Language of document : ECLI:EU:C:2019:498

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 giugno 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet – Servizio Gmail»

Nella causa C‑193/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania), con decisione del 26 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 2018, nel procedimento

Google LLC

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Google LLC, da H. Neumann, B. Tavakoli e M. Wortmann, Rechtsanwälte;

–        per la Bundesrepublik Deutschland, da C. Mögelin e V. Janßen, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e D. Klebs, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Braun e L. Nicolae, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 37, e rettifica in GU 2013, L 241, pag. 8) (in prosieguo: la «direttiva quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Google LLC e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito alla decisione della Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Agenzia federale di regolamentazione delle reti per l’elettricità, il gas, le telecomunicazioni, la posta e le ferrovie, Germania) (in prosieguo: la «BNetzA»), la quale constata che il servizio di posta elettronica Gmail di Google costituisce un servizio di telecomunicazioni e, di conseguenza, ingiunge a detta società, a pena di sanzione pecuniaria, di conformarsi all’obbligo di notifica ad essa incombente.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 10 della direttiva quadro enuncia:

«La definizione di “servizio della società dell’informazione” di cui all’articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [(GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18)], abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete».

4        L’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

c)      “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della [direttiva 98/34] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

5        L’articolo 8 della direttiva quadro, intitolato «Obiettivi generali e principi dell’attività di regolamentazione», dispone come segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Salvo diversa disposizione dell’articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nella massima considerazione l’opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell’esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

(…)

2.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:

(…)

b)      garantendo che non vi siano distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti;

(…)

4.      Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell’Unione europea, tra l’altro:

(…)

b)      garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

c)      contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;

(…)».

 Diritto tedesco

6        L’articolo 3 del Telekommunikationsgesetz (legge tedesca in materia di telecomunicazioni), del 22 giugno 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1190), nella sua versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: il «TKG»), prevede quanto segue:

«Ai fini della presente legge, s’intende per:

(…)

17 bis      “servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico” i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

(…)

22.      “telecomunicazione” l’atto tecnico dell’invio, della trasmissione e della ricezione di segnali attraverso apparecchiature di telecomunicazione;

23.      “apparecchiature di telecomunicazione” gli impianti e i sistemi tecnici che possono inviare, trasferire, trasmettere, ricevere, dirigere o controllare segnali elettromagnetici o ottici identificabili come messaggi;

24.      “servizi di telecomunicazione” i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di telecomunicazione, compresi i servizi di trasmissione sulle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva;

(…)

27.      “reti di telecomunicazione”, l’insieme dei sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito o a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

(…)».

7        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del TKG:

«Chiunque gestisca commercialmente reti pubbliche di telecomunicazione oppure servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico è tenuto a dichiarare senza indugio all’ Agenzia federale di regolamentazione delle reti l’avvio, la variazione o la cessazione della sua attività, nonché le variazioni relative alla sua società. La notifica deve essere effettuata in forma scritta».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Google è una società con sede negli Stati Uniti d’America, che gestisce in particolare, oltre a un motore di ricerca su Internet, avente il suo stesso nome, un servizio di posta elettronica funzionante attraverso Internet, denominato Gmail, gestito temporaneamente con il nome di GoogleMail in Germania.

9        Google gestisce anche, in Germania, la propria infrastruttura di rete, collegata a Internet, e segnatamente alcune connessioni a banda larga che collegano zone metropolitane.

10      Gmail è un servizio cosiddetto «over-the-top» («OTT»), vale a dire un servizio disponibile su Internet senza la partecipazione di un operatore di comunicazione tradizionale.

