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Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva»

Nella causa C‑605/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca), con decisione del 29 settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 2021, nel procedimento

Heureka Group a.s.

contro

Google LLC,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev (relatore), A. Prechal, E. Regan, T. von Danwitz e Z. Csehi, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, S. Rodin, J. Passer, D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Heureka Group a.s., da L. Duffek, L. Kačerová, J. Měkota, M. Olík e V. Podešva, advokáti;

–        per Google LLC, da R. Neruda, P.J. Pipková, J. Šturm, P. Vohnický e M. Vojáček, advokáti, e A. Komninos, dikigoros;

–        per la Commissione europea, da N. Khan, G. Meessen e P. Němečková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 settembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 102 TFUE, dell’articolo 10, dell’articolo 21, paragrafo 1, nonché dell’articolo 22 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), e del principio di effettività.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Heureka Group a.s. (in prosieguo: «Heureka»), una società ceca attiva sul mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita, e Google LLC in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione dell’articolo 102 TFUE commessa da Google e dalla sua società madre, Alphabet Inc., e constatata dalla Commissione europea in una decisione non ancora definitiva.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 1/2003

3        L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), rubricato «Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza», è così formulato:

«1.      Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo [101 o 102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo [267 TFUE].

2.       Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».

 Direttiva 2014/104

4        L’articolo 2 della direttiva 2014/104, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

8)      “autorità garante della concorrenza”: la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza, ovvero entrambe a seconda del contesto;

(...)

11)      “decisione relativa a una violazione”: una decisione di un’autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;

12)      “decisione definitiva relativa a una violazione”: una decisione relativa a una violazione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.

(...)».

5        L’articolo 9 di tale direttiva, rubricato «Effetto delle decisioni nazionali», prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché una violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza o di un giudice del ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell’azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza.

2.      Gli Stati membri provvedono affinché una decisione definitiva ai sensi del paragrafo 1 adottata in un altro Stato membro possa, conformemente al rispettivo diritto nazionale, essere presentata dinanzi ai propri giudici nazionali, almeno a titolo di prova prima facie, del fatto che è avvenuta una violazione del diritto della concorrenza e possa, se del caso, essere valutata insieme ad altre prove addotte dalle parti.

3.      Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle giurisdizioni nazionali di cui all’articolo 267 TFUE».

6        L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Termini di prescrizione», così dispone:

«1.      Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

2.      Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:

a)      della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b)      del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;

c)      dell’identità dell’autore della violazione.

3.      Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

4.      Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo».

7        Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, di questa stessa direttiva:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

(...)».

8        L’articolo 22 della direttiva 2014/104, intitolato «Applicazione temporale», recita come segue:

«1.      Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.

2.      Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».

 Diritto ceco

9        L’articolo 620, paragrafo 1, dello zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012 recante il codice civile; in prosieguo: il «codice civile») così dispone:

«Le circostanze determinanti affinché il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizi a decorrere comprendono la conoscenza del danno e quella [dell’identità] della persona tenuta al suo risarcimento. Ciò vale, mutatis mutandis, anche ai fini del risarcimento del danno immateriale».

10      L’articolo 629, paragrafo 1, di tale codice così recita:

«Il termine di prescrizione è di tre anni».

11      Lo zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (legge n. 262/2017, sul risarcimento dei danni in materia di concorrenza; in prosieguo: la «legge n. 262/2017»), diretto all’attuazione della direttiva 2014/104, è entrato in vigore il 1º settembre 2017. Il suo articolo 9, ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue:

«1.      Il termine di prescrizione per l’esercizio di un diritto al risarcimento del danno in forza della presente legge è di 5 anni; non si applicano le disposizioni degli articoli 629 e 636 del codice civile.

2.      Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’interessato viene a conoscenza del danno, [dell’identità] della persona tenuta al suo risarcimento e della restrizione della concorrenza, o doveva e poteva venire a conoscenza di tali elementi, ma non prima del giorno in cui è cessata la restrizione della concorrenza.

3.      Il termine di prescrizione è fermo per la durata dell’indagine o del procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza relativi alla stessa restrizione della concorrenza e per un periodo di un anno decorrente dal giorno in cui:

a)      è divenuta definitiva la decisione adottata dall’autorità garante della concorrenza o da un giudice che accerta l’esistenza di una tale restrizione della concorrenza, o

b)      in altro modo, l’indagine, il procedimento dinanzi all’autorità garante della concorrenza o il procedimento dinanzi al giudice sono stati chiusi».

