Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

12 novembre 2008 (*)

«Funzione pubblica – Assistenza tecnica – Eccezione d’incompetenza – Eccezione d’irricevibilità – Incompetenza del Tribunale»

Nella causa F‑88/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Juan Luís Domínguez González, residente in Gerona (Spagna), inizialmente rappresentato dall’avv. R. Nicolazzi Angelats, successivamente dagli avv.ti R. Nicolazzi Angelats e M.‑C. Oller Gil,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra L. Lozano Palacios, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto, in camera di consiglio, dal sig. P. Mahoney (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2008,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2007, il sig. Domínguez González chiede che la Commissione delle Comunità europee sia condannata a pagargli la somma di EUR 20 310,68, quale risarcimento per i danni che il ricorrente avrebbe subìto dalla risoluzione del suo contratto di lavoro in seguito alla visita medica di assunzione.

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 235 CE, «[l]a Corte di giustizia [delle Comunità europee] è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all’articolo 288, secondo comma[, CE]».

3        In forza dell’art. 236 CE, «[l]a Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto [dei funzionari delle Comunità europee] o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».

4        L’art. 238 CE stabilisce che «[l]a Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa».

5        L’art. 282 CE così recita:

«In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione».

6        L’art. 288, secondo comma, CE è formulato come segue:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

7        Ai sensi dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia:

«Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. (…)».

8        L’art. 1 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia così recita:

«Il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (…) è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i loro agenti, ai sensi dell’articolo 236 (…) CE e dell’articolo 152 (…) CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia».

9        Il titolo VII, rubricato « Mezzi di ricorso», dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto» o lo «Statuto dei funzionari») contiene l’art. 91, il quale dispone che «[l]a Corte di giustizia (…) è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto (…)».

10      L’art. 1 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nella versione vigente all’epoca della conclusione del contratto del ricorrente (in prosieguo: il «precedente RAA» o il «RAA»), così recita:

«Il presente regime si applica ad ogni agente, assunto dalle Comunità con contratto.

Tale agente può avere la qualifica:

–      di agente temporaneo,

–      di agente ausiliario,

–      di agente locale,

–      di consigliere speciale».

11      Ai sensi dell’art. 2 del RAA:

«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

a)      l’agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e alla quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo»;

b)      l’agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione;

c)       l’agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell’Assemblea parlamentare europea e che non sia scelto tra i funzionari delle Comunità;

d)      l’agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata».

12      Ai sensi dell’art. 3 del precedente RAA:

«È considerato agente ausiliario, ai sensi del presente regime, l’agente assunto:

a)       per svolgere, sia ad orario parziale, sia ad orario completo, entro i limiti di cui all’articolo 52, delle funzioni in una istituzione senza essere assegnato a un impiego compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa a detta istituzione;

b)       per sostituire, dopo che sono state esaminate le possibilità di affidare incarichi ad interim a funzionari dell’istituzione, quando sia provvisoriamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni [un funzionario o un agente temporaneo] (…)».

13      Ai sensi dell’art. 4 del precedente RAA:

«È considerato agente locale, ai sensi del presente regime, l’agente assunto, conformemente agli usi locali, per svolgere compiti manuali o di servizio in un impiego non previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad ogni istituzione e retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine in detta sezione del bilancio. A titolo eccezionale può essere considerato agente locale anche l’agente assunto per svolgere mansioni esecutive presso gli uffici del servizio stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee.

Nelle sedi di servizio situate al di fuori dei paesi delle Comunità può essere considerato agente locale l’agente assunto per espletare compiti diversi da quelli indicati nel primo comma, che non sarebbe giustificato, nell’interesse del servizio, affidare ad un funzionario o ad un agente avente un’altra qualifica ai sensi dell’articolo 1».

14      In virtù dell’art. 5 del precedente RAA:

«È considerato consigliere speciale, ai sensi del presente regime, l’agente assunto, date le sue qualifiche eccezionali e a prescindere da altre attività professionali, per prestare la propria opera a una delle istituzioni delle Comunità in modo regolare o per periodi di tempo determinati ed è retribuito con gli stanziamenti globali aperti a tal fine alla sezione del bilancio relativa alla detta istituzione».

