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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2019 – Husqvarna AB / Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Causa C-607/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Husqvarna AB

Resisitente: Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario1 e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione2 , ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell’Unione.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza [Or. 3] di un marchio dell’Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell’ultima udienza nel procedimento d’appello.

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1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).