12      L’articolo 36 di tale legge è così formulato:

«I procedimenti relativi al risarcimento di un danno causato da una restrizione della concorrenza e i procedimenti relativi alla regolamentazione, in applicazione della presente legge, delle rivendicazioni tra gli autori del danno, che sono tenuti al suo risarcimento congiuntamente e in solido, avviati dopo il 25 dicembre 2014, proseguono conformemente alla presente legge; sono mantenuti gli effetti giuridici degli atti compiuti nel procedimento prima della data di entrata in vigore della presente legge».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Il 30 novembre 2010, la Commissione ha avviato un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE nei confronti di Google riguardante un eventuale abuso di posizione dominante nel settore della ricerca online. Lo stesso 30 novembre 2010 la Commissione ha pubblicato un comunicato stampa che informava il pubblico dell’avvio di tale procedimento.

14      Nel corso del 2013, Google ha presentato alla Commissione impegni per rispondere alle preoccupazioni di quest’ultima.

15      Il 27 maggio 2014, lo Sdružení pro internetový rozvoj v České republice (Associazione per lo sviluppo di Internet nella Repubblica ceca; in prosieguo: lo «SPIR»), di cui Heureka è membro, ha pubblicato un comunicato stampa con il quale ha espresso il proprio disaccordo con tali impegni.

16      Il 15 aprile 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, indirizzata a Google, nella quale è giunta alla conclusione provvisoria che le pratiche in questione costituivano un abuso di posizione dominante e, pertanto, violavano l’articolo 102 TFUE.

17      Il 14 luglio 2016, la Commissione ha adottato un’ulteriore comunicazione degli addebiti e ha avviato un procedimento per violazione dell’articolo 102 TFUE nei confronti di Alphabet, società madre di Google.

18      Il 27 giugno 2017, la Commissione ha adottato la decisione C(2017) 4444 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 – Motore di ricerca Google (Shopping)]. Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2018, C 9, pag. 11).

19      Con tale decisione la Commissione ha constatato che Google aveva abusato della posizione dominante che aveva su tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), tra cui quello della Repubblica ceca, riducendo il traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati di ricerca generale verso i comparatori di prodotti concorrenti e aumentando tale traffico verso il proprio comparatore di prodotti, in quanto tale condotta poteva aver o aveva verosimilmente avuto effetti anticoncorrenziali nei tredici mercati nazionali corrispondenti della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti, oltre che nei suddetti mercati della ricerca generale.

20      Infatti, secondo tale decisione, Google concedeva sistematicamente, in sostanza, una posizione di primo piano al proprio servizio di comparazione dei prezzi, mentre i servizi di comparazione dei prezzi dei concorrenti di Google erano retrocessi nell’elenco dei risultati.

21      Per quanto riguarda la durata dell’infrazione imputabile a Google nel territorio della Repubblica ceca, la Commissione ha constatato, nella decisione C(2017) 4444 final, che tale infrazione era iniziata nel febbraio 2013 e continuava a produrre i suoi effetti alla data di adozione di tale decisione, ossia il 27 giugno 2017. La Commissione ha quindi ingiunto a Google, all’articolo 3 di tale decisione, di porre fine alla sua condotta entro un termine di 90 giorni e di non adottare una condotta equivalente avente lo stesso oggetto o il medesimo effetto.

22      Il 1º settembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 262/2017, che recepisce la direttiva 2014/104 nel diritto ceco.

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 settembre 2017, Google e Alphabet hanno proposto un ricorso avverso la decisione C(2017) 4444 final.

24      Il 26 giugno 2020, Heureka ha proposto dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga, Repubblica ceca) un ricorso diretto alla condanna di Google a risarcire il danno che essa avrebbe asseritamente subito a causa della pratica anticoncorrenziale che, ai termini della decisione C(2017) 4444 final, tale società aveva posto in essere nella Repubblica ceca nel periodo compreso tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017. Heureka ha sostenuto che, inserendo e visualizzando il proprio servizio di comparazione dei prezzi di vendita nella migliore posizione possibile tra i risultati dei suoi servizi di ricerca generale, Google aveva ridotto la consultazione del portale di comparazione dei prezzi di vendita Heureka.cz.

25      A sua difesa, Google ha fatto valere in particolare che, in forza delle norme sulla prescrizione dell’obchodní zákoník (codice di commercio), secondo le quali il termine di prescrizione di quattro anni inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto danneggiato ha preso conoscenza o poteva prendere conoscenza del danno e dell’identità della persona tenuta a risarcirlo, il diritto a risarcimento di Heureka era prescritto quantomeno per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2013 e il 25 giugno 2016.

26      A tal riguardo Google ha affermato che, tenuto conto della natura dell’asserito abuso di posizione dominante, Heureka era in grado di conoscere sia l’autore della violazione sia il fatto di aver subito un danno ben prima dell’adozione della decisione C(2017) 4444 final. Infatti, Heureka non poteva ignorare, in particolare alla lettura del comunicato stampa della Commissione del 30 novembre 2010, che il gestore del motore di ricerca denominato «Google» era Google. In ogni caso, il comunicato stampa dello SPIR del 27 maggio 2014, menzionato al punto 15 della presente sentenza, con il quale tale associazione aveva espresso il suo disaccordo con gli impegni presentati da Google alla Commissione, era sufficiente per far decorrere il termine di prescrizione.