15      L’art. 79 del precedente RAA prevede quanto segue :

«Fatte salve le disposizioni del presente titolo, le condizioni d’impiego degli agenti locali, segnatamente per quanto riguarda:

a)       le modalità della loro assunzione e della risoluzione del loro contratto,

b)      i congedi,

c)      la loro retribuzione,

sono stabilite da ciascuna istituzione in base alla regolamentazione e agli usi esistenti nella località in cui l’agente deve esercitare le proprie funzioni».

16      L’art. 81 del precedente RAA dispone come segue:

«1. Le controversie fra l’istituzione e l’agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l’agente esercita le proprie funzioni.

Le controversie fra l’istituzione e l’agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell’agente».

17      Ai sensi dell’art. 122 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, nella versione in vigore dal 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «nuovo RAA» o il «RAA»), le controversie fra l’istituzione e l’agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto di agente locale.

18      In forza delle disposizioni di cui agli artt. 46, 73 e 83 del precedente RAA, le disposizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei, ausiliari e ai consiglieri speciali. Dagli artt. 46, 73, 117 e 124 del nuovo RAA emerge che le disposizioni di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto sono applicabili per analogia agli agenti temporanei, ausiliari, contrattuali e ai consiglieri speciali.

19      L’art. 3 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro a tempo determinato degli assistenti tecnici per le azioni di cooperazione a beneficio dei paesi terzi e nel quadro degli aiuti umanitari o alimentari della Comunità europea (in prosieguo: le «disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici») precisava in particolare quanto segue:

«Il contraente è assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato in conformità delle clausole del detto contratto.

(…)

Considerato il contesto nel quale si inserisce la missione di assistenza tecnica, la molteplicità dei partecipanti all’attuazione e al finanziamento nonché la sua finalità – che è quella di essere successivamente sostituita dalle risorse e dal potenziale proprio del paese beneficiario –, la funzione di assistente tecnico è notoriamente caratterizzata da un elemento specifico e aleatorio per quanto attiene alla sua evoluzione e alla sua durata, che non dipende né dal datore di lavoro né dal contraente. Tale funzione di assistente tecnico non rientra quindi in un contesto occupazionale consueto e pertanto non può che comportare la conclusione di contratti a tempo determinato, di durata limitata e non rinnovabili tacitamente, in quanto le circostanze sopraesposte possono giustificare un’eventuale successione di contratti a tempo determinato.

Qualora l’evoluzione delle esigenze di assistenza tecnica da parte di un paese beneficiario e delle risorse per gli aiuti comunitari permettesse la conclusione di molteplici contratti per missioni diverse, indipendentemente dalla frequenza e/o dai dettagli di tale successione e dalla durata delle eventuali interruzioni, l’apparente continuità nella prestazione della propria opera da parte del contraente non comporta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato. Le parti riconoscono che la natura particolare della missione di assistenza tecnica e il suo carattere aleatorio sono prevalenti e ne accettano espressamente gli effetti sulla natura dei loro vincoli contrattuali.

Il contraente riconosce in particolare che, in tali condizioni, la Commissione, nella sua veste di datore di lavoro, non può garantirgli un impiego a carattere permanente e che di tale aspetto si tiene conto nel livello di retribuzione.

Tale riconoscimento è condizione fondamentale del contratto.

(…)».

20      L’art. 8 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici era formulato come segue:

«Il contraente è tenuto a sottoporsi, presso medici scelti dalla Commissione, a tutte le visite mediche e vaccinazioni che essa ritenga opportune. (…)

Il presente contratto può essere risolto da parte della Commissione qualora il contraente sia dichiarato non idoneo all’espletamento delle funzioni di assistente tecnico».

