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Impugnazione proposta il 24 settembre 2018 dalla Nexans France e dalla Nexans avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-449/14: Nexans France e Nexans/Commissione

(Causa C-606/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Nexans France, Nexans (rappresentanti: G. Forwood, avocate, M. Powell, A. Rogers, Solicitors)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018 nella causa Nexans France & Nexans/Commissione (Causa T‑449/14, EU:T:2018:456);

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul suo ricorso di annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

ridurre gli importi delle ammende loro inflitte di un importo corrispondente a un coefficiente di gravità ridotto; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 1/20031 , relativamente alla copia dei dati elettronici non esaminati, in quanto la copia dei dati elettronici non esaminati non rientra nei poteri della Commissione;

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, relativamente all’ispezione proseguita nei locali della Commissione a Bruxelles, in quanto i poteri della Commissione ai sensi di tale disposizione sono limitati ai locali delle imprese in questione;

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non avesse ecceduto i termini della decisione di ispezione, in quanto la decisione di ispezione avrebbe dovuto, correttamente, essere intesa nel senso che essa specificava la possibilità di svolgere l’ispezione esclusivamente in tutti i locali controllati dalle ricorrenti.

Quarto motivo, vertente su un errore di diritto quanto all’assenza di effetti dell’infrazione, atteso che il Tribunale ha omesso di esercitare la sua competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, e quindi di ridurre, esso stesso, il coefficiente di gravità per tener conto della circostanza che, di fatto, non vi era stata alcun incidenza dell’infrazione sulla maggior parte delle vendite di cui alla decisione impugnata.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e un difetto di motivazione quanto al supplemento del 2% per la «configurazione europea», atteso che non sono stati dedotti i motivi per cui la configurazione europea ha causato un’ulteriore distorsione della concorrenza nel SEE rispetto alla configurazione Europa-Asia.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).