Language of document : ECLI:EU:F:2008:43

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

21 aprile 2008

Causa F‑78/07

Stanislava Boudova e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Nomina – Inquadramento nel grado – Agenti ausiliari nominati funzionari – Concorsi pubblicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità del ricorso»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Boudova e altri sette funzionari della Commissione chiedono l’annullamento della decisione recante rigetto della loro domanda volta, in particolare, ad ottenere il loro reinquadramento nel grado.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Determinazione alla luce di una domanda di reinquadramento

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Norma di ordine pubblico – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Anche se la norma sancita all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appaia manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, lo stesso non vale per le norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, considerare manifestamente irricevibile un ricorso e che possono essere solo quelle applicabili alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 17)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2007, causa F‑60/07, Martin Bermejo/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)

2.      Costituiscono atti che arrecano pregiudizio i soli provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi dell’interessato modificando, in maniera sensibile, la situazione giuridica di quest’ultimo e che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione. Nell’ipotesi di una domanda di reinquadramento, l’atto che arreca pregiudizio è la decisione di nomina al momento dell’ammissione del funzionario al periodo di prova. È infatti tale decisione che determina le mansioni alle quali il funzionario è destinato e che stabilisce definitivamente l’inquadramento corrispondente.

(v. punto 31)

Riferimento:

Corte: 7 maggio 1986, causa 191/84, Barcella e a./Commissione (Racc. pag. 1541, punto 11)

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, cause riunite T‑18/89 e T‑24/89, Tagaras/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑53, punto 38); 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 26), e 15 marzo 2006, causa T‑44/04, Kimman/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑71 e II‑A‑2‑299, punto 40)

3.      I termini di reclamo e di ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, dato che essi sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Le eventuali eccezioni o deroghe a tali termini devono essere interpretate in maniera restrittiva.

Se l’esistenza di un fatto nuovo e sostanziale può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione anteriore che non è stata contestata entro i termini, i provvedimenti adottati da un’istituzione comunitaria a favore di un determinato gruppo di persone costituiscono, in mancanza di qualsiasi obbligo giuridico derivante dallo Statuto, provvedimenti che non possono essere fatti valere a sostegno di un motivo fondato sulla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti di un’altra istituzione.

(v. punti 32, 35 e 37)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10); 18 gennaio 1990, cause riunite C‑193/87 e C‑194/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti (Racc. pag. I‑95, punto 26 e 27), e 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen (Racc. pag. I‑403, punto 21)

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1995, causa T‑131/95, Progoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑907, punto 36); 23 aprile 1996, causa T‑113/95, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑543, punto 20); 28 ottobre 2004, cause riunite T‑219/02 e T‑337/02, Lutz Herrera/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑319 e II‑1407, punto 110); 25 ottobre 2005, causa T‑368/03, De Bustamante Tello/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑1439, punto 70), e 27 settembre 2006, causa T‑156/05, Lantzoni/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑189 e II‑A‑2‑969, punto 104)