 Fatti all’origine della controversia

21      In data 30 giugno 1999 il ricorrente sottoscriveva con la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, un «contratto di lavoro», per l’espletamento delle funzioni di «assistente tecnico» nella Repubblica del Congo e nella Repubblica democratica del Congo, nel quadro dell’aiuto umanitario assicurato dall’Ufficio per gli aiuti umanitari della Comunità europea (ECHO).

22      Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, il ricorrente aveva prestato la propria opera in Colombia, sempre in qualità di assistente tecnico.

23      Il contratto di lavoro del ricorrente, stipulato in data 30 giugno 1999, aveva tre allegati. L’allegato I conteneva le disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici, applicabili in virtù dell’art. 3 del contratto di lavoro del ricorrente. L’allegato II fissava le condizioni finanziarie relative al detto contratto di lavoro, mentre l’allegato III precisava l’entità della missione assegnata all’interessato.

24      L’art. 5, primo comma, del contratto di lavoro del ricorrente era formulato come segue:

«Il presente contratto è disciplinato dal diritto belga e in particolare dalla legge 3 luglio 1978 relativa ai contratti di lavoro, ivi comprese le disposizioni sullo scioglimento del contratto da parte di uno o di entrambi i contraenti».

25      L’art. 6 del contratto di lavoro del ricorrente conteneva la seguente clausola:

«I tribunali di Bruxelles sono competenti a decidere di qualsiasi controversia fra le parti contraenti o di qualsiasi rivendicazione, di una parte nei confronti dell’altra, fondata sul presente contratto e che non ha potuto formare oggetto di composizione amichevole fra le parti contraenti».

26      L’art. 7 del contratto di lavoro del ricorrente disponeva in particolare che l’art. 8 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici era rettificato come segue:

«Visita medica: qualora l’esito della visita medica effettuata presso i medici scelti dalla Commissione fosse negativo, il contratto potrà essere risolto con effetto immediato».

27      L’allegato III del contratto di lavoro del ricorrente fissava l’entità della missione assegnata a quest’ultimo. Ai sensi del punto 2.1 del detto allegato, i compiti generali affidati al ricorrente consistevano nell’analizzare la situazione umanitaria generale nella Repubblica del Congo e nella regione occidentale della Repubblica democratica del Congo, nel valutare i bisogni delle popolazioni, nell’assistere l’ECHO nella programmazione della propria assistenza e nel garantire un monitoraggio adeguato dell’attuazione dei programmi finanziati dalla Commissione. Le mansioni specifiche del ricorrente comprendevano compiti di analisi, di valutazione dei bisogni e di programmazione (punto 2.2.1 dell’allegato III), compiti di selezione, di sorveglianza e di coordinamento (punto 2.2.2 dell’allegato III) nonché compiti di coordinamento con le attività di sviluppo (punto 2.2.3 dell’allegato III).

28      In data 1° luglio 1999 il ricorrente si sottoponeva alla visita medica di assunzione presso il dottor G., medico del «Medical Centre of Brussels».

29      In data 9 luglio 1999 il dottor G. presentava un rapporto nel quale esprimeva le più nette riserve circa la possibilità per il ricorrente di portare avanti la missione prevista nella Repubblica del Congo e nella Repubblica democratica del Congo, considerando quest’ultimo «non idoneo visto il carattere, la durata e l’ubicazione» della missione.

30      In data 15 luglio 1999 il ricorrente arrivava a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo).

31      In data 16 luglio 1999 il ricorrente riceveva dalla Commissione una telefonata con la quale, senza ulteriore spiegazione, gli veniva chiesto di rientrare urgentemente a Bruxelles.

32      In data 20 luglio 1999 il ricorrente rientrava a Bruxelles. Lo stesso giorno, la Commissione gli notificava la risoluzione del suo contratto di lavoro con effetto immediato, in applicazione dell’art. 7 del detto contratto e dell’art. 8 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici.