11      Gmail fornisce ai suoi utenti un servizio che consente loro, in particolare, di inviare e di ricevere messaggi di posta elettronica nonché dati su Internet. Per beneficiare di detto servizio, l’utente deve previamente aprire un account di posta elettronica, che gli consente di disporre di un indirizzo che lo identifica quale mittente e destinatario di messaggi di posta elettronica. L’utente può accedere a detto servizio connettendosi a suo account, vuoi direttamente sul sito web gestito da Google (https://mail.google.com), utilizzando un browser che gli dia accesso a un’interfaccia che gli consenta di utilizzare le funzioni di invio e di ricezione della corrispondenza, ma anche le funzioni di editazione, di registrazione o, ancora, di classificazione dei messaggi di posta elettronica, vuoi attraverso un programma di posta elettronica installato sul suo terminale (e-Mail client).

12      Il giudice del rinvio espone che, nell’ambito del servizio Gmail, il contenuto dei messaggi di posta elettronica e i dati non viene modificato, bensì frazionato in più pacchetti di dati distinti che sono trasmessi al destinatario attraverso protocolli di comunicazione standardizzati ai fini dei servizi di posta elettronica, come il Transmission Control Protocol – Internet Protocol (protocollo «TCP-IP») e il Simple Mail Transfer Protocol (protocole «SMTP»). Dal punto di vista tecnico, che ciò avvenga nel suo browser oppure nel suo software e-Mail client, l’utente elabora il contenuto della posta elettronica e determina il destinatario o i destinatari, dopodiché trasmette tale posta a Google, avviando così il procedimento di invio.

13      Per inoltrare detta lettera al suo destinatario, Google gestisce server di posta elettronica, che operano i trattamenti informatici necessari per identificare il server di destinazione, mediante il Domain Name System (DNS) e per procedere all’invio di pacchetti di dati. L’itinerario seguito da tali pacchetti attraverso le varie reti parziali di Internet, gestite da terzi, è dinamico e può essere costantemente modificato, senza che l’utente all’origine dell’invio ne abbia conoscenza o possa controllarlo. Alla ricezione, un server di destinazione registra il messaggio di posta elettronica e lo conserva in una casella di posta elettronica alla quale il destinatario può accedere con diversi mezzi. Il percorso dei messaggi di posta elettronica su Internet può essere più breve ove essi siano trasportati tra utenti dello stesso fornitore di servizi.

14      La BNetzA ritiene che Gmail costituisca un «servizio di telecomunicazioni» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del TKG, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 24, del TKG, e che sia quindi soggetto all’obbligo di notifica presso di essa.

15      Con decisione del 2 luglio 2012, la BNetzA ha quindi constatato in via formale, sulla base dell’articolo 126 del TKG, che Google gestiva, tramite Gmail, un servizio di telecomunicazione e le intimava, a pena di sanzione pecuniaria, di ottemperare all’obbligo di notifica ad essa incombente in forza del TKG. Il reclamo proposto da Google avverso tale decisione è stato respinto in quanto infondato, mediante decisione della BNetzA del 22 dicembre 2014.

16      Il 23 gennaio 2015, Google ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht Köln (tribunale amministrativo di Colonia, Germania) un ricorso diretto all’annullamento di quest’ultima decisione, che è stato respinto con sentenza dell’11 novembre 2015.

17      Tale giudice ha ritenuto, nel caso di specie, che Gmail costituisse un «servizio di telecomunicazioni» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del TKG, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 24, di tale legge, vale a dire un servizio fornito di norma a pagamento consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche. Secondo tale giudice, il criterio centrale di tale definizione, vale a dire la «trasmissione di segnali», presenta uno stretto legame con la nozione di «telecomunicazione» definita all’articolo 3, punto 22, del TKG quale processo tecnico di invio, di trasmissione e di ricezione di segnali attraverso apparecchiature di telecomunicazione, là dove queste ultime apparecchiature sono definite, ai sensi dell’articolo 3, punto 23, del TKG, come gli impianti e i sistemi tecnici che possono inviare, trasferire, trasmettere, ricevere, dirigere o controllare segnali elettromagnetici o ottici identificabili come messaggi.