27      Pertanto, il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie avrebbe iniziato a decorrere nel febbraio 2013, ossia all’inizio della commissione della presunta infrazione nel territorio ceco e appena si era manifestato l’asserito danno, o, al più tardi, il 27 maggio 2014, data di pubblicazione del comunicato stampa dello SPIR.

28      Secondo Google, nulla avrebbe impedito a Heureka di proporre prima il suo ricorso per risarcimento del danno, atteso che, in tale ipotesi, tale società avrebbe potuto estendere progressivamente il quantum della sua domanda di risarcimento in funzione dell’aumento nel corso del tempo dei danni subiti.

29      Il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che, nel caso di specie, l’eventuale condotta anticoncorrenziale è iniziata prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/104, ossia il 25 dicembre 2014, ed è cessata solo dopo la scadenza del termine di recepimento di quest’ultima, ossia il 27 dicembre 2016.

30      Detto giudice si chiede quindi se l’articolo 10 di tale direttiva si applichi all’insieme del danno causato dalla violazione dell’articolo 102 TFUE di cui trattasi nel procedimento principale o soltanto al danno intervenuto dopo la data di entrata in vigore della medesima direttiva, se non addirittura al solo danno intervenuto dopo la data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima.

31      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 sia una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, o una disposizione procedurale.

32      In terzo luogo, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità del regime di prescrizione ceco relativo alle azioni per il risarcimento del danno da violazione delle regole di concorrenza, applicabile fino all’entrata in vigore della legge n. 262/2017 che recepisce la direttiva 2014/104, con l’articolo 10 di tale direttiva e, se del caso, con l’articolo 102 TFUE nonché con il principio di effettività.

33      A tal riguardo detto giudice sottolinea, in via preliminare, che le norme sulla prescrizione applicabili nel procedimento principale sono non quelle del codice di commercio, bensì quelle del codice civile, le quali costituiscono quindi il precedente regime di prescrizione pertinente nel caso di specie. Orbene, in forza dell’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere dal momento in cui il soggetto danneggiato viene a conoscenza – o si può ragionevolmente presumere che è venuto a conoscenza – dell’identità dell’autore della violazione e del danno subito. Per quanto riguarda la condizione relativa alla conoscenza del fatto di aver subito un danno a causa della violazione di cui trattasi, dall’interpretazione offerta per l’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) risulterebbe che la presa di conoscenza di un danno parziale è sufficiente per far decorrere il termine di prescrizione. Il danno sarebbe, in particolare nei casi di infrazioni continuate o ripetute, divisibile, così che ogni «nuovo danno» potrebbe essere invocato separatamente e farebbe decorrere un nuovo termine di prescrizione.

34      Secondo il giudice del rinvio, ciò significherebbe che, nel caso di specie, ogni ricerca generale effettuata sul sito di Google che ha portato a un posizionamento e a una visualizzazione dei risultati più favorevoli al servizio di comparazione dei prezzi di Google avrebbe fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione autonomo.

35      In quarto e ultimo luogo, detto giudice evidenzia che, per far decorrere il termine di prescrizione, il codice civile non esige che il soggetto danneggiato sia a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione del diritto della concorrenza. Tale codice non imporrebbe neppure che la violazione di cui trattasi sia cessata. Infine, detto codice non conterrebbe norme che impongano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione durante il periodo dell’indagine relativa a tale condotta.

36      Ciò considerato, il Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva [2014/104] e i principi generali dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che la direttiva 2014/104, e in particolare il suo articolo 10, si applica, direttamente o indirettamente, alla presente controversia vertente sul risarcimento di tutti i danni causati da una violazione dell’articolo 102 TFUE, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 ed è cessata dopo la scadenza del termine di recepimento di quest’ultima, in una situazione in cui anche l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata dopo la scadenza del termine di recepimento, oppure [devono essere interpretati] nel senso che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 si applica solo alla parte di tale condotta (dalla quale deriva parte del danno) successiva alla data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 o alla data di scadenza del termine di recepimento.

2)      Se la ratio e lo scopo della direttiva 2014/104 e/o dell’articolo 102 TFUE e del principio di effettività richiedano che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva sia interpretato nel senso che per “ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al[l’articolo 22,] paragrafo 1” si intendono le disposizioni della normativa nazionale di attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/104; in altri termini, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 e le norme sulla prescrizione rientrino nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell’articolo 22 della direttiva 2014/104.