33      In data 5 agosto 1999 il ricorrente scriveva al direttore del «Servizio comune Relex per la gestione dell’aiuto ai paesi terzi», precisando che, per errore, non aveva trasmesso al dottor G. il suo ultimo elettrocardiogramma, eseguito nel febbraio 1999 e perfettamente normale, bensì un elettrocardiogramma che risaliva al gennaio 1999, ovvero poco dopo l’evento trombotico che l’aveva colpito nel dicembre 1998. Sulla base di tale errore, il ricorrente sollecitava un nuovo esame medico, per il quale si impegnava a fornire tutte le analisi e le valutazioni che sarebbero state ritenute opportune.

34      Con lettera datata 18 agosto 1999, il ricorrente inviava un reclamo al Mediatore europeo. Quest’ultimo ha avuto uno scambio di corrispondenza con la Commissione.

35      Con decisione 14 giugno 2001 relativa al reclamo del ricorrente, il Mediatore concludeva che il fatto di non aver sottoposto l’interessato alla visita medica prima della conclusione del contratto costituiva un caso di cattiva amministrazione. Precisava inoltre che, essendosi la Commissione rifiutata di versare al ricorrente una qualunque somma a titolo risarcitorio ed essendosi rifiutata di avviare una procedura di composizione amichevole della controversia, la sola via possibile era quella di adire un tribunale competente. Secondo il Mediatore solo un tribunale avrebbe potuto «prendere atto delle dichiarazioni delle parti, ascoltare i loro argomenti, esaminare questi ultimi in relazione alle leggi nazionali pertinenti e giudicare gli elementi di valutazione divergenti su tutte le questioni di fatto nella controversia».

36      In data 3 luglio 2001 il ricorrente chiedeva un parere a un legale belga, l’avv. N. Quest’ultimo gli rispondeva che un’azione fondata sul «contratto di lavoro» doveva essere presentata entro un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale. Nella fattispecie, secondo l’avv. N., l’azione avrebbe dovuto essere promossa al più tardi il 19 luglio 2000.

37      In data 29 luglio 2002 il ricorrente si rivolgeva alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

38      In data 9 ottobre 2003 il presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo inviava al Mediatore una lettera in cui comunicava che i membri della commissione per le petizioni avevano espresso il loro stupore circa il fatto che, pur avendo il Mediatore concluso che si trattava di un caso di cattiva amministrazione, la Commissione non avesse seguito la raccomandazione di quest’ultimo volta alla ricerca di una soluzione amichevole della controversia, e circa il fatto che, in seguito, la direzione dell’ECHO non avesse offerto alcun lavoro al richiedente.

39      In data 20 maggio 2005 il ricorrente si rivolgeva alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

40      In data 8 giugno 2005 la cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo comunicava al ricorrente che quest’ultima è competente a conoscere solo dei ricorsi diretti contro gli Stati membri del Consiglio d’Europa, e non dei ricorsi diretti contro le istituzioni comunitarie. Di conseguenza, la cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo suggeriva al ricorrente di rivolgersi alla Corte di giustizia.

41      In seguito a una comunicazione inviata dal ricorrente alla cancelleria della Corte di giustizia in data indeterminata, quest’ultima, con lettera datata 21 dicembre 2005, informava l’interessato che la giurisdizione specializzata in materia di funzione pubblica comunitaria era il Tribunale della funzione pubblica.

 Procedimento e conclusioni delle parti

42      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2008, la Commissione sollevava contro il ricorso un’eccezione di incompetenza e d’irricevibilità ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura.

43      In data 22 febbraio 2008 il ricorrente faceva pervenire via fax le proprie osservazioni sull’eccezione d’incompetenza e d’irricevibilità (il deposito dell’originale avveniva il successivo 25 febbraio).

44      Conformemente all’art. 78 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su un incidente senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. Depositato l’atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all’altra parte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto. Salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

45      Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto opportuno prevedere un’udienza sulla domanda presentata dalla Commissione a titolo dell’art. 78 del regolamento di procedura.

46      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno subito a causa della risoluzione del suo contratto di lavoro, la somma di EUR 20 310,68;

–        condannare la Commissione alle spese.