18      Infatti, secondo il Verwaltungsgericht Köln (tribunale amministrativo di Colonia), Google consente agli utenti del servizio Gmail di comunicare mediante posta elettronica via Internet grazie ad un’interfaccia su Internet o mediante un software «e-mail client» installato sul loro terminale collegato a Internet. Il fatto che la trasmissione di segnali avvenga essenzialmente attraverso l’Internet aperta, e che siano quindi gli Internet (access) provider (in prosieguo: gli «IAP») a trasmetterli e non Google stessa, non osterebbe alla classificazione di Gmail tra i servizi di telecomunicazione. La prestazione di servizi di trasmissione di segnali da parte degli IAP sarebbe imputabile a Google per il motivo che quest’ultima si appropria di fatto di tale prestazione di servizi di trasmissione di segnali al fine di perseguire i suoi obiettivi e, in particolare, per il motivo che essa contribuisce in modo essenziale al funzionamento del processo di telecomunicazione con le sue prestazioni di trattamento informatico. Tale giudice ritiene che non si debba procedere ad un’analisi puramente tecnica per rispondere alla questione se un servizio consista interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali. La prestazione di servizi di trasmissione di segnali costituirebbe l’elemento principale di Gmail. Nell’ambito di una valutazione qualitativa, la comunicazione attraverso lo spazio con altri utenti e, pertanto, il processo di telecomunicazione stesso si troverebbe in primo piano, mentre le altre componenti relative al contenuto del servizio non rivestirebbero alcuna importanza propria.

19      Detto giudice ritiene altresì che la responsabilità civile di Google nei confronti degli utenti per la prestazione di servizi di trasmissione di segnali da parte degli IAP non sia determinante e rileva che il servizio Gmail è offerto a pagamento. Infatti, sebbene i servizi di posta elettronica siano proposti gratuitamente all’utente, perlomeno nella loro versione di base, tuttavia essi sono solitamente finanziati dalla pubblicità o da altre entrate indirette.

20      Google ha interposto appello avverso la sentenza del Verwaltungsgericht Köln (tribunale amministrativo di Colonia) dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunale amministrativo superiore del Land Renania settentrionale-Vestfalia, Germania).

21      Dinanzi al giudice del rinvio, Google sostiene che Gmail non costituisce un servizio di telecomunicazione, in quanto tale servizio non emette segnali. È vero che, in quanto servizio di posta elettronica, Gmail comporterebbe, come ad esempio gli altri servizi OTT quali, ad esempio, le operazioni bancarie in linea, una trasmissione di segnali. Tuttavia, non sarebbe Google stessa bensì gli IAP a procedere alla trasmissione dei segnali, per quanto riguarda sia la trasmissione di dati tra gli utenti di Gmail e i server di posta elettronica di Google, sia la trasmissione di dati tra i server di posta elettronica di Google e i server di posta elettronica di altri servizi di posta elettronica. Neppure la prestazione di servizi di trasmissione di segnali sarebbe ad essa imputabile, dato che tale trasmissione sull’Internet aperta opera in base al cosiddetto principio del «best effort». Essa non sarebbe quindi in grado di esercitare un controllo, sia esso di fatto oppure di diritto, sul processo di trasmissione dei segnali.

22      Google sostiene altresì che la circostanza che essa stessa gestisca la propria infrastruttura di rete come parte di Internet non sia rilevante a tal riguardo, né in fatto né in diritto. Detta infrastruttura sarebbe stata allestita essenzialmente per la prestazione di servizi «ad alto consumo» di dati come la «ricerca Google» e «YouTube», ma non sarebbe necessaria per il funzionamento di Gmail, anche se viene utilizzata anche a tal fine. Essa sottolinea, infine, che Gmail non è, di norma, offerto a pagamento, ma messo gratuitamente a disposizione degli utenti e finanziato solo in minima parte grazie alla pubblicità inserita nel sito Internet di Gmail.

