Language of document : ECLI:EU:F:2014:192

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

16 luglio 2014

Causa F‑114/13

Robert Klar e Francisco Fernandez Fernandez

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Comitato del personale della Commissione – Comitato centrale – Designazione dei membri della sezione locale di Lussemburgo presso il comitato centrale del personale – Revoca da parte della sezione locale diretta ad uno dei suoi membri titolari presso il comitato centrale – Mancato riconoscimento della legittimità della decisione di revoca da parte dell’APN – Interesse ad agire – Inosservanza della procedura precontenziosa – Tardività del reclamo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. Klar e Fernandez Fernandez chiedono l’annullamento della decisione, che secondo loro non può essere datata, dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea (in prosieguo l’«APN») «con cui non è riconosciuta la legittimità della decisione del comitato locale del personale di Lussemburgo [(Lussemburgo)] recante revoca del mandato conferito al sig. Delgado-Sáez al fine di rappresentarlo nell’ambito del comitato centrale del personale della Commissione».

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. I sigg. Klar e Fernandez Fernandez sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Mandato di membro del comitato centrale conferito da un comitato locale del personale – Decisione con cui non è riconosciuta la legittimità della revoca del mandato – Ricorso dei membri del comitato locale – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione dell’autorità che ha il potere di nomina volta a garantire la regolarità della designazione dei rappresentanti di una sezione locale del comitato del personale presso il comitato centrale del personale di tale istituzione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui non è riconosciuta la legittimità di una decisione di revoca del mandato di membro del comitato centrale adottata da un comitato locale del personale, che è diretta, tramite il presidente, al comitato locale e, dunque, ai suoi membri, può pregiudicare le prerogative, segnatamente in materia di designazione dei membri del comitato centrale, dei membri dei comitati locali, che hanno, pertanto, un interesse ad agire avverso una tale decisione.

(v. punto 52)

2.      Gli atti adottati nell’ambito dell’obbligo incombente ad ogni istituzione di garantire la regolarità delle elezioni e della conseguente composizione degli organi rappresentativi del personale, quali le sezioni locali e il comitato centrale, costituiscono decisioni proprie di tale istituzione. I funzionari e gli agenti che vogliono proporre un ricorso avverso decisioni di tal genere sono tenuti, pena l’irricevibilità del ricorso successivamente proposto, a proporre il loro reclamo entro i termini statutari di cui agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Nell’ambito di un ricorso avverso il rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina di riconoscere la legittimità di una decisione di revoca del mandato di rappresentante presso il comitato centrale adottata da un comitato locale del personale di un’istituzione, una decisione amministrativa che invita una sezione locale del comitato del personale di un’istituzione ad agire in un modo preciso costituisce un atto lesivo contro il quale deve essere proposto il reclamo.

(v. punti 58, 59 e 66)

Riferimento:

Corte: sentenza de Dapper e a./Parlamento, 54/75, EU:C:1976:127, punto 23

Tribunale di primo grado: sentenza Marx Esser e Del Amo Martinez/Parlamento, T‑182/94, EU:T:1996:130, punto 34

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Milella e Campanella/Commissione, F‑71/05, EU:F:2007:184, punto 54