47      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare il ricorrente a sopportare le proprie spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

48      In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale non sia competente a conoscere del ricorso. Infatti, il rapporto di lavoro fra l’istituzione e il ricorrente sarebbe disciplinato dalla legge belga e soggetto al sindacato dei giudici di Bruxelles. Nel corso dell’udienza, la Commissione ha prodotto la sentenza 23 aprile 2008, nella causa M./Commissione, pronunciata dalla Diciottesima Sezione del Tribunal du travail (Tribunale del lavoro) di Bruxelles, nella quale la richiedente, che era stata assunta come assistente tecnico nel quadro dell’aiuto umanitario messo in atto dall’ECHO, chiedeva la conversione del suo contratto di assistente tecnico, concluso a tempo determinato, in contratto a tempo indeterminato. Il Tribunal du travail de Bruxelles avrebbe esaminato la controversia nel merito, come già avrebbe fatto in altre cause proposte da assistenti tecnici, a dimostrazione del fatto che esso si ritiene competente per tali controversie.

49      In secondo luogo, la Commissione ritiene che il ricorso sarebbe manifestamente irricevibile in quanto tardivo, poiché la risoluzione del contratto di lavoro del ricorrente risale al 20 luglio 1999 e l’introduzione del presente ricorso è avvenuta in data 29 agosto 2007.

50      In primo luogo, il ricorrente fa valere che egli dovrebbe essere considerato agente ai sensi del RAA. Egli sostiene che la clausola che assoggetta il suo contratto al diritto belga sarebbe una «clausola abusiva». Egli ritiene che il suo ricorso dovrebbe essere qualificato come ricorso per responsabilità extracontrattuale, in quanto mira a ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria. Pertanto, il Tribunale sarebbe competente senza che ciò pregiudichi la competenza dei giudici di Bruxelles prevista nel contratto di lavoro sottoscritto in data 30 giugno 1999.

51      In secondo luogo, il ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo cui il ricorso sarebbe tardivo. Egli fa infatti valere che le pratiche avviate presso il Mediatore, la commissione per le petizioni del Parlamento europeo e la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbero interrotto la prescrizione del ricorso. La sua azione per responsabilità extracontrattuale sarebbe quindi stata intentata entro i cinque anni previsti dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

 Giudizio del Tribunale

52      Nonostante sussistano nella fattispecie seri dubbi circa la ricevibilità del ricorso, il Tribunale non può esaminare tale questione senza essersi occupato, in via preliminare, della propria competenza.

53      Nella fattispecie, dagli artt. 5 e 6 del contratto di lavoro di assistente tecnico, concluso fra il ricorrente e la Commissione, emerge che il detto contratto è disciplinato dal diritto belga e soggetto alla competenza dei giudici di Bruxelles.

54      Tuttavia, poiché la competenza del Tribunale è di ordine pubblico (sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II‑2289, punto 80, e ordinanza del Tribunale di primo grado 10 luglio 2002, causa T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, Racc. pag. II‑3031, punto 36), la questione non può essere risolta solo sulla base delle disposizioni del contratto di lavoro di cui trattasi.

55      Inoltre, la competenza del Tribunale deve essere valutata con riferimento alle disposizioni vigenti alla data in cui statuisce.

56      La competenza del Tribunale è prevista e definita agli artt. 236 CE e 152 EA, all’art. 1 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, all’art. 91 dello Statuto dei funzionari, nonché agli artt. 46, 73, 117 e 124 del nuovo RAA.

57      Ai sensi dell’art. 236 CE la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.

58      Ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, che figura al titolo VII, la Corte di giustizia è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nello Statuto.

59      Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 46, 73 e 83 del precedente RAA e agli artt. 46, 73 e 124 del nuovo RAA, le disposizioni contenute al titolo VII dello Statuto relative ai mezzi di ricorso sono applicabili per analogia agli agenti diversi da quelli locali.

60      Dall’art. 81, n. 2, del precedente RAA e dall’art. 122 del nuovo RAA risulta che le controversie fra l’istituzione e l’agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte a un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell’agente.

61      Orbene, è pacifico che il ricorrente non è in possesso della qualità di funzionario o di altra persona indicata nello Statuto e che non ha concluso con la Commissione un contratto di agente.