3)      Se siano conformi all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 e/o all’articolo 102 TFUE e al principio di effettività una normativa nazionale e la sua interpretazione secondo cui la “conoscenza del fatto che [gli è stato] causato un danno”, rilevante per l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo, è collegata alla conoscenza da parte del danneggiato delle “singole frazioni di danno” che si verificano gradualmente nel tempo nell’ambito di una condotta anticoncorrenziale permanente o continuativa (poiché la giurisprudenza parte dal presupposto che la pretesa risarcitoria in oggetto costituisce un intero frazionabile) e in relazione alle quali iniziano a decorrere termini di prescrizione soggettivi autonomi, indipendentemente dalla conoscenza da parte del danneggiato dell’intero danno causato dalla violazione complessa dell’articolo 102 TFUE, vale a dire una normativa nazionale interpretata nel senso che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati da una condotta anticoncorrenziale inizi a decorrere prima della cessazione di tale condotta, consistente nel rendere più favorevoli il posizionamento e la visualizzazione del proprio comparatore dei prezzi, in violazione dell’articolo 102 TFUE.

4)      Se l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale che prevede per un’azione di risarcimento danni un termine di prescrizione soggettivo di tre anni decorrente dalla data in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o sarebbe potuto venire a conoscenza di una frazione del danno e dell’identità del soggetto tenuto a risarcirlo, ma non tiene conto i) del momento della cessazione della condotta anticoncorrenziale, né ii) della consapevolezza da parte del danneggiato che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e, al contempo, iii) non sospende né interrompe il decorso di tale termine triennale di prescrizione mentre è pendente dinanzi alla Commissione il procedimento per accertamento di una violazione non ancora cessata dell’articolo 102 TFUE, e iv) non contiene una regola secondo cui la sospensione del termine di prescrizione termina non prima di un anno dopo che la decisione sulla violazione è diventata definitiva».

 Sviluppi successivi alla decisione di rinvio e procedimento dinanzi alla Corte

37      Nella sua sentenza del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763), il Tribunale ha essenzialmente respinto il ricorso proposto da Google e Alphabet avverso la decisione C(2017) 4444 final, convalidando l’analisi della Commissione per quanto riguarda il mercato della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti. Tuttavia, riguardo ai mercati nazionali della ricerca generale, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione si fosse basata su considerazioni troppo imprecise per giustificare l’esistenza di effetti anticoncorrenziali, anche solo potenziali, e che il motivo di Google e di Alphabet vertente sul carattere puramente speculativo dell’analisi degli effetti dovesse, per tali mercati, essere accolto. Pertanto, il Tribunale ha annullato tale decisione nella sola parte in cui la Commissione vi aveva constatato un abuso da parte di Google e di Alphabet sui tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno del SEE sulla base dell’esistenza di effetti anticoncorrenziali in tali mercati e ha respinto il ricorso quanto al resto.

38      Il 20 gennaio 2022, Google e Alphabet hanno impugnato la sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (T‑612/17, EU:T:2021:763). Tale impugnazione è tuttora pendente.

39      Il 22 giugno 2022, la Corte ha reso la sentenza Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), nella quale si è pronunciata, in particolare, sulla natura dell’articolo 10 della direttiva 2014/104 nonché sull’applicabilità ratione temporis di tale disposizione.

40      Con lettera del 28 giugno 2022, la Corte ha notificato tale sentenza al giudice del rinvio chiedendogli se, alla luce di quest’ultima, intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

41      Con comunicazione scritta pervenuta alla Corte il 27 settembre 2022, il giudice del rinvio ha informato quest’ultima che ritirava le questioni prima e seconda dal suo rinvio pregiudiziale, ma che manteneva le questioni terza e quarta.

 Sulle questioni pregiudiziali

42      Con la terza questione e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione che:

–        comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale risultante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata,

–        non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa a una tale violazione; e

–        non può neppure essere sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione della Commissione che constata tale violazione diventi definitiva.

43      Dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che quest’ultimo cerca in particolare di stabilire se, con il suo ricorso del 26 giugno 2020, Heureka, che si ritiene danneggiata da un abuso di posizione dominante commesso da Google sul mercato rilevante nella Repubblica ceca tra il febbraio 2013 e il 27 giugno 2017 e constatato da una decisione non ancora definitiva della Commissione, possa chiedere il risarcimento del danno causato durante tale intero lasso di tempo o se il suo diritto al risarcimento sia già prescritto per una parte di detto periodo.

