Language of document :

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 14 settembre 2011 - Hecq / Commissione

(Causa F-47/10)1

(Funzione pubblica -Funzionari - Previdenza sociale - Malattia professionale - Artt. 73 e 78 dello Statuto - Regolarità del parere della commissione medica - Diniego di riconoscere l'invalidità permanente parziale)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentante: L. Vogel, avocat)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti, assistiti dall'avv. J.-L. Fagnart)

Oggetto

La domanda di annullamento delle decisioni della Commissione con le quali si nega il riconoscimento al ricorrente dell'invalidità permanente parziale ex art. 73 dello Statuto e si pongono a carico dello stesso una parte delle spese e degli onorari medici sostenute in occasione dei lavori della commissione medica.

Dispositivo

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all'annullamento delle decisioni della Commissione europea 7 settembre 2009, per la parte in cui pongono a carico del sig. Hecq le spese e gli onorari del medico da lui scelto per rappresentarlo in seno alla commissione medica nonché la metà delle spese e degli onorari del terzo medico della commissione medica, designato di comune accordo.

Le conclusioni volte all'annullamento delle decisioni 7 settembre 2009, nella parte in cui esse negano il riconoscimento al sig. Hecq di un tasso di invalidità permanente, sono respinte in quanto infondate.

Il sig. Hecq sopporterà la totalità delle spese.

____________

1 - GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.