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Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 – Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-642/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano e F. Thiran, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

dichiarare, conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

che il Regno di Spagna, non avendo adottato piani di gestione dei rifiuti in conformità ai requisiti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive 1 o non avendo riesaminato i medesimi piani conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda le comunità autonome di Aragona, delle isole Baleari, delle isole Canarie e di Madrid, nonché la città autonoma di Ceuta, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 28, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e

che il Regno di Spagna, non avendo informato ufficialmente la Commissione dell’adozione o del riesame dei piani di gestione dei rifiuti per quanto riguarda le comunità autonome di Aragona, delle isole Baleari, delle isole Canarie e di Madrid, nonché la città autonoma di Ceuta, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure richieste prima del 14 settembre 2017, termine stabilito nel suo parere motivato del 14 luglio 2017, è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza delle succitate disposizioni della direttiva 2008/98/CE.

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1 GU 2008, L 312, pag. 3.