44      Tale giudice espone al riguardo che, prima del recepimento della direttiva 2014/104 da parte della legge n. 262/2017, l’articolo 620, paragrafo 1, del codice civile vincolava il dies a quo del termine di prescrizione, fissato a tre anni dall’articolo 629, paragrafo 1, di tale codice, solo alla conoscenza del danno e dell’identità del suo autore. Tali disposizioni sarebbero state interpretate nel senso che l’insieme dei danni scaturiti da una violazione continuata del diritto della concorrenza era divisibile e che, per ciascun danno parziale, decorreva un termine di prescrizione autonomo. Il diritto al risarcimento si prescriveva quindi separatamente e progressivamente.

45      Il medesimo giudice rileva, peraltro, che, nel caso di specie, la violazione in questione è iniziata prima del 25 dicembre 2014, data di entrata in vigore della direttiva 2014/104, ma è cessata solo dopo il 27 dicembre 2016, data di scadenza del termine di recepimento previsto all’articolo 21 di tale direttiva. Tuttavia, quest’ultima essendo stata recepita tardivamente nell’ordinamento giuridico ceco, tale violazione sembra essere cessata prima della data di entrata in vigore della legge n. 262/2017, vale a dire il 1º settembre 2017. Per contro, il ricorso principale è stato proposto dopo quest’ultima data.

46      In tali circostanze, è necessario, al fine di rispondere alle questioni terza e quarta, verificare anzitutto l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, al quale fanno riferimento tali questioni e che stabilisce taluni requisiti in relazione al termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza, determinando, in particolare, la durata minima di tale termine e il momento più precoce in cui esso può iniziare a decorrere, nonché le circostanze in cui lo si deve sospendere o interrompere.

47      A tal riguardo occorre ricordare che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 è una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva. Orbene, in forza di quest’ultima disposizione, gli Stati membri dovevano garantire che le disposizioni nazionali adottate in applicazione dell’articolo 21 di detta direttiva al fine di conformarsi alle disposizioni sostanziali di quest’ultima non si applichino retroattivamente (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 36 e 47).

48      Tuttavia, occorre ricordare che, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva, il diritto nazionale deve essere interpretato in modo conforme a tutte le disposizioni di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, EU:C:2006:443, punto 115, e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 33 e 77).

49      Pertanto, al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, è necessario verificare se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 48).

50      A tal fine, alla luce delle specificità delle norme in materia di prescrizione, della loro natura nonché del loro meccanismo di funzionamento, in particolare nel contesto di un’azione per il risarcimento dei danni per violazione del diritto della concorrenza, occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto, il che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere conformemente a tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 49).

51      Infatti, in assenza di una normativa dell’Unione in materia fino alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, spettava all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione tuttavia che i principi di equivalenza e di effettività fossero rispettati, principio quest’ultimo che richiede che le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 42 e 43, e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 50).

52      Orbene, risulta da quest’ultimo principio che, anche prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, una normativa nazionale che stabiliva la data di decorrenza del termine di prescrizione nonché la durata e le modalità della sua sospensione o interruzione doveva essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47, e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 53).

53      In tale contesto, occorre ricordare che l’articolo 102 TFUE produce effetti diretti nei rapporti tra i soggetti dell’ordinamento, attribuendo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

54      La piena efficacia dell’articolo 102 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto ivi sancito sarebbero messi in discussione, in particolare, se, a causa della normativa nazionale che fissa la data di decorrenza del termine di prescrizione nonché la durata e le modalità della sua sospensione o interruzione, fosse praticamente impossibile o eccessivamente difficile per un soggetto chiedere il risarcimento del danno asseritamente causatogli da un comportamento abusivo di un’impresa dominante in grado di restringere o falsare il gioco della concorrenza. Il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento di un tale danno rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione ed è idoneo a scoraggiare gli abusi di posizione dominante che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza, contribuendo in tal modo al mantenimento di una concorrenza effettiva nell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata).

55      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che l’esercizio di tale diritto sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punti 56, 57 e 61).

56      Infatti, per quanto riguarda la prima condizione, relativa alla cessazione della violazione, occorre rilevare, in primo luogo, che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che l’introduzione delle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiede, di norma, una complessa analisi fattuale ed economica (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

57      Orbene, le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a scapito del soggetto leso, il che rende più difficile per quest’ultimo ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno che per le autorità garanti della concorrenza ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 55).

58      Inoltre, è spesso particolarmente difficile per il danneggiato dimostrare l’esistenza e la portata di una siffatta violazione nonché il danno che ne deriva prima della fine di quest’ultima.

59      In tali circostanze, il requisito secondo cui il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere prima che sia cessata la violazione di cui trattasi è necessario per consentire al danneggiato di identificare e di provare la sua esistenza, la sua portata e la sua durata, l’entità del danno causato dalla violazione nonché il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione e, quindi, essere effettivamente in grado di esercitare il suo diritto di chiedere il risarcimento integrale, derivante dagli articoli 101 e 102 TFUE.

