Language of document : ECLI:EU:F:2009:85

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 luglio 2009

Causa F‑39/08

Giorgio Lebedef

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Attività di rappresentante del personale – Comando a tempo parziale a fini di rappresentanza sindacale – Attività di rappresentanza statutaria – Assenza ingiustificata – Deduzione dal diritto a congedo ordinario – Art. 60 dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Lebedef chiede l’annullamento delle decisioni del 29 maggio, 20 giugno, 28 giugno e 6 luglio 2007, nonché delle due decisioni del 26 luglio 2007 e della decisione del 2 agosto 2007, decisioni che riguardano tutte la deduzione, in totale, di 32 giorni dal suo diritto a congedo per l’anno 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Partecipazione dei funzionari o degli agenti non comandati

2.      Funzionari – Assenza ingiustificata – Regolarizzazione successiva – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 60)

3.      Funzionari – Rappresentanza – Comitato del personale – Obbligo di previa autorizzazione per assenza

(Statuto dei funzionari, art. 60)

4.      Funzionari – Insussistenza – Competenza di controllo

1.      Non è possibile né auspicabile che la rappresentanza del personale sia garantita unicamente da funzionari o agenti comandati, che lo siano nella misura del 50 o del 100% delle loro ore di lavoro. Esiste un interesse certo a che una parte degli obblighi di rappresentanza del personale sia coperta da personale non comandato. Tuttavia, il sistema che prevede specificamente la concessione di comandi a taluni rappresentanti del personale implica che, nel caso di funzionari o agenti non comandati, la partecipazione alla rappresentanza del personale abbia un carattere occasionale e che, calcolata su base semestrale o trimestrale, essa copra una percentuale del tempo di lavoro relativamente limitata.

Sebbene la delimitazione esatta del carattere «occasionale» della partecipazione alla rappresentanza del personale nonché la delimitazione esatta della percentuale del tempo dedicato a quest’ultima siano, di per sé, impossibili e possano effettuarsi solo caso per caso, accettare che un funzionario o un agente non comandato dedichi alla rappresentanza del personale la quasi totalità del proprio tempo di lavoro, in modo tale da dedicare solo una parte esigua di quest’ultimo, o addirittura, da non dedicare affatto il suo tempo di lavoro al servizio cui è assegnato, avrebbe l’effetto di eludere il sistema istituito dai diversi accordi conclusi tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e di categoria e potrebbe costituire, a seconda delle circostanze del caso di specie, un abuso di diritto che il giudice comunitario può essere indotto a sanzionare.

(v. punti 49 e 50)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑222/95, Angelini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑491 e II‑1277, punti 35 e 36); 18 dicembre 1997, causa T‑57/96, Costantini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑495 e II‑1293, punti 28 e 29), e 12 giugno 2001, causa T‑95/98 DEP, Gogos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑123 e II‑571, punto 24)

2.      In caso di mancata domanda di previa autorizzazione di assenza o, quanto meno, in caso di mancata previa informazione di assenza, un’attestazione ex post che convalidi l’assenza del funzionario può unicamente intervenire nel caso di malattia o di infortunio, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto; in ogni caso, anche in presenza di un’attestazione ex post, l’amministrazione competente deve poter mantenere un certo diritto di controllo e valutare la fondatezza di una regolarizzazione successiva dell’assenza considerata ingiustificata.

(v. punto 55)

3.      Anche se, in taluni casi, difficoltà pratiche o vincoli di riservatezza possono impedire ai rappresentanti del personale di rispettare l’obbligo di previa autorizzazione (o, quanto meno, quello di previa informazione) del loro superiore gerarchico per assenza, relativamente, in particolare, alla questione concernente la riservatezza, oltre al fatto che numerose informazioni relative alle attività di rappresentanza del personale non sono riservate, in particolare i luoghi, gli orari e i partecipanti alle riunioni ufficiali, e che l’obbligo di riservatezza verte così solo su una parte di tali attività, rimane sempre possibile per un rappresentante del personale, anche in presenza di dati riservati, fornire al suo superiore gerarchico informazioni generali non riservate, come la durata approssimativa di una riunione.

D’altro canto, la conoscenza generica e vaga delle attività di rappresentanza del personale del funzionario da parte del servizio di assegnazione non può valere come previa informazione – né, a fortiori, come previa autorizzazione – del superiore gerarchico.

(v. punti 57 e 58)

4.      Relativamente ad un funzionario appartenente a due strutture gerarchiche, di cui la prima è quella della rappresentanza del personale concernente le sue attività di rappresentante sindacale, la seconda è quella del suo servizio di assegnazione, anche se la rappresentanza del personale è competente ad esercitare un controllo delle sue assenze nell’ambito del suo comando sindacale, lo stesso non vale in ordine alle sue assenze che interessano le ore di lavoro che egli deve dedicare al suo servizio di assegnazione, assenze per le quali solo quest’ultimo è competente.

(v. punto 59)