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Impugnazione proposta il 7 agosto 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 maggio 2020, causa T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Commissione

(Causa C-376/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski e M. Farley, agenti)

Altre parti nel procedimento: CK Telecoms UK Investments Ltd, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, EE Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 28 maggio 2020, causa T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Commissione;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un riesame;

condannare la ricorrente in primo grado alle spese del procedimento di impugnazione; e

riservare le spese del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: nella sentenza viene applicato un requisito probatorio per l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva («seria probabilità») più rigoroso di quello stabilito nella giurisprudenza e nel regolamento sulle concentrazioni 1 , che impone alla Commissione di determinare l’evoluzione «maggiormente probabile».

Secondo motivo di impugnazione: richiedendo, al fine di concludere per l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, che la Commissione dimostri che una concentrazione conferisca all’entità risultante dalla concentrazione il potere di stabilire, essa stessa, i parametri della concorrenza, il Tribunale applica un criterio giuridico che non trova fondamento nel regolamento sulle concentrazioni e contrasta con l’obiettivo stesso della riforma del 2004. Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto stabilendo un duplice criterio per dimostrare l’esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva in base ad effetti non coordinati.

Terzo motivo di impugnazione: richiedendo che un «importante forza concorrenziale» si distingua dai suoi concorrenti in termini di incidenza sulla concorrenza e che le parti che realizzano la concentrazione sono «diretti (close) concorrenti», il Tribunale oltrepassa i limiti del suo controllo giurisdizionale, disconosce il valore degli orientamenti e snatura il contenuto della decisione contestata 2 ; o, in subordine, viola il principio del controllo giurisdizionale, non fornisce una motivazione adeguata e viola l’articolo 2 del regolamento sulle concentrazione.

Quarto motivo di impugnazione: ritenendo che l’aumento del prezzo previsto non fosse significativo e dichiarando che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione «incrementi standard di efficienza», il Tribunale si discosta dal regolamento sulle concentrazioni, oltrepassa i limiti del suo controllo giurisdizionale, non fornisce una motivazione adeguata e snatura gli elementi di prova.

Quinto motivo di impugnazione: limitando il suo controllo a talune conclusioni della decisione contestata ed esaminando tali conclusioni isolatamente, senza valutare gli elementi di prova nel loro insieme, il Tribunale snatura la decisione, oltrepassa i limiti del suo controllo giurisdizionale, viola le norme applicabili in materia probatoria, applica erroneamente il criterio giuridico e non fornisce una motivazione adeguata.

Sesto motivo di impugnazione: il Tribunale snatura la decisione contestata nel ritenere che la Commissione non abbia esaminato il peggioramento della qualità di rete dell’entità risultante dalla concentrazione nell’ambito della seconda teoria del pregiudizio. Il Tribunale è altresì venuto meno al suo obbligo di motivazione quando ha concluso che la Commissione è incorsa in un errore di diritto qualificando come effetto non coordinato l’impatto di una trasparenza più stringente sull’investimento complessivo nelle reti.

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1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).

2 Sintesi della decisione della Commissione dell’11 maggio 2016 che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno (Caso M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (GU 2016, C 357, pag. 15).