Language of document : ECLI:EU:F:2014:58

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

30 aprile 2014

Causa F‑88/13

Desislava Kolarova

contro

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

«Funzione pubblica – Personale dell’Agenzia esecutiva per la ricerca – Incidenti procedurali – Eccezione di irricevibilità – Poteri attribuiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Delega all’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) – Ricorso diretto contro le decisioni del PMO – Ricorso diretto contro l’istituzione delegante – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, dalla sig.ra Kolarova e volto all’annullamento della decisione del capo dell’unità «Retribuzione e gestione dei diritti individuali pecuniari», dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO 1»), recante rigetto della sua richiesta di assegno per sua madre, quale persona assimilata ad un figlio a carico a titolo dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché al risarcimento del danno morale derivante da taluni addebiti che il PMO 1 le avrebbe mosso nell’ambito del trattamento della sua richiesta.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La sig.ra Kolarova sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Qualità di convenuto – Agenzia esecutiva per la ricerca – Delega dei poteri attribuiti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Ricorso diretto contro l’autorità delegante – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91 bis)

Relativamente ai diritti per l’attribuzione dei quali l’Agenzia esecutiva per la ricerca ha delegato l’esercizio dei poteri spettanti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione all’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO), la normativa applicabile e, in particolare, l’articolo 91 bis dello Statuto, designano la Commissione come convenuta in caso di ricorso avverso una decisione del citato Ufficio.

Un ricorso mediante il quale un agente dell’Agenzia esecutiva per la ricerca contesta una decisione del PMO è irricevibile quando è diretto contro l’Agenzia.

(v. punti 17 e 18)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 12 dicembre 2013, Hall/Commissione e CEPOL, F‑22/12, punto 25