60      In particolare, tenuto conto della complessità della quantificazione del danno nelle cause in materia di diritto della concorrenza quando la violazione è ancora in corso, il fatto di esigere che il danneggiato aumenti progressivamente l’importo del risarcimento richiesto in funzione dei danni ulteriori derivanti da tale violazione renderebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento integrale.

61      In secondo luogo, occorre ricordare che, come l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione da parte delle autorità pubbliche (public enforcement), le azioni di risarcimento del danno per violazione di tali regole (private enforcement) costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottare tali comportamenti (sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 37 e giurisprudenza citata).

62      A tal riguardo, da un lato, un regime di prescrizione che prevede un termine di prescrizione di tre anni il cui dies a quo precede la fine di una violazione unica e continuata e che non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione potrebbe avere come conseguenza che tale termine scada ben prima dell’adozione di una decisione della Commissione che constati tale violazione, il che inciderebbe direttamente sulla possibilità per il danneggiato di proporre un’azione per risarcimento del danno a seguito di una siffatta decisione (follow-on damages action) e, pertanto, potrebbe rendere eccessivamente difficile l’esercizio del suo diritto di chiedere un risarcimento integrale. Infatti, in generale, è difficile per la persona lesa fornire la prova di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, o dell’articolo 102 TFUE in assenza di una decisione della Commissione o di un’autorità nazionale.

63      Dall’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 118 delle sue conclusioni, la cessazione della violazione quale condizione che deve essere soddisfatta affinché il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere può avere un effetto dissuasivo e indurre l’autore di tale violazione a porre fine più rapidamente a quest’ultima. Un tale effetto mancherebbe invece in un regime che, ai fini di un’azione per il risarcimento del danno per una violazione del diritto della concorrenza, non prevedesse tale condizione, ma consentisse di frazionare la prescrizione in più dies a quo successivi e, di conseguenza, facesse scadere i termini di prescrizione per una certa parte del danno causato dalla violazione di cui trattasi.

64      Per quanto riguarda la seconda condizione che, come risulta dalla giurisprudenza richiamata al punto 55 della presente sentenza, deve essere soddisfatta per far decorrere il termine di prescrizione, vale a dire la conoscenza da parte del danneggiato delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza, occorre ricordare che fanno parte di tali informazioni l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 60).

65      Infatti, in assenza di dette informazioni, è estremamente difficile, se non impossibile per il danneggiato, ottenere il risarcimento del danno che tale violazione gli ha causato.

66      A tal riguardo, spetta al giudice nazionale investito dell’azione per risarcimento del danno determinare il momento a partire dal quale si può ragionevolmente presumere che il danneggiato abbia avuto conoscenza di dette informazioni. Occorre ricordare, infatti, che il giudice nazionale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti del procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). Nondimeno, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può fornire precisazioni dirette a guidarlo in tale determinazione.

67      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, in linea di principio, il suddetto momento coincide con la data di pubblicazione della sintesi della singola decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 71).

68      Infatti, da un lato, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione di un atto proveniente da un’istituzione dell’Unione garantisce che sia le persone fisiche sia le persone giuridiche possano prenderne conoscenza [v., in tal senso, ordinanza del 6 marzo 2023, Deutsche Bank (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro), C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

69      Dall’altro lato, nell’ambito delle azioni per responsabilità proposte a seguito di una decisione definitiva della Commissione, il collegamento ad un elemento oggettivo come la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi di tale decisione rientra nell’interesse della certezza del diritto nel senso che consente, purché la violazione di cui trattasi sia cessata, di stabilire, in linea di principio, il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, sia per le imprese che hanno partecipato a un’intesa sia per i danneggiati [v., in tal senso, ordinanza del 6 marzo 2023, Deutsche Bank (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro), C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166, punto 48].

70      Ciò detto, non è escluso che una persona lesa da una violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza possa prendere conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno ben prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi di una decisione della Commissione [ordinanza del 6 marzo 2023, Deutsche Bank (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro), C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

71      Tuttavia, spetta alla persona contro la quale è stata proposta l’azione per il risarcimento del danno dimostrare che così è stato.

72      Nel caso di specie, si pone tuttavia anche la questione di quali siano gli effetti, sulla determinazione del dies a quo del termine di prescrizione, della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi di una decisione della Commissione che constata una violazione delle regole di concorrenza che non è ancora divenuta definitiva. A differenza delle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), e all’ordinanza del 6 marzo 2023, Deutsche Bank (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) (C‑198/22 e C‑199/22, EU:C:2023:166), in cui le decisioni della Commissione erano divenute definitive, nella presente causa, come risulta dai punti 37 e 38 della presente sentenza, la decisione C(2017) 4444 final non ha acquisito carattere definitivo. Infatti, tale decisione è stata contestata da Google e da Alphabet dinanzi al Tribunale e la sentenza pronunciata da quest’ultimo, che ha accolto solo parzialmente il ricorso, è oggetto di un’impugnazione da parte di tali società ancora pendente dinanzi alla Corte.

