Language of document : ECLI:EU:C:2008:743

Causa C‑306/07

Ruben Andersen

contro

Kommunernes Landsforening, in qualità di rappresentante del Comune di Slagelse (già Comune di Skælskør)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)

«Informazione ai lavoratori — Direttiva 91/533/CEE — Art. 8, nn. 1 e 2 — Ambito di applicazione — Lavoratori “coperti” da un contratto collettivo — Nozione di contratto o di rapporto di lavoro “temporaneo”»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro — Direttiva 91/533

(Direttiva del Consiglio 91/533, art. 8, n. 1)

2.        Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro — Direttiva 91/533

(Direttiva del Consiglio 91/533, art. 8, n. 2, secondo comma)

3.        Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro — Direttiva 91/533

(Direttiva del Consiglio 91/533, art. 8, n. 2, secondo comma)

1.        L’art. 8, n. 1, della direttiva 91/533, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale secondo cui un contratto collettivo che garantisce la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni di tale direttiva è applicabile ad un lavoratore, sebbene quest’ultimo non sia membro di alcuna organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo siffatto.

(v. punto 30, dispositivo 1)

2.        L’art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva 91/533, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un lavoratore non facente parte di un’organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro di quest’ultimo possa essere considerato «coperto da» tale contratto ai sensi di detta disposizione.

(v. punto 38, dispositivo 2)

3.        L’espressione «contratto o rapporto di lavoro temporaneo» contenuta nell’art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva 91/533, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa prende in considerazione contratti e rapporti di lavoro di breve durata. In assenza di norme adottate a tal fine dalla normativa di uno Stato membro, spetta ai giudici nazionali stabilire tale durata caso per caso e in funzione della specificità di taluni settori o di determinate occupazioni e attività. Detta durata deve tuttavia essere fissata in modo da garantire l’effettiva tutela dei diritti di cui si avvalgono i lavoratori in base alla direttiva summenzionata.

(v. punto 54, dispositivo 3)