23      La BNetzA fa valere che, per essere qualificato come «servizio di telecomunicazione», il servizio fornito deve, nel suo funzionamento tecnico, avere ad oggetto prevalentemente una trasmissione di segnali. Ciò avverrebbe nel caso di Gmail, dato che una trasmissione di messaggi di posta elettronica dal mittente al destinatario è possibile solo mediante una trasmissione di segnali. Non sarebbe necessario che il fornitore del servizio si occupi esso stesso della trasmissione di segnali o che eserciti quantomeno un controllo sulla trasmissione di segnali effettuata da un terzo. Sarebbe determinante solo il fatto stesso che sussista l’elemento tecnico della trasmissione di segnali.

24      Essa aggiunge che, se anche si esigesse un controllo sulla trasmissione di segnali effettuata da un terzo, tale condizione sarebbe soddisfatta per il fatto che Google gestisce i propri server di posta elettronica. Infatti, i server di posta elettronica attribuirebbero gli indirizzi Internet Protocol (IP) fisici agli indirizzi di posta elettronica, Google autenticherebbe il mittente e, ove necessario, anche il destinatario di un messaggio di posta elettronica, tramite la password, l’indirizzo di posta elettronica o l’identificativo dell’utente, e dirigerebbe la trasmissione dei segnali tramite i protocolli Internet utilizzati in una misura sufficiente a consentire un controllo. Google gestirebbe, infine, essa stessa la propria infrastruttura di rete collegata a Internet, che sarebbe utilizzata anche per la trasmissione di segnali per Gmail.

25      In siffatto contesto, l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunale amministrativo di secondo grado del Land Renania settentrionale-Vestfalia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il requisito dei “servizi (…) consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche” di cui all’articolo 2, lettera c), della [direttiva quadro] debba essere interpretato nel senso che esso comprende o può comprendere anche servizi di posta elettronica via Internet, i quali sono messi a disposizione sull’Internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a Internet.

a)      Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che già il trattamento informatico che il fornitore di tale servizio di posta elettronica effettua attraverso i propri server dedicati, assegnando gli indirizzi IP dei collegamenti fisici interessati agli indirizzi di posta elettronica e instradando sull’Internet aperta ovvero – viceversa – ricevendo email suddivise in pacchetti di dati in base ai diversi protocolli della famiglia di IP, può essere considerato come “trasmissione di segnali” oppure se sia solo il trasferimento di tali pacchetti di dati attraverso Internet eseguito grazie all’Internet (access) provider [IAP] a costituire una “trasmissione di segnali”.

b)      Se il requisito debba essere interpretato, in particolare, nel senso che il trasferimento della email suddivisa in pacchetti di dati sull’Internet aperta eseguito grazie allo [IAP] può essere imputato al fornitore di un siffatto servizio di posta elettronica in modo da ritenere che anche quest’ultimo presti entro tali limiti un servizio consistente nella “trasmissione di segnali”. A quali condizioni sia eventualmente possibile una siffatta imputazione.

c)      Nel caso in cui il fornitore di un tale servizio di posta elettronica trasmetta direttamente segnali oppure possa a lui imputarsi ad ogni modo la trasmissione di segnali di uno [IAP]: se il requisito possa essere interpretato, in particolare, nel senso che un siffatto servizio di posta elettronica, indipendentemente dalle sue eventuali funzioni aggiuntive, quali l’editing, l’archiviazione e la classificazione delle email o la gestione dei dati di contatto, nonché dall’investimento tecnico effettuato dal fornitore con riguardo alle singole funzioni, consiste anche “esclusivamente o prevalentemente” nella trasmissione di segnali, in quanto sotto il profilo funzionale, dal punto di vista degli utenti, è primaria la funzione di comunicazione propria del servizio.

