Language of document : ECLI:EU:F:2008:54

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

8 maggio 2008

Causa F‑119/06

Petrus Kerstens

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricevibilità – Organigramma – Atto che arreca pregiudizio – Cambiamento di assegnazione – Cambiamento di funzioni – Interesse del servizio – Equivalenza dei posti – Sanzione dissimulata – Sviamento di potere»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Kerstens chiede l’annullamento della decisione del comitato di direzione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) 8 dicembre 2005, recante modifica dell’organigramma del PMO, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno che afferma di aver subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione –Riorganizzazione dei servizi che modifica le funzioni del ricorrente – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1; allegato IX)

1.      È ricevibile il ricorso proposto da un capo unità contro una decisione di riorganizzazione che modifica il compito e la denominazione della sua unità, pur prevedendo che egli continuerà ad esserne capo. Infatti, un cambiamento di funzioni, anche se non incide sugli interessi materiali e/o sul livello gerarchico del funzionario, può, qualora modifichi le condizioni di esercizio e la natura delle funzioni, ledere gli interessi morali e le prospettive future di quest’ultimo e quindi arrecargli pregiudizio, dato che talune funzioni, a parità di inquadramento, possono meglio portare ad una promozione rispetto ad altre, grazie alla natura delle responsabilità esercitate. Non si può quindi considerare a priori che un siffatto mutamento non possa arrecare pregiudizio al funzionario interessato.

(v. punti 45, 46 e 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 47); 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 24)

2.      Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare, per lo svolgimento di tali compiti, il personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza dei posti.

Per quanto riguarda la prima condizione, e tenuto conto dell’ampiezza del potere discrezionale delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve limitarsi a stabilire se l’autorità che ha il potere di nomina si sia tenuta entro limiti ragionevoli, non censurabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

Per quanto riguarda la seconda condizione, in caso di modifica delle funzioni attribuite ad un funzionario, il principio della corrispondenza tra il grado e il posto, sancita, in particolare, dall’art. 7 dello Statuto, implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Pertanto, nulla osta a che una decisione comporti l’attribuzione di nuove funzioni che, pur differenti da quelle precedentemente svolte e pur percepite dall’interessato come implicanti una riduzione delle sue attribuzioni, siano tuttavia conformi all’impiego corrispondente al suo grado. In tal senso, una diminuzione effettiva delle attribuzioni di un funzionario viola la regola di corrispondenza tra il grado e il posto solo se le funzioni di quest’ultimo, nel loro insieme, sono nettamente al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza.

Qualora una decisione che modifichi le funzioni attribuite ad un funzionario non sia contraria all’interesse del servizio o all’equivalenza dei posti, non può parlarsi di sanzione disciplinare dissimulata o di sviamento di potere, e il funzionario non può contestare all’amministrazione il fatto di non aver avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti, procedimento che gli avrebbe permesso di beneficiare delle garanzie procedurali previste all’allegato IX dello Statuto.

(v. punti 82, 84, 96, 97 e 103)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 7); 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punto 11), e 14 dicembre 2006, causa C‑12/05 P, Meister/UAMI (non pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 47)

Tribunale di primo grado: 23 ottobre 1990, causa T‑46/89, Pitrone/Commissione (Racc. pag. II‑577, punto 35); 19 giugno 1997, causa T‑73/96, Forcat Icardo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑485, punto 39); 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punto 36); Fronia/Commissione, cit. (punto 53); 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 30); 25 luglio 2006, causa T‑373/04, Fries Guggenheim/Cedefop (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑169 e II‑A‑2‑819, punto 67); 7 febbraio 2007, causa T‑339/03, Clotuche/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 47, 62, 91 e 126), e cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 101)