Language of document : ECLI:EU:T:2020:253


 


 



Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 giugno 2020 – eSky Group IP / EUIPO – Gröpel (e)

(Causa T646/19)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo e – Marchio internazionale figurativo anteriore e – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 1618, 23, 39, 45)

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punto 22)

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi e

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]

(v. punti 31, 33, 34, 3638, 4346, 4851)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimento R 223/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Gröpel e la eSky Group IP.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La eSky Group IP sp. z o.o. è condannata alle spese.