2)      Nel caso in cui il requisito menzionato sub 1 debba essere interpretato nel senso che esso in linea di principio non comprende i servizi di posta elettronica via Internet, i quali sono messi a disposizione sull’Internet aperta e non forniscono di per sé alcun accesso a Internet: se tale requisito possa essere ugualmente soddisfatto, in via eccezionale, quando il fornitore di un servizio siffatto gestisce in proprio, nel contempo, talune reti di comunicazione elettronica collegate a Internet, le quali possono essere comunque utilizzate anche ai fini di un servizio di posta elettronica. A quali condizioni ciò sia eventualmente possibile

3)      In che modo debba essere interpretato il requisito “forniti di norma a pagamento” di cui all’articolo 2, lettera c), della [direttiva quadro].

a)      Se il requisito imponga, in particolare, il pagamento di una tariffa da parte degli utenti oppure se il corrispettivo possa anche consistere nell’esecuzione di una diversa controprestazione degli utenti, la quale soddisfi un interesse economico del fornitore del servizio, ad esempio qualora detti utenti mettano attivamente a disposizione dati personali o altri dati oppure tali dati vengano raccolti da parte del fornitore del servizio all’atto dell’utilizzazione del servizio stesso in maniera differente.

b)      Se il requisito imponga, in particolare, che il pagamento debba essere effettuato da coloro che fruiscono del servizio o possa essere sufficiente anche un finanziamento, integrale o parziale, del servizio da parte di terzi, ad esempio attraverso la pubblicità presente sul sito web del fornitore.

c)      Se la locuzione “di norma” si riferisca, in tale contesto, in particolare, alle circostanze nelle quali il fornitore di uno specifico servizio presta in concreto detto servizio, o alle circostanze, nelle quali vengono prestati, in generale, servizi identici o simili».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni prima e seconda

26      Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro debba essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprende la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google, costituisce un servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, tenuto conto del trattamento informatico che il prestatore di detto servizio fornisce tramite i propri server di posta elettronica, da un lato, assegnando gli indirizzi IP dei terminali interessati agli indirizzi di posta elettronica, e, dall’altro, instradando sulla – oppure ricevendo dalla – Internet aperta i pacchetti di dati relativi ai messaggi di posta elettronica. In caso di risposta negativa, detto giudice chiede altresì se, ed eventualmente a quale condizione, sia nondimeno possibile ritenere che il fornitore di un siffatto servizio di posta su Internet effettui, oppure possa vedersi imputare, una trasmissione di segnali, in quanto esso gestisce, fra l’altro, le proprie reti di comunicazione elettronica collegate ad Internet, le quali possono essere utilizzate ai fini di detto servizio.

27      Si deve ricordare, innanzitutto, che la nozione di «servizio di comunicazione elettronica» è definita, in termini positivi e negativi, all’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro e che tale definizione è ripresa, in termini equivalenti, all’articolo 1, punto 3, della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, L 249, pag. 21) (sentenza del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11, EU:C:2013:709, punti 36 e 37).

28      Infatti, l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro definisce, in primo luogo, i servizi di comunicazione elettronica come «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva».

29      Il medesimo articolo precisa, in secondo luogo, che la nozione di «servizio di comunicazione elettronica» esclude, da un lato, «[i] servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti» e non include, dall’altro, «i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1 della [direttiva 98/34] non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica».

30      Il considerando 5 della direttiva quadro enuncia a tal riguardo, in particolare, che la convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo e che, nel contesto della predisposizione di detto quadro, è necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti.

31      Come già rilevato dalla Corte, le diverse direttive che compongono il nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica, in particolare la direttiva quadro e la direttiva 2002/77, stabiliscono in tal modo una chiara distinzione tra la produzione dei contenuti, che implica un controllo editoriale, e la trasmissione dei contenuti, che esclude qualsiasi controllo editoriale, cosicché i contenuti e la loro trasmissione sono soggetti a discipline distinte che perseguono obiettivi propri (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, UPC Nederland, C‑518/11, EU:C:2013:709, punto 41, e del 30 aprile 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 36).

