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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 settembre 2011 – Bovagnet / Commissione

(Causa F-89/10) 1

(Funzione pubblica – Funzionari – Remunerazione –Assegno di famiglia –Indennità scolastica – Spese scolastiche – Nozione)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: François-Carlos Bovagnet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: M. Korving, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare integralmente le spese scolastiche dei figli del ricorrente.

Dispositivo

La decisione della Commissione europea 17 dicembre 2099 è annullata nella parte in cui rifiuta al sig. Bovagnet il rimborso della parte delle spese scolastiche da lui sostenute e legate alla partecipazione ai fondi di investimento e di cassa dell’istituto scolastico che i suoi due figli frequentano.

La Commissione europea è condannata a pagare al sig. Bovagnet la differenza tra l’importo dell’indennità scolastica concessa e quello che risulterebbe dal calcolo della suddetta indennità comprensiva delle spese scolastiche sostenute per la partecipazione ai fondi di investimento e di cassa dell’istituto scolastico che i suoi figli frequentano, entro i limiti del massimale fissato dall’articolo 3 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà l’insieme delle spese.

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1     GU C 328 del 4.12.2010, pag. 61.