62      Tuttavia, in udienza il ricorrente ha fatto valere che l’attribuzione di competenza per il suo contratto alla legge belga costituirebbe una «clausola abusiva» e che, a prescindere dalla detta clausola, ai sensi del precedente RAA egli dovrebbe essere considerato agente.

63      Benché tale quesito sia stato posto al ricorrente nell’ambito della relazione preparatoria d’udienza, egli non ha precisato in quale categoria di agente, a suo avviso, avrebbe dovuto essere inquadrato. Tuttavia, occorre constatare che la rivendicazione del ricorrente può riferirsi solo a una categoria diversa da quella di agente locale, in quanto la qualità di agente locale non consente di fondare la competenza del Tribunale e di chiedere, in virtù dell’art. 81, n. 2, del precedente RAA e dell’art. 122 del nuovo RAA, l’applicazione del diritto comunitario.

64      Secondo una giurisprudenza costante, non solo le persone che hanno lo status di funzionari o di agenti diversi da quelli locali, ma anche le persone che rivendicano tale status, possono impugnare dinanzi al giudice comunitario la decisione che arreca loro pregiudizio (sentenze della Corte 11 marzo 1975, causa 65/74, Porrini e a., Racc. pag. 319, punto 13; 5 aprile 1979, causa 116/78, Bellintani e a./Commissione, Racc. pag. 1585, punto 6, e 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione, Racc. pag. 1907, punto 10; sentenza del Tribunale di primo grado 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 16).

65      Con tale giurisprudenza si precisa che il giudice comunitario è quanto meno competente a esaminare, in primo luogo, se egli sia effettivamente competente a conoscere della ricevibilità e della fondatezza della controversia.

66      Pertanto, al fine di esaminare la detta competenza, occorre verificare se il ricorrente potesse effettivamente essere considerato come una persona indicata nello Statuto o come un agente diverso da quelli locali.

67      Come menzionato in precedenza, il ricorrente, pur ammettendo di non aver concluso un contratto di agente con la Commissione, rivendica la qualità di agente diverso da agente locale.

68      Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 236 CE, dell’art. 1 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, dell’art. 91 dello Statuto dei funzionari, degli artt. 46, 73 e 83 del precedente RAA, nonché degli artt. 46, 73 e 124 del nuovo RAA, un’eventuale violazione da parte dell’istituzione convenuta del campo di applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 5 del precedente RAA comporterebbe la sottrazione della controversia alla competenza del giudice comunitario, mentre, come già ricordato, le regole di competenza giurisdizionale sono di ordine pubblico, occorre verificare, anche d’ufficio, se, nella fattispecie, la Commissione abbia violato l’ambito applicativo dei detti articoli.

69      A tale proposito, in via preliminare, occorre ricordare che, tranne nel caso di ipotesi molto specifiche e debitamente giustificate, i rapporti di impiego fra le Comunità europee e i membri del loro personale si inseriscono nel quadro dello Statuto e del RAA. La Corte ha infatti sottoposto la facoltà di assumere personale con contratto al di fuori del RAA al rispetto di rigide condizioni (v., in tal senso, sentenze della Corte Klein/Commissione, cit., e 11 luglio 1985, causa 43/84, Maag/Commissione, Racc. pag. 2581).

70      Inoltre, la giurisprudenza precisa che lo Statuto e il RAA non costituiscono una disciplina esauriente che vieti di assumere persone al di fuori dell’ambito regolamentare così stabilito. Al contrario, la capacità riconosciuta alla Comunità in forza degli artt. 282 CE e 238 CE di instaurare rapporti contrattuali assoggettati al diritto di uno Stato membro abbraccia anche la stipulazione di contratti di lavoro o di prestazione di servizi. Pertanto, l’assunzione di una persona con un contratto che faccia espressamente riferimento a una legge nazionale può considerarsi illegittima solo nell’ipotesi in cui l’istituzione convenuta abbia definito le condizioni di impiego dell’interessato non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere le disposizioni dello Statuto o del RAA, incorrendo in tal modo in uno sviamento di procedura (v. sentenza Mammarella/Commissione, cit., punti 39 e 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

71      Occorre quindi determinare anzitutto se il rapporto di lavoro fra il ricorrente e la Commissione non potesse ricondursi, alla data della sottoscrizione del contratto dell’interessato, a una delle tre categorie di contratti assoggettati al diritto comunitario e per le quali la competenza è attribuita, in forza del RAA, al giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza Maag/Commissione, cit.), vale a dire, in primo luogo, a quella degli agenti temporanei, in secondo luogo a quella degli agenti ausiliari e, in terzo luogo, a quella dei consiglieri speciali.

