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Ricorso presentato il 27 novembre 2006 -Chassagne / Commissione

(Causa F-137/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il rifiuto dell'autorità con il potere di nomina (APN) di adottare una decisione esplicita sulla fissazione della data di prima entrata in servizio del ricorrente, nella misura in cui tale rifiuto deriva implicitamente dalla decisione dell'APN 14 gennaio 2006;

annullare nella misura del necessario la decisione con la quale l'APN respinge il reclamo del ricorrente;

indicare all'APN gli effetti che l'annullamento delle decisioni impugnate implica, e, in particolare che adotti una decisione esplicita mediante la quale riconosca che la data 1° luglio 2002 costituisce una prima entrata in servizio ai sensi dell'art. 12, lett. d), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (PPI);

condannare l'APN a pagare al ricorrente i) la somma di EUR 9 523,26 a titolo di risarcimento del danno materiale da lui subito, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data in cui la detta somma è divenuta esigibile, ii) la somma di EUR 5 000 a titolo di risarcimento del danno morale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a partire dalla data alla quale la detta somma è divenuta esigibile;

riservare la decisione per quanto riguarda la parte del danno materiale che non può ancora essere stimata e che è costituita dalle spese esposte dal ricorrente a partire dal 18 aprile 2006, e continua a esporre nell'ambito della controversia che lo contrappone all'amministrazione finanziaria belga dinanzi ai giudici nazionali belgi per quanto riguarda la data della sua prima entrata in servizio;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi:

violazione dell'art. 18 del PPI;

violazione dell'art. 26 dello Statuto, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine;

violazione del principio del legittimo affidamento e errore manifesto di valutazione.

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