabile e inaccettabile, non può però per questo essere qualificato come molestia psicologica ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto qualora sia provato che le battute non sono state reiterate e che sono cessate quando il collega preso di mira ne ha fatto richiesta.

(v. punti 105-107)

4.      Dato l’ampio margine discrezionale di cui dispone l’amministrazione quanto alla valutazione delle capacità e delle prestazioni di un agente temporaneo in prova sulla base dell’interesse del servizio, non spetta al Tribunale sostituirsi al giudizio delle istituzioni per quanto riguarda la loro valutazione del risultato di un periodo di prova, eccetto il caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

(v. punto 120)

Riferimento:

Corte: 13 dicembre 1989, causa C‑17/88, Patrinos/CES (Racc. pag. 4249, pubblicazione sommaria, punto 33)

Tribunale di primo grado: 27 giugno 2002, cause riunite T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 e T‑69/01, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑453, punto 76)

5.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Tale principio, che risponde alle esigenze di una buona amministrazione, impone che il destinatario dell’atto sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in ordine agli elementi presi in considerazione a suo carico per fondare tale atto.

In materia di licenziamento di un agente temporaneo in esito al periodo di prova, il principio del rispetto dei diritti della difesa è applicato dall’art. 14, terzo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, il quale prevede che il rapporto sull’idoneità dell’agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio, un mese prima della scadenza del suo periodo di prova, «viene comunicato all’interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni». Tale principio non impone invece all’amministrazione di rivolgere, durante il periodo di prova, un avvertimento all’agente temporaneo le cui prestazioni professionali non diano soddisfazione. D’altro canto, anche supponendo che nel corso del periodo di prova l’amministrazione non informi l’interessato delle asserite insufficienze professionali di quest’ultimo, tale circostanza non può configurare una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, qualora il rapporto di fine periodo di prova, sul quale l’amministrazione si è basata per proporre il licenziamento, sia stato debitamente comunicato all’interessato.

(v. punti 148-150)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 3/84, Patrinos/CES (Racc. pag. 1421, punto 19), e 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry (Racc. pag. I‑10915, punti 37 e 38)

Tribunale di primo grado: 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand-Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 102); 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64), e 10 ottobre 2006, causa T‑182/04, Van der Spree/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-205 e II‑A‑2‑1049, punto 70)