Language of document : ECLI:EU:T:2015:840

Causa T‑499/12

HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl
e

HSH Investment Holdings FSO Sàrl

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Settore bancario – Ristrutturazione della HSH Nordbank – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Ricorso di annullamento – Insussistenza di incidenza individuale – Azionista di minoranza beneficiario dell’aiuto – Nozione di interesse distinto – Irricevibilità parziale – Diluzione capitalistica»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 novembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Incidenza individuale – Criteri – Qualità di parte di un procedimento amministrativo – Assenza di posizione di negoziatore chiaramente circoscritta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno a determinate condizioni – Ricorso di un azionista dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Ricevibilità – Presupposto – Interesse ad agire distinto da quello dell’impresa beneficiaria dell’aiuto

(Art. 263, comma 4, TFUE)

4.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 296 TFUE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno a determinate condizioni – Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e del principio di certezza del diritto – Insussistenza

(Art. 107, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7)

7.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Fissazione del prezzo di emissione delle azioni nell’ambito di una ricapitalizzazione che coinvolge gli azionisti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Possibilità per la Commissione di rifiutarsi di prendere in considerazione una garanzia di rischio e di esigere che lo siano le previste misure di ristrutturazione e di compensazione – Ammissibilità

[Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 270/02]

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Diluzione insufficiente della partecipazione degli azionisti di minoranza – Correzione mediante un pagamento una tantum a favore dell’azionista di maggioranza – Ammissibilità

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro – Valutazione – Presa in considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

[Art. 107, § 3, b), TFUE]

1.      Nell’ambito dell’esame della ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un ricorrente non privilegiato, in assenza di un interesse ad agire di quest’ultimo, non occorre esaminare se esso sia direttamente ed individualmente interessato ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. A tale proposito, spetta al ricorrente comprovare il proprio interesse ad agire, in particolare, dimostrando l’esistenza di un interesse personale a ottenere l’annullamento dell’atto impugnato.

Tuttavia, qualora un ricorso di annullamento sia proposto da un ricorrente non privilegiato avverso un atto di cui esso non è destinatario, il requisito secondo cui gli effetti giuridici vincolanti del provvedimento impugnato devono essere tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, si sovrappone alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Pertanto, al fine di valutare se la decisione impugnata possa formare oggetto di ricorso da parte dei ricorrenti, occorre esaminare se essa costituisca un atto che produce effetti giuridici vincolanti nei loro confronti.

(v. punti 23, 25-27)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30, 33, 45)

3.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento, salvo che possa far valere un interesse ad agire distinto da quello di un’impresa interessata da un atto dell’Unione e di cui essa detiene una quota del capitale, una persona non può difendere i propri interessi nei confronti di tale atto se non esercitando i suoi diritti di socio di tale impresa, che, sola, ha il diritto di proporre ricorso.

A tale riguardo, qualora il suo ricorso sia diretto a ottenere l’annullamento integrale di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno, un azionista dell’impresa beneficiaria di un aiuto non ha un interesse ad agire distinto da quest’ultima.

Ciò avviene in particolare allorché, anzitutto, in assenza di misure di salvataggio, quali una ricapitalizzazione, una garanzia di rischio e una garanzia di liquidità, l’impresa beneficiaria di dette misure molto probabilmente sarebbe fallita e il suo azionista, obbligato a vedere la propria partecipazione venduta a prezzi stracciati, se non ridotta a niente, nell’ambito della procedura di liquidazione, avrebbe perso il proprio investimento. In seguito, l’interesse dell’azionista che non partecipa alla ricapitalizzazione, nonostante dal punto di vista giuridico avesse potuto farlo, coincide con quello dell’impresa ricapitalizzata, vale a dire ricevere aiuti di Stato per permettere la sopravvivenza di detta impresa. Infine, se le misure di aiuto fossero state ritenute incompatibili con il mercato interno, lo Stato membro sarebbe stato obbligato a procedere al loro recupero presso il beneficiario, circostanza che avrebbe avuto ricadute sulla situazione economica dell’azionista, in proporzione alla sua partecipazione al capitale di tale beneficiario.

L’azionista di un’impresa beneficiaria di un aiuto, invece, ha un interesse ad agire distinto da quest’ultima quando il suo ricorso è diretto a ottenere l’annullamento parziale di una decisione della Commissione di cui taluni aspetti delle condizioni imposte per dichiarare gli aiuti compatibili con il mercato interno comportano una violazione, anche potenziale, del diritto di proprietà dell’azionista o una minore remunerazione di quest’ultimo in ragione della diminuzione del valore nominale di ogni azione.