32      La Corte ha altresì giudicato che, per rientrare nella nozione di «servizio di comunicazione elettronica», un servizio dovrebbe comprendere la trasmissione di segnali, fermo restando che la circostanza che la trasmissione del segnale avvenga attraverso un’infrastruttura non appartenente al prestatario di servizi è irrilevante ai fini della qualificazione della natura del servizio, dato che ciò che rileva a tal riguardo è solo il fatto che detto prestatario sia responsabile nei confronti degli utenti finali della trasmissione del segnale che garantisce a questi ultimi la fornitura del servizio a cui sono abbonati (sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH, C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 43).

33      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate alla Corte risulta che Google offre, tra gli altri servizi, un servizio di posta elettronica (Gmail), che consente al titolare di un account di posta Gmail di inviare e di ricevere messaggi di posta elettronica, vuoi mediante un software di navigazione su Internet, utilizzando l’interfaccia web a tal fine messa a sua disposizione da Google, vuoi mediante un software «e-mail client». Tuttavia, solo il servizio di posta elettronica su Internet è oggetto del procedimento principale.

34      È pacifico che il fornitore di un servizio di posta elettronica su Internet, quale Gmail, realizza una trasmissione di segnali. Google ha infatti confermato, nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, che, nell’ambito della fornitura del suo servizio di posta, essa procede, tramite i suoi server dedicati, all’instradamento nella – e alla ricezione dalla – Internet aperta dei pacchetti di dati relativi ai messaggi di posta elettronica rispettivamente inviati e ricevuti dai titolari di un account di posta Google.

35      Non per questo si deve trarre la conclusione che le operazioni effettuate da Google per assicurare il funzionamento del suo servizio di posta su Internet costituiscono un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, dato che tale servizio non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

36      Invero, come dedotto in particolare dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, sono, da un lato, gli IAP dei mittenti e dei destinatari di posta nonché, eventualmente, taluni prestatori di servizi di posta su Internet e, dall’altro, i gestori delle diverse reti che costituiscono l’Internet aperta a garantire, in sostanza, la trasmissione dei segnali necessari al funzionamento di qualsiasi servizio di posta su Internet e ad assumerne la responsabilità, nel senso indicato dalla sentenza del 30 aprile 2014, UPC DTH (C‑475/12, EU:C:2014:285, punto 43).

37      Il fatto che il fornitore di un servizio di posta su Internet intervenga attivamente nelle operazioni di invio e di ricezione dei messaggi, vuoi attribuendo gli indirizzi IP dei terminali corrispondenti agli indirizzi di posta elettronica o procedendo al frazionamento di detti messaggi in pacchetti di dati e al loro instradamento nell’Internet aperta, o al loro ricevimento dall’Internet aperta, ai fini della loro trasmissione ai rispettivi destinatari, non appare sufficiente a far ritenere che detto servizio possa, sul piano tecnico, essere considerato come consistente «interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro.

38      Pertanto, in assenza di qualsiasi altro elemento atto a dimostrare la responsabilità di Google nei confronti dei titolari di un account di posta Gmail per quanto rigurda la trasmissione dei segnali necessari al suo funzionamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, il servizio di posta elettronica Gmail non può essere qualificato come «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro.

39      Infine, il fatto che Google gestisca, fra l’altro, le proprie reti di comunicazione elettronica in Germania non è tale da rimettere in discussione questa conclusione.

40      In effetti, la circostanza che Google debba essere considerata come fornitore di servizi di comunicazione elettronica per la parte relativa alla sua attività di gestione delle proprie reti di comunicazione elettronica e possa, come tale, essere soggetta all’obbligo di notifica di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21), quale modificata dalla direttiva 2009/140, non può comportare che tutti i servizi da essa forniti su Internet debbano essere qualificati come tali, anche qualora non consistessero interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali.

41      Alla luce delle considerazioni che precedono, alla prima e alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 2, lettera c), della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione.

 Sulla terza questione

42      Tenuto conto della risposta fornita alla prima e alla seconda questione, non vi è luogo a risolvere la terza.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google LLC, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.