72      A tale proposito, si deve tenere presente che le disposizioni dello Statuto contengono una terminologia precisa la cui estensione per analogia a casi non espressamente contemplati è esclusa, e che altrettanto vale per le disposizioni del RAA (sentenza Klein/Commissione, cit., punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

73      In primo luogo, la qualità di agente temporaneo è caratterizzata segnatamente dal fatto che questi occupa un posto permanente presso l’amministrazione comunitaria (sentenza Maag/Commissione, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

74      Orbene, come espressamente indicato all’art. 3 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici, le missioni di aiuto umanitario ai paesi terzi sono di natura specifica e aleatoria per quanto attiene alla loro evoluzione e alla loro durata.

75      Pertanto, la Commissione poteva giustamente ritenere che il contratto di agente temporaneo non costituisse il quadro giuridico appropriato per assumere i collaboratori a cui intendeva affidare missioni di aiuto umanitario specifiche e aleatorie.

76      In secondo luogo, conformemente all’art. 52 del precedente RAA, la durata effettiva del contratto di un agente ausiliario, ivi compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto stesso, non può superare la durata dell’interim che l’agente deve assicurare, se è stato assunto per sostituire un funzionario o un agente temporaneo che non sia provvisoriamente in grado di esercitare le proprie funzioni e, in tutti gli altri casi, la durata di un anno.

77      La giurisprudenza precisa che il contratto di agente ausiliario è caratterizzato dalla precarietà quanto alla durata, visto che può essere usato solo per una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti. Poiché lo scopo di tale regime è quello di far svolgere compiti precari, per natura o a causa della mancanza di un titolare, a personale avventizio, il detto regime non può essere applicato abusivamente, allo scopo di affidare, per lunghi periodi, compiti permanenti a una persona (sentenza Maag/Commissione, cit., punti 18 e 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

78      Orbene, da un lato, il ricorrente non assicurava la sostituzione di un funzionario e di un agente temporaneo provvisoriamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni e, dall’altro, se è vero che talune missioni di assistenza tecnica ai paesi terzi rivestono carattere provvisorio o rispondono a una necessità urgente, non può escludersi che altre missioni richiedano un intervento di durata superiore a un anno.

79      Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente ritenere che il contratto di agente ausiliario non costituisse un quadro giuridico appropriato per assumere i collaboratori a cui intendeva affidare determinate missioni di aiuto umanitario.

80      In terzo luogo, il titolo V del precedente RAA prevede la possibilità di assumere consiglieri speciali.

81      Dalla stessa formulazione «consigliere speciale» emerge che l’interessato deve fornire una prestazione di consulenza.

82      Orbene, dalla descrizione dell’impiego del ricorrente, come figura all’allegato III del suo contratto di lavoro, risulta che i compiti affidatigli erano di natura più generale e andavano al di là della consulenza. In effetti, una parte dei compiti che l’interessato avrebbe dovuto svolgere consisteva in attività di osservazione, coordinamento e programmazione.

83      Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del precedente RAA, il consigliere speciale è assunto «date le sue qualifiche eccezionali e a prescindere da altre attività professionali».

84      Orbene, dal fascicolo non risulta che il ricorrente fosse in possesso di qualifiche eccezionali.

85      Di conseguenza, non si può criticare la Commissione per aver ritenuto che il quadro giuridico applicabile ai consiglieri speciali non fosse quello appropriato per assumere il ricorrente nell’ambito di una missione di aiuto umanitario.