73      Occorre ricordare, a tal riguardo, che gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati annullati o revocati (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, EU:C:2004:585, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio implica altresì l’obbligo per tutti i soggetti del diritto dell’Unione di riconoscere la piena efficacia di detti atti finché la Corte non ne abbia accertato l’illegittimità e di rispettarne la forza esecutiva finché la Corte non abbia stabilito di sospenderne l’esecuzione (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 1988, Commissione/Grecia, 63/87, EU:C:1988:285, punto 10, nonché del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 64).

74      In particolare, ai sensi della prima frase dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 101 o 102 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Orbene, detto articolo 16, paragrafo 1, non esige che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva affinché il giudice nazionale sia tenuto a conformarvisi. In ciò esso si distingue dall’articolo 9 della direttiva 2014/104, che attribuisce valore probatorio alle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza solo quando queste ultime sono definitive. Tale differenza tra le due disposizioni è giustificata proprio dal carattere vincolante delle decisioni delle istituzioni dell’Unione.

75      È vero che, al punto 42 della sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), la Corte ha considerato, in sostanza, che, per affermare la responsabilità di una qualsiasi entità giuridica facente parte di un’unità economica, la violazione delle regole di concorrenza di cui trattasi deve essere rilevata in una decisione della Commissione divenuta definitiva o accertata autonomamente dinanzi al giudice nazionale interessato qualora la Commissione non abbia adottato alcuna decisione relativa all’esistenza di una violazione (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 42). Tali considerazioni riguardano tuttavia solo le due ipotesi più evidenti in cui può essere proposta un’azione per risarcimento del danno.

76      Nel caso di specie, contrariamente alla controversia che ha dato luogo alla sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), che riguardava una decisione definitiva della Commissione, l’azione per risarcimento del danno oggetto del procedimento principale è stato proposta a seguito di una decisione della Commissione che non ha carattere definitivo in quanto è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, la cui sentenza è impugnata dinanzi alla Corte.

77      Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 62 delle sue conclusioni, una decisione non ancora definitiva della Commissione, in cui quest’ultima constata una violazione del diritto della concorrenza, produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata e spetta al giudice nazionale trarne le debite conseguenze nel procedimento al suo cospetto. Il danneggiato può quindi basarsi sulle constatazioni contenute in una siffatta decisione per corroborare la sua azione per risarcimento del danno.

78      Pertanto, indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione di cui trattasi sia divenuta definitiva o meno, a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sua sintesi e purché la violazione di cui trattasi sia cessata, si può ragionevolmente presumere, in linea di principio, che il danneggiato disponga di tutte le informazioni necessarie per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno entro un termine ragionevole, ivi comprese quelle necessarie per determinare l’entità dell’eventuale danno subito a causa della violazione di cui trattasi. Infatti, tale pubblicazione consente in generale di constatare l’esistenza di una violazione. Inoltre, la portata dell’eventuale danno subito a causa di tale violazione può essere stabilita dal danneggiato sulla base di tale accertamento e dei dati di cui dispone.

79      Riguardo alla questione se l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività impongano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione per tutta la durata dell’indagine della Commissione, occorre rilevare che, come risulta dal punto 62 della presente sentenza, un termine di prescrizione di tre anni, che inizia a decorrere prima della fine della violazione unica e continuata di cui trattasi e che non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione, potrebbe scadere ancor prima della conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione, il che renderebbe l’esercizio del diritto al risarcimento integrale mediante un’azione per risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione della Commissione eccessivamente difficile, se non impossibile. Infatti, la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione per la durata di un’indagine della Commissione sono, in linea di principio, necessarie per consentire al danneggiato, al termine segnatamente di tale indagine, di valutare se sia stata commessa una violazione del diritto della concorrenza, di prendere conoscenza della sua portata e della sua durata e di basarsi su tale constatazione nell’ambito di un’ulteriore azione di risarcimento del danno.

80      Per contro, poiché, come risulta dal punto 77 della presente sentenza, una persona lesa può, al fine di suffragare la sua azione per risarcimento del danno, basarsi sulle constatazioni contenute in una decisione della Commissione che non è divenuta definitiva, si deve ritenere che l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività non richiedano che il termine di prescrizione continui ad essere sospeso fino al momento in cui la decisione della Commissione divenga definitiva. Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, il giudice nazionale, pur avendo la facoltà di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino a quando la decisione della Commissione non divenga definitiva, qualora lo ritenga opportuno a causa delle circostanze del caso di specie, non è affatto tenuto a una tale sospensione purché non si discosti da tale decisione.