Tuttavia, per quanto riguarda una misura di divieto, poi di limitazione, di distribuzione dei dividendi, benché tali misure afferissero alla distribuzione degli utili di un’impresa, gli interessi di un azionista e dell’impresa beneficiaria di un aiuto convergono ove, per permettere il salvataggio di detta impresa, l’interesse comune di quest’ultima e dell’insieme dei suoi azionisti sia stato di rafforzare la quota di capitale proprio dell’impresa, di modo che quest’ultima potesse migliorare il suo rating e attirare nuovi investitori. Da un lato, infatti, una società può avere interesse a distribuire i dividendi per fidelizzare i suoi azionisti nonché ricompensarli del loro investimento e, pertanto, il fatto di essere colpita da una misura di divieto, poi di limitazione, di tale distribuzione legittima tale società a contestare una simile misura. Dall’altro, l’assenza di distribuzione dei dividendi le è favorevole, poiché la società rafforza il suo capitale proprio. Per quanto riguarda l’interesse dell’azionista, esso si rivela eminentemente contingente. Generalmente, l’interesse di un azionista consiste, a breve termine, nel percepire, non appena possibile, un rendimento sull’investimento e, quindi, una distribuzione dei dividendi. A medio e lungo termine, l’azionista mira alla crescita della società, ad esempio per realizzare un plusvalore al momento della vendita delle sue azioni, e, in periodo di crisi, allorché far crescere la società risulta irrealizzabile, alla stabilità o al ristabilimento di quest’ultima.

(v. punti 31, 40-43, 57-59, 61-63)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 64, 65)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 68-76)

6.      In materia di aiuti di Stato, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], prevede quattro tipi di decisioni idonee a concludere il procedimento d’indagine formale: la decisione con la quale si considera che la misura in questione non costituisce aiuto, quella che riconosce, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che l’aiuto in questione è compatibile con il mercato interno (in seguito denominata «decisione positiva»), quella mediante la quale la Commissione subordina una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale») e, infine, la decisione con la quale la Commissione valuta l’aiuto non compatibile con il mercato interno («decisione negativa»).

Una decisione con la quale un aiuto di Stato accordato a un’impresa è considerato compatibile con il mercato interno solo a condizione che siano adottate correzioni per quanto riguarda la condivisione degli oneri tra gli azionisti, allo scopo di rafforzare il contributo degli azionisti di minoranza, costituisce una decisione condizionale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999. Alla luce di ciò, la Commissione non ha, quindi, avuto bisogno di pronunciarsi sull’esistenza di un aiuto di Stato indiretto a favore degli azionisti di minoranza, poiché dette correzioni sono state adottate proprio allo scopo di evitare che un tale aiuto venisse ad esistenza.

La Commissione non viola, quindi, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e neppure il principio di certezza del diritto non pronunciandosi, nel dispositivo della decisione impugnata, sull’esistenza di un aiuto indiretto a favore degli azionisti di minoranza, poiché le correzioni per quanto riguarda la condivisione degli oneri tra gli azionisti, allo scopo di rafforzare il contributo degli azionisti di minoranza, sono state previste al fine di evitare che una simile eventualità si realizzasse.

(v. punti 79-81)

7.      In materia di aiuti di Stato, per la fissazione del prezzo di emissione delle azioni nell’ambito di una ricapitalizzazione che coinvolge gli azionisti dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, la Commissione può rifiutarsi di prendere in considerazione una garanzia di rischio ed esigere che lo siano le misure di ristrutturazione e di compensazione.

Queste ultime, infatti, come la cessione dei portafogli o di rami di attività, sarebbero in ogni caso state richieste dai mercati e dalle banche, una volta acquisito il principio della sopravvivenza dell’impresa, per accrescere la redditività di quest’ultima. In tale contesto, laddove una relazione di valutazione abbia come finalità di determinare il valore dell’impresa beneficiaria dell’aiuto in assenza di detto aiuto, al fine di fissare su tale base il prezzo di emissione delle azioni destinate a finanziare le misure di aiuto, è normale che detta impresa tenga conto, per la determinazione del suo valore, degli obblighi connessi alle procedure che un operatore economico prudente e accorto deve prevedere. Non si può affermare lo stesso riguardo alle misure di aiuto che non corrispondono a elementi del valore economico dell’impresa sul mercato, ma costituiscono misure eccezionali destinate ad evitare il fallimento di quest’ultima e a permettere il suo risanamento a termine.

A tale proposito, secondo la comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale, la concessione di una garanzia statale deve essere considerata come una misura d’urgenza e, pertanto, deve essere necessariamente temporanea, una siffatta garanzia dovendo anche essere accompagnata da misure di ristrutturazione o dalla liquidazione del beneficiario.

Se è logico ed utile che l’impresa beneficiaria dell’aiuto condivida con i suoi partner commerciali e le banche quella che sarebbe la sua situazione finanziaria una volta concessa la garanzia di rischio, non si può tener conto di quest’ultima al fine di determinare il valore delle nuove azioni emesse nell’ambito della ricapitalizzazione senza sopravvalutare automaticamente tale valore.

(v. punto 101)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 108, 111-113)

9.      In materia di aiuti di Stato, per assicurare una condivisione degli oneri tra gli azionisti di minoranza e un istituto pubblico azionista di maggioranza di un’impresa beneficiaria di un aiuto, un pagamento una tantum consistente nel versamento da parte di tale impresa beneficiaria dell’aiuto di una somma di denaro a detto istituto pubblico destinata a tradursi in un aumento di capitale, mediante conferimenti in natura, dell’impresa beneficiaria, benché abbia come conseguenza economica di diminuire il valore della partecipazione degli azionisti di minoranza nel capitale dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, è nondimeno fondato in diritto in quanto vincola questi ultimi ad uno sforzo proporzionato a quello degli azionisti pubblici al momento della ricapitalizzazione, di modo che gli azionisti di minoranza non beneficiano indirettamente di un aiuto e le misure in questione possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

(v. punto 123)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 126-131)