Language of document : ECLI:EU:F:2012:80

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

13 giugno 2012

Causa F‑31/10

Christian Guittet

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Ex funzionario – Previdenza sociale – Infortunio – Chiusura del procedimento di applicazione dell’articolo 73 dello Statuto – Applicazione nel tempo della tabella allegata alla nuova versione della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale – Durata del procedimento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Guittet, ex funzionario della Commissione, chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 27 luglio 2009 con la quale l’autorità che ha il potere di nomina ha chiuso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e ha fissato la sua percentuale di lesione dell’integrità psicofisica (in prosieguo: la «LIPF») al 64,5%.

Decisione: La decisione del 27 luglio 2009 è annullata. La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 2 500 a titolo di risarcimento del danno morale. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Invalidità – Indennità – Diritto al versamento – Presupposti – Consolidamento di tutte le lesioni

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 19, § 3)

2.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Tabella allegata alla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione – Applicazione della tabella in vigore alla data del consolidamento di tutte le lesioni – Applicazione della nuova tabella stabilita dopo tale data – Violazione del principio del legittimo affidamento

(Statuto dei funzionari, art.73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 30)

1.      L’articolo 73 dello Statuto prevede che il funzionario è «coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio» contro i rischi di malattia professionale e i rischi d’infortunio. Tale disposizione prevede inoltre che le prestazioni a copertura di tali rischi sono «garantite» al funzionario.

Tuttavia, se pure il legislatore dell’Unione ha istituito un regime di assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale, le istituzioni, sulla base dell’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto, hanno subordinato la concessione del diritto alle prestazioni assicurative in questione, e quindi il loro versamento, al rispetto di talune condizioni.

Infatti, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari, la decisione recante fissazione del grado di lesione dell’integrità psicofisica può essere adottata solo dopo il consolidamento delle lesioni dell’assicurato, e il consolidamento è lo stato di una vittima di un infortunio le cui lesioni si sono stabilizzate in maniera tale che non appare più possibile la loro guarigione o il loro miglioramento ed è resa inutile, in linea di principio, qualsiasi cura, se non per evitare un aggravamento. Ciò significa che il diritto all’indennità di cui all’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto in caso di invalidità permanente parziale sorge solo nel momento in cui tutte le lesioni hanno assunto carattere definitivo. Pertanto, l’assicurato dispone del diritto alla determinazione del suo grado di lesione dell’integrità psicofisica solo a partire da tale momento.

(v. punti 52-55)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1981, Suss/Commissione, C‑186/80, punto 15

Tribunale di primo grado: 21 maggio 1996, W/Commissione, T‑148/95, punto 36

Tribunale della funzione pubblica: 17 febbraio 2011, Strack/Commissione, F‑119/07, punto 88

2.      Nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione, poiché la situazione dell’assicurato, con riguardo al diritto alla fissazione della sua percentuale di lesione dell’integrità psicofisica (LIPF), è interamente costituita nel momento in cui lesioni hanno assunto carattere definitivo, deve essergli applicata, in linea di principio, la tabella di valutazione delle LIPF vigente alla data di tale consolidamento.

Se la data di adozione da parte dell’autorità che ha il potere di nomina del progetto di decisione che fissa la percentuale di LIPF dell’assicurato e l’importo del capitale corrispondente dovesse essere considerata come la data pertinente per determinare la tabella di valutazione delle LIPF applicabile, come risulta dall’articolo 30 della nuova versione della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione, ciò potrebbe comportare l’applicazione di regole diverse a soggetti le cui lesioni hanno tuttavia assunto carattere definitivo nello stesso momento, secondo il grado di celerità dimostrato dall’amministrazione nell’esaminare le loro rispettive pratiche, e ciò non senza rischio di arbitrio.

In base alle suesposte considerazioni, risulta che l’articolo 30 di detta regolamentazione, nella parte in cui prevede l’applicazione della tabella allegata a quest’ultima, in mancanza di un progetto di decisione dell’autorità che ha il potere di nomina che fissi la percentuale di LIPF, agli assicurati, vittime di infortunio o di malattia professionale, le cui lesioni abbiano assunto carattere definitivo prima della data della sua entrata in vigore, ossia il 1° gennaio 2006, riguarda, per quanto concerne tali assicurati, situazioni costituitesi interamente sotto la vigenza della tabella di valutazione delle LIPF allegata alla regolamentazione di copertura previgente. Pertanto, a tal riguardo, l’articolo 30 della regolamentazione di copertura attribuisce una portata retroattiva alla tabella ad essa allegata.

L’applicazione della tabella di valutazione delle LIPF allegata alla nuova versione di detta regolamentazione ad assicurati, vittime, prima dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2006, di tale regolamentazione, di un infortunio o di una malattia professionale e le cui lesioni abbiano assunto carattere definitivo prima della medesima data, ha necessariamente violato il legittimo affidamento di detti assicurati. Pertanto, la nuova regolamentazione dev’essere dichiarata illegittima nella parte in cui prevede l’applicazione della tabella ad essa allegata agli assicurati, vittime di infortunio o di malattia professionale, le cui lesioni siano state consolidate anteriormente alla sua entrata in vigore.

(v. punti 56, 60, 62, 66 e 68)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 18 ottobre 2011, Purvis/Parlamento, T‑439/09, punti 39 e 40