86      Pertanto, il precedente RAA non offriva, tra i tre tipi di contratti di agente diverso da agente locale, alcuna possibilità sufficientemente flessibile da soddisfare le esigenze della Commissione in materia di personale destinato a effettuare determinate missioni nel quadro dell’aiuto umanitario ai paesi terzi.

87      Tuttavia, al fine di dimostrare che la Commissione non è incorsa in uno sviamento di procedura, non è sufficiente affermare che essa poteva legittimamente ritenere che i tre tipi di contratto previsti dal RAA e assoggettati alla competenza del giudice comunitario non fossero appropriati nel caso dei collaboratori a cui intendeva affidare determinate missioni di aiuto umanitario, ma occorre altresì verificare, in secondo luogo, se le condizioni di lavoro offerte al ricorrente rispondessero ai requisiti sociali minimi esistenti in ogni Stato di diritto.

88      A tale proposito, dalle condizioni finanziarie applicabili al contratto di lavoro risulta in particolare che il livello di retribuzione del ricorrente poteva considerarsi relativamente elevato, in quanto, se il contratto fosse stato eseguito, l’interessato avrebbe percepito una retribuzione mensile di base pari a EUR 5 442,98. L’art. 3 delle disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici precisa peraltro espressamente che, alla luce delle caratteristiche della missione di assistenza tecnica, la Commissione non è in grado di garantire alla sua controparte un impiego a carattere permanente e che di tale aspetto si tiene conto nel livello di retribuzione. Se al contratto del ricorrente fosse stata data esecuzione, quest’ultimo avrebbe inoltre percepito un assegno di capofamiglia, un assegno per figlio a carico, un’indennità per le condizioni di vita e un’indennità giornaliera forfettaria per alloggio provvisorio. Egli avrebbe beneficiato di un’assicurazione malattia e di un’assicurazione pensionistica. Egli avrebbe potuto far valere i propri diritti dinanzi a un giudice nazionale, giacché il suo contratto conteneva una clausola attributiva della competenza ai tribunali di Bruxelles. A tale proposito, occorre sottolineare che, come ha sostenuto all’udienza la Commissione, in presenza di una tale clausola, il Tribunal du travail di Bruxelles si dichiara effettivamente competente a decidere delle controversie promosse dagli interessati relativamente all’esecuzione del loro contratto di lavoro di assistente tecnico. Infine, il contratto di lavoro del ricorrente e le disposizioni generali applicabili ai contratti di lavoro degli assistenti tecnici richiedevano che egli si sottoponesse a una visita medica di assunzione, il che costituiva una garanzia tanto più indispensabile se si considera che l’interessato era destinato a effettuare la propria missione in un paese terzo.

89      In tale contesto, il contratto di lavoro del ricorrente, assoggettato alla legge belga e alla competenza dei tribunali di Bruxelles, non può essere analizzato come se fosse stato concluso non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere le disposizioni dello Statuto o del RAA. L’assunzione del ricorrente sulla base di un contratto di lavoro assoggettato alla legge belga non può quindi considerarsi costitutiva di uno sviamento di procedura che avrebbe avuto come conseguenza una violazione delle norme sulla competenza giurisdizionale.

90      Pertanto, da quanto precede risulta che, viste le disposizioni di cui all’art. 236 CE, all’art. 1 dell’allegato allo Statuto della Corte di giustizia, all’art. 91 dello Statuto dei funzionari, agli artt. 46, 73 e 83 del precedente RAA e agli artt. 46, 73 e 124 del nuovo RAA, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul ricorso.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II di detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell’entrata in vigore di tale regolamento di procedura, ovvero dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

92      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

93      Poiché la giurisprudenza precisa che non solo le persone che hanno lo status di funzionario o di agente diverso da quello locale, ma anche le persone che rivendicano tale status, possono impugnare dinanzi al giudice comunitario una decisione che arreca loro pregiudizio, occorre rilevare che l’art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado si applica anche a questi ultimi.

94      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul ricorso.

2)      Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Lussemburgo, 12 novembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: lo spagnolo.