81      Tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 51 a 80 della presente sentenza, occorre constatare che un regime di prescrizione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, secondo il quale, da un lato, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante dalla violazione di cui trattasi a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, del fatto di aver subito un danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che sia necessario che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza, e, dall’altro, detto termine non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa a una siffatta violazione, rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa della medesima violazione.

82      Di conseguenza, è prescindendo dagli elementi di tale regime di prescrizione che sono incompatibili con l’articolo 102 TFUE e con il principio di effettività che occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione fissato dal diritto nazionale, applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fino a tale data, fosse scaduto.

83      Nel caso di specie, la sintesi della decisione C(2017) 4444 final è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 gennaio 2018, cosicché, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, si potrebbe ragionevolmente ritenere che, a tale data, Heureka sia venuta a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per agire per il risarcimento del danno. Se Google intende contestare tale constatazione facendo valere che tale società era a conoscenza di tali informazioni ben prima di detta data, è suo onere darne la dimostrazione dinanzi al giudice del rinvio.

84      Inoltre, dall’articolo 1 della decisione C(2017) 4444 final risulta che la violazione di cui al procedimento principale è iniziata nel febbraio 2013 e non era ancora cessata alla data di adozione di tale decisione, vale a dire il 27 giugno 2017, non essendo stata inoltre constatata dalla Commissione alcuna interruzione della condotta di Google durante tale periodo. Del resto, tale istituzione ha ingiunto a tale società, all’articolo 3 di detta decisione, di porre fine alla sua condotta entro un termine di 90 giorni.

85      A tal riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, l’asserita violazione consiste in un comportamento continuato che persegue un obiettivo economico unico, ossia il collocamento e la visualizzazione più favorevoli riservati da Google nelle sue pagine dei risultati di ricerca generale al proprio comparatore di prodotti al fine di aumentare il traffico verso tale comparatore a scapito dei comparatori di prodotti concorrenti.

86      Orbene, in tale contesto, indipendentemente dal momento in cui si possa ritenere che Heureka sia venuta a conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno, e indipendentemente dal fatto che tale momento sia la data della pubblicazione della sintesi della decisione C(2017) 4444 final nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o un momento anteriore a tale data, il termine di prescrizione non ha potuto iniziare a decorrere prima del 27 giugno 2017 poiché, come risulta dagli articoli 1 e 3 di tale decisione C(2017) 4444 final, l’asserita violazione di cui trattasi nel procedimento principale non era cessata a quest’ultima data. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio verificare quale sia la data esatta della fine di tale violazione.

87      Ne consegue che, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, vale a dire il 27 dicembre 2016, non solo il termine di prescrizione non era scaduto, ma non aveva neppure iniziato a decorrere.

88      Così, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non era acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, cosicché l’articolo 10 di quest’ultima è applicabile ratione temporis nel caso di specie. Pertanto, occorre rispondere alle questioni terza e quarta sulla base non solo dell’articolo 102 TFUE e del principio di effettività, ma anche dell’articolo 10 della direttiva 2014/104.

89      A tal riguardo, dai punti da 51 a 81 della presente sentenza risulta che un regime di prescrizione come quello su cui vertono la terza e la quarta questione è incompatibile con l’articolo 102 TFUE e con il principio di effettività, in quanto, da un lato, il termine di prescrizione di tre anni inizia a decorrere indipendentemente e separatamente per ciascun danno parziale derivante dalla violazione di cui trattasi a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, del fatto di aver subito un danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che sia necessario che la violazione sia cessata e che tale danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza, e, dall’altro, detto termine non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa a una siffatta violazione.

90      Inoltre, dalla chiara formulazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2014/104 risulta che un siffatto regime è incompatibile anche con quest’ultimo.

91      In particolare, la seconda frase di tale articolo 10, paragrafo 4, richiede ormai che la sospensione del termine di prescrizione a seguito di un atto di un’autorità garante della concorrenza finalizzato all’accertamento o alla repressione di una violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno cessi non prima di un anno dopo la data in cui la decisione che constata la violazione è divenuta definitiva o è stata posta fine in altro modo al procedimento.

92      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé creare obblighi per un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Infatti, estendere l’invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 76).

93      Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che, nell’ambito di una controversia tra privati come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale è tenuto, se del caso, a interpretare il diritto nazionale, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva non recepita, in modo da rendere la situazione di cui trattasi immediatamente compatibile con le disposizioni di tale direttiva, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, punto 77).

94      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 nonché l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione che:

–        comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e

–        non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa a tale violazione.

Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva.

 Sulle spese

95      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, nonché l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione che:

–        comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e

–        non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione europea relativa a tale violazione.

Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva.

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.