Language of document : ECLI:EU:F:2011:24


ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

16 marzo 2011

Causa F‑21/10

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Illecito — Invio di una lettera relativa alle spese di una causa al legale che ha rappresentato il ricorrente in tale causa — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno risultante, a suo dire, dall’invio, al suo rappresentante nella causa in cui è stata pronunciata l’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione, di una lettera riguardante il pagamento delle spese in tale causa e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli un importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese. Il ricorrente è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Procedura — Spese — Spese superflue o defatigatorie che il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sostenere a causa del ricorso ingiustificato di un funzionario

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 94)

1.      La domanda di annullamento diretta contro la decisione di un’istituzione recante rigetto di una domanda di risarcimento danni durante la fase precontenziosa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda risarcitoria.

(v. punti 19 e 20)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia (punto 47 e giurisprudenza ivi citata)

2.      In forza dell’art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, se quest’ultimo ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

Si deve applicare tale disposizione nel caso del ricorso di un funzionario i cui numerosissimi altri ricorsi presentati dinanzi ai giudici dell’Unione sono già stati respinti, almeno in parte, in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondati in diritto e il cui ricorso ha chiaramente carattere superfluo e defatigatorio, dato che il ricorrente ha optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa.

(v. punti 33, 35 e 36)

Riferimento:

Corte: 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione, e 9 dicembre 2009, causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale di primo grado: 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione; 9 settembre 2008, causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione; 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, e 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale dell’Unione europea: 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione, e 28 ottobre 2010, causa T‑32/09 P, Marcuccio/Commissione

Tribunale della funzione pubblica: 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione; 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione; 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione; 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione; 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑239/09 P); 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione (che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑402/09 P); 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, e 7 